Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421.
Articolo 6
Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni
organiche.
1.Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione
e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche,sono
determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell'articolo 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei
processi di mobilità e di reclutamento del personale.
2.Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica
l'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n.400. La distribuzione del personale dei diversi livelli
o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non
incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio
al 31 dicembre dell'anno precedente.
3.Per la ridefinizione degli uffici e
delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale,nonché ove risulti necessario
a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni
amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio
ordinamento.
4.Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono
approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del
fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n.449, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.
Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno
di personale è deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle
dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,della legge 23 agosto 1988,
n.400.
5.Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli
affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di giustizia, sono fatte salve le
particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo
5, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.503, relativamente al personale appartenente alle
Forze di polizia ad ordinamento civile, si
interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16
dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la
determinazione delle piante organiche
del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di
appartenenza.
Parimenti sono attribuite agli Osservatori astronomici,
astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di
ricerca.
6.Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti
di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'articolo 31 non possono assumere nuovo personale,
compreso quello appartenente alle categorie protette.