Regolamento recante norme per l’inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’articolo 8,comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, come modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n.517;
Visto l’articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1994,
n.724;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.400;
Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 19 dicembre 1996;
Udito il
parere dell’adunanza generale del Consiglio di Stato emesso in data 20 marzo
1997;
Sulla proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del
tesoro e della funzione pubblica;
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
Domanda di inquadramento.
1.A far data
dalla pubblicazione del presente regolamento ed entro sessanta giorni dalla
pubblicazione dei provvedimenti regionali che, ai sensi dell’articolo 8, comma
1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come modificato e
integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, individuano
le aree di attività che richiedono
l’instaurarsi di un rapporto d’impiego, i medici interessati in possesso
dei requisiti di cui al citato
articolo 8, comma 1-bis, ciascuno per l’attività nell’ambito della quale è in
atto titolare in via esclusiva o preminente di incarico a tempo indeterminato di
guardia medica e di medicina dei servizi rispettivamente disciplinati dal
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n.41, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1992, n.218, presentano apposita domanda di inquadramento in
soprannumero nel primo livello dirigenziale del ruolo medico del Servizio
sanitario nazionale.
2.I medici interessati devono essere titolari di
rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali della regione che ha
emanato i provvedimenti di cui al comma 1.
3.Il servizio prestato nell’ambito
dei due diversi rapporti di lavoro previsti dal comma 1, non svolti
contemporaneamente, è cumulabile ed è valutato complessivamente ai fini del
requisito minimo di cinque anni di
anzianità, purché nei cinque anni vi sia stato continuativamente rapporto di
incarico a tempo indeterminato di
guardia medica o di medicina dei servizi.
4.La domanda, completa della
documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli da valere ai fini del giudizio di idoneità di cui
all’articolo 4, è presentata alla competente autorità regionale.
Articolo 2
Commissione.
1.Presso ciascuna regione è
costituita una commissione per la formulazione del giudizio di idoneità,
di cui all’articolo 8, comma 1-bis, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n.517, composta da un dirigente medico della regione che la presiede, da un funzionario dirigente o
direttivo del Ministero della sanità, dal Presidente dell’Ordine dei
medici e degli odontoiatri della provincia
comprendente il capoluogo di regione o suo delegato e da due medici dirigenti di secondo livello dell’area di
attività individuata designati dalla regione.
2.Le funzioni di segretario
della commissione sono svolte da un funzionario regionale.
Articolo 3
Termini per la formulazione dei giudizi di
idoneità.
1.La commissione formula i propri giudizi entro tre mesi
dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui
all’articolo 1.
Articolo 4
Valutazione del colloquio e dei
titoli.
1.Il giudizio di idoneità è formulato a seguito della
valutazione dei titoli di carriera, dei titoli di studio, della anzianità di
servizio, del curriculum formativo e del superamento di un colloquio che, oltre
ai contenuti di conoscenza della
organizzazione del Servizio sanitario nazionale abbia anche chiari contenuti
professionali finalizzati ad accertare il livello di professionalità
dell’interessato.
2.L’idoneità è conseguita dagli interessati che superino il
colloquio con un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi e conseguano un
punteggio non inferiore a punti 6,6 relativo ai seguenti titoli:
a)orario di
incarico nel rapporto convenzionale, ovvero, se ricorre il caso, orario di
incarico complessivo nei due rapporti convenzionali di cui al D.P.R. n.41 del
1991 e al D.P.R. n.218 del 1992, per un numero di ore settimanali fino ad un massimo di 38: punti 0,10 per
ora;
b)anzianità di incarico per i primi cinque anni di attività:punti 0,10
per mese;
c)anzianità di incarico per ciascun anno, o frazione superiore a
sei mesi, oltre il quinto anno: punti
0,50;
d)specializzazione:punti 0,50 per ciascuna specializzazione;
e)altre
lauree, oltre a quella richiesta per l’ammissione al giudizio di idoneità
comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,10 per ognuna fino ad un massimo di
punti 0,30;
f)pubblicazioni e titoli scientifici:fino ad un massimo di punti
3,00;
g)curriculum formativo:fino ad un massimo di punti 3,00.
3.Per le
valutazioni dei titoli di cui alle lettere f) e g) si applicano i criteri di cui
all’articolo 10 del decreto 30
gennaio 1982 del Ministro della sanità pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n.51 del 22
febbraio 1982.
4.La valutazione dei titoli di cui al comma 2 avviene prima
della effettuazione del colloquio di cui al comma 1.
Articolo 5
Norme di rinvio.
1.Per quanto non
previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le
norme del decreto ministeriale 30
gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n.51 del 22 febbraio 1982,
nonché del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994,
n.185.
Articolo 6
Disposizioni amministrative e
varie.
1.Ultimate le operazioni della commissione, il
segretario trasmette i verbali dei lavori alla presidenza della giunta regionale
per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
2.Spetta ai componenti le
commissioni per la formulazione dei giudizi di idoneità il compenso nella misura stabilita dalle norme regionali
vigenti in materia di pubblici concorsi.