Istituzione del servizio sanitario nazionale
Articolo 43.
Autorizzazione e vigilanza su istituzioni
sanitarie.
La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la
vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'articolo
41, primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della
legge 12 febbraio 1968, n.132, su quelle convenzionate di cui all'articolo 26,
e sulle aziende termali e definisce
le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono
corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a
quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie
locali.Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 5.
Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41, primo
comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12
febbraio 1968, n.132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un
ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali
gestiti direttamente dalle unità
sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi
entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda
delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini
dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale
nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda
i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità
sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui
al comma precedente devono essere stipulate in conformità a schemi tipo
approvati dal Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra l'altro forme e
modalità per assicurare l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle
unità sanitarie locali.
Sino all'emanazione della legge regionale di cui al
primo comma rimangono in vigore gli artt.51, 52 e 53, primo e secondo comma, della L.12 febbraio 1968, n.132, e il
decreto del Ministro della sanità in
data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto art.51 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del 31 agosto 1977, n.236, nonché gli artt.194, 195, 196, 197 e 198 del T.U.
delle leggi sanitarie approvato con
R.D.27 luglio 1934, n.1265, intendendosi sostituiti al Ministero della
sanità la regione e al medico provinciale e
al prefetto il presidente della giunta regionale.