Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art.6, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.438, che demanda
al Governo, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, la definizione entro il 30 novembre 1992 dei livelli
uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere
dal 1 gennaio 1993;
Ritenuto che nella individuazione dei livelli di
assistenza si debba tenere conto dei principi e criteri di cui all’art.1, comma
1, lettera g), della legge 23 ottobre 1992, n.421;
Vista la legge finanziaria
per il 1993, in corso di pubblicazione, per quanto riguarda l’entità del
fondo sanitario nazionale;
Preso atto che
l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di
Bolzano non è intervenuta nel termine fissato;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Sulla
proposta del Ministro della sanità;
Decreta:
1.I livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i
cittadini a decorrere dal 1 gennaio 1993 sono definiti nell’allegato 1 che forma parte integrante del
presente decreto.
2.Le prestazioni e le attività connesse ai livelli uniformi
di assistenza sono soggette ai vincoli previsti dalle disposizioni legislative
vigenti.
Allegato 1
Parte prima
LIVELLI UNIFORMI DI ASSISTENZA SANITARIA
1.Premessa.
I livelli di assistenza si configurano come
definizione degli obiettivi che il Servizio sanitario nazionale assume di
conseguire, a soddisfacimento di specifiche quote di bisogno sanitario, mediante
un insieme di attività e prestazioni
da porre in essere nell’ambito della quota capitaria di finanziamento.
La
fissazione dei livelli di assistenza assicura certezza di obiettivi sanitari nel
rispetto delle compatibilità finanziarie, in un quadro pienamente rispettoso
dell’autonomia organizzativa e gestionale riservata alle regioni.
In
relazione a ciò i livelli di assistenza vengono di seguito definiti negli
elementi sottospecificati:
gli obiettivi che ciascuna delle fondamentali
funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale (macrolivello), deve
conseguire, ovvero quale specifica quota di bisogno sanitario della popolazione
mira a soddisfare;
l’insieme delle attività/prestazioni connesse al
conseguimento degli obiettivi definiti, da effettuare in coerenza con le scelte organizzative adottate
da ciascuna regione, conformemente alle disposizioni legislative in
materia;
il parametro capitario di finanziamento fissato in coerenza con le
risorse stabilite dalla legge finanziaria, in base ad un modello organizzativo teorico di
riferimento;
un insieme di indicatori specifici,elaborabili in base a dati
già rilevati dai sistemi informativi attivi (SIS, SECEDAS, INAIL, etc.) per le diverse funzioni sviluppate da ciascun
livello, individuati sulla base degli
obiettivi via via definiti, orientati a consentire la verifica del grado di
conseguimento degli obiettivi stessi e, conseguentemente, a periodiche revisioni
della formulazione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria.
2.Assistenza
sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro.
2.1.Obiettivo del
livello è quello di promuovere la salute della popolazione nel suo
complesso mediante la profilassi
delle malattie infettive e diffusive; il controllo dei fattori di rischio
presenti nel territorio; il controllo dei fattori di rischio collettivi ed
individuali presenti negli ambienti di vita e di lavoro; la profilassi veterinaria necessaria per la tutela
del patrimonio zootecnico dalle malattie infettive e diffusive e per la tutela
della popolazione umana dalle antropozoonosi e per la salvaguardia
dell’ambiente; il controllo degli alimenti e delle bevande, sia di origine
animale che vegetale, nei momenti di produzione, lavorazione, deposito, trasporto e distribuzione degli
stessi.
2.2.Il livello è realizzato attraverso il complesso delle
attività e prestazioni di prevenzione collettiva di seguito
elencate.
a)Profilassi delle malattie infettive e diffusive:
vaccinazioni
secondo normativa vigente e nell’ambito di interventi e campagne di
prevenzione collettiva autorizzati
con atti formali dalle regioni;
interventi di profilassi
internazionale;
controllo delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei
focolai.
b)Tutela dell’ambiente fisico:
controllo inquinamento atmosferico
ed acustico;
controllo sugli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani;
controllo sulla detenzione e sullo smaltimento dei rifiuti speciali,
tossici e nocivi;
controllo sulla qualità delle acque destinate al consumo
umano;
controllo sulle piscine pubbliche o di uso pubblico;
controllo
delle acque di balneazione;
controllo degli scarichi civili, produttivi e
sanitari.
c)Tutela igienico-sanitaria dell’ambiente di vita e di
lavoro:
controllo delle condizioni igienico-sanitarie negli ambienti di vita
collettiva;
controllo sulle macchine, apparecchi ed impianti soggetti ad
autorizzazione od omologazione;
accertamento dell’idoneità igienica degli
alloggi;
evidenziazione di stati morbosi e delle relative complicanze nelle
comunità scolastiche;
corretto inserimento scolastico di alunni
disabili;
certificazioni sanitarie, ai fini preventivi e di tutela della
salute pubblica previsti da disposizioni di legge;
visite preventive e periodiche sui lavoratori esposti a
rischi tabellati, come previsto dalla normativa vigente;
controllo
sull’effettuazione delle visite preventive e periodiche per gli altri lavoratori
esposti a rischio
tabellato;
controllo ispettivo nei casi di infortuni sul lavoro mortali e
gravi;
controllo delle sostanze e dei preparati pericolosi prima
dell’immissione sul mercato;
controllo delle attività produttive che
comportino la utilizzazione di biotecnologie;
controllo delle industrie ad alto rischio di incidenti
rilevanti;
controllo delle aziende industriali ed artigiane;
controllo
delle sorgenti di radiazioni ionizzanti installate e/o utilizzate negli ambienti
di lavoro, controllo dei lavoratori esposti,degli scarichi e delle matrici
ambientali;
controllo della produzione di cosmetici;
controllo della
produzione e impiego di gas tossici;
controllo sul commercio e la vendita di
presidi sanitari e di fitofarmaci;
controllo finalizzato alla formulazione
del parere preventivo sull’impatto ambientale dei piani di insediamento industriale e civile e dei progetti
di nuovi impianti;
controllo sulle attività agricole, forestali e della
pesca;
espletamento dei compiti di polizia mortuaria;
raccolta ed
elaborazione dei dati epidemiologici.
d)Sanità pubblica
veterinaria:
attuazione di piani di risanamento delle malattie pianificate
(tubercolosi, brucellosi, leucosi);
attuazione di piani di profilassi contro
il carbonchio e la rabbia, limitatamente alle zone endemiche;
attuazione dei
piani di eradicazione contro la peste suina classica, la peste suina africana,
la pleuropolmonite contagiosa e la
brucellosi ovo-caprina;
monitoraggio della pleuropolmonite contagiosa bovina
e della peste suina classica;
sorveglianza epidemiologica delle malattie
esotiche;
vigilanza veterinaria permanente;
vigilanza e lotta al
randagismo per il controllo della popolazione canina;
vigilanza sulla
utilizzazione degli animali da esperimento;
vigilanza preventiva e permanente
sugli impianti e concentramenti di animali, nonché sulla trasformazione e
risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale, anche in
relazione all’ambiente;
vigilanza
sui farmaci per uso veterinario;
vigilanza sulla fecondazione artificiale e
sulla riproduzione animale;
vigilanza e controllo sulla preparazione,
commercializzazione e impiego dei mangimi e degli integratori per
mangimi.
e)Tutela igienico-sanitaria degli alimenti:
controllo
igienico-sanitario nei settori della produzione, deposito, distribuzione e
somministrazione degli alimenti e delle bevande;
ricerca di residui di
farmaci o sostanze farmacologicamente attive e di contaminanti ambientali
negli alimenti;
controllo sulla
produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti della prima
infanzia;
campionamento ed esecuzione dei controlli analitici secondo la
tipologia degli alimenti e delle bevande.
2.3.Indicatori di verifica:
numero dei casi di
tetano/100.000 abitanti;
numero dei casi di tossinfezione alimentare/100.000
abitanti;
numero dei casi di salmonellosi/100.000 abitanti;
numero dei
casi di epatite A/100.000 abitanti;
numero dei casi di infortunio sul lavoro
con prognosi superiore ai tre giorni/addetti per settore di attività
economica;
numero di malattie professionali/addetti per settore di attività
economica;
numero medio dei campioni di acque di balneazione
disponibili/punti di campionamento prefissati;
numero degli allevamenti
controllati per l’attuazione dei piani di eradicazione, profilassi o
monitoraggio/totale degli allevamenti;
prevalenza e incidenza di allevamenti
infetti/totale degli allevamenti.
2.4 Parametro capitario di
finanziamento.
(Il parametro capitario di finanziamento non è stato ammesso
al "visto"della Corte dei conti).
3.Assistenza sanitaria di base.
3.1.Obiettivo della assistenza sanitaria di base è quello di promuovere la salute, mediante attività di educazione sanitaria, medicina preventiva individuale, diagnosi, cura e riabilitazione di primo livello e di pronto intervento a favore dei cittadini aventi titolo, ivi compresi i soggetti in età evolutiva.
3.2.Il livello di assistenza sanitaria di base si articola nei livelli
analitici di seguito elencati.
3.2.1.Il livello di medicina
generale,pediatria di libera scelta e guardia medica è costituito dal
complesso delle attività e prestazioni di
seguito elencate:
visita medica ambulatoriale;
visita medica domiciliare
in caso di impossibilità dell’assistito ad accedere all’ambulatorio del
medico curante;
visita occasionale in
caso di necessità in località diversa da quella di residenza;
consulto con il
medico specialista, in sede ambulatoriale o domiciliare, anche mediante
l’accesso presso gli istituti di ricovero in fase di accettazione, degenza o
dimissione del paziente;
rilascio della certificazione medica obbligatoria ai
sensi della vigente legislazione;
prescrizione di farmaci e di prestazioni di
assistenza integrativa;
richiesta di visite specialistiche, prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche in regime
ambulatoriale;
proposta di ricovero in strutture di degenza, anche a ciclo
diurno;
proposta di invio a cure termali;
definizione e gestione del piano
di trattamento individuale domiciliare di pazienti non deambulanti ed anziani;
visita medica ambulatoriale o
domiciliare, a seguito di richieste aventi carattere di urgenza ed emergenza nell’arco delle ore notturne
(20.00-08.00) e nei giorni prefestivi e festivi, con eventuale prescrizione di
farmaci, proposta di ricovero o certificazione di malattia strettamente
collegate all’intervento effettuato.
Vincoli.
Ai sensi dell’art.6, commi 2 e 3 della legge 14 novembre 1992, n.438,
sono tenuti al versamento di una quota fissa individuale annua nella misura di
L.85.000 per l’assistenza medica di base, i soggetti che:
a)appartengono ad
un nucleo familiare costituito da un unico componente ed avente un
reddito complessivo per l’anno
precedente superiore a L.30.000.000;
b)appartengono ad un nucleo familiare
costituito da due componenti ed avente un reddito complessivo per l’anno
precedente superiore a L.42.000.000;
c)appartengono ad un nucleo familiare
costituito da tre componenti ed avente un reddito complessivo per l’anno
precedente superiore a L.50.000.000;
d)ai fini dell’obbligo di versamento
della quota fissa annuale, il limite di reddito di cui alla lettera c)è aumentato di L.5.000.000 per ciascun
componente aggiuntivo del nucleo familiare.
Le modalità per l ’accertamento
delle condizioni di reddito dei soggetti di cui sopra e per il versamento della
quota fissa annuale, sono determinate a norma dell’art.6, comma 4, della citata
legge 14 novembre 1992,
n.438.
3.2.2.Il livello di assistenza farmaceutica è costituito dalle attività
di seguito elencate:
fornitura dei farmaci, contemplati dal Prontuario
terapeutico nazionale, attraverso le farmacie convenzionate o, in casi particolari previsti da
specifiche normative, attraverso presidi e servizi delle U.S.L. appositamente abilitati;
garanzia di
accesso gratuito ai farmaci "salvavita", definiti da apposito elenco
ufficiale;
garanzia di accesso gratuito ai farmaci necessari per la terapia
delle patologie esentate dalla partecipazione alla spesa, nelle modalità
previste dalla normativa vigente.
Vincoli.
A
norma dell’art.6, comma 4, della legge 14 novembre 1992, n.438, a decorrere dal
1 gennaio 1993, l’assistenza
farmaceutica erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale nei
confronti dei soggetti di cui all’art.3, comma 1, lettere b), c)e d), del
decreto-legge 25 novembre 1989, n.382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990,
n.8, è garantita entro un limite massimo di n.16 ricette.
I soggetti
interessati sono dotati, secondo modalità fissate dalle regioni e dalle province
autonome, di contrassegni autoadesivi
in numero corrispondente a quello delle ricette concesse in esenzione dal
pagamento della quota fissa sulla singola prescrizione e della quota di
partecipazione alla spesa farmaceutica.
Il modello dei contrassegni è
definito dal Ministro della sanità d’intesa con l’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, avendo riguardo
all’esigenza di assicurare elementi di personalizzazione dei contrassegni stessi
nonché dimensioni e caratteristiche di stampa idonee all’impiego dei lettori
ottici automatici.
I contrassegni
hanno validità annuale e non possono essere utilizzati oltre la scadenza del
periodo di validità.
Per l’anno l993 i contrassegni possono essere utilizzati
fino al 31 dicembre.
I contrassegni hanno carattere strettamente personale e
debbono essere utilizzati esclusivamente in favore del titolare del blocchetto
stesso.
Esaurita la disponibilità dei contrassegni autoadesivi, i soggetti
sopra individuati sono tenuti a corrispondere la quota fissa sulle singole
prescrizioni e la quota di partecipazione alla spesa farmaceutica nei limiti
previsti dalla legislazione vigente.
Ferme restando le disposizioni vigenti
in materia di indicazione della esenzione da parte del medico, ai fini del godimento dell’esenzione, le
ricette debbono essere corredate di uno dei suddetti contrassegni, la cui applicazione costituisce
elemento necessario per l’imputazione al Servizio sanitario nazionale
dell’importo lordo della ricetta.
Per i successivi controlli di competenza
delle unità sanitarie locali,le farmacie trasmettono a queste ultime le ricette
munite dei contrassegni autoadesivi in separata evidenza.
Le regioni e le
province autonome possono prevedere, disciplinandone le modalità, particolari
casi di deroga al limite suddetto ed
individuare, in via sperimentale, modalità di applicazione del limite di cui
alla legge 14 novembre 1992, n.438
diverse da quelle sopraindicate, fermi restando gli obiettivi di contenimento
della spesa indicati dalla stessa legge.
Le regioni e le province autonome,
sulla base dei fabbisogni accertati, provvedono all’approvvigionamento dei
contrassegni, con oneri a proprio carico,avvalendosi dei servizi dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato,
secondo modalità da concordare con l’Istituto medesimo sulla base di tariffe
definite dalla commissione di cui all’art.18 della legge 13 luglio 1966,
n.559.
3.2.3.Il livello di assistenza territoriale e domiciliare è costituito
dalle attività di seguito elencate:
trattamento individuale domiciliare di
pazienti non deambulanti ed anziani.
3.3.Indicatori di verifica:
numero di medici di medicina
generale/popolazione di età uguale o superiore ai 14 anni;
numero di medici
pediatri/popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni;
numero di punti di
guardia medica/popolazione;
numero di ore totali di attività di guardia
medica/popolazione;
numero di interventi domiciliari di guardia
medica/popolazione;
spesa media farmaceutica, al lordo del ticket,per
abitante;
rapporto spesa farmaceutica extra-ospedaliera/spesa per medicina di
base;
incidenza percentuale importo ticket/importo lordo;
numero
ricette/abitante;
numero ricette esenti ticket/numero ricette
totali;
numero pazienti trattati a domicilio/totale assistiti.
3.4.Parametro capitario di finanziamento.
(Il parametro capitario di
finanziamento non è stato ammesso al "visto "della Corte dei conti).
4.Assistenza specialistica semiresidenziale e territoriale.
4.1.Obiettivo del livello è accertare e trattare in sede ambulatoriale o territoriale e semiresiden ziale le condizioni morbose e le inabilità mediante interventi specialistici di tipo diagnostico, terapeutico e riabilitativo in favore dei cittadini aventi titolo, ivi compresi quelli volti alla tutela della salute materno-infantile, nonché alla prevenzione, diagnosi e terapia del disagio psichico e degli stati di tossicodipendenza.
4.2.Il livello si articola nei livelli analitici di seguito elencati.
4.2.1.Il livello di assistenza specialistica è realizzato attraverso il
complesso delle attività e prestazioni di seguito
elencato:
visite,prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di
laboratorio, nonché le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali previste
dal Nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;
attività di consultorio
materno-infantile.
4.2.2.Il livello di assistenza ai tossicodipendenti è costituito da
visite, prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio previste dal Nomenclatore
tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate:
mediante i
SERT;
in regime semiresidenziale presso le comunità terapeutiche.
4.2.3.Il livello di assistenza psichiatrica territoriale è costituito dal
complesso degli interventi specialistici erogati:
mediante i servizi
territoriali psichiatrici;
in regime semiresidenziale.
4.2.4.Il livello di assistenza riabilitativa territoriale è costituito
dal complesso delle attività di seguito elencate:
assistenza in regime
semiresidenziale in favore di disabili fisici;
erogazione delle prestazioni
di cui all’art.26, comma 1, della legge n.833 in regime ambulatoriale e
semiresidenziale, anche in favore di anziani;
assistenza protesica attraverso
la garanzia di fornitura delle protesi e degli ausili tecnici inclusi
nel Nomenclatore delle protesi alle
categorie di soggetti aventi titolo, con i limiti e con le modalità previsti
dalla normativa vigente;
erogazione alle categorie di soggetti autorizzati di
prestazioni idrotermali, limitatamente al solo aspetto terapeutico, con i limiti e le modalità
previsti dalla normativa vigente.
4.2.5.Il livello di assistenza integrativa è realizzato attraverso il
complesso di attività di seguito elencate:
fornitura dei prodotti dietetici e dei presidi sanitari alle
categorie di soggetti aventi titolo, con i limiti e le modalità previsti dalla
normativa vigente.
4.3.Indicatori di verifica:
numero ambulatori e poliambulatori
pubblici e privati/popolazione;
numero medici
dipendenti/popolazione;
numero medici privati per branca
popolazione;
numero visite/prestazioni in ambulatori e poliambulatori
pubblici e privati per branca popolazione;
numero consultori
familiari/popolazione;
numero donne in età feconda/consultorio;
numero
SERT/popolazione;
numero personale/SERT;
numero utenti/SERT;
numero
utenti HIV positivi/SERT;
numero deceduti/utenti SERT;
numero di casi
trattati in strutture semiresidenziali di riabilitazione per anno/popolazione
generale;
spesa per termalismo/abitanti;
spesa per assistenza protesica/abitanti.
4.4.Parametro capitario di finanziamento.
(Il parametro capitario di
finanziamento non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
5.Assistenza ospedaliera.
5.1.Obiettivo dell’assistenza ospedaliera è quello di garantire a tutti i soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, l’accesso ai ricoveri ospedalieri necessari per trattare:condizioni patologiche indifferibili che necessitino di interventi diagnostico-terapeutici di emergenza o di urgenza, patologie acute non gestibili in ambito ambulatoriale e/o domiciliare, nonché condizioni patologiche di lunga durata che richiedano un trattamento diagnostico-terapeutico non erogabile in forma extra-ospedaliera.
5.2.L ’assistenza ospedaliera è erogata gratuitamente,secondo le seguenti
modalità di accesso:
in forma di ricovero di urgenza ed emergenza;
in
forma di ricovero ordinario programmato o di assistenza a ciclo diurno
(day-hospital);
in forma di ospedalizzazione domiciliare;
i trattamenti
sanitari obbligatori sono attuati negli istituti di ricovero pubblici e nelle
case di cura private nei casi e
secondo le modalità espressamente previste dalle leggi dello Stato.
Il
livello uniforme di assistenza ospedaliera è assicurato attraverso la erogazione
di prestazioni sanitarie propriamente
dette, prestazioni alberghiere e attività di informazione, così come di
seguito specificato:
visite
mediche, assistenza infermieristica ed ogni atto e procedura diagnostica e
terapeutica necessari per risolvere i
problemi di salute del paziente degente e compatibili con il livello di
dotazione tecnologica del Servizio sanitario nazionale;
interventi di
soccorso nei confronti di malati o infortunati in situazioni di urgenza od
emergenza medica e trasporto in
ospedale, coordinato da centrale operativa collegata al sistema del
numero telefonico unico
118;
condizioni di ospitalità alberghiera soddisfacenti per gli utenti,ivi
compresa la garanzia di accesso alla struttura di ricovero nelle ore consentite
per i familiari;
l’informazione costante, corretta ed esauriente rivolta al
paziente, in merito alle sue condizioni di salute ed al significato, ai rischi ed alle eventuali alternative
rispetto alle procedure diagnostiche-terapeutiche;
il libero accesso alla
struttura di ricovero per il medico di medicina generale e per il pediatra
di libera scelta;
il rilascio da
parte dei sanitari di relazioni e consigli terapeutici all’atto della
dimissione;
il controllo sistematico della qualità del servizio ospedaliero
prestato, assicurato attraverso la istituzione obbligatoria nei presidi
ospedalieri del nucleo operativo ospedaliero per la promozione e la
valutazione della qualità
tecnico-scientifica ed umana dei servizi e delle prestazioni ospedaliere, con il
compito di avviare, coordinare e monitorare sistematiche attività di valutazione
della qualità dell’assistenza prestata.
5.3.Indicatori di verifica:
rapporto fra posti-letto e popolazione,
aggregato e distinto per discipline, classificato in pubblico, privato;
degenza media per aree funzionali
omogenee;
tasso di utilizzazione medio per aree funzionali
omogenee;
numero di ricoveri/mille abitanti.
5.4.Parametro capitario di finanziamento.
(Il parametro capitario di
finanziamento non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
6.Assistenza residenziale sanitaria a non autosufficienti e lungodegenti stabilizzati.
6.1.Obiettivo del livello è promuovere, mediante trattamenti sanitari in regime residenziale, il recupero di autonomia dei soggetti non autosufficienti, il recupero e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, degli anziani, nonché la prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale per le patologie croniche.
6.2.Il livello si articola nei livelli analitici di seguito elencati:
6.2.1.Il livello di assistenza psichiatrica residua (ex osp.psich.) è
realizzato attraverso il complesso di attività di seguito elencate:
visite
mediche,assistenza infermieristica ed ogni atto e procedura diagnostica e
terapeutica in favore di pazienti
psichiatrici degenti in ospedali psichiatrici.
6.2.2.Il livello di assistenza residenziale agli anziani è realizzato
attraverso il complesso di attività di seguito elencate:
assistenza sanitaria
di base ad anziani degenti in strutture residenziali.
6.2.3.Il livello di assistenza residenziale ai tossicodipendenti in
comunità terapeutiche è realizzato attraverso il complesso di attività di
seguito elencate:
assistenza sanitaria riabilitativa a tossicodipendenti in
comunità terapeutiche.
6.2.4.Il livello di assistenza residenziale ai disabili psichici è
erogato attraverso il complesso di attività di seguito elencate:
assistenza sanitaria di base a disabili
psichici in regime residenziale.
6.2.5.Il livello di assistenza residenziale ai disabili fisici è erogato
attraverso il complesso di attività di seguito elencate:
assistenza sanitaria
di base a disabili fisici in regime residenziale.
6.2.6.Il livello di assistenza riabilitativa residenziale ex art.26 è
erogato attraverso il complesso di
attività di seguito elencate:
assistenza riabilitativa ai disabili fisici,
psichici e sensoriali in regime residenziale presso appositi centri di
riabilitazione.
6.3.Indicatori di verifica:
numero di posti in strutture residenziali
di riabilitazione/popolazione generale;
numero di casi trattati per anno in
strutture residenziali di riabilitazione/popolazione generale.
6.4.Parametro capitario di finanziamento.
(Il parametro capitario di
finanziamento non è stato ammesso al "visto"della Corte dei conti).
7.Attività di supporto alla organizzazione assistenziale.
L’erogazione
delle prestazioni ed attività contemplate dai livelli di assistenza presuppone
l’organizzazione di servizi generali e di management.
(Il parametro
capitario di finanziamento non è stato ammesso al "visto"della Corte dei conti).
Parametro di finanziamento
capitario globale lordo:L.1.504.410.
Parte seconda
Soggetti assistibili
I soggetti assistibili dal Servizio sanitario
nazionale possono essere:
cittadini italiani;
cittadini
stranieri.
A)Cittadini italiani.
I cittadini italiani aventi diritto
all’assistenza sanitaria erogata dal Servizio sanitario nazionale sono:
a)i
cittadini italiani iscritti al Servizio sanitario nazionale che si trovano nelle
seguenti condizioni:
1)i residenti in Italia.Ad essi sono equiparati i
rifugiati politici e gli apolidi;
2)i lavoratori italiani con attività di
lavoro all’estero;
3)i lavoratori frontalieri:
in Paesi CEE convenzionati;
in Paesi non
convenzionati;
4)i dipendenti pubblici in servizio all’estero in zona di
confine;
5)i lavoratori italiani con sede di lavoro in Italia e residenza
all’estero;
6)i militari di leva;
7)i detenuti;
b)i cittadini italiani
non iscritti al Servizio sanitario nazionale che si trovano nelle seguenti
condizioni:
1)i titolari di pensione italiana residenti all’estero in ambito
CEE o in Paesi convenzionati, che rientrano temporaneamente in Italia;
2)i titolari di pensione italiana
residenti in Paesi non convenzionati che rientrano temporaneamente in
Italia;
3)emigrati che rientrano temporaneamente in Italia;
4)dipendenti
da organizzazioni internazionali (FAO -NATO -ONU -OIL ecc.), da ambasciate
ed uffici consolari o da Stati esteri
(Stato della Città del Vaticano, SMOM), residenti in Italia;
c)il personale
navigante marittimo e dell’aviazione civile.
B)Cittadini stranieri.
I cittadini stranieri aventi diritto
all’assistenza sanitaria erogata dal Servizio sanitario nazionale, con le limitazioni e le modalità appresso
indicate, sono:
a)i cittadini stranieri assistiti in base a convenzioni
internazionali di sicurezza sociale:
1)provenienti da Paesi CEE:
residenti
nel territorio nazionale;
presenti nel territorio nazionale;
2)provenienti
da Paesi con i quali vigono accordi bilaterali di reciprocità:
residenti nel
territorio nazionale;
presenti nel territorio nazionale;
b)i cittadini
stranieri residenti in Italia che si trovano nelle seguenti
condizioni:
1)lavoratori:
con rapporto di lavoro disciplinato dalla legge
italiana;
dipendenti da organizzazioni internazionali;
2)disoccupati
iscritti nelle liste di
collocamento:
comunitari;
extracomunitari;
3)iscritti volontariamente
al Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n.
33 (art.5);
c)i lavoratori
frontalieri:
1)residenti in Italia con attività di lavoro
all’estero;
2)residenti all’estero con attività di lavoro in Italia;
d)gli
stranieri presenti in
Italia:
1)turisti;
2)profughi;
3)nomadi;
4)titolari di pensione
italiana;
5)studenti stranieri;
6)persone alla pari;
e)il personale
navigante marittimo e dell’aviazione civile.
In merito alle singole posizioni
valgono le seguenti indicazioni:
A)Cittadini italiani.
a)Cittadini
italiani iscritti al Servizio sanitario nazionale:
1)residenti in Italia.
Rientrano in detta
generale categoria:
i cittadini con attività lavorativa;
i cittadini
iscritti al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art.63 della legge
n.833/1978;
gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico
delle istituzioni estere di Paesi convenzionati.
Alle categorie suindicate
sono assicurati i livelli di assistenza sanitaria indicati nella parte 1
ª;
2)lavoratori italiani temporaneamente all’estero per motivi di
lavoro.
Durante la permanenza all’estero, l’assistenza sanitaria è garantita
nei limiti, forme e modalità previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.618.
In
occasione di rientri temporanei sul territorio nazionale, l’assistenza sanitaria
spetta come indicato al precedente
punto 1 con esclusione dell’assistenza di medicina generale in forma diretta, ai
sensi dell’art.7 della legge n.526/82.
L ’assistenza di medicina generale è
comunque assicurata sotto forma di visite occasionali.
L’assistenza sopra
indicata spetta, altresì, ai lavoratori italiani distaccati all’estero, anche
nel caso che conservino la residenza
anagrafica in Italia, ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n.317,
convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n.398;
3)lavoratori frontalieri
(Austria, ex Iugoslavia, S.Marino, Principato di Monaco):
in Paesi della CEE
e Paesi convenzionati.
Sono assistiti con oneri a carico degli Stati esteri
di occupazione,sono iscritti negli elenchi dell’unità sanitaria locale di
residenza ed hanno diritto ai livelli di assistenza sanitaria indicati nella
parte 1 ª;
in Paesi extra CEE (Svizzera).
Sono iscritti negli elenchi
dell’unità sanitaria locale di residenza come "frontalieri" ai sensi della
legge n.302/1969 ed hanno diritto ai
livelli di assistenza sanitaria indicati nella parte 1 ª. In casi particolari,
le prestazioni urgenti per eventi
verificatisi in Svizzera, sono rimborsate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica
n.618/1980;
4)dipendenti pubblici in servizio all’estero in zona di
confine.
Sono assistiti ai sensi dell’art.3 del decreto del Presidente della
Repubblica n.618/1980 e con le
modalità di cui al decreto-legge 2 luglio 1982, n.402, convertito dalla legge 3
settembre 1982, n.627. Possono optare per l ’assistenza sanitaria assicurata ai
cittadini residenti nel territorio dell’unità sanitaria locale limitrofa al
confine;
5)lavoratori italiani con sede di lavoro in Italia e residenza
all’estero.
Va premesso che a questi lavoratori non si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.618/1980 in quanto l’attività
lavorativa si svolge in Italia. Hanno diritto ai livelli di assistenza di cui alla parte 1 ª, con esclusione
dell’assistenza di medicina generale in forma diretta in quanto residenti all’estero e, quindi,
impossibilitati ad effettuare la scelta del medico di fiducia.
L’assistenza
di medicina generale è comunque assicurata sotto forma di visite
occasionali;
6)militari di leva.
I militari di leva sono assistiti a
cura e a carico del Servizio sanitario militare, tranne che per le prestazioni che non possono essere assicurate
dalle strutture sanitarie del Servizio stesso.
In tal caso le prestazioni
sono a carico del Servizio sanitario nazionale.
Durante i periodi di rientro
temporaneo nel comune di residenza, l’assistenza di medicina generale è
assicurata in forma indiretta (visite occasionali pagate dal militare e
rimborsate dal Servizio sanitario nazionale);
7)detenuti.
I detenuti
sono assistiti a cura e a carico del Servizio sanitario penitenziario, tranne
che per le prestazioni che non
possono essere assicurate dalle strutture sanitarie del Servizio stesso.
In
tal caso le prestazioni sono a carico del Servizio sanitario
nazionale.
Durante gli eventuali periodi di rientro temporaneo nel comune di
residenza, l’assistenza di medicina generale è assicurata in forma indiretta
(visite occasionali pagate dal detenuto e rimborsate dal Servizio sanitario nazionale).
b)Cittadini
italiani non iscritti al Servizio sanitario nazionale:
1)i cittadini
titolari di pensione italiana, residenti all’estero o in ambito CEE o in Paesi
convenzionati che rientrano temporaneamente in Italia;
Sono assistiti dalle
istituzioni estere di residenza per le prestazioni urgenti per malattia,
infortunio e maternità, con oneri a
carico delle istituzioni estere, tramite modello E 111 e
similari;
2)cittadini titolari di pensione italiana, residenti in Paesi
non convenzionati che rientrano temporaneamente in Italia.
Al presente la
materia non è disciplinata.Per analogia,vanno assicurate le prestazioni vigenti
di malattia, infortunio e maternità
in relazione ad eventi insorti nel periodo di permanenza sul territorio
nazionale, con oneri a carico del Servizio
sanitario nazionale;
3)emigrati che rientrano temporaneamente in
Italia.
Si considerano emigrati coloro che hanno lasciato il territorio
italiano per motivi di lavoro all’estero e ivi abbiano fissato definitivamente
la propria residenza.
Ai sensi dell’art.19 della legge n.833/1978 gli
emigrati hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza dell’unità sanitaria
locale di temporanea residenza. L’assistenza sanitaria è assicurata a carico del
Servizio sanitario nazionale per un periodo massimo di giorni novanta dal
rientro temporaneo in
Italia,limitatamente alle prestazioni urgenti ospedaliere di malattia,
infortunio e maternità;
4)cittadini italiani residenti all’estero che
rientrano temporaneamente in Italia.
Hanno diritto alle prestazioni
ospedaliere urgenti,con oneri a loro carico salvo che non versino in
condizioni di indigenza. In quest’ultima
eventualità l’onere è a carico del Servizio sanitario nazionale;
5)cittadini residenti in Italia:
dipendenti da Organizzazioni
internazionali.
I dipendenti da Organizzazioni internazionali sono da
suddividersi in due categorie:
dipendenti a statuto internazionale con
rapporto disciplinato dai regolamenti delle organizzazioni medesime;
dipendenti a statuto locale, con
rapporto di lavoro disciplinato dalla legislazione italiana.
I dipendenti a
Statuto internazionale, che non sono stati esentati dal regime di sicurezza
sociale italiano in base a specifici
accordi internazionali, sono iscritti obbligatoriamente al Servizio
sanitario nazionale e sono tenuti al
versamento del contributo di malattia ai sensi dell’art.3-bis del decreto legge
26 novembre 1981, n.678, convertito dalla legge 26 gennaio 1982, n.12, e
successive modifiche ed integrazioni. Agli stessi sono assicurati i livelli di
assistenza sanitaria di cui alla parte 1 ª.
In caso di esenzione dal regime
di sicurezza sociale italiano per effetto di specifici accordi internazionali,
ai dipendenti in questione sono garantite le prestazioni ospedaliere urgenti per
malattia, infortunio e maternità
erogate dal Servizio sanitario nazionale, con oneri a loro carico.
I
dipendenti a Statuto locale sono obbligatoriamente iscritti al Servizio
sanitario nazionale e, di conseguenza, hanno diritto ai livelli assistenziali di cui alla parte 1
ª;
dipendenti dallo Stato della Città del Vaticano e dallo SMOM.
Hanno
facoltà di iscriversi al Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto
ministeriale 8 ottobre 1986. In tal caso hanno diritto ai livelli di assistenza
sanitaria indicati nella parte 1 ª.
In caso di non iscrizione al Servizio
sanitario nazionale, le prestazioni sono erogate a loro carico;
dipendenti da
ambasciate ed uffici consolari.
In base alla Convenzione di Vienna sono esentati dal sistema di sicurezza sociale italiano, tranne che non siano dipendenti a statuto locale nel qual caso si applicano le disposizioni sopra riportate.
c)Personale navigante e dell’aviazione civile:
1)personale di volo.
Il personale di volo di cui all’art.732 del
Codice della navigazione, in costanza di rapporto di lavoro regolato dai
contratti collettivi, è sottoposto a regime di assistenza speciale ai sensi del
decreto del Presidente della
Repubblica n.620/1980;
2)personale marittimo.
Il personale marittimo di cui all’art.2 del
decreto del Presidente della Repubblica n.620/1980 è sottoposto alla stessa normativa di cui al
precedente punto 1. Nelle situazioni per le quali è prevista l’assistenza sanitaria da parte delle Unità
sanitarie locali, il personale marittimo ha diritto alle prestazioni previste
per la generalità dei cittadini.
B)Cittadini stranieri:
a)Stranieri assistiti in base a convenzioni
internazionali di sicurezza sociale:
1)provenienti da Paesi CEE e
residenti in Italia.
Hanno diritto alle stesse prestazioni spettanti ai
cittadini italiani sul territorio nazionale.
Limitatamente ai cittadini
stranieri per i quali è previsto il pagamento a forfait (pensionati e familiari
residenti in Italia di lavoratore occupato in ambito CEE) è assicurato anche il
trasferimento per cure,in regime di
assistenza diretta e indiretta;
2)provenienti da Paesi CEE e presenti sul
territorio italiano.
Hanno diritto alle stesse prestazioni indicate sui
moduli comunitari rilasciati dalle istituzioni competenti, purché comprese nella
parte 1 ª;
3)provenienti da Paesi con i quali vigono accordi bilaterali
di reciprocità e residenti in Italia.
Hanno diritto alle stesse prestazioni
spettanti al cittadino italiano sul territorio nazionale;
4)provenienti
da Paesi con i quali vigono accordi bilaterali di reciprocità e presenti sul
territorio italiano.
Hanno diritto
alle stesse prestazioni indicate sui moduli convenzionali rilasciati dalle
istituzioni competenti, purché
comprese nella parte 1 ª;
5)assistiti in base a trattati internazionali;Convenzione europea di
assistenza sociale e medica (legge
n.385/1958)- Carta sociale europea (legge n.929/1965)-Apolidi (legge
n.306/1962)-Rifugiati politici (legge
n.722/1954.)
I soggetti tutelati dalle convenzioni sopraindicate,provenienti
dai Paesi sottoscrittori e privi di risorse economiche sufficienti:
se residenti in Italia possono
chiedere l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale senza pagamento dei
contributi di malattia.In tale caso hanno diritto a tutte le prestazioni
sanitarie garantite alla generalità
dei cittadini sul territorio italiano.
Ai cittadini appartenenti ad uno degli
Stati membri della CEE è consentito altresì il trasferimento per cure in regime di assistenza diretta e
indiretta in ambito CEE;
se in soggiorno temporaneo in Italia:hanno diritto
gratuitamente alle sole prestazioni ospedaliere urgenti di malattia, infortunio
e maternità.
b)Stranieri residenti in Italia:
1)lavoratori:
con
rapporto di lavoro disciplinato dalla legge italiana.
Sono obbligatoriamente
iscritti al Servizio sanitario nazionale, con diritto ai livelli di assistenza
sanitaria indicati nella parte 1
ª.
Se si tratta di lavoratori di Paesi CEE,spetta anche il trasferimento per
cure, sia in forma diretta secondo
regolamenti comunitari, sia in forma indiretta ai sensi del decreto ministeriale
3 novembre 1989.
Se si tratta di lavoratori cittadini di Paesi extra CEE,
spetta il trasferimento per cure solo in forma indiretta;
dipendenti da organizzazioni
internazionali (FAO -NATO -ONU -OILecc.) o da Stati esteri (Stato della Città del Vaticano -SMOM);
se dipendenti
a statuto internazionale, con rapporto di lavoro disciplinato dai regolamenti
delle organizzazioni medesime:sono
iscritti obbligatoriamente al Servizio sanitario nazionale e sono tenuti al
versamento dei contributi di malattia ai sensi dell’art.3-bis del decreto legge
26 novembre 1981, n.678, convertito
dalla legge 26 gennaio 1982, n.12, e successive modifiche e integrazioni,salvo
che non siano esentati dal regime di
sicurezza sociale italiano in base a specifici accordi internazionali.
Hanno
diritto ai livelli assistenziali di cui alla parte 1 ª.
In caso di esenzione
dal regime di sicurezza italiano per effetto di specifici accordi, agli
stessi sono garantite le prestazioni
ospedaliere urgenti per malattia, infortunio e maternità erogate dalle
unità sanitarie locali con oneri a
carico degli interessati;
se dipendenti a statuto locale,con rapporto di
lavoro disciplinato dalla legislazione italiana:sono obbligatoriamente iscritti al Servizio sanitario
nazionale e di conseguenza hanno diritto ai livelli di assistenza sanitaria di
cui alla parte 1 ª. Hanno altresì diritto al trasferimento per cure in forma
indiretta e, se cittadini di uno
Stato membro della CEE, anche in forma diretta;
dipendenti dello Stato della
Città del Vaticano e dello SMOM.
Se sono residenti in Italia possono
iscriversi al Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1986. In questo caso hanno
diritto ai livelli di assistenza sanitaria di cui alla parte 1 ª, nonché al trasferimento per cure in ambito
comunitario se cittadini di uno Stato membro della CEE;
2)disoccupati iscritti nelle liste di collocamento:
disoccupati
comunitari.
Sono equiparati ai lavoratori italiani disoccupati iscritti nelle
liste di disoccupazione per quanto attiene all’assicurazione obbligatoria contro le malattie presso il
Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui
all’art.63 della legge n.833/1978.Di conseguenza hanno diritto a tutte
le prestazioni spettanti al cittadino
italiano residente; disoccupati extracomunitari.
Sono equiparati ai cittadini
italiani non occupati iscritti nelle liste di collocamento per quanto
attiene all’assistenza sanitaria
erogata in Italia ed al relativo obbligo contributivo di cui all’art.63 della
legge n.833/1978. La copertura assistenziale non comprende il trasferimento per
cure in ambito comunitario, garantito
invece al cittadino italiano.
3)Iscritti volontariamente al Servizio sanitario nazionale ai sensi
dell’art.5 della legge n.33/1980.
Si tratta di soggetti che sono in regola
con il permesso di soggiorno, sono residenti in Italia e non essendo soggetti ad alcun titolo all’obbligo
contributivo per l’assicurazione di malattia, chiedono l’iscrizione facoltativa
al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art.5 della legge n.33/1980.
Hanno diritto alle prestazioni
sanitarie spettanti ai cittadini italiani unicamente sul territorio nazionale.
Sono escluse le prestazioni in forma
indiretta all’estero.
c)Stranieri frontalieri
1)residenti in Italia,con attività
lavorativa all’estero:
appartenenti a Paesi della CEE o convenzionati, con
attività lavorativa all’estero in un Paese CEE o convenzionato.
Hanno diritto alle stesse
prestazioni dei cittadini italiani. L’onere dell’assistenza è a carico
del Paese dove viene svolta
l’attività lavorativa mediante rimborso a forfait o al costo. È assicurato il
trasferimento per cure sia in regime di assistenza diretta che
indiretta.
L’evento di malattia che si verifica nel territorio di occupazione
è coperto direttamente dalle istituzioni locali.
Agli stessi soggetti che
svolgono attività lavorativa in un Paese extra CEE viene garantita l’iscrizione
al Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge n.302/1969, a parità di
condizioni con il frontaliero italiano;
appartenenti a Paesi extra CEE, con
attività lavorativa nei Paesi confinanti con l’Italia.
A questi soggetti non
può essere riconosciuta l’iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario
nazionale in quanto non ricadono sotto la disciplina della legge n.302/1969. La
parità di diritto con i lavoratori italiani può essere riconosciuta solo per
l’attività di lavoro esercitata in Italia ovvero in caso di distacco o di missione all’estero.
Hanno la
facoltà di iscriversi al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art.5 della
legge n.33/1980, con il diritto ai livelli assistenziali correlati a tale
iscrizione garantiti sul territorio nazionale;
2)residenti all’estero, con attività lavorativa in
Italia:
appartenenti a Paesi CEE o Stati convenzionati.
Hanno diritto,sul
territorio di residenza all’estero, all’assistenza sanitaria indicata sul modulo
convenzionale;
appartenenti a Paesi extra CEE.
Hanno diritto sul
territorio italiano a tutte le prestazioni spettanti ai cittadini italiani,con
esclusione dell’assistenza di medicina generale in forma diretta. L’assistenza
di medicina generale è fornita attraverso il sistema delle visite occasionali.
d)Stranieri presenti
in Italia.
Rientrano in questo raggruppamento le seguenti categorie di
persone:
1)i turisti;
2)i profughi;
3)i nomadi;
4)i titolari di
pensione italiana;
5)gli studenti stranieri;
6)le persone alla pari.
I
turisti,i profughi e i nomadi hanno diritto unicamente alle prestazioni
ospedaliere urgenti per malattia, infortunio e maternità, con oneri a loro
carico in base alle rette di degenza e alle tariffe per le prestazioni
ospedaliere che non richiedono ricovero,determinate annualmente dal Ministero
della sanità.
In caso di insolvenza, le unità sanitarie locali devono
rivolgersi al Ministero dell’interno per il rimborso, tramite le competenti
Prefetture.
Per i profughi in attesa di riconoscimento della qualifica,
raccolti negli appositi centri predisposti dai Ministeri competenti, l’assistenza sanitaria necessaria in relazione
alle condizioni di salute dei profughi stessi, viene erogata dalle unità
sanitarie locali o da altre strutture sanitarie di associazioni ed enti morali, con oneri a carico del Dipartimento
della protezione civile.
Ai titolari di pensione italiana sono garantite
gratuitamente le prestazioni urgenti per malattia, infortuni e maternità.
Per gli studenti
stranieri è prevista all’atto dell’ingresso in Italia l’assicurazione
obbligatoria per le prestazioni
ospedaliere urgenti, mediante pagamento del premio assicurativo della apposita
polizza tipo con l ’INA, prevista
dalla convenzione sottoscritta dai Ministeri dell’interno e della Sanità con
il medesimo Istituto
assicuratore.
Qualora gli studenti assumano la residenza in Italia,possono
chiedere l’iscrizione facoltativa ai sensi dell’art.5 della legge n.33/1980, con il versamento di un
contributo ridotto.
Ai sensi dell’accordo europeo sul collocamento alla
pari,approvato dal Consiglio d’Europa il 24 novembre 1969 e ratificato con legge n.304/1973, le persone alla pari
possono essere iscritte facoltativamente al Servizio sanitario nazionale ai
sensi dell’art.5 della legge n.33/1980. La domanda di iscrizione deve essere presentata, entro dieci
giorni dal collocamento presso la famiglia, dal membro della famiglia che ha sottoscritto l’accordo di
cui all’art.6 della richiamata convenzione europea. Il contributo di malattia è
a carico del predetto membro della famiglia.
e)Personale navigante marittimo
e dell’aviazione civile:
1)personale di volo.
Il personale di volo di
cui all’art.732 del Codice della navigazione,in costanza di rapporto di lavoro
regolato dai contratti collettivi, è sottoposto a regime di assistenza speciale
ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n.620/1980;
2)personale marittimo.
Il personale marittimo, individuato dall’art.2
del decreto del Presidente della Repubblica n.620/1980, è sottoposto alla stessa
normativa del personale di volo.
Nelle situazioni per le quali è assistito
dalle unità sanitarie locali,ha diritto alle prestazioni previste per la
generalità dei cittadini.
Familiari a carico.
Ai familiari a carico delle
categorie sopraindicate, per quanto concerne l’assistenza sanitaria,si
applicano le disposizioni di cui all’art.4
del decreto-legge 2 luglio 1982, n.402, convertito dalla legge 3 settembre 1982, n.627.