Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art.48 della legge 23 dicembre 1978, n.833.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art.48 della legge
23 dicembre 1978, n.833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che
prevede una uniforme disciplina del
trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le
unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra
le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;
Visto
l'art.9 della legge 23 marzo 1981, n.93, concernente disposizioni integrative
della legge 3 dicembre 1971, n.1102,
recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta
delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni e
comunità enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunità montane che
hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;
Visto l'art.24, ultimo
comma, della legge 27 dicembre 1983, n.730;
Vista la legge 12 giugno 1990,
n.146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati. Istituzione della
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge;
Preso atto che è stato
stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti
con i medici specialisti ambulatoriali,ai sensi dell'art.48 della legge n.833
del 1978, con scadenza al 30 giugno 1991, recante anche disposizioni
sull'esercizio del diritto di sciopero;
Visto il secondo comma dell'art.48
della citata legge n.833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi
collettivi nazionali;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Emana il seguente decreto:
Articolo 1
È reso
esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti
con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art.48 della legge 23
dicembre 1978, n.833, riportato nel testo allegato.
Il presente
decreto,munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Accordo collettivo nazionale ex
art.48 della legge n.833 del 1978 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
sottoscritto l'11 aprile 1990 e il 12 settembre 1990.
Preambolo
Area dall'attività
specialistica extra-degenza.
Nell'ambito della tutela costituzionale
della salute del cittadino,intesa quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, il
Servizio Nazionale demanda all'area funzionale "dell'assistenza specialistica extra-degenza", il compito
di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda
e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica di
integrazione con l'assistenza medica
di base e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri
servizi.
In tale quadro, attraverso la instaurazione del apporto
convenzionale previsto dall'art.48 della legge n.833 del 1978, gli specialisti di cui all'Accordo Nazionale Unico
per la Medicina Specialistica Ambulatoriale, diventano parte attiva e qualificante del Servizio
Sanitario,integrandosi nell'area con le altre categorie di erogatori ammesse ad operare presso le strutture
pubbliche sulla base dell'art.47 della soprarichiamata legge n.833 del 1978 per l'espletamento,secondo
modalità di accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi
specialistici,diagnostico-terapeutici,preventivi e riabilitativi che
non siano strettamente correlati al
ricovero.
Allo scopo, le parti si danno reciprocamente atto che in questa
fase risulta particolarmente importante intervenire su tutta l'area
dell'assistenza specialistica extra-degenza, con provvedimenti volti a
conseguire:
- l'adeguamento quantitativo, qualitativo ed
organizzativo della offerta ai reali bisogni dei cittadini;
- una consistente politica di investimenti volta a
completare,potenziare e qualificare le strutture pubbliche;
- il coinvolgimento di ognuna delle categorie di
operatori interessati favorendo l'allocazione presso il pubblico delle attività più complesse e di
maggiore impegno.
Articolo 1
Campo
di applicazione.
1.Il presente Accordo regola, ai sensi dell'art.48
della legge n.833 del 1978, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo,
coordinato e continuativo, che si instaura nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tra le Unità Sanitarie
Locali (UU.SS.LL.) e i medici specialisti, per la erogazione in forma diretta
delle prestazioni specialistiche sia a scopo diagnostico che curativo,
preventivo e di riabilitazione,meglio specificate nel preambolo.
2.Il
rapporto con il S.S.N. è da intendersi unico a tutti gli effetti,anche se lo
specialista svolge la propria
attività in più posti di lavoro e/o in più UU.SS.LL.
3.Ai medici specialisti
di cui al comma 1 è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale al
di fuori di vincoli gerarchici.
4.Sono peraltro consentite all'interno
dell'assistenza specialistica extra-degenza, forme di coordinamento funzionale
della branca specialistica e del presidio, anche per esigenze connesse
all'integrazione interprofessionale a livello di distretto e di dipartimento e
per lo svolgimento dei programmi previsti dalla pianificazione regionale e
locale.
5.Le UU.SS.LL., nell'ambito dei propri poteri e di quanto previsto
dall'art.9, comma 1, lett.d), della
legge n.595 del 1985, devono avvalersi, per l'erogazione delle prestazioni di
cui al comma 1, dei medici
specialisti di cui al presente Accordo, garantendo il mantenimento del numero
complessivo di ore di attività (monte ore globale indifferenziato) formalmente
deliberate nell'ambito regionale alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che
rende esecutivo il presente Accordo.
6.Le UU.SS.LL. garantiscono, comunque, la partecipazione
della componente specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) alla copertura delle espansioni
di attività dell'area complessiva dell'assistenza specialistica,in relazione
alle future esigenze, secondo regole e modalità ispirate ai criteri di programmazione sanitaria, da definirsi
nelle competenti sedi istituzionali con la partecipazione della rappresentanza
degli specialisti ambulatoriali.
7.I conseguenti provvedimenti che le
UU.SS.LL. adottano per assicurare il rispetto delle garanzie di cui ai commi
precedenti sono assunti entro 30 giorni su parere conforme del comitato di
cui all'art.14.
Articolo
2
Incompatibilità.
1.Fermo restando quanto previsto dal
punto 6 dell'art.48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, non è conferibile l'incarico al medico
che:
a)abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico
o privato con divieto di libero
esercizio professionale;
b)svolga attività medico-generica in quanto medico
di libera scelta a ciclo di fiducia iscritto negli elenchi previsti dall'accordo collettivo nazionale
per i medici di medicina generale;
c)sia iscritto negli elenchi dei medici
pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
d)eserciti la professione
medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfettariamente presso enti o
strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario
nazionale e che non adottino le
clausole normative ed economiche del presente Accordo;
e)operi a qualsiasi
titolo nelle case di cura convenzionate con l'U.S.L.. L'incompatibilità
non opera fino a quanto le UU.SS.LL.
non abbiano provveduto a garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica nell'ambito delle strutture
pubbliche;
f)svolga attività fiscali concomitanti per la stessa
U.S.L.;
g)sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n.292 e successive modificazioni;
h)sia
titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1988, n.119
e successive modificazioni;
i)sia proprietario, comproprietario, socio,
azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile: di poliambulatorio,
di laboratorio per analisi cliniche, di gabinetto di terapia fisica e
fisiochinesiterapia, di gabinetto di radiologia, di gabinetto di medicina
nucleare o radioterapia,convenzionati con il Servizio sanitario nazionale a mente del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1988, n.120 e successive modificazioni;
l)operi a
qualsiasi titolo in presidi,stabilimenti o istituzioni private convenzionate con
le UU.SS.LL. per l'esecuzione di
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica
radioimmunologica e la medicina nucleare, di terapia fisica e di
fisiochinesiterapia, nonché di ogni
altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria
ai sensi dell'art.43 della legge 23
dicembre 1978, n.833.
2.Il verificarsi, nel corso dell'incarico, di una delle
condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 e della perdita di uno dei requisiti previsti
dall'art.8, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 5 del medesimo articolo, determina la evoca
dell'incarico.
3.Il provvedimento di revoca dell'incarico è adottato dalla
U.S.L., sentiti il comitato di cui all'art. 13 e lo specialista interessato.
4.Durante il periodo di prova,e
limitatamente a tale periodo,nei confronti dello specialista è sospesa l'eventuale incompatibilità derivante da
altre attività, a condizione che lo specialista medesimo non eserciti tali
attività nel periodo in esame.
Articolo
3
Massimale orario e limitazioni.
1.L'incarico ambulatoriale
può essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello
previsto per il personale a tempo pieno del contratto ex art.47 della legge
n.833 del 1978, ed è espletabile
presso più posti di lavoro e/o più UU.SS.LL.
2.L'incarico può essere
conferito fino a un massimo di 38 ore settimanali ai medici che fruiscono
dell'indennità di disponibilità di cui all'art.34.
3.L'attività per incarico
ambulatoriale sommata ad altra attività compatibile svolta in base ad un
rapporto di dipendenza o convenzionale, non
può superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto
collettivo ex art.47 della legge n.833 del 1978.
4.Ai medici titolari di
pensione a carico di Enti diversi dall'EMPAM l'incarico ambulatoriale è
conferibile fino a un massimo di 18 ore settimanali.
5.Anche ai fini
dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività
settimanale espletabile dallo
specialista, l'assessore regionale alla sanità, o il suo delegato, quale
presidente del comitato zonale di cui
all'art.13, con la collaborazione degli altri componenti il comitato, tiene e
aggiorna un apposito schedario nel quale vengono registrati i nominativi di
tutti gli specialisti, dell'orario di attività e delle modalità di svolgimento
presso ciascuna U.S.L. e dell'anzianità dell'incarico ambulatoriale.
6.Di
ogni mutamento del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato,
del numero delle ore di attività,
delle modalità di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi
incarichi, le UU.SS.LL. daranno
comunicazione entro dieci giorni all'assessore regionale alla sanità, o al suo
delegato, quale presidente del comitato zonale di cui all'art.13 e all'ordine
dei medici e degli odontoiatri della
provincia, indicandone la decorrenza.
7.Il comitato di cui all'art.13,
qualora accerti situazioni di irregolarità, ha l'obbligo di informare le
UU.SS.LL. interessate affinché, sentito lo
specialista, l'orario complessivo di attività ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista.
8.Il
comitato di cui all'art.13, qualora accerti situazioni non conformi alle norme,
formula alle UU.SS.LL. interessate
proposte idonee ad assicurare il rispetto del presente accordo.
Articolo
4
Mobilità.
1.Al fine del migliore funzionamento del servizio
può essere disposta, d'intesa tra le UU.SS.LL. competenti e in accordo con gli interessati su
proposta del comitato di cui all'art.13, la concentrazione dell'orario di
attività degli specialisti presso una sola U.S.L., un solo posto di lavoro,
prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili
stabilite dall'art.11.
2.Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale
la U.S.L. può adottare provvedimenti di mobilità nell'ambito dello stesso Comune, sentito lo specialista
interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalità di accesso o
frazionamento di turni.
3.Se il provvedimento comporta mobilità da un Comune
all'altro della U.S.L., variazione nelle modalità di accesso o frazionamento di turni, esso deve essere adottato
previo parere del Comitato di cui
all'art.13, ove manchi l'assenso dell'interessato, al fine di evidenziare anche
la esistenza di eventuali impedimenti
obiettivi, derivanti da attività svolte all'interno del S.S.N.
4.Nell'ipotesi
di cui al comma 3 è ammessa opposizione al titolare del potere di
appresentanza della U.S.L. entro il
termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
5.L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la U.S.L.
deve pronunciarsi entro trenta giorni.
6.Qualora la U.S.L.non sia in grado di
corrispondere alle esigenze anzidette attraverso i provvedimenti di mobilità
interna previsti dai precedenti commi,può deliberare, sentito il Comitato Zonale
di cui all'art.13, di porre lo
specialista in mobilità zonale, di norma per un numero di ore corrispondente
all'intero incarico di cui lo stesso è titolare.
7.Contro il provvedimento
l'interessato può interporre opposizione al titolare del potere di
rappresentanza della U.S.L. entro il termine perentorio di 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione della
decisione di cui al comma 6.
8.II rigetto dell'opposizione,da comunicare
anche al comitato di cui all'art.13, pone lo specialista in mobilità zonale, senza peraltro comportare
alcuna immediata modificazione del rapporto in essere con la U.S.L. di appartenenza.
9.Non è consentito
l'avvio di procedure di mobilità zonale prima che siano trascorsi almeno
18 mesi dall'attribuzione
dell'incarico.
10.Lo specialista posto in mobilità ha titolo preferenziale
per il conferimento, nell'ambito zonale, di incarichi comunque disponibili, anche se in altra branca
specialistica, a condizione che sia in possesso del titolo richiesto per
l'accesso alla relativa graduatoria.
11.La mancata accettazione della nuova
sede di servizio, individuata con le procedure di cui ai commi precedenti,comporta la decadenza
dall'incarico.
12.Nel caso di non agibilità temporanea della struttura,
l'U.S.L.assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per
l'interessato.
Articolo
5
Riduzione o soppressione dell'orario -Revoca
dell'incarico.
1.L'U.S.L. sentito obbligatoriamente il Comitato di
cui all'art.13,può disporre la riduzione e la soppressione dell'orario di attività di uno
specialista in caso di persistente contrazione del numero delle prestazioni, documentate attraverso le
richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno.
2.Per la riduzione o soppressione
di orario previste al comma 1 la U.S.L.,non adotta il provvedimento
qualora:
a)abbia dovuto avvalersi per la branca interessata di specialisti o
strutture specialistiche convenzionati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n.119 del 1988 o del decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 1988 e successive modificazioni in
misura superiore all'anno precedente;
b)non sia stata comunque assicurata la continua presenza
del personale tecnico ed infermieristico necessario al buon funzionamento dei
singoli servizi specialistici;
c)non siano stati dotati i gabinetti o i
servizi specialistici di efficienti ed adeguate attrezzature;
d)la
persistente contrazione delle prestazioni non sia dipendente dal comportamento
professionale dello specialista.
3.Allo specialista oggetto di provvedimento
di riduzione dell'orario ai sensi del comma 1 possono essere applicate le misure
di mobilità previste dal precedente art.4.
4.L'eventuale provvedimento di
riduzione o di evoca, di cui al comma 1, da adottarsi da parte della U.S.L. su obbligatorio parere del Comitato
di cui all'art.13 e sentito l'interessato, ha comunque effetto non prima di 45 giorni dalla
comunicazione.
5.Contro i provvedimenti di riduzione o di soppressione
dell'orario di attività e/o di revoca dell'incarico è ammessa da parte
dell'interessato opposizione al titolare del potere di rappresentanza
dell'U.S.L. entro il termine perentorio di
giorni 15 dal ricevimento della comunicazione scritta.
6.L'opposizione ha
effetto sospensivo del provvedimento.
7.Il titolare del potere di
rappresentanza della U.S.L. decide sull'opposizione sentito l'interessato e
previo parere del Comitato di cui all'art.13 da esprimersi entro 30 giorni dalla
richiesta.
8.Il Comitato di cui all'art.13, nel caso ritenga trattarsi di
motivi di ordine disciplinare, può proporre che il caso sia deferito alla
Commissione di disciplina per i conseguenti provvedimenti.
9.È in facoltà
dell'U.S.L. adottare provvedimento di mobilità nell'ipotesi di riduzione o
soppressione dell'orario di attività ai sensi del presente articolo.
Articolo
6
Cessazione dall'incarico.
1.L'incarico può cessare per
rinuncia dello specialista o per revoca della U.S.L. ai sensi dell'art.
5, da comunicare a mezzo di accomandata
A.R.
2.La cessazione e/o revoca ha effetto dal primo giorno del secondo mese
successivo alla data di ricezione
della lettera di comunicazione.
3.Su specifica richiesta dello specialista,
l'U.S.L., valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, può autorizzare la
cessazione del apporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.
4.La
revoca dell'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi:
a)cancellazione
o radiazione dall'Albo professionale;
b)sopravvenuta, accertata e notificata
incompatibilità ai sensi del precedente art.2;
c)condanna passata in
giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;
d)aver
compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal successivo
art.7 in caso di malattia;
e)aver
compiuto il 65 anno di età;
f)incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata
da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico
designato dalla U.S.L. e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facoltà di medicina della
città capoluogo della Regione o di Regione limitrofa;
g)provvedimento
adottato ai sensi dell'art.16.
Articolo
7
Sospensione dall'incarico.
1.L'incarico ambulatoriale
è sospeso in caso di:
a)sospensione dall'albo
professionale;
b)provvedimento adottato ai sensi dell'art.16;
c)emissione
di mandato o ordine di cattura.
2.Nel caso previsto dal comma 1, lett.c), la
riammissione in servizio è sempre subordinata al parere della commissione di cui
all'art.16.
Articolo
8
Graduatorie -Domande -Requisiti.
1.Lo specialista qualora
aspiri a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle
strutture del Servizio Sanitario,
deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno a mezzo
raccomandata A.R., apposita domanda redatta sul modello conforme all'allegato B
all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della/e provincia/e nelle cui UU.SS.LL. lo specialista stesso
aspiri ad ottenere l'incarico.
2.Qualora la U.S.L. comprenda Comuni di più
Province la domanda deve essere inoltrata all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia in cui insiste
la sede legale dell'U.S.L.
3.La domanda deve essere corredata del foglio
notizie (Allegato B) compilato in ogni sua parte dall'aspirante all'incarico specialistico, nonché
della documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio
stesso.
4.La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con
le norme vigenti in materia di
imposta di bollo.
5.Alla scadenza del termine di presentazione della domanda
di incarico specialistico, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro
provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti:
a)non avere superato il 40
anno di età. Tale limite di età non opera per coloro che siano già titolari di
incarico ai sensi del presente accordo;
b)essere iscritto all'Albo
professionale; al certificato di iscrizione all'albo deve essere allegata
una dichiarazione dell'Ordine dei Medici e
degli Odontoiatri di appartenenza concernente gli eventuali provvedimenti
disciplinari a carico del medico, disposti dalle Commissioni di disciplina
previste dall'attuale o dai precedenti accordi. La dichiarazione deve essere
allegata ancorché negativa;
c)possedere il titolo per l'inclusione nelle
graduatorie delle branche specialistiche previste nell'allegato A; il titolo è
rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita
libera docenza in una delle branche
principali della specialità, come indicato nell'allegato A, il cui possesso è
attestato dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri; per la branca di
odontostomatologia è titolo valido per l'inclusione in graduatoria anche
l'iscrizione all'Albo professionale degli odontoiatri di cui alla legge n.409 del 1985.
6.La domanda di
inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere
corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che
comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato A.
7.Per quanto attiene ai
titoli accademici fa fede la dichiarazione relativa dell'Ordine dei Medici
e degli Odontoiatri di
appartenenza,in calce al foglio notizie.
8.L'Assessore regionale alla sanità
o il suo delegato, nella qualità di presidente del Comitato di cui all'art.13, ricevute dall'Ordine dei Medici e
degli Odontoiatri le domande di cui all'art.8 con le relative documentazioni
entro il 15 febbraio di ciascun anno, provvede su conforme parere del
comitato stesso entro il 15 giugno
alla formazione per ciascuna branca specialistica e con validità annuale
di una graduatoria per titoli, da
valutare secondo i criteri di cui all'allegato A, parte
seconda.
9.L'Assessore regionale alla sanità o il suo delegato, nella qualità
di presidente del Comitato di cui
all'art.13, provvede alla pubblicazione delle graduatorie mediante affissione in
apposito albo presso l'Ordine dei Medici e presso l'U.S.L. ove ha sede il
Comitato zonale per la durata di 15 giorni.
10.Entro 15 giorni successivi
all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare
mediante raccomandata A.R. istanza motivata
di riesame all'Assessore regionale alla sanità o al suo delegato, nella qualità di presidente del Comitato
di cui all'art.13, l quale procede al riesame delle graduatorie, su conforme parere del Comitato
medesimo e le approva provvedendo alla loro pubblicazione entro 30 giorni
successivi alla scadenza del termine predetto.
11.Le graduatorie definitive,
approvate dall'Assessore alla Sanità, sono pubblicate sul Bollettino
Ufficiale della Regione entro il 15 dicembre
di ciascun anno.
12.La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli
interessati e alle UU.SS.LL.
13.L'Assessore regionale alla Sanità cura
l'immediato invio del Bollettino Ufficiale agli Ordini provinciali dei Medici e
degli Odontoiatri e alle UU.SS.LL. sedi dei Comitati di cui all'art.13.
14.Le
graduatorie hanno effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla
data di presentazione della
domanda.
Articolo
9
Conferimento di primo incarico.
1.L'Assessore regionale alla
sanità o il suo delegato, nella qualità di presidente del Comitato di
cui all'art.13, qualora il turno disponibile
non sia stato assegnato a medico già incaricato secondo la procedura prevista dall'art.11, interpella i
medici secondo l'ordine della graduatoria ai fini del conferimento dell'incarico
e,ricevuta la dichiarazione di disponibilità da parte dell'avente titolo,
comunica il suo nominativo alla
U.S.L. di destinazione che provvede entro 30 giorni al conferimento
dell'incarico a tempo determinato per
la durata di mesi 3.
2.Lo specialista al quale l'incarico sia conferito
secondo graduatoria e che sia residente in località non compresa nell'ambito
zonale cui la graduatoria è riferita, è tenuto a trasferire la residenza
nel Comune in cui è ubicato il
presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto e pertanto al medesimo,
in relazione a tale incarico,non compete il rimborso delle spese di accesso di
cui al successivo art.37.
3.Ai medici già in servizio e a quelli di nuova
nomina non possono essere conferiti incarichi in branche diverse.
4.Allo
specialista durante il periodo di prova compete lo stesso trattamento previsto
per lo specialista confermato nell'incarico.
5.Il conferimento dell'incarico
è effettuato dalla U.S.L. mediante lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare, dei quali uno deve essere
restituito dallo specialista interessato con la dichiarazione di accettazione delle presenti norme nonché
dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle
prestazioni professionali.
6.La mancata restituzione, entro 20 giorni dalla
data di ricezione risultante dall'avviso di ricevimento, della copia della
lettera di incarico sottoscritta per accettazione, equivale a rinuncia
all'incarico stesso.
7.Allo scadere del terzo mese, ove da parte della U.S.L.
a mezzo raccomandata A.R., non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende
conferito a tempo indeterminato.
8.Contro il provvedimento di mancata
conferma, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato può
proporre istanza di riesame al titolare del potere di rappresentanza della
U.S.L. che, su parere del Comitato di cui all'art.13, decide in via definitiva
entro i 30 giorni successivi al
ricevimento dell'istanza.
9.Ove sussista carenza di specialisti inclusi nelle
graduatorie, l'incarico è conferito in base alle graduatorie degli altri ambiti
zonali confinanti e successivamente anche non confinanti,a condizione che
lo specialista incaricato trasferisca
la residenza anagrafica nel Comune sede del presidio della U.S.L.
10.Le
modifiche dell'orario indicato nella lettera di incarico, a parità di numero di
ore, sono possibili solo trascorsi sei mesi dal conferimento.
Articolo
10
Provvedimenti per la copertura dei turni vacanti.
1.I
provvedimenti adottati dalle UU.SS.LL. per l'attivazione di nuovi turni, per
l'ampliamento di quelli in atto e per
la copertura di turni vacanti, vengono comunicati entro trenta giorni
all'Assessore regionale alla Sanità o
al suo delegato quale presidente del Comitato di cui all'art.13, il quale
provvede alla loro pubblicazione in apposito albo nel periodo dal 15 al 30 di
ogni trimestre, con cadenza a marzo,
giugno, settembre e dicembre.
2.La comunicazione dei turni disponibili può
contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacità professionali che si
richiedono allo specialista,a l quale deve essere attribuito l'incarico o
l'aumento di orario.In tali casi la scelta dello specialista, nel rispetto delle
procedure di cui all'art.11, avviene
sulla base della preventiva verifica del possesso delle specifiche capacità
richieste da parte di apposita
commissione di esperti del settore composta di due specialisti delegati dalla
U.S.L. e due specialisti designati da
membri di parte medica del Comitato consultivo zonale di cui all'art.13.
3.I
sindacati firmatari del presente accordo provvedono a tenere in visione per gli
interessati presso le proprie sedi i
turni disponibili.
4.Gli specialisti aspiranti all'incarico, entro il 15
giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con
lettera raccomandata, la propria disponibilità all'Assessore regionale alla
sanità o al suo delegato, nella qualità di presidente del Comitato di cui
all'art.13, il quale su proposta del
Comitato stesso individua, entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine
predetto sulla base delle
disponibilità pervenute, l'avente diritto secondo l'ordine di priorità di cui
all'art.11.
Articolo
11
Attribuzione dei turni disponibili.
1.Premesso che lo
specialista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente
accordo in una sola branca e
all'interno di uno o più ambiti zonali limitrofi anche se appartenenti a
province diverse confinanti della
stessa Regione e che le ore di attività che risultano vacanti a qualsiasi
titolo sono ricoperte o attraverso
conferimento di incarico nella stessa branca o attraverso riconversione
in branche diverse, per
l'attribuzione dei turni comunque disponibili (aumenti di orario, turni vacanti,
turni di nuova istituzione) l'avente
diritto, salvo quanto disposto dall'art.16, comma 11, lettere a), b) e c),
è individuato attraverso il seguente
ordine di priorità:
a)specialista
che nella specialità esercitata svolga, nell'ambito zonale, esclusivamente
attività ambulatoriale regolamentata
dal presente accordo, documentata dal foglio notizie; medico generico
ambulatoriale, di cui alla "norma finale
n.1l" in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che faccia richiesta all'assessore
regionale alla sanità o al suo delegato quale presidente del Comitato di cui all'art.13 di ottenere un incarico
specialistico nella branca di cui è in possesso del titolo di specializzazione
per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui è titolare; è
consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due
incarichi fino a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario
di attività che il medico stesso svolgeva come generico di
ambulatorio;
b)specialista che svolga esclusivamente attività ambulatoriale
regolamentata dal presente accordo (documentata dal foglio notizie) in diverso ambito zonale limitrofo,
anche se appartenente ad altra provincia confinante della stessa Regione.
Relativamente all'attività svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett.b), allo specialista non
compete il rimborso delle spese di accesso di cui all'art.37;
c)specialista
titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attività
ambulatoriale, il quale richieda di concentrare in una sola branca il numero
complessivo di ore di incarico;
d)specialista che svolga altra attività con
rapporto convenzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza, il quale si
sia dichiarato disponibile a svolgere esclusivamente attività ambulatoriale e a
rinunciare al rapporto convenzionale o a quello di dipendenza ed in quest'ultimo
caso non divenga titolare di diritto a pensione diretta in seguito alla
rinuncia;
e)medico titolare di incarico in via esclusiva a tempo
indeterminato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n.504 e successive
modificazioni in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che faccia richiesta
all'Assessore regionale alla sanità o al suo delegato quale presidente del Comitato di cui all'art.13 per ottenere un
incarico specialistico nella branca di cui è in possesso del titolo di
specializzazione. È consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza
di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista non copra
per intero l'orario di attività che
il medico stesso svolgeva come medico dei servizi;
f)specialista titolare di
incarico in altro ambito territoriale zonale, definito ai sensi dell'art.13,
che faccia richiesta all'Assessore
regionale alla sanità o al suo delegato quale presidente del Comitato di
cui all'art.13 di essere trasferito nel
territorio in cui si è determinata la disponibilità. Tale specialista,
ove riceva l'incarico, deve trasferire la
propria residenza nel Comune nel cui ambito è sito il presidio ambulatoriale;
g)specialista titolare di
incarico che esercita esclusivamente attività ambulatoriale e chiede il
passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di
specializzazione;
h)specialista in atto titolare d'incarico nello stesso
ambito zonale, che per lo svolgimento di altre attività sia soggetto alle limitazioni di orario
di cui all'art.3;
i)specialista titolare di pensione che non abbia raggiunto
il massimale orario di cui all'art.3, comma 4.
2.Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola
lettera da a )ad i), l'anzianità di servizio ambulatoriale o di attività
riconosciuta equivalente in virtù di precedenti accordi costituisce
titolo di precedenza a parità di
condizione; in caso di pari anzianità di servizio è data precedenza
all'anzianità di specializzazione.
3.In ogni caso, allo specialista
disponibile ad assumere l'incarico ai sensi del comma 1 non è consentito il trasferimento qualora non abbia
maturato un'anzianità di servizio di almeno 18 mesi nell'incarico in atto alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
di disponibilità.
4.Lo specialista
in posizione di priorità viene invitato dall'Assessore regionale alla sanità o
dal suo delegato, quale presidente
del Comitato di cui all'art.13, a compilare dichiarazione di disponibilità al
conferimento dell'incarico,da inoltrare entro 20 giorni alla U.S.L., per la
formalizzazione dell'incarico, che dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni
dal ricevimento della dichiarazione.
5.Esperita inutilmente la procedura
innanzi prevista, l'incarico viene conferito allo specialista individuato
dall'Assessore regionale alla sanità o dal suo delegato, quale presidente del
Comitato di cui all'art.13, secondo
l'ordine della graduatoria riferita all'anno in cui avviene la pubblicazione
della disponibilità
dell'incarico.
6.In deroga alle priorità ed alle procedure di cui ai commi
che precedono, ove presso un presidio e per una determinata branca specialistica
si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni, la U.S.L., sentiti i sindacati firmatari del
presente accordo, ha la facoltà di attribuire aumenti di orario ad uno o più specialisti che prestano servizio nel
presidio e nella branca, sempreché il sanitario interessato al provvedimento
svolga in via esclusiva attività professionale ai sensi del presente
accordo.
7.La U.S.L. deve notificare al Comitato zonale entro 15 giorni dal
provvedimento il nominativo del
sanitario cui è stato incrementato l'orario e la consistenza numerica
dell'orario aumentato, la quale costituisce aumento del monte ore globale regionale di cui al comma 5
dell'art.1.
8.In attesa del conferimento dell'incarico secondo le procedure
suindicate la U.S.L. può conferire incarichi provvisori secondo l'ordine della
graduatoria con priorità per i medici non titolari di altro incarico e non in posizione di
incompatibilità.
9.L'incarico provvisorio non può avere durata superiore a
tre mesi e cessa in ogni caso con la nomina del titolare.
10.Allo specialista
incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto
dall'art.32 per i sostituti non
titolari di altro incarico.
Articolo
12
Copertura degli incarichi in situazioni di
carenza.
1.Qualora, dopo aver esperito le procedure di cui
all'art.11, risulti impossibile procedere alla copertura dei turni vacanti, dei turni di nuova
istituzione o dei turni comunque disponibili per mancanza di specialisti
disposti ad accettare l'incarico, l'U.S.L.può assegnare l'incarico ad un
sanitario comunque disponibile, purché sia in possesso di titolo idoneo ai sensi
dell'allegato A,non abbia superato il limite di età di 65 anni e non versi in posizione di incompatibilità,
dandone comunicazione all'Assessore regionale alla sanità o al suo delegato, nella qualità di presidente del
Comitato di cui all'art.13.
2.L'incarico si intende attribuito per un periodo
di tre mesi, al termine dei quali viene rinnovata la procedura prevista dall'art.11 e successivamente
quella prevista dal comma 1. Nel caso che l'incarico sia nuovamente conferito
allo stesso specialista,esso deve essere inteso come nuovo incarico conferito a titolo precario.
3.Al medico
incaricato ai sensi dei commi 1 e 2 oltre al trattamento tabellare, vengono
corrisposti soltanto l'indennità di rischio, le quote di caro-vita e il rimborso
delle spese di accesso, se dovuti ai sensi del presente Accordo.
Articolo
13
Comitato consultivo zonale.
1.In ogni ambito territoriale,
comprensivo di una o più UU.SS.LL., definito con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
alla sanità, d'intesa con i Sindacati firmatari del presente Accordo e con
l'ANCI regionale, è costituito un Comitato consultivo zonale.
2.Detto
provvedimento indica l'U.S.L. presso la quale il Comitato ha sede, sentiti i
Sindacati firmatari del presente Accordo, d'intesa con le UU.SS.LL.
interessate.
3.L'U.S.L.sede del Comitato zonale, d'intesa con l'Assessore
alla sanità della Regione e sentite le altre UU.SS.LL. interessate nonché i
Sindacati firmatari del presente accordo, è tenuta ad assicurare i mezzi
finanziari, i locali ed il personale assegnato per livelli funzionali a tale
attività, facente parte della sua
struttura amministrativa, per lo svolgimento dei compiti del Comitato e per
consentire al segretario
l'espletamento di tutte le funzioni attribuite al Comitato stesso.
4.Il
Comitato è composto da:
a)l'Assessore regionale alla sanità, o da un suo
delegato, che ne assuma la presidenza;
b)tre rappresentanti tecnici delle
UU.SS.LL., designati dall'A.N.C.I. e dall'U.N.C.E.M. regionali. In mancanza di designazione da parte di A.N.CI.e
U.N.C.E.M. entro 90 giorni provvede l'Assessore regionale alla sanità, sentite le UU.SS.LL.
interessate;
c)quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di
cui al presente Accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici
specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito territoriale, come precisato al
comma 1 del presente articolo, con il sistema previsto per le elezioni dei
Consigli direttivi degli Ordini dei
Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validità delle
elezioni.
5.Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a
cura dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari che
ne assumono anche l'onere economico.
6.Oltre ai titolari, saranno rispettivamente nominati ed
eletti, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più
titolari.
7.Il Comitato è costituito con provvedimento della giunta
regionale, promosso dall'Assessore regionale alla sanità, che procede alla nomina dei componenti.
8.Il
Comitato svolge i seguenti compiti:
a)formazione delle
graduatorie;
b)gestione unitaria del rapporto relativamente agli Specialisti
che operano presso più UU.SS.LL. dello stesso ambito zonale, nonché tenuta ed aggiornamento di un apposito
schedario dei singoli specialisti incaricati presso le singole UU.SS.LL. con l'indicazione dei giorni e
dell'orario di attività in ciascun presidio, delle date di conseguimento dell'incarico e degli incrementi orari, delle
attività rilevanti ai fini della determinazione dei massimali orari di cui
all'art.3, del sopravvenire di motivi di incompatibilità di cui all'art.2,
della certificazione dello stato di
servizio dei sanitari, nonché di ogni altra attività prevista dal presente
accordo;
c)indicazione, alla U.S.L. che deve conferire l'incarico, del
nominativo dello specialista avente diritto all'aumento di orario, a ricoprire il turno vacante o quello di
nuova istituzione;
d)evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli
specialisti sia incaricati che in graduatoria ai fini: dell'accertamento, sulla scorta dei fogli-notizie
compilati annualmente dagli interessati, delle incompatibilità e delle
limitazioni previste dalle vigenti norme,nonché dal possesso dei titoli e
requisiti previsti dalle
stesse;verifica della certificazione di non incompatibilità con gli orari di
servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private, presso cui il
sanitario presta servizio in qualità di dipendente o di convenzionato, al
momento in cui nei confronti del sanitario stesso deve essere conferito un nuovo
incarico o deve essere dato un
aumento di orario di attività dell'incarico in atto svolto; della formulazione alle UU.SS.LL., sulla base
delle domande ricevute delle proposte di trasferimento o accentramento
dell'incarico in una sede più vicina alla residenza dello specialista anche
nell'ambito dello stesso Comune;
e)invio,entro la data del 15 gennaio di
ciascun anno, dei fogli informativi annuali da compilarsi da parte degli specialisti
incaricati;
f)procedure di cui agli artt.4 e 5 del presente Accordo.
9.Il
Comitato tratta, altresì, le sottoelencate materie in merito alle quali svolge
funzioni consultive in favore dell'Assessore regionale alla sanità e/o delle
singole UU.SS.LL. ed in particolare:
a)l'organizzazione del lavoro e le
proposte per la sua attuazione ai fini del miglioramento dei servizi
specialistici extradegenza;
b)l'individuazione del fabbisogno del personale
tecnico ed infermieristico da assegnare a ciascuna struttura specialistica
extra-ospedaliera;
c)l'individuazione quantitativa delle esigenze di
prestazioni specialistiche di ciascuna branca e criteri attuativi degli orari di servizio per
singola branca;
d)l'individuazione del tipo del fabbisogno di apparecchiature
e strumentari per l'adeguamento alle
reali esigenze dei cittadini;
e)le proposte in ordine ai processi di
innovazioni tecnologiche;
f)la verifica delle applicazioni delle misure di
igiene, di prevenzione, e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
g)l'attuazione
dei programmi e dei corsi di aggiornamento professionale;
h)tutte le altre
materie specificatamente e/o tassativamente indicate nel presente
Accordo.
10.Il Comitato qualora a richiesta di una delle parti debba trattare
specifici aspetti riguardanti una singola U.S.L. è integrato dal titolare del potere di rappresentanza
della U.S.L. interessata o da un suo delegato e da uno specialista titolare d'incarico designato dai
componenti di parte medica membri del Comitato zonale.
11.Il Comitato si riunisce periodicamente almeno una
volta al mese e in tutti i casi di richiesta di una delle parti.
12.Le funzioni di segretario
sono svolte da un funzionario o dirigente amministrativo indicato dalla
U.S.L.sede del Comitato. Il segretario
risponde degli atti inerenti alle sue funzioni al presidente del
Comitato.
Articolo
14
Comitato Consultivo Regionale.
1.In ciascuna delle
Regioni è istituito, con provvedimento dell'Amministrazione regionale, un
Comitato Consultivo composto
da:
l'Assessore regionale alla sanità o un suo delegato che ne assuma la
presidenza;
tre membri rappresentanti delle UU.SS.LL. su designazione
dell'ANCI regionale;
quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali
di cui al presente Accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali
operanti nell'ambito regionale con il sistema previsto per la elezione dei Consigli direttivi dell'Ordine
dei Medici e degli Odontoiatri,escluso il quorum ai fini della validità delle elezioni.
2.Le elezioni
dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'Ordine capoluogo
regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della
collaborazione dei Sindacati firmatari, che ne assumono anche l'onere
economico.
3.Oltre ai titolari saranno rispettivamente nominati e eletti con
le stesse modalità altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di
assenza di uno o più titolari.
4.Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario o dirigente amministrativo indicato dalla Regione.
5.La sede del Comitato è indicata
dall'Amministrazione regionale.
6.La Regione destina i mezzi,i locali ed il
personale necessario per lo svolgimento dei compiti gravanti sull'Assessore regionale alla sanità, o
suo delegato,quale presidente del Comitato regionale e per consentire al
Comitato stesso l'espletamento di tutti i compiti e le funzioni attribuitigli
dal presente Accordo. L'Assessore regionale alla sanità, o il suo delegato,
quale presidente del Comitato regionale dispone per l'attivazione di apposito protocollo di ricevimento
e spedizione della corrispondenza con i medici, con le UU.SS.LL. e con i
Comitati zonali.
7.Il Comitato formula proposte ed esprime pareri in ondine
ai provvedimenti di competenza regionale, ed in particolare in merito alle
seguenti materie:
a)la corretta ed uniforme interpretazione delle norme del
presente Accordo nazionale unico e la rapida applicazione delle stesse;
b)l'organizzazione del lavoro e le
proposte per la sua attuazione ai fini del miglioramento dei servizi sanitari
pubblici specialistici extra-degenza;
c)l'individuazione del fabbisogno di
ore di incarico necessario alle strutture pubbliche specialistiche extra-degenza
nella salvaguardia del monte ore regionale e la verifica delle future esigenze
conseguenti alle espansioni di attività dell'assistenza
specialistica;
d)l'attuazione di criteri in base ai quali definire il
fabbisogno del personale tecnico ed infermieristico da assegnare al complesso
delle strutture pubbliche ospedaliere ed extra-degenza quale quota parte dell'unitaria pianta organica della U.S.L.
cui fa capo ciascuna struttura;
e)le proposte in ordine all'adeguamento ed
ammodernamento tecnologico e delle attrezzature strumentali;
f)le condizioni ambientali,la
qualità del lavoro ed i carichi di lavoro;
g)i programmi volti ad
incrementare la produttività del lavoro;
h)la individuazione dei programmi di
aggiornamento professionale degli specialisti ambulatoriali ed il relativo finanziamento;
i)tutte le altre
materie specificatamente e/o tassativamente indicate nel presente
Accordo.
8.Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese e in tutti i casi
di richiesta di una delle parti.
Articolo
15
Funzionamento dei Comitati di cui agli articoli 13 e
14.
1.I Comitati di cui agli articoli 13 e 14 sono validamente
riuniti qualunque sia il numero dei componenti presenti e deliberano a
maggioranza.
2.In caso di parità,prevale il voto del presidente.
3.I
pareri di competenza dei Comitati, che sono vincolanti nei casi espressamente
previsti dalle norme, sono in ogni
caso obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo
che non sia stabilito un termine
diverso. Scaduto inutilmente tale termine,i provvedimenti sono adottati
anche in mancanza di parere.
Articolo
16
Commissione regionale di disciplina.
1.È
istituita,con provvedimento dell'Amministrazione regionale su proposta
dell'Assessore alla sanità, una
commissione regionale di disciplina composta da:
a)tre membri medici e un
esperto in rappresentanza delle UU.SS.LL. designati dall'ANCI e dall'UNCEM regionali. In mancanza di designazione
da parte di ANCI e UNCEM entro 90 giorni provvede l'Assessore regionale alla
sanità, sentite le UU.SS.LL. interessate;
b)un membro medico in
rappresentanza della U.S.L. che ha proceduto al deferimento;
c)un esperto
nominato dall'Ordine capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli
Odontoiatri su designazione dei
Sindacati firmatari del presente Accordo;
d)quattro rappresentanti degli
specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo. Tali rappresentanti sono
eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito regionale con
il sistema previsto per l'elezione
dei Consigli direttivi degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri escluso il
quorum ai fini della validità delle elezioni.
2.Le elezioni dei
rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'Ordine dei Medici e
degli Odontoiatri del capoluogo
regionale,avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari che ne
assumono anche l'onere economico.
3.La
presidenza è assunta da uno dei membri medici di designazione sindacale.
4.Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato
dall'Amministrazione regionale.
5.La Commissione ha sede presso l'Assessorato
regionale alla sanità che ne assume gli oneri di funzionamento.
6.La Commissione disciplinare è
competente ad esaminare i casi dei medici deferiti per infrazione degli obblighi
o dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'Accordo, iniziando
la procedura entro 30 giorni dal
deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni.
7.Al medico deferito sono
contestati per iscritto gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre
le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di
essere sentito di persona ove lo
richieda.
8.La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza
dei suoi componenti; le deliberazioni
sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.
9.In caso di parità
di voti prevale il voto del presidente.
10.Gli esperti partecipano alle
sedute della Commissione senza diritto di voto.
11.La Commissione propone
alla U.S.L.con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:
a)Richiamo:
per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e
dei compiti previsti dal presente Accordo. Il richiamo comporta la sospensione
per un turno dalla possibilità di avvalersi della prelazione di cui
all'art.11.
b)Diffida:
per violazione dei doveri di comportamento
professionale derivanti dall'Accordo La diffida comporta la sospensione per
quattro turni dalla possibilità di avvalersi della prelazione di cui
all'art.11.
c)Sospensione del rapporto per durata non superiore a due
anni:
per recidiva per inadempienza già oggetto di richiamo o di
diffida;
per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi
personali;
per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed
oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica;
per omissione di segnalazione del sussistere
di circostanze comportanti incompatibilità,ai sensi dell'art.2 dell'Accordo.
Il provvedimento
comporta la sospensione della possibilità di avvalersi della prelazione di
cui all'art.11 per tutta la durata
della sospensione e comunque per un periodo non inferiore a quattro
turni.
d)Revoca:
per recidiva specifica di infrazioni che hanno già
portato alla sospensione del rapporto;
per instaurazione di procedimento
penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali la U.S.L. abbia accertato gravissime
responsabilità.
12.La deliberazione è comunicata,a cura del presidente e per
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla U.S.L. che ha proceduto al deferimento, per
l'adozione del provvedimento, da
notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine dei Medici e degli
odontoiatri di competenza e all'Assessore regionale alla sanità o suo delegato, quale presidente del
Comitato ex art.13, che ne darà notizia alle altre UU.SS.LL. cointeressate per l'adozione dei
provvedimenti di competenza.
Articolo 17
Doveri
e compiti dello specialista.
1.Lo specialista che presta la propria
attività per la U.S.L. deve:
a)attenersi alle disposizioni che la U.S.L.
emana per il buon funzionamento dei presidi ed il perseguimento dei fini
istituzionali;
b)attenersi alle disposizioni contenute nel presente
Accordo;
c)redigere e trasmettere all'Assessore regionale alla Sanità o al
suo delegato, quale presidente del
Comitato di cui all'art.13 entro il 15 febbraio di ciascun anno il foglio
notizie di cui all'allegato B;
d)osservare l'orario di attività indicato
nella lettera di incarico.
2.Le UU.SS.LL. provvedono al controllo
dell'osservanza dell'orario con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza
in servizio adottati per i medici dipendenti.
3.A seguito dell'inosservanza
dell'orario sono in ogni caso effettuate delle trattenute mensili sulle
competenze dello specialista
inadempiente,previa rilevazione contabile, sulla documentazione in possesso della U.S.L. delle ore di lavoro non
effettuate.
4.Poiché l'inosservanza dell'orario è fonte di
disservizio,ripetute e non occasionali infrazioni in materia devono essere contestate per iscritto allo
specialista da parte della U.S.L.; in caso di recidiva o persistenza la U.S.L. deferisce lo specialista
alla Commissione di cui all'art.16 per i provvedimenti disciplinari.
5.Il mancato invio del foglio
notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento
dello specialista alla Commissione di cui
all'art.16 per i provvedimenti di competenza, anche per iniziativa del Comitato
zonale.
6.Gli specialisti già in servizio,nel prendere visione presso il
luogo di lavoro del presente Accordo,
rilasciano esplicita dichiarazione di accettazione dell'Accordo stesso.
7.Il
rifiuto di lasciare la suddetta dichiarazione comporta l'automatica decadenza
dall'incarico.
8.Lo specialista che presta la propria attività per la U.S.L.
deve inoltre assolvere ai seguenti compiti:
a)assicurare il consulto con il
medico di base,previa autorizzazione della U.S.L.;
b)assicurare il consulto
specialistico interdisciplinare;
c)rispondere ai quesiti clinici compilando
il referto specialistico da inviare al richiedente in busta chiusa;
d)utilizzare i referti degli
accertamenti diagnostici effettuati in altri presidi sanitari, compatibilmente
con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando la duplicazione
inutile e non necessaria delle prestazioni sanitarie;
e)compilare le proposte
motivate di ricovero corredandole degli accertamenti eseguiti o in
possesso del paziente;
f)adeguarsi
alle disposizioni della U.S.L. in tema di interventi sanitari di
preospedalizzazione e di dimissione
protetta;
g)prescrivere direttamente accertamenti strumentali e non,di
carattere specialistico evidenziando il dubbio o quesito diagnostico, nonché
fornire ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di
diagnosi;
h)usare le attrezzature diagnostiche e terapeutiche fornite dalla
U.S.L. comunicando al esponsabile del Servizio eventuali
avarie;
i)partecipare alle attività di rilevamento epidemiologico con fini
preventivi per la preparazione, lo studio e la programmazione delle indagini
statistico-sanitarie;
l)informare il medico di base del risultato diagnostico
raggiunto, suggerendo eventualmente la terapia;
m)assumere in cura il paziente su proposta del medico curante
ovvero direttamente nei casi in cui
lo ritenga necessario,dandone motivata comunicazione al curante;
n)redigere,
a richiesta degli interessati, certificati prognostici in dipendenza di malattia
di propria competenza specialistica
diagnosticata nel presidio, ovvero i certificati attestanti la frequenza del
presidio specialistico ai fini sanitari;
o)collaborare alle attività di
farmacovigilanza pubblica;
p)partecipare alle attività connesse alla
realizzazione di progetti-obiettivo e delle azioni programmate;
q)partecipare
alla correlazione con i settori della sanità pubblica specie per quanto concerne
gli obiettivi di preospedalizzazione
e di dimissione protetta.
9.Nell'attività di diagnosi e cura,prevenzione e
riabilitazione il medico specialista è tenuto alla compilazione dei referti sull'apposito modulario e
con apposizione di firma e timbro che rechi anche la qualifica specialistica.
10.Le proposte di
indagini specialistiche e le prescrizioni di specialità farmaceutiche e di
galenici da parte dello specialista ambulatoriale avvengono in conformità a
quanto previsto in merito dall'Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina
generale.
Articolo
18
Organizzazione del lavoro.
1.Al fine di adeguare
l'offerta dei servizi ai bisogni reali dei cittadini e di garantir loro, sotto
l'aspetto organizzativo ed erogativo un servizio continuativo ed efficiente, le
prestazioni dello specialista ambulatoriale vengono eseguite tra le ore 7 e le ore 20 di tutti i giorni
feriali.Per determinati servizi, l'attività specialistica può essere svolta anche in ore notturne e/o
festive.
2.È consentito l'accesso negli ambulatori pubblici da parte
dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti
specialità:ostetricia e ginecologia, odontoiatria, pediatria (limitatamente
agli assistiti che non hanno scelto
l'assistenza pediatrica di base), oculistica (limitatamente alle
prestazioni optometriche),
psichiatria e neuropsichiatria infantile, salvi i casi di urgenza per i quali
l'accesso diretto è consentito anche
alle altre branche specialistiche.
3.Allo scopo di accrescere la qualità e la
produttività dei servizi all'interno delle strutture poliambulatoriali pubbliche
extra-degenza l'organizzazione del lavoro deve prevedere più turni giornalieri
e la piena utilizzazione dei presidi
in parola.
4.L'organizzazione del lavoro all'interno di ogni presidio deve
altresì assicurare la presenza degli
specialisti nei singoli servizi di branca per un numero di 12 ore settimanali o
comunque per un numero di ore
parametrato al numero di cittadini facenti capo al bacino di utenza,
valorizzando il lavoro
intedisciplinare di gruppo e la responsabilità di ogni medico nell'assolvimento
dei propri compiti, anche attraverso la partecipazione obbligatoria alle
iniziative a tal fine promosse dalla U.S.L. Nel caso che la partecipazione a tali iniziative
comporti impegni al di fuori dell'orario indicato nella lettera di incarico, al
medico spetta un compenso aggiuntivo rapportato al maggior impegno
orario.
5.Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici avviene
con il sistema a prenotazione secondo
lo standard indicativo di quattro assistiti/ora.
6.La prenotazione relativa
alle visite successive è effettuata secondo modalità di programmazione
predisposte dallo specialista ai fini di assicurare la continuità diagnostico
terapeutica.
7.Il numero di prestazioni sia ordinarie che di particolare
impegno professionale di cui all'art.19 erogabili per ciascuna ora di attività
sarà determinato sulla base della tipologia e della complessità della
prestazione; comunque al fine di fornire una prestazione qualificata il numero
di prestazioni/ora non può di norma
essere superiore a quattro.
8.Qualora le prenotazioni siano state tutte
soddisfatte prima del termine dell'orario stabilito dalla lettera di incarico, lo specialista resta a
disposizione fino alla scadenza di detto orario per eventuali ulteriori prestazioni autorizzate dal medico
responsabile del poliambulatorio.
9.Nel caso che l'orario disponibile secondo
la lettera di incarico si sia esaurito senza che tutte le prenotazioni siano state soddisfatte lo
specialista eseguirà, ove sia possibile, le residue prestazioni, a mente di quanto previsto dal presente articolo,
comma 11,12 e 13.
10.La media delle prestazioni erogate dallo specialista è
soggetta a periodiche verifiche da parte della U.S.L. sulla scorta dei dati relativi alla casistica clinica (e non
numerica) ed in relazione alla dotazione tecnico-strumentale e di personale
esistente nel presidio.
11.Qualora sia necessario superare occasionalmente
l'orario di servizio, l'U.S.L. provvede ad indicare le modalità organizzative e ad autorizzarne il prolungamento
previo assenso dello specialista interessato.
12.La richiesta di prolungamento di orario può essere
avanzata anche da parte dello specialista.
13.Al sanitario autorizzato a
prolungare l'orario viene corrisposto il compenso orario di cui all'art.32
maggiorato degli incrementi periodici di anzianità.
14.L'organizzazione
funzionale e gestionale della struttura pubblica specialistica extra-degenza
e l'interconnessione fra i singoli
servizi specialistici sono demandati alla responsabilità di un medico a rapporto
di dipendenza che non abbia funzioni di diagnosi e cura o di un medico a
rapporto convenzionale a mente della
norma finale n.12 o del decreto del Presidente della Repubblica n.504 del
1987.
15.Per ciascun servizio specialistico al quale sia addetta una
pluralità di sanitari convenzionati ai sensi del presente Accordo, non inferiore a quattro unità per le branche di
radiologia e analisi e non inferiore a tre unità per la fisiochinesiterapia, l'U.S.L. prevede la presenza di un
coordinatore individuato, con l'assenso dell'interessato, tra gli specialisti
titolari di incarico in ciascuna branca in servizio presso il presidio.
16.Lo
specialista in interesse non si pone in posizione di preminenza gerarchica
rispetto agli altri specialisti di
branca,ma di coordinamento operativo con attribuzione di indirizzi e di verifica
del programma di lavoro.
17.Allo specialista cui viene attribuito
l'adempimento in parola spetta la indennità di cui all'art.43.
18.Le
prestazioni dello specialista ambulatoriale riguardano:
a)tutti gli atti e
gli interventi di natura specialistica di prevenzione, diagnosi e cura e
riabilitazione, che non siano
strettamente correlati al ricovero, tecnicamente eseguibili, salvo
controindicazioni cliniche, in sede
ambulatoriale, domiciliare, di day-hospital, di assistenza programmata a
soggetti nel domicilio personale, di
assistenza nelle residenze protette, di assistenza domiciliare
integrata;
b)gli atti e gli interventi specialistici di particolare impegno
professionale, di cui all'allegato C sia intra che extra-moenia.
19.Le attività dello specialista ambulatoriale
riguardano:
a)l'attività di medicina specialistica in supporto alle azioni di
prevenzione individuale e collettiva, da effettuarsi su richiesta delle UU.SS.LL., nell'ambito di:indagini
mirate per lavoratori esposti a rischio; depistages di popolazioni per la prevenzione e il contenimento
dell'evolversi in forma irreversibile di determinate malattie; problemi relativi
alla legge n.194 del 1978 e alla legge n.180 del 1978; tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva;medicina
scolastica; tutela dell'anziano, educazione sanitaria e termalismo;
b)le attività di riabilitazione
anche mediante l'applicazione di protesi e di ortesi. L'esecuzione delle protesi dentarie e ortodontiche è
regolamentata dalle norme di cui all'allegato D;
c)le attività di supporto
specialistico interdisciplinare per tutte le branche specialistiche
previste dall'allegato A;
d)le
attività di supporto agli atti di natura medico-legale;
e)le attività di
consulenza richieste dalle UU.SS.LL. per i propri fini istituzionali.
20.Le
modalità tecniche e professionali di erogazione dell'assistenza specialistica di
cui al presente Accordo sono demandate alla scienza e coscienza dello
specialista, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione e nel quadro dei programmi e
degli obiettivi della U.S.L.
21.Qualora l'incarico specialistico si svolga
presso ospedali pubblici del S.S.N., fermo restando che il sanitario non è soggetto ad alcun vincolo
gerarchico, l'attività svolta dallo specialista ambulatoriale non può in alcun
modo essere conteggiata ai fini dell'applicazione dell'istituto
dell'incentivazione di cui al titolo
VI del decreto del Presidente della Repubblica n.270 del 1987.
22.Nel caso di
specialisti che espletano la loro attività all'interno di unità operative
complesse in cui opera anche
personale dipendente,ai fini di quanto previsto dal comma 21 l'attività dello
specialista va determinata dividendo
il complesso delle prestazioni eseguite dall'unità operativa per il numero dei
professionisti in essa operanti e tenendo conto del numero delle ore di attività
da ciascuno di essi svolta.
Articolo
19
Prestazioni di particolare impegno professionale.
1.Fermo
restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all'art.18 lo specialista,
salvo controindicazioni cliniche, è tenuto ad effettuare, secondo modalità
organizzative convenute con le UU.SS.LL., durante il normale orario di servizio, gli atti e gli
interventi di particolare impegno professionale previsti nell'allegato C
finalizzati alla definizione diagnostica e alla continuità terapeutica,
allo scopo di migliorare la qualità e
l'efficienza dei servizi nell'area della specialistica extra-degenza.
2.Per
l'espletamento di tali interventi allo specialista è attribuito un emolumento
forfettario aggiuntivo calcolato sul
compenso orario dovuto ai sensi dell'art.32, apportato al tempo di esecuzione
indicato a fianco di ciascuna prestazione.
3.In ogni caso gli emolumenti di
cui al comma 2, da corrispondere con cadenza trimestrale, non possono superare
nell'arco del trimestre il cinquanta per cento dei compensi orari spettanti allo
specialista.
4.Laddove ricorrano le condizioni per organizzare l'attività dei
servizi, ivi compresa l'esecuzione delle P.I P., sulla base di protocolli volti a una gestione programmata e
per obiettivi,che coinvolga quanto
meno un intero presidio poliambulatoriale, i compensi per le prestazioni di
particolare impegno professionale
sono corrisposti con modalità da concordare a livello locale e in misura
comunque non superiore al sessanta
per cento (60%) dei compensi orari spettanti allo specialista.
5.Nel caso che
gli obiettivi convenuti ai sensi del comma 4 non siano raggiunti per ragioni
non imputabili alla volontà dello
specialista,i compensi per le prestazioni di particolare impegno professionale
sono corrisposti nella misura e secondo le modalità di cui ai commi 2 e
3.
Articolo
20
Prestazioni di attività extra-moenia.
1.La U.S.L.per
propri fini istituzionali o esigenze erogative, può chiedere allo specialista
ambulatoriale di cui al presente Accordo di svolgere l'attività professionale al
di fuori della sede abituale di lavoro quale risulta dalla lettera di incarico (attività
extra-moenia).
2.Le prestazioni specialistiche in regime di attività
extra-moenia rivestono carattere di consulenza e/o di consulto ,sono finalizzate alla
prevenzione, diagnosi e cura, e riabilitazione, e possono essere svolte dallo
specialista presso:
a)il domicilio del paziente,ai sensi dell'art.25, 6
comma,della legge n.833 del 1978;
b)lo studio privato del medico di fiducia
convenzionato;
c)le altre strutture pubbliche del S.S.N.(consultori,
residenze protette, servizi socio-assistenziali di tipo specialistico, ecc.),
comunità terapeutiche, scuole, fabbriche, ecc;
d)gli ospedali pubblici del
S.S.N.
3.L'attività extra-moenia è svolta al di fuori dell'orario di servizio
a carattere occasionale o periodico programmato ed è preventivamente convenuta
con lo specialista interessato.
4.La U.S.L. può chiedere allo specialista la
disponibilità a svolgere attività extra-moenia anche durante il suo orario di servizio, sempre che
ricorrano oggettive condizioni di fattibilità.
5.L'attività extra-moenia è
richiesta ed autorizzata di volta in volta dalla U.S.L.
competente.
6.Per lo
svolgimento di attività extra-moenia,a carattere occasionale o periodico
programmato, allo specialista è
attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario
dovuto ai sensi dell'art.32 rapportato al tempo di esecuzione di 90 minuti per
ciascuna prestazione.
Qualora in occasione di un singolo accesso vengono
eseguite una pluralità di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla
prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.
Articolo
21
Aggiornamento professionale -Formazione
permanente.
1.L'aggiornamento professionale-formazione
permanente dello specialista comprende:
a)la partecipazione obbligatoria ai
corsi di aggiornamento organizzati dalla U.S.L.;
b)la frequenza obbligatoria
a congressi, convegni, seminari ed altre manifestazioni consimili, compresi nei programmi delle UU.SS.LL.;
c)l'uso
di tecnologie audiovisive ed informatiche messe a disposizione dalle
UU.SS.LL. 2.Le
Regioni,annualmente,d'intesa con gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri ed i
sindacati firmatari, emanano norme
generali sui temi prioritari per l'aggiornamento obbligatorio-formazione
permanente degli specialisti ambulatoriali, anche in relazione all'attuazione
dei progetti-obiettivo.
3.Stabilite a livello regionale le linee di
coordinamento e indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi,
della strutturazione temporale degli stessi e quella
economico-gestionale, le UU.SS.LL.
provvedono alla attuazione dei corsi. I temi dell'aggiornamento obbligatorio
sono scelti in modo da rispondere ai
bisogni organizzativi del servizio e all'accrescimento culturale del
medico anche in relazione
all'evoluzione della patologia.
4.I corsi di aggiornamento,fatte salve
diverse determinazioni concordate a livello regionale, si svolgono per almeno 32 ore annue.In caso di
svolgimento coincidente con i turni di servizio i partecipanti hanno diritto a
un corrispondente permesso retribuito con onere a carico della
U.S.L.
5.Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico,
allo specialista compete, per il numero delle ore di frequenza, il compenso di cui all'art.32, comma 1,
maggiorato degli eventuali incrementi
periodici di anzianità.
6.Nei confronti dello specialista che presta la
propria attività in più UU.SS.LL. il compenso di cui al comma 5 viene corrisposto dalle UU.SS.LL.
interessate in proporzione del numero delle ore svolte presso ciascuna U.S.L.
7.È in facoltà della
Regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento
obbligatorio-formazione permanente di cui al presente articolo:
a)i corsi
organizzati, con oneri a proprio carico, dai sindacati firmatari del presente
Accordo;
b)corsi o iniziative ufficialmente attivati da università, ospedali,
istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari.
8.Nelle
ipotesi di cui ai punti a) e b) del comma 7 lo specialista deve avanzare
preventiva formale domanda di partecipazione alla U.S.L. competente per la
conseguente autorizzazione. Per la frequenza a detti corsi al sanitario spetta lo stesso trattamento di cui
ai commi 4 e 5.
9.Al termine di ciascun corso il sanitario ha l'obbligo di
fornire alla U.S. L.idonea documentazione, rilasciata a cura dell'organismo che
ha svolto l'aggiornamento, attestante fra l'altro i giorni e le ore durante i quali l'interessato ha frequentato i
corsi.
10.L'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente deve prevedere
una destinazione di risorse vincolate
a questo scopo.
Articolo 22
Tutela
sindacale.
1.Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela
sindacale è riconosciuto a ciascun sindacato di categoria dei medici
ambulatoriali firmatario del presente accordo l'istituto del distacco sindacale
nelle seguenti
misure:
1)un distacco totale
ogni duemila iscritti;
2)1.500 ore annue per ogni mille iscritti per
l'espletamento dei compiti connessi al rinnovo ed all'applicazione dell'accordo e per i rapporti con
gli enti locali del Servizio sanitario nazionale.
2.Il numero degli
specialisti ambulatoriali iscritti è rilevato a livello provinciale sulla base
dei medici a carico dei quali -per ciascun sindacato nazionale -viene effettuato
a cura della U.S.L. la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo
art.41.
3.Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto
ai soli sindacati nazionali di categoria dei medici ambulatoriali strutturati ed
organizzati a livello regionale e provinciale.
4.Il distacco sindacale di cui
ai punti 1 e 2 che precedono è calcolato, per gli specialisti che ne
usufruiscono, come attività di servizio ed
ha piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente
accordo.
5.Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio
ambulatoriale saranno corrisposti a
tutti i rappresentanti sindacali facenti parte dei Comitati e delle Commissioni
previsti dal presente accordo, ove
l'orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida
con l'orario di servizio.
6.Agli
effetti della gestione dei precedenti punti 1)e 2) del comma 1 del presente
articolo, il responsabile nazionale
del sindacato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica lettera
indirizzata a tutti gli Assessori regionali alla Sanità e al Ministero della
Sanità, i nominativi degli specialisti per i quali chiede il distacco sindacale, la sede di
servizio, l'orario settimanale del medico ed il numero di ore annuali per il quale è richiesto il
distacco.
7.Gli Assessori regionali alla Sanità provvedono a darne
comunicazione alle UU.SS.LL. interessate entro il 31 ottobre di ciascun
anno.
8.Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati
firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle UU.SS.LL. interessate, e per conoscenza al Ministero della
Sanità e agli Assessorati alla
Sanità, i nominativi degli specialisti per i quali è richiesto il distacco
sindacale, la sede di servizio e
l'orario settimanale del medico.
9.Le assenze dal servizio per permesso
sindacale sono comunicate con congruo preavviso dallo specialista interessato alla U.S.L. presso cui
opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.
Articolo 23
Tutela
della salute ed igiene negli ambienti di lavoro.
1.Le
UU.SS.LL. sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute
ed alla integrità fisica e psichica dello specialista ambulatoriale;sono tenute
altresì ad applicare tutte le leggi vigenti in materia.
2.I sindacati firmatari del presente accordo hanno
potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro e di controllo sull'applicazione di ogni norma di
legge utile in tal senso.
Articolo
24
Diritto all'informazione.
1.La U.S.L. garantisce ai
sindacati firmatari del presente accordo una costante e preventiva informazione
sugli atti ed i provvedimenti che riguardano:
a)la programmazione dell'area
specialistica extra-degenza specie per quanto riguarda la funzionalità dei
servizi specialistici funzionanti presso le strutture pubbliche specialistiche
extra-degenza;
b)il personale dipendente e quello convenzionato ai sensi del
presente accordo, l'organizzazione del lavoro, il funzionamento dei servizi
nonché i programmi, i bilanci,gli investimenti e lo stanziamento relativo agli
oneri per l'effettuazione del numero complessivo di ore di attività (monte ore
globale indifferenziato) formalmente deliberate.
Articolo
25
Consultazioni tra le parti.
1.Su richiesta di una delle parti sono
effettuati incontri a livello di U.S.L., con la eventuale partecipazione anche
di altre categorie dei medici impegnati nell'area delle attività ambulatoriali
extra-degenza, per lo scambio di informazioni sul funzionamento dell'attività
ambulatoriale e per la formulazione di proposte idonee a rimuovere eventuali
disfunzioni concordemente rilevate, anche in riferimento agli argomenti previsti
all'art.13, comma 9.
Articolo
26
Assenze non retribuite.
1.Per giustificati e
documentati motivi di studio o di comprovata necessità, l'U.S.L. conserva
l'incarico allo specialista per la durata massima di 24 mesi nell'arco del
quinquennio sempre che esista la
possibilità di assicurare idonea sostituzione.
2.Nessun compenso è dovuto
allo specialista per l'intero periodo di assenza.
3.In caso di mandato
parlamentare,nazionale o regionale, o di nomina a Consigliere comunale di
comune capoluogo di Regione l'U.S.L.
conserva, a richiesta dell'interessato, l'incarico senza retribuzione per
l'intera durata del mandato.
4.I periodi
di assenza per i casi previsti dal comma 3 sono conteggiati come anzianità di
incarico ai soli effetti dell'art.11.
5.Salvo il caso di inderogabile
urgenza,il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un
preavviso di almeno sette giorni.
6.Ricorrenti assenze non retribuite
verranno valutate per eventuale segnalazione alla Commissione di cui all'art.16 per i provvedimenti
opportuni.
7.Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente accordo in
più posti di lavoro e/o più UU.SS.LL. il periodo di assenza non retribuita deve essere fruito
contemporaneamente.
Articolo
27
Assenza per servizio militare.
1.Lo specialista che
ha sospeso la propria attività per il servizio di leva o richiamo alle armi è
reintegrato nel precedente incarico, sempre che ne faccia domanda entro 30
giorni dalla data del congedo.
2.Durante il periodo di assenza per servizio
di leva o richiamo alle armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione
economica.
3.Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi
è conteggiato come anzianità di incarico ai soli effetti dell'articolo 11.
Articolo
28
Malattia -Gravidanza.
1.Allo specialista confermato
nell'incarico che si assenta per comprovata malattia o infortunio anche non
continuativamente nell'arco di 30 mesi -che gli impediscano qualsiasi attività
lavorativa, l'U.S.L. corrisponde
l'intero trattamento economico,goduto in attività di servizio, per i primi 6
mesi e al 50% per i successivi 3 mesi
e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi.
2.Lo specialista non ancora confermato,in caso di
malattia o infortunio ha diritto alla conservazione dell'incarico senza
corresponsione di compensi, per la durata massima di 12 mesi.
3.Alla
specialista confermata nell'incarico, che si assenta dal servizio per gravidanza
o puerperio, l'U.S.L.mantiene l'incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde
l'intero trattamento economico goduto
in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14
settimane.
4.La U.S.L. può disporre controlli sanitari in relazione agli
stati di malattia o infortunio denunciati.
Articolo
29
Permesso annuale retribuito -Congedo
matrimoniale.
1.Per ogni anno di effettivo servizio prestato,
al medico specialista spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di
30 giorni non festivi purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad
un totale di ore lavorative pari a
cinque volte l'impegno orario settimanale.
2.Il permesso è usufruito in uno o
più periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di 30
giorni.
3.Se il permesso è chiesto fuori dei termini del preavviso, esso sarà
concesso a condizione che l'USL possa
provvedere al servizio o che la sostituzione sia garantita dal
richiedente.
4.Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al
quale si riferisce e comunque non oltre il 1 semestre dell'anno successivo.
5.Detto periodo è elevato a
45 giorni non festivi,purché l'assenza dal servizio non sia superiore
ad un totale di ore lavorative pari a sette
volte e mezzo l'impegno orario settimanale, per gli specialisti che usufruiscono
dell'indennità di rischio da radiazione di cui all'art.35.
6.Per periodi di
servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito
di cui al primo o al quinto comma del
presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati.
7.Ai fini del computo del permesso retribuito
non sono considerati attività di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui ai precedenti
articoli 26 e 27.
8.Allo specialista titolare di incarico a tempo
indeterminato spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni non
festivi,purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore
lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale,con inizio non
anteriore a tre giorni prima della
data del matrimonio.
9.Durante il permesso retribuito e il congedo
matrimoniale saranno corrisposti i compensi previsti dagli articoli 32 e 34, le
quote aggiuntive per variazioni del costo della vita e, qualora dovuta,
l'indennità di rischio.
Articolo
30
Sostituzioni
1.Alle sostituzioni di durata non superiore a
30 giorni l'U.S.L. provvede assegnando l'incarico di supplenza o ad un medico specialista designato
dall'interessato o secondo l'ordine di graduatoria con priorità per i medici non titolari di incarico e
non in posizione di incompatibilità.
2.Alle sostituzioni di durata superiore
l'U.S.L. provvede comunque conferendo l'incarico di supplenza ricorrendo alla
graduatoria secondo i criteri di cui al comma 1.
3.L'incarico di sostituzione
non può superare la durata di sei mesi e non è rinnovabile.
4.Con il rientro
dello specialista titolare dell'incarico,cessa di diritto e con effetto
immediato l'incarico di
sostituzione.
5.Al medico sostituto,non titolare di incarico,spettano solo il
trattamento tabellare iniziale, di cui all'art.32 e l'eventuale indennità di rischio secondo le modalità del
presente accordo.
6.Al medico sostituto, che sia già titolare di incarico,
compete il trattamento tabellare derivante dall'anzianità maturata nel servizio ambulatoriale.
7.Al sostituto
competono le quote di caro-vita secondo le modalità del presente accordo in
tutti i casi di assenze non
retribuite del titolare sostituito, nonché il rimborso delle spese di accesso ai
sensi dell'art.37.
Articolo
31
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli
incarichi.
1.L'U.S.L., d'intesa con i sindacati firmatari
provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in
diretta gestione contro i danni da responsabilità professionale verso terzi
e contro gli infortuni subiti a causa
e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente accordo, ivi
compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione
dell'accesso dalla e per la sede
dell'ambulatorio sempreché il servizio sia prestato in comune diverso da quello
di residenza, nonché in occasione
dello svolgimento di attività extra-moenia ai sensi dell'art.20.
2.Le polizze
sono stipulate per i seguenti massimali:
a)per la responsabilità verso
terzi:
L.1.500.000.000 per sinistro;
L.1.000.000.000 per
persona;
L.500.000.000 per danni a cose o ad animali;
b)per gli
infortuni:
L.1.000.000.000 per morte o invalidità permanente;
L.150.000
giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidità temporanea e con
decorrenza dal 1 giorno del mese
successivo all'inizio dell'invalidità. L'indennità giornaliera è ridotta al 50%
per i primi tre mesi.
3.Le
relative polizze sono portate a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei
mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende
esecutivo l'accordo.
4.I medici che ai sensi e nei modi di cui all'art.35
vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente
presso l'INAIL a cura della U.S.L.
Articolo
32
Compensi tabellari -Fasce di anzianità -Scatti
biennali.
1.Ai medici specialisti ambulatoriali è corrisposto
mensilmente a decorrere dal 1 luglio 1988 un compenso forfettario rapportato a L.19.200 per ora di incarico. A tale
compenso base sono apportati aumenti biennali del 2,50% (due e cinquanta per
cento) ed incrementi periodici per fasce triennali di anzianità nella misura del
6% (sei per cento) fino ad un massimo di sette fasce. Gli aumenti biennali vengono riassorbiti al conseguimento
delle fasce di anzianità successive.
2.Il compenso forfettario di cui al
comma 1 viene elevato a L.19.300 con decorrenza 1 gennaio 1989, a L.20.600 con decorrenza 1 gennaio 1990 e a
L.21.100 con decorrenza 1 gennaio 1991.
3.A decorrere dal 1 gennaio 1989 sui
compensi di cui al comma 2 sono apportati incrementi periodici per fasce biennali di anzianità nella
misura costante del 6% (sei per cento) fino ad un massimo di otto fasce ed in
successivi aumenti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) computato sul
valore dell'ottava fascia.
4.Tanto gli aumenti che gli incrementi di cui ai
commi 1,2 e 3 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento della anzianità.
5.Nei
confronti dei medici già titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di
entrata in vigore dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianità e degli scatti biennali è valutata l'intera anzianità
di servizio maturata senza soluzione di continuità presso gli Enti firmatari dell'accordo dell'11 giugno 1975
e ai sensi dell'accordo stesso.
6.Con tale anzianità viene cumulata quella
maturata successivamente e senza soluzione di continuità con il precedente
rapporto.
7.In caso di servizio prestato senza soluzione di continuità presso
più enti mutuo-previdenziali o presso
più UU.SS.LL., l'anzianità da valutare è quella maggiore.
8.Ai fini della
determinazione dell'anzianità non sono presi in considerazione i periodi di
assenza non retribuiti.
9.Per le
assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli
articoli 22, 28, commi 1 e 3, e 29,
nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale
del rapporto con l'U.S.L.
10.Il
compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di
competenza.
11.Per l'attività svolta dallo specialista nei giorni festivi e
nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo è maggiorato nella misura del
30%.
12.Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi
di legge la maggiorazione è del
50%.
13.Le Regioni attuano, di intesa con le UU.SS.LL. e sentiti i Sindacati
firmatari, forme di coordinamento tra le varie Unità Sanitarie Locali allo scopo
di assicurare entro il 27 di ciascun mese la corretta corresponsione,nei
confronti dei medici ambulatoriali, dei compensi ai medesimi spettanti ai
sensi del presente accordo.
Articolo 33
Quote
di caro-vita.
1.Le parti convengono che agli specialisti
ambulatoriali sono attribuite quote mensili di carovita determinate in linea con i criteri di cui alla
legge 26 febbraio 1986, n.38 e all'art.16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n.13
con le seguenti specificazioni:
a)l'adeguamento delle quote di caro-vita
avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel
semestre precedente;
b)le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle
dovute in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n.291 del 1987;
c)il compenso tabellare
che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente,
costituisce la base di calcolo per
l'applicazione dei criteri di cui alla legge n.38 del 1986 e al decreto
del Presidente della Repubblica n.13
del 1986, è rappresentato dal compenso orario iniziale nella misura stabilita dall'art.32,comma 1, moltiplicato per il
numero delle ore d'incarico del singolo medico in ciascun mese, con il tetto
massimo di 156 ore mensili;
d)ai medici con incarico inferiore a 40 ore
mensili spetta un incremento delle quote di caro-vita corrispondente a quello riferito a 40 ore mensili
di attività, decurtato di un quarantesimo per ogni ora al di sotto del limite di 40.
2.Le quote di
carovita non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono
di meccanismi automatici di
adeguamento dei compensi al costo della vita,salvo quanto previsto al
comma successivo.
3.Le quote di carovita
spettano ai pensionati che in dipendenza dell'incarico specialistico di
cui sono titolari ai sensi del
presente accordo,non percepiscono l'indennità integrativa speciale connessa con
il trattamento pensionistico.
4.Nell'ipotesi che lo specialista svolga
contemporaneamente la propria attività per conto di più UU.SS.LL.e/o altri Enti che adottano il presente
accordo, l'onere delle quote di caro-vita viene ripartito, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, lettera
c), proporzionalmente tra le UU.SS.LL. e/o gli Enti interessati in ragione del
numero delle ore di incarico che lo specialista effettua per ciascuno di essi,
secondo le indicazioni all'uopo fornite dal Comitato di cui
all'art.13.
Articolo
34
Indennità di disponibilità.
1.Agli specialisti che svolgono
esclusivamente attività ambulatoriale ai sensi del presente accordo e che non
hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio
Sanitario Nazionale o con altre
istituzioni pubbliche o private, spetta una indennità di disponibilità, per ogni
ora risultante dalla lettera di
incarico, nella misura di L.3.500 a decorrere dal 1 luglio 1988, L.4.000
dal 1 gennaio 1989 e L.5.000 dal 1
gennaio 1991.
2.L'indennità in parola subisce tutti i riflessi degli altri
istituti di carattere normativo ed economico previsti dal presente accordo,ad
eccezione delle quote di carovita di cui all'art.33.
Articolo
35
Indennità di rischio.
1.A decorrere dalla data di
pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo,l'indennità di
rischio viene corrisposta, nella misura e con la cadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli
specialisti esposti al rischio di radiazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.185 del
1964 in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata e sempre che il rischio abbia
carattere professionale.
2.Per gli specialisti che non operano in maniera
costante in zona controllata, l'accertamento del diritto all'indennità è demandato a un'apposita
Commissione composta dal coordinatore sanitario, che la presiede, da uno specialista radiologo
designato dall'U.S.L., da tre rappresentanti dei medici ambulatoriali designati
dai membri di parte medica in seno al comitato consultivo zonale di cui
all'art.13 e da due esperti
qualificati nominati dal comitato di gestione dell'U.S.L.
Articolo
36
Indennità di disagiatissima sede e indennità di
bilinguismo.
1.Per lo svolgimento di attività in zone identificate
dalle Regioni come disagiatissime, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio orario nella
misura e con le modalità concordate a livello regionale con i sindacati
firmatari del presente accordo.
2.È riconosciuta l'indennità di bilinguismo
in rapporto alle ore di incarico ai medici specialisti operanti nella provincia
di Bolzano in possesso del relativo attestato.
Articolo
37
Rimborso spese di accesso.
1.Per incarichi svolti in
Comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nello
stesso ambito zonale, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese
nella misura di L.360 per
chilometro.
2.La misura di tale rimborso, limitatamente al 50%, viene
rideterminata con la medesima decorrenza, e per uguale importo in percentuale,
delle variazioni di prezzo eventualmente subite dalla benzina "super".
3.Il
rimborso non compete nell'ipotesi che lo specialista abbia un recapito
professionale nel Comune sede di
presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale
recapito, il rimborso è ripristinato
dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione
all'Assessore regionale alla sanità o
al suo delegato,nella qualità di Presidente del Comitato di cui
all'art.13.
4.La misura del rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel
caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello
sede del presidio. Rimane invece invariata qualora lo specialista trasferisca la propria residenza in
Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.
Articolo 38
Premio
di collaborazione.
1.Agli specialisti incaricati a tempo
indeterminato è corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un
dodicesimo del compenso tabellare (compenso orario più incrementi periodici di
anzianità di cui all'art.32 e delle quote di carovita complessivamente percepiti
nel corso dell'anno e dell'indennità di disponibilità di cui
all'art.34).
2.Detto premio sarà liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di
competenza.
3.Allo specialista che cessa dal servizio prima del 31 dicembre
il premio verrà calcolato e liquidato all'atto della cessazione del
servizio.
4.Il periodo di servizio svolto a tempo determinato, seguito da
conferma dell'incarico stesso a tempo
indeterminato, è computato ai fini della determinazione del premio di cui al
primo comma del presente
articolo.
5.Allo specialista al quale alla data del 31 dicembre l'incarico
svolto a tempo determinato non sia stato ancora confermato in incarico a tempo indeterminato compete, entro
90 giorni dalla data di conferma, un premio di collaborazione rapportato ai
compensi percepiti per l'attività prestata prima del 31 dicembre.
6.Il premio in parola non compete
allo specialista nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di
sospensione o di risoluzione del rapporto professionale per motivi
disciplinari.
Articolo
39
Contributo ENPAM.
1.A favore dei medici specialisti che
prestano la loro attività ai sensi del presente accordo, l'U.S.L. versa di norma mensilmente, al massimo
trimestralmente, con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui
si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al
Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM, di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni un
contributo del ventidue per cento (22%) di cui il tredici per cento (13%) a
proprio carico e il nove per cento (9%) a carico di ogni singolo
specialista,calcolato sul compenso tabellare (compenso orario più incrementi
periodici di anzianità di cui all'art.32), sul premio di collaborazione
(art.38), sulle quote di carovita (art.33),
sui compensi per eventuali prolungamenti dell'orario di lavoro (art.18), sui compensi per attività extra-moenia
(art.20) e sull'indennità di disponibilità (art.34).
2.In materia si
applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in data 7 ottobre
1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 1989.
Articolo 40
Premio
di operosità.
1.A tutti i medici ambulatoriali che svolgono la
loro attività per conto delle UU.SS.LL.,ai sensi del presente accordo con regolare incarico a tempo
indeterminato, alla cessazione del rapporto professionale, spetta dopo un anno
di servizio un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni
anno di servizio prestato in base
all'anzianità determinata ai sensi del precedente articolo 38, esclusi
i periodi per i quali sia già intervenuta
liquidazione.
2.Per le frazioni di anno,la mensilità di premio sarà
ragguagliato al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese
superiore a 15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15
giorni.
3.Ciascuna mensilità,calcolata in base alla tabella in vigore al
momento della cessazione del rapporto, è ragguagliata alle ore effettive di
attività ambulatoriale svolta dal medico in ogni anno di
servizio.
4.Conseguentemente ciascuna mensilità di premio potrà essere
frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni è computata
per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non è computata.
5.Pertanto, nel caso in cui
nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni
nell'orario settimanale di attività, il
"premio" per ogni anno di servizio dovrà essere calcolato in base agli orari di attività effettivamente osservati
nei diversi periodi dell'anno solare.
6.Il premio di operosità è calcolato
sul compenso tabellare (compenso orario più incrementi periodici di anzianità di cui all'art.32) e sul
premio di collaborazione e sull'indennità di disponibilità.
7.Il premio è
corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.
8.La corresponsione
del premio di operosità è dovuta dalle UU.SS.LL. in base ai criteri
previsti dall'Allegato E annesso al
decreto del Presidente della Repubblica n.884 del 1984, che qui si intendono
integralmente richiamati.
Articolo
41
Riscossione delle quote sindacali.
1.Le quote
sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute, su richiesta del Sindacato,
corredata di delega dell'iscritto e
per l'ammontare deliberato dal Sindacato stesso, dalle UU.SS.L. presso le
quali il medico presta la propria
opera professionale e sono versate, mensilmente, sul conto corrente bancario
intestato alla Sezione provinciale del sindacato stesso, contestualmente
all'invio dell'elenco dei medici a
cui sono state applicate le ritenute sindacali e l'importo delle relative
quote.
2.Restano in vigore le deleghe già rilasciate a favore dei sindacati
confluiti nel Sindacato firmatario dell'accordo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n.884 del 1984.
3.Eventuali variazioni delle quote e delle
modalità di riscossione vengono comunicate alle UU.SS.LL.da parte degli organi competenti del
Sindacato.
Articolo
42
Commissione professionale.
1.In ogni Regione è
costituita ai sensi dell'art.24 della legge 27 dicembre 1983, n.730, una
Commissione professionale cui sono affidati,
nel rispetto dei principi sanciti in detto art.24 i seguenti compiti:
a)definire gli standard medi
assistenziali sulla base degli indici di piano sanitario nazionale e
regionale;
b)fissare le procedure per la
verifica di qualità dell'assistenza;
c)prevedere le ipotesi di eccessi di
spesa che potranno dar luogo, ove non giustificati, al deferimento del medico
alla Commissione di disciplina di cui all'art.16.
2.Per gli adempimenti di
cui al comma 1 le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai
medici ed alla Commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo
standard medio assistenziale dei
diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. nonché il comportamento prescrittivo
dei singoli medici convenzionati evidenziando in particolare quello relativo
alla prescrizione farmaceutica e alla
richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica
e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta
provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari.
3.La
Commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della Regione è
presieduta:
dal Presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della
città capoluogo di Regione ed è così
costituita:
cinque esperti qualificati nominati dalla Regione scelti tra
dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale;
quattro rappresentanti dei medici
specialisti ambulatoriali scelti dai membri di parte medica dei Comitati regionali;
un funzionario della
carriera direttiva amministrativa della Regione con funzioni di
segretario.
4.La Commissione,inoltre,anche sulla base delle segnalazioni dei
dirigenti sanitari di cui all'art. 44
individua almeno due tra i seguenti progetti di valutazione e revisione della
qualità dell'assistenza specialistica:
a)valutazione della produttività degli specialisti
ambulatoriali interni, diversificati per branca, in rapporto alle dotazioni strutturali e strumentali
disponibili e agli standard di dotazione e proposte per l'ottimizzazione della
situazione;
b)valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti indotti in
termini di attività e di costi dal comportamento prescrittivo dei medici
specialisti ambulatoriali interni con riferimento all'assistenza farmaceutica,
alla diagnostica strumentale, alle ulteriori consulenze specialistiche e ai
ricoveri ospedalieri;
c)valutazione dell'intensità di utilizzazione delle
attrezzature dei poliambulatori anche in rapporto al ricorso alla specialistica
convenzionata esterna e proposte per l'ottimizzazione della
situazione;
d)riflessi sull'attività specialistica ambulatoriale interna
dell'introduzione del sistema di accesso programmato mediante Centri unificati di prenotazione;
e)ampiezza e
cause del fenomeno del mancato ritiro degli accertamenti specialistici o
dell'interruzione dei protocolli terapeutici e proposte per contrastare il
fenomeno ed evitare gli sprechi;
f)ampiezza e cause del fenomeno della
ripetitività di accertamenti specialistici e diagnostico-strumentali non
necessari e proposte per un contenimento del fenomeno (da svolgere in
collaborazione con la commissione di
VRQ della medicina di base);
g)vantaggi operativi e difficoltà applicative
per una effettiva integrazione dei medici specialisti ambulatoriali interni e dei medici ospedalieri
nell'area di attività dell'assistenza specialistica territoriale:analisi della
realtà locale e proposte per l'ottimizzazione della
situazione;
h)l'informazione scientifica e l'aggiornamento professionale
dello specialista ambulatoriale interno:analisi del ruolo svolto dal S.S.N.,
dall'industria farmaceutica e tecnologica, dalle associazioni sindacali,
professionali e scientifiche, dai convegni di studio, dalla pubblicistica
scientifica e di divulgazione, così come sono al presente e come potrebbero
essere rivisitandone il ruolo secondo le esigenze professionali dei medici
specialisti ambulatoriali;
i)ulteriori programmi possono essere concordati in
sede locale con riferimento ad aspetti critici della situazione assistenziale.
5.In relazione
ai compiti di cui al comma 4 la Commissione è tenuta ad operare anche su
richiesta di una o più UU.SS.LL. In caso di inattività la Commissione è
convocata dall'Assessore regionale alla Sanità.
Articolo
43
Indennità di coordinamento.
1.Allo specialista cui
viene attribuito l'adempimento previsto ai punti 15, 16 e 17 dell'art.18 spetta
una indennità di coordinamento pari al 10% del compenso orario ai sensi
dell'art.32, maggiorato degli
incrementi periodici di anzianità.
Articolo
44
Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria della
U.S.L.
1.Il dirigente sanitario medico preposto,secondo la
legislazione regionale in materia di organizzazione della U.S.L., al servizio
specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza specialistica
procede al controllo della corretta applicazione delle convenzioni, per quel che
riguarda gli aspetti
sanitari.
2.Gli specialisti convenzionati sono tenuti a collaborare con il
suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.
Articolo 45
Durata
dell'accordo.
Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30
giugno 1991.
Articolo
45-bis
Esercizio del diritto di sciopero.Prestazioni indispensabili e loro
modalità di erogazione.
1.Nel settore dell'assistenza specialistica
ambulatoriale extra ospedaliera in diretta gestione sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge
n.146 del 1990, art.2, comma 2, le prestazioni delle branche specialistiche che
la U.S.L. non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri
siti nell'ambito territoriale di
competenza.
2.Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al
comma 1, in occasione di scioperi della categoria degli specialisti ambulatoriali interni, i sindacati
firmatari dell'accordo concordano con le UU.SS.LL. per ciascuna delle branche specialistiche di cui al medesimo
comma 1 l'astensione dallo sciopero
di almeno uno specialista per ogni giorno di durata dello sciopero.
3.Il
diritto di sciopero dei medici specialisti ambulatoriali è esercitato con un
preavviso minimo di 15 giorni. I
soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso indicano anche
la durata dell'astensione dal
lavoro.
4.Gli specialisti ambulatoriali che si astengono dal lavoro in
violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla commissione regionale di disciplina che
adotterà le sanzioni secondo le procedure stabilite dall'art.16.
5.Le OO.SS.
si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:
a)nel mese di
agosto;
b)nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali europee,
nazionali e referendarie;
c)nei cinque giorni che precedono e nei cinque
giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i
rispettivi ambiti territoriali;
d)nei giorni dal 23 dicembre al 3
gennaio;
e)nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì
successivo.
6.In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di
calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente
sospesi.
Norma finale
n.1
1.Agli specialisti operanti presso gli enti di cui all'art.2, comma
1, lettera d), non si applica l'incompatibilità prevista nel citato articolo,
purché ai medesimi l'incarico sia stato conferito dai suddetti enti all'epoca in cui gli stessi adottavano la
regolamentazione dei rapporti ai sensi degli accordi nazionali ex art.48 della
legge n.833 del 1978.
Norma finale
n.2
1.In deroga al disposto dell'art.2, comma 1, lettera g), sono fatte
salve le situazioni legittimamente acquisite ai sensi dell'art.3, comma 1,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n.291 del 1987.
Norma finale
n.3
1.In deroga al disposto dell'art.2, comma 1, lettere h) ed i), sono
fatte salve le situazioni legittimamente acquisite ai sensi dell'art.4, comma 3,
punti 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.291 del 1987.
Norma finale
n.4
1.Salve le norme in materia di limitazione di orario,
l'incompatibilità di cui all'art.2, comma 1, lett. l), non si applica agli specialisti che si trovano
nelle condizioni ivi previste alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che
rende esecutivo il presente accordo.
Norma finale
n.5
1.In deroga al disposto di cui all'art.3, comma 3, sono fatte salve,
nei limiti di 48 ore settimanali, le posizioni legittimamente acquisite alla
data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica n.291 del 1987.
Norma finale
n.6
1.In deroga al disposto dell'art.3, comma 4, sono fatte salve le
situazioni legittimamente acquisite, alla data di pubblicazione del decreto del
Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, dai medici
titolari di pensione a carico di Enti diversi dall'ENPAM.
Norma finale
n.7
1.In favore degli specialisti titolari di incarico a tempo
indeterminato alla data del 7 marzo 1984, l'incarico resta garantito ad personam fino al raggiungimento dei limiti
di età previsti dal presente Accordo,
per ore ricoperte alla data suddetta -entro il tetto massimo di 48 ore
settimanali -e per branca specialistica, fatta salva la facoltà per la U.S.L. di
attivare nei loro confronti le procedure di mobilità di cui all'art.4, nel
rispetto peraltro delle modalità di accesso in atto. Restano in ogni caso
ferme le cause di cessazione e di
sospensione di cui agli articoli 6 e 7.
Norma finale
n.8
1.In deroga al disposto dell'art.6,comma 4,lettera e),l'incarico
cessa al compimento del 70 anno di
età per i medici specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato alla
data del 1 °febbraio 1979.
Norma finale
n.9
1.Sono confermate ad personam le posizioni non conformi al disposto
dell'art.9, comma 3, esistenti alla data di pubblicazione del decreto del
Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, fatta salva la possibilità di
adottare i provvedimenti di cui all'art.4, comma 1.
Norma finale
n.10
1.In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art.38, il rimborso
per spese di accesso continua ad
essere corrisposto agli specialisti che ne fruiscano per incarichi acquisiti
prima del 28 dicembre 1984.
Norma finale
n.11
1.Salvo quanto previsto all'art.11, comma 1, lettera a), sono
confermati, per i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale, i contenuti della norma finale annessa
al decreto del Presidente della
Repubblica n.291 del 1987.
Norma finale
n.12
1.Le posizioni degli specialisti ai quali sia stato conferito un
incarico ambulatoriale, retribuito a forfait orario, da espletarsi
temporaneamente nel proprio gabinetto privato, vengono confermate. Detti
specialisti sono trasferiti presso il presidio a diretta gestione al momento in
cui se ne verifica la possibilità.
2.Ai sanitari in questione spetta lo
stesso trattamento economico riconosciuto agli specialisti operanti nella stessa
branca presso gli ambulatori direttamente gestiti, maggiorato del 20% e del 30%
per gli analisti e per i radiologi,
ad eccezione dell'eventuale indennità di rischio e delle quote di
carovita che competono nella misura e
con le modalità di cui agli articoli 35 e 33.
3.Ai radiologi sono rimborsate
le pellicole radiografiche impiegate in base al prezzo di listino decurtato del 15%; agli stessi, inoltre, sono
rimborsati i mezzi di contrasto impiegati per colecistografie e pielografie in
base a prezzi di listino delle case produttrici decurtati del 15%.
4.Gli
specialisti in questione, infine, fruiscono, in quanto compatibile con la loro
posizione, dello stesso trattamento
giuridico previsto per gli specialisti operanti negli ambulatori in diretta
gestione.
5.Il trattamento previsto dall'art.38 è riconosciuto limitatamente
ai casi in cui la malattia richieda ricovero ospedaliero fino a guarigione clinica.
Norma finale
n.13
1.Agli specialisti attualmente in servizio, che abbiano ricoperto
altro incarico ambulatoriale cessato in epoca anteriore al 1 dicembre 1962,data
di istituzione del "premio" di cui all'art.40, non può essere valutato ai fini del "premio" stesso il
servizio prestato in base al precedente incarico.
Norma transitoria
n.1
1.Fino all'insediamento dei comitati e della commissione di cui agli
articoli 13, 14 e 16 del presente Accordo sono confermati in carica i Comitati e
le Commissioni di cui agli articoli 13,14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.291 del
1987.
Norma transitoria
n.2
1.Le parti confermano di aver convenuto che, a decorrere dalle
graduatorie da valere per l'anno 1991, l'esercizio dell'attività specialistica in regime
libero-professionale sia calcolato dal giorno successivo alla data di
conseguimento della libera docenza o del titolo di
specializzazione.
1.Analogamente per la branca di odontostomatologia e
limitatamente ai professionisti che accedono alla relativa graduatoria in virtù
dell'iscrizione allo speciale albo di cui alla legge n.409 del 1985,
la valutazione dell'attività
libero-professionale decorre dal giorno successivo all'iscrizione a tale
Albo.
Norma transitoria
n.3
1.L'attività extra-moenia di cui all'art.20 è facoltativa per i
medici ultrasessantacinquenni e/o per quelli che ricoprono un incarico di oltre 27 ore settimanali.
Dichiarazione a verbale
n.1
1.Le parti convengono, al fine di dare attuazione al disposto
dell'art.17, comma 2, che in sede regionale siano concordate norme per l'uniforme applicazione dei sistemi
di controllo orario.
Dichiarazione a verbale
n.2
1.Per la partecipazione alle riunioni dei comitati e della
commissione di cui agli articoli 13, 14 e 16, ai componenti di parte pubblica spettano, se e in quanto previsti, i
compensi fissati a livello regionale.
Dichiarazione a verbale
n.3
1.Le parti chiariscono che le dizioni "Regione", "Amministrazione
regionale", "Giunta regionale", "Assessore regionale", "Assessore Regionale alla Sanità" usata nel testo
dell'accordo valgono a individuare anche i corrispondenti organismi delle
province autonome di Trento e Bolzano.
2.Chiariscono inoltre che le dizioni
"Ordine dei Medici", "Federazione Regionale degli Ordini dei Medici" e "Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici" vanno intese come "Ordine dei Medici e degli Odontoiatri", "Federazione regionale degli
Ordini dei Medici e degli Odontoiatri" e "Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli
Odontoiatri".
Dichiarazione a verbale
n.4
1.Le parti raccomandano che il presente Accordo venga recepito
dall'I.N.A.I.L. e dall'I.N.P.S.
Dichiarazione a verbale
n.5
1.Le parti si danno reciprocamente atto che le quote di caro-vita
dovute agli specialisti ambulatoriali alla data del 1 novembre 1985 ammontavano
a L.614.720 mensili correlate al tetto massimo di 156 ore mensili.
2.Eventuali correzioni
dipendenti dalla presa d'atto di cui al comma 1 hanno effetto dal mese
successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica
che rende esecutivo il presente
accordo.
Dichiarazione a verbale
n.6
1.Le parti confermano che per le branche di Anestesiologia e
Rianimazione, Branca di Angiologia, Branca di Chirurgia Generale, Branca di Diabetologia, Branca di
Ematologia, Branca di Igiene e Medicina Preventiva, Branca di Pediatria, Branca di Pneumologia, Branca
di Oculistica, Branca di Ostetricia e
Ginecologia, Branca di Radiologia, il termine per la presentazione delle domande
di partecipazione alle graduatorie da valere per l'anno 1991, è stato di comune
accordo differito al 30 aprile 1990, fermo restando il termine del 31 gennaio
1990 per il possesso dei requisiti e dei titoli.
Dichiarazione a verbale
n.7
1.Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni applicative
aventi rilevanza generale nonché problemi scaturenti da provvedimenti
legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente
sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino
oggetto di esame tra le parti nel
corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della Sanità, anche su
richiesta di parte sindacale.
Dichiarazione a verbale
n.8
1.Le parti si danno reciprocamente atto che nel compenso orario di
base di cui all'art.32 è stata accorpata l'indennità di programmazione sanitaria prevista dall'art.36
del decreto del Presidente della Repubblica n.291 del 1987.
Dichiarazione a verbale
n.9
1.Le parti convengono che per le attività di fisiochinesiterapia il
coordinamento di cui all'art.18, comma 15, può essere affidato ad uno specialista convenzionato qualora
nella struttura siano presenti almeno
cinque unità di personale tecnico-sanitario dipendente.