Istituzione del servizio sanitario nazionale
Articolo 48.
(Personale a rapporto
convenzionale).
L'uniformità del trattamento economico e normativo
del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero
territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi
agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria.
La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli
accordi anzidetti è costituita rispettivamente:
dai Ministri della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;
da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso
la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n.281;
da sei
rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma
precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni
dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti
deliberativi.
Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono
prevedere:
1)il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale
e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che
hanno diritto di essere convenzionati di ogni unità sanitaria locale, fatto
salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni
cittadino;
2)l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i
medici generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti e generici
ambulatoriali;
3)l'accesso alla convenzione,che è consentito ai medici con
rapporto di impiego continuativo tempo definito;
4)la disciplina delle incompatibilità e delle
limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la
migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;
5)il numero massimo degli
assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo
di fiducia ed il massimo delle ore per i
medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili;
la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o
delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei
propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli
impegni assunti nella convenzione.
Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle
ore di servizio ambulatoriale
potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e
per un tempo determinato dalle
regioni,previa domanda motivata alla unità sanitaria
locale;
6)l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o
indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e
industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si
applicano le norme previste dal precedente punto 4);
7)la differenziazione
del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato
in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e
riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite,
per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli
specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli
ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati
esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse
dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
8)lle forme di controllo sull'attività dei
medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla
convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale e il procedimento per
la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la
composizione di commissioni paritetiche di disciplina;
9)le forme di
incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone
particolarmente disagiate, anche allo
scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;
10)le
modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici
convenzionati;
11)le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza
anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;
12)le forme di collaborazione fra i
medici,il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a
programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;
13)la collaborazione dei
medici per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari
personali di rischio.
I criteri di cui al comma precedente, in quanto
applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori
professionali, da stipularsi con le modalità di cui l primo e secondo comma del presente articolo.
Gli stessi
criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che
erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori
dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da
stipulare da parte delle unità
sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'articolo 28.
E' nullo
qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni
professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la
facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini
religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.
E'altresì nulla qualsiasi
convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo.
Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la
responsabilità personale degli amministratori.
Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i
collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi
riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e
limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che
saranno ad essi affidati dalle
convenzioni uniche.
Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare
esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto
il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali
che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente
dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
In caso di grave
inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione
interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne
informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale
dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede
alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale
della provincia, per il compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha
dato corso.
Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema
previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le
convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le
modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976,
n.289