Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
Articolo 32.
Interventi di razionalizzazione della
spesa.
(..)
9.Le regioni, le aziende unità sanitarie locali
e le aziende ospedaliere assicurano l'attività di vigilanza e controllo sull'uso
corretto ed efficace delle risorse. In particolare:
a)raccolgono ed
analizzano sistematicamente i dati concernenti le attività ospedaliere e le
attività relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi costi e
adottano tempestivamente azioni correttive nei casi di ingiustificato
scostamento dai valori standard nazionali o locali. Le attività
ospedaliere sono oggetto di
specifiche azioni di monitoraggio e valutazione sotto i profili della qualità,
dell'appropriatezza, della accessibilità e del costo. A tali fini sono promossi
interventi di formazione degli operatori regionali e locali dedicati
all'attività di controllo esterno e l'impiego di protocolli quali
strumenti sistematici di valutazione
dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri;
b)le aziende unità
sanitarie locali esercitano funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività
dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta supportando i sanitari nell'individuazione di
linee di intervento appropriate al fine di
ottenere il migliore rapporto costo-beneficio tra le opzioni eventualmente
disponibili e fornendo indicazioni per l'uniforme applicazione in ambito locale
dei percorsi diagnostici e
terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n.662, che sono adottati dal Ministro
della sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, partire dalle più comuni
patologie cronico-degenerative. A tal fine possono avvalersi di appositi
uffici di livello dirigenziale. Il
Ministro della sanità riferisce al Parlamento sull'adozione dei percorsi
diagnostici e terapeutici nell'ambito della Relazione sullo stato sanitario del
Paese, di cui all'articolo 1, comma
6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
modificazioni;
c)l fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per l'acquisto di beni e servizi,
l'osservatorio centrale di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre
1996, n.662, avvalendosi dei dati forniti dalle regioni, dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende
ospedaliere, compie indagini e fornisce indicazioni sull'andamento dei prezzi e
sulle modalità di acquisto utili ad orientare le decisioni a livello
locale.
(..)
Articolo 34.
Specialisti ambulatoriali
convenzionati.
1.Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree
di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio,
inquadrano, con decorrenza dal 1 luglio 1998, a domanda ed anche in
soprannumero, nel primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed
economico previsto dal contratto collettivo nazionale, gli specialisti
ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31
dicembre 1997 svolgano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non
inferiore ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che tale data non
abbiano superato i 55 anni di età. Gli specialisti ambulatoriali che, alla data del 31 dicembre 1997,
abbiano almeno 55 anni di età mantengono il precedente incarico di medicina
ambulatoriale a condizione che non si trovino in trattamento di quiescenza per
pregressi rapporti e che, se titolari anche di altro tipo di convenzioni con il
Servizio sanitario nazionale, vi rinunzino entro il 1 marzo 1998. Gli
specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale che, alla data del 31
dicembre 1997, non siano in possesso dei requisiti di cui al presente
comma, mantengono i rapporti di
convenzione acquisiti. Le ore già coperte dal personale inquadrato ai
sensi del presente comma sono rese
indisponibili. Con lo stesso procedimento le regioni provvedono annualmente, a decorrere dal 1 luglio 1999 e fino
al 31 dicembre 2003, ad inquadrare anche gli specialisti ambulatoriali che
presentino domanda avendo maturato i requisiti richiesti successivamente
al 31 dicembre
1997.
2.L'inquadramento è disposto previa formulazione del giudizio di
idoneità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 luglio 1997, n.365.
3.Dal 1 luglio 1998 cessano i rapporti
convenzionali con gli specialisti ambulatoriali di cui al comma 1 che, avendone titolo, non abbiano
presentato domanda di inquadramento.
4.Per l'anno 1998 le regioni, in attesa
del riordinamento delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale,
emanano, entro il 31 gennaio 1998, direttive per la rideterminazione, da parte
delle aziende unità sanitarie locali,
delle ore da attribuire agli specialisti ambulatoriali in modo da realizzare, a
livello regionale e con riferimento all'intero anno,una riduzione complessiva
non inferiore al 10 per cento dei
costi, riferiti all'anno 1997, detratti i costi relativi al personale inquadrato
ai sensi del comma 1 e quelli
relativi agli istituti economici di cui al successivo periodo del presente
comma. Agli specialisti ambulatoriali
a tempo indeterminato, a decorrere dal 1 gennaio 1998, cessa l'applicazione
degli istituti economici del coordinamento e delle prestazioni di particolare
impegno professionale. L'attuazione di quanto previsto dal presente comma non
deve comunque comportare diminuzione dell'assistenza sanitaria garantita dai
servizi specialistici pubblici territoriali nel corso del 1997, né una sua concentrazione sul territorio.
5.Le
province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia disciplinano la
materia nell'ambito delle attribuzioni derivanti dallo statuto e dalle relative
norme di attuazione.