Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.
Articolo 4.
Procedure per il rilascio della concessione
edilizia.
1.Al momento della presentazione della domanda di
concessione edilizia l’ufficio abilitato a riceverla comunica all’interessato il
nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e
della legge 7 agosto 1990, n.241. L’esame
delle domande si svolge secondo l’ordine di presentazione.
2.Entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento
cura l’istruttoria, eventualmente convocando
una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, e redige una
dettagliata relazione contenente la
qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto e la propria
valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed
edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede
all’interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e
decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione
integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula
una motivata proposta all’autorità competente all’emanazione del provvedimento
conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per
i comuni con più di 100.000
abitanti.
3.In ordine ai progetti presentati,il responsabile del procedimento
deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione
edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento
è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una relazione scritta al
sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale
determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.
4.La
concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 2, qualora il
progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento
dell’attività edilizia.
5.Decorso inutilmente il termine per l’emanazione del
provvedimento conclusivo, l’interessato può,con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di
ricevimento, richiedere all’autorità competente di adempiere entro quindici
giorni dal ricevimento della richiesta.
6.Decorso inutilmente anche il
termine di cui al comma 5, l’interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente, il
quale, nell’esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi,un commissario ad
acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i
medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari relativi
all’attività del commissario di cui
al presente comma sono a carico del comune interessato.
7.I seguenti
interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n.37:
a)opere di
manutenzione straordinaria,restauro e risanamento conservativo;
b)opere di
eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in
rampe o ascensori esterni, ovvero in
manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c)recinzioni,muri di cinta e
cancellate;
d)aree destinate ad attività sportive senza creazione di
volumetria;
e)opere interne di singole unità immobiliari che non comportino
modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 16 aprile 1968, non
modifichino la destinazione d ’uso;
f)revisione o installazione di impianti
tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano
indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
g)varianti a concessioni
edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non cambino la
destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e
non violino le eventuali prescrizioni
contenute nella concessione edilizia;
h)parcheggi di pertinenza nel
sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
8.La facoltà di cui al
comma 7 è data esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti
condizioni:
a)gli immobili interessati non siano assoggettati alle
disposizioni di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089, alla legge 29 giugno 1939, n.1497 e 6
dicembre 1991, n.394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani
aventi la valenza di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno
1985, n.312, convertito, con modificazioni,d
alla legge 8 agosto 1985, n.431, o della legge 18 maggio 1989, n.183, non siano
comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente
volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali,
storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e
storico-testimoniali;b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di
pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le
trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti
adottati.
8-bis.La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 deve essere
corredata dall’indicazione dell’impresa a cui si intende affidare i
lavori.
9.La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 è sottoposta al
termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l’interessato
di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.
10.L ’esecuzione
delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai sensi
del comma 7 è subordinata alla
medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti
per le corrispondenti opere eseguite
su rilascio di concessione edilizia.
11.Nei casi di cui al comma 7, venti
giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori l’interessato deve presentare la denuncia di inizio dell’attività,
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato,nonché dagli opportuni
elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati
o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che
attesti la conformità dell’opera al progetto presentato.
12.Il progettista
assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai
sensi degli articoli 359 e 481 del
codice penale.In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di
cui al comma 11, l’amministrazione ne
dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle
sanzioni disciplinari.
13.L’esecuzione di opere in assenza della o in
difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari
al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla
realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un
milione.In caso di denuncia di inizio
di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la
sanzione si applica nella misura
minima. La mancata denuncia di inizio dell’attività non comporta l’applicazione
delle sanzioni previste dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n.47. È
fatta salva l’applicazione dell’articolo 2 del codice penale per le opere e gli
interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
14.Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti
necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all’effettuazione
delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività,dalle quali
risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l’elenco di quanto
prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le
attestazioni dei professionisti
abilitati.
15.Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine
indicato al comma 11 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni
stabilite,notifica agli interessati l’ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi
di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al
consiglio dell’ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di
inizio di attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o
integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla-osta,
pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di
autorizzazione.
16.Per le opere pubbliche dei comuni,la deliberazione con la
quale il progetto viene approvato o
l’opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi
progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un
progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie, nonché l’esistenza dei nulla osta di conformità
alle norme di sicurezza, sanitarie,
ambientali e paesistiche.
17.Le norme di cui al presente articolo prevalgono
sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in
materia di procedimento.
18.Le regioni adeguano le proprie normazioni ai
principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.
19 omesso
20
omesso
Articolo 5.
Finanziamento delle opere di edilizia
scolastica.
1.Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall’articolo
1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n.430, è differito al 31 dicembre 1994.
2.Qualora l’ente locale
non provveda entro il termine di cui all’articolo 11, comma 10, del
decreto-legge 1 luglio 1986, n.318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1986, n.488, alla richiesta di
mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta
richiesta entro il termine stabilito
dalla Cassa depositi e prestiti nell’atto di adesione al finanziamento,
ovvero all’affidamento delle opere
entro novanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai
relativi adempimenti provvede un commissario
ad acta nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il
commissario ad acta è nominato dal commissario del Governo.
2-bis.Nel termine di cui al comma 1 le
regioni possono, con provvedimento motivato, proporre che un finanziamento,già concesso per la
realizzazione di un’opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al
compimento parziale dell’opera stessa, purché funzionalmente idonea.
Articolo 6
soppresso dalla legge di conversione 4 dicembre
1993, n.493.
Articolo 7.
Edilizia sovvenzionata e
agevolata.
1.omesso
2.Il segretariato generale del CER
comunica al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad
individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale già
avviati, nonché gli eventuali ritardi
nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.
3.Le
disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 8-bis dell’art.3, L.17 febbraio 1992, n.179,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli
interventi ricompresi nei programmi già approvati e i relativi termini decorrono dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
4.Le regioni interessate da eventi sismici,
nell’ambito delle disponibilità loro attribuite, riservano una quota non inferiore al 5 per cento fino alla
completa eliminazione delle baracche o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria
a seguito di eventi sismici o di altri eventi straordinari. Le regioni
provvedono contemporaneamente alle assegnazioni dei nuovi alloggi, alla
rimozione delle baracche e degli
altri locali anzidetti.
Articolo 7-bis.
Pareri regionali su progetti di opere
pubbliche.
1.La regione è tenuta ad esprimere entro novanta
giorni dal ricevimento della richiesta i pareri sui progetti di opere pubbliche sottoposti alla
valutazione di organi regionali. Qualora la regione e i comitati tecnici regionali non ottemperino a tale
obbligo, la commissione per il controllo sugli atti regionali provvede a
nominare un commissario ad acta con il compito di sostituire gli organi
regionali nel rilascio dei relativi
pareri.
Articolo 8
Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed
edilizia sperimentale.
1.Il presidente della giunta regionale,
nel caso di proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione dell’articolo 18,D.L.13
maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, al fine di
adottare i provvedimenti di cui al comma 5 del citato articolo 18, promuove la
conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n.142, da adottare nel
termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo.
2.Il presidente della
giunta regionale,qualora il comune nel cui territorio sono localizzate proposte
di interventi di sperimentazione nel settore dell’edilizia di cui all’articolo
2, primo comma, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n.457, e successive modificazioni, non rilasci le
concessioni di edificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, provvede in via sostitutiva nei
successivi centottanta giorni, anche mediante la nomina di un commissario ad
acta.
3.Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, gli affidamenti sono
revocati di diritto.
4.Il segretariato generale del CER comunica al
presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli elenchi
delle proposte di intervento di cui
ai commi 1 e 2 e gli elenchi dei soggetti attuatori.
Articolo 9
Nuovi contributi in materia
edilizia.
1.I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.60,
e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi
di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie
di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti.
2.Gli alloggi
realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e
sono soggetti alle disposizioni di
cui ai commi da 3 a 8 dell’articolo 8 della legge 17 febbraio 1992,
n.179.
3.Il CER definisce modalità e criteri generali per la determinazione
dell’ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale
rimborso,nonché per l’individuazione dei locatari.
Articolo 10.
Contributi per l ’edilizia residenziale
pubblica.
1.Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui
all’articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n.166, nonché di quelli dovuti in applicazione degli
articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n.513, il Ministro dei lavori
pubblici è autorizzato a utilizzare, fino al limite di centosettanta miliardi,
le risorse disponibili di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre
1983, n.462, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n.637, e non impegnate per le
finalità originarie. La predetta
somma di lire novanta miliardi è versata all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnata al pertinente
capitolo 8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l’anno 1993.
2.I prelevamenti su detto capitolo 8249 sono disposti in favore
degli istituti di credito mutuanti nella misura anticipata fino ad un massimo dell’80 per cento dei crediti
bancari dichiarati.
Articolo 11.
Programmi di recupero urbano.
1.I
fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.60, e successive modificazioni, in
misura non inferiore al 15 per cento delle disponibilità programmate, sono
destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica, nell’ambito dei programmi di cui al comma 2.
2.I programmi di recupero urbano sono
costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione,alla manutenzione e
all’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai
problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle
urbanizzazioni secondarie, alla
edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici
esistenti, nonché all’inserimento di
elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria,
al restauro e al risanamento
conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.
3.I programmi di
recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il
concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti
pubblici e privati, anche associati
tra di loro.Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di
criteri oggettivi per l’individuazione degli interventi.
4.Ai fini dell’approvazione dei
programmi di recupero urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo
di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142.
5.Il
CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina
modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l
’individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d’intervento,
avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più
deboli.
Articolo 12.
Procedure per i piani di difesa del
suolo.
1 omesso
2 omesso
3 omesso
4.All’articolo 21,
comma 2, della legge 18 maggio 1989, n.183, è soppressa la lettera d);
conseguentemente la misura del 15 per cento di cui al medesimo comma 2 è ridotta
al 10 per cento.
5 omesso
6 omesso
7 omesso
8.Le somme di parte
corrente trasferite ai segretari generali delle autorità di bacino di
rilievo nazionale, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n.253, possono essere utilizzate entro l’anno successivo a
quello di trasferimento. Tale disposizione si applica anche alle disponibilità
allo stesso titolo trasferite ai segretari negli anni 1991 e 1992.
8-bis.Le
somme trasferite nell’anno 1991 ai segretari generali delle autorità di bacino
di rilievo nazionale a valere sui
capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1994.
8-ter.Le
somme di cui all’autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell’articolo 16
della legge 7 agosto 1990, n.253, nei
limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive degli oneri relativi
alla corresponsione al personale in
servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale della
indennità di missione, ove ne
ricorrano le condizioni in base alla normativa generale vigente in materia per
i dipendenti dello Stato, nonché del
trattamento economico per prestazioni di lavoro straordinario, da autorizzare con le procedure previste dalle norme
generali vigenti in materia.
8-quater.Al fine di garantire la funzionalità
delle autorità di bacino di rilievo nazionale nell’esercizio delle attività di
competenza e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo, il Ministro
dei lavori pubblici può bandire pubblici concorsi per l’assunzione del personale
dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII necessario per la copertura e nei
limiti delle piante organiche come determinate dall’articolo 16, comma 2,della
legge 7 agosto 1990, n.253. Alla copertura degli organici può farsi
altresì luogo mediante passaggio
diretto nei ruoli delle autorità del personale attualmente in servizio
presso le medesime autorità di bacino
in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo, e comunque mediante processi di mobilità. Al relativo onere,
valutato in lire 00 milioni per l’anno 1993, in lire 2.500 milioni per l’anno 1994 e in lire 7.500 milioni
annui a decorrere dall’anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno 1993, all’uopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei ministri .
8-quinquies.Le regioni iscrivono le somme loro attribuite a
norma delle leggi 18 maggio 1989, n.183, e successive modificazioni, e 7 agosto
1990, n.253, in un apposito capitolo di bilancio e trasmettono, entro il 31
dicembre di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto
completo degli impegni assunti,degli
esborsi effettuati e dello stato delle attività intraprese.
Articolo 13.
Procedure per l’attuazione di progetti di
protezione dell’ambiente.
1.Per assicurare la realizzazione
delle opere e delle attività di salvaguardia ambientale, il presidente di
ciascuna regione o provincia autonoma interessata può procedere, su conforme
delibera della giunta e sentito il
Ministro dell’ambiente, alla nomina di un commissario ad acta, che esercita
i poteri specificatamente
attribuitigli con il provvedimento di nomina. Per tutti gli altri poteri e
funzioni, rimangono ferme le
competenze degli enti competenti in via ordinaria. Ai fini dell’acquisizione
delle necessarie intese, concerti,
nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il
commissario può convocare apposite conferenze di servizi ai sensi dell’articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n.241,
che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione.
L
’approvazione assunta all’unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di
competenza delle singole amministrazioni e comporta, altresì,dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza e indifferibilità dei lavori.
2.Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l CIPE approva, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentite le
competenti commissioni parlamentari sulla priorità, sul riparto delle risorse e sulle procedure di spesa,
sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome sulla individuazione dei singoli interventi, il programma
triennale dell’azione pubblica per la tutela ambientale relativo alle risorse
disponibili anche in conto residui e
non impegnate nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente.Con lo
stesso programma sono riassegnate le
somme già destinate ad interventi di tutela ambientale, revocate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del presente
decreto. A tal fine gli importi derivanti dalle revoche sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa con
decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell’ambiente.
3.Le regioni interessate ai
decreti di deroga ai sensi degli articoli 16 e 17, comma 3, e 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n.236, nonché le regioni nel cui territorio vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di
inquinamento idropotabile, in stato di emergenza ai sensi e per l’effetto di cui all’articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n.225, individuano gli interventi urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre
1994 volti a garantire l’approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti
di qualità stabiliti dall’allegato I del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n.236.
Entro il 31 dicembre 1993 le regioni trasmettono ai Ministeri dell’ambiente
e dei lavori pubblici la relazione
sullo stato di attuazione dei singoli interventi.
Articolo 14.
A.N.A.S.
1.Per assicurare
correntezza negli interventi da realizzare nel settore stradale, l’ANAS è
autorizzata ad assumere impegni pluriennali in relazione a capitoli iscritti nel
proprio stato di previsione della
spesa,la cui dotazione finanziaria viene assicurata, totalmente o parzialmente,
mediante ricorso ad operazioni finanziarie effettuate ai sensi e per gli effetti
di cui alla legge 7 febbraio 1961, n.59, e successive modificazioni,e ciò anche in pendenza del perfezionamento
dei contratti di erogazione dei
relativi mutui.
2.A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad
istituire, con propri decreti,gli occorrenti capitoli nel bilancio
dell’ANAS.
3.Alla stipula ed alla approvazione dei contratti di appalto di
lavori dell’ANAS che abbiano formato oggetto di consegna ai sensi dell’articolo
337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato F, si procede previa verifica della
congruità dei prezzi da parte della competente direzione tecnica entro il 28
febbraio 1994.
4.È autorizzata l’erogazione, alle società concessionarie di
autostrade, dei contributi previsti per l’esecuzione delle opere di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n.121,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 maggio 1989, n.205, anche in pendenza della formalizzazione dei
relativi strumenti convenzionali.
5.Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità,in
pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali, sono autorizzate l’esecuzione delle opere di adeguamento
dell’autostrada Torino-Savona, nonché l’erogazione dei relativi contributi già
in essere nel bilancio dell’ANAS nel limite di 200 miliardi di lire.
Articolo 15.
Disposizioni di attuazione.
1.Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di
bilancio, anche nel conto dei
residui, occorrenti per l’attuazione del presente decreto.
Articolo 16.
Entrata in vigore.
1.Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.