Articolo 4 D.L.5 ottobre 1993, n. 398

Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

Articolo 4.
Procedure per il rilascio della concessione edilizia.
1.Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l’ufficio abilitato a riceverla comunica all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e
della legge 7 agosto 1990, n.241. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine di presentazione.
2.Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento
cura l’istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all’interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all’autorità competente all’emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti.
3.In ordine ai progetti presentati,il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il
termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.
4.La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell’attività edilizia.
5.Decorso inutilmente il termine per l’emanazione del provvedimento conclusivo, l’interessato
può,con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all’autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
6.Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l’interessato può inoltrare istanza al
presidente della giunta regionale competente, il quale, nell’esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi,un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all’attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.
7.I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n.37:
a)opere di manutenzione straordinaria,restauro e risanamento conservativo;
b)opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o
ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c)recinzioni,muri di cinta e cancellate;
d)aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
e)opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei
prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d ’uso;
f)revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e
realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
g)varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle
volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
h)parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
8.La facoltà di cui al comma 7 è data esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni:
a)gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alla legge 1 giugno 1939,
n.1089, alla legge 29 giugno 1939, n.1497 e 6 dicembre 1991, n.394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni,d alla legge 8 agosto 1985, n.431, o della legge 18 maggio 1989, n.183, non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.
8-bis.La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 deve essere corredata dall’indicazione dell’impresa a cui si intende affidare i lavori.
9.La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l’interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.
10.L ’esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai sensi del
comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.
11.Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori l’interessato deve
presentare la denuncia di inizio dell’attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato,nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato.
12.Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi
degli articoli 359 e 481 del codice penale.In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 11, l’amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.
13.L’esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione.In caso di denuncia di
inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell’attività non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n.47. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
14.Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all’effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie
delle denunce di inizio di attività,dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l’elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.
15.Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine indicato al comma 11 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite,notifica agli interessati l’ordine motivato di non
effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al consiglio dell’ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.
16.Per le opere pubbliche dei comuni,la deliberazione con la quale il progetto viene approvato
o l’opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l’esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
17.Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici
generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.
18.Le regioni adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema
di procedimento.
19 omesso
20 omesso

Articolo 5.
Finanziamento delle opere di edilizia scolastica.
1.Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre
1991, n.430, è differito al 31 dicembre 1994.
2.Qualora l’ente locale non provveda entro il termine di cui all’articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1 luglio 1986, n.318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.488, alla
richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell’atto di adesione al finanziamento, ovvero all’affidamento delle opere entro novanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta è nominato dal commissario del Governo.
2-bis.Nel termine di cui al comma 1 le regioni possono, con provvedimento motivato, proporre
che un finanziamento,già concesso per la realizzazione di un’opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell’opera stessa, purché funzionalmente idonea.

Articolo 6
soppresso dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n.493.

Articolo 7.
Edilizia sovvenzionata e agevolata.

1.omesso
2.Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale già avviati, nonché gli eventuali ritardi nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.
3.Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 8-bis dell’art.3, L.17 febbraio 1992, n.179, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli interventi ricompresi nei programmi
già approvati e i relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4.Le regioni interessate da eventi sismici, nell’ambito delle disponibilità loro attribuite, riservano
una quota non inferiore al 5 per cento fino alla completa eliminazione delle baracche o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito di eventi sismici o di altri eventi straordinari. Le regioni provvedono contemporaneamente alle assegnazioni dei nuovi alloggi, alla rimozione delle baracche e degli altri locali anzidetti.

Articolo 7-bis.
Pareri regionali su progetti di opere pubbliche.

1.La regione è tenuta ad esprimere entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta i pareri
sui progetti di opere pubbliche sottoposti alla valutazione di organi regionali. Qualora la regione e i comitati tecnici regionali non ottemperino a tale obbligo, la commissione per il controllo sugli atti regionali provvede a nominare un commissario ad acta con il compito di sostituire gli organi regionali nel rilascio dei relativi pareri.

Articolo 8
Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale.

1.Il presidente della giunta regionale, nel caso di proposte di intervento di edilizia residenziale
predisposte in attuazione dell’articolo 18,D.L.13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al comma 5 del citato articolo 18, promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo.
2.Il presidente della giunta regionale,qualora il comune nel cui territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione nel settore dell’edilizia di cui all’articolo 2, primo comma, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n.457, e successive modificazioni, non rilasci le concessioni di edificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede in via sostitutiva nei successivi centottanta giorni, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
3.Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, gli affidamenti sono revocati di diritto.
4.Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli elenchi delle
proposte di intervento di cui ai commi 1 e 2 e gli elenchi dei soggetti attuatori.

Articolo 9
Nuovi contributi in materia edilizia.

1.I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.60, e successive modificazioni, possono essere
destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti.
2.Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono
soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell’articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n.179.
3.Il CER definisce modalità e criteri generali per la determinazione dell’ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso,nonché per l’individuazione dei locatari.

Articolo 10.
Contributi per l ’edilizia residenziale pubblica.

1.Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all’articolo 16, secondo comma, della legge
27 maggio 1975, n.166, nonché di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n.513, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a utilizzare, fino al limite di centosettanta miliardi, le risorse disponibili di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n.462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n.637, e non impegnate per le finalità originarie. La predetta somma di lire novanta miliardi è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al pertinente capitolo 8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l’anno 1993.
2.I prelevamenti su detto capitolo 8249 sono disposti in favore degli istituti di credito mutuanti
nella misura anticipata fino ad un massimo dell’80 per cento dei crediti bancari dichiarati.

Articolo 11.
Programmi di recupero urbano.

1.I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.60, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 15 per cento delle disponibilità programmate, sono destinati alla realizzazione di interventi al
servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell’ambito dei programmi di cui al comma 2.
2.I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate
alla realizzazione,alla manutenzione e all’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all’inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.
3.I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche
associati tra di loro.Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l’individuazione degli interventi.
4.Ai fini dell’approvazione dei programmi di recupero urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142.
5.Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l ’individuazione delle zone urbane interessate e per
la determinazione delle tipologie d’intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.

Articolo 12.
Procedure per i piani di difesa del suolo.

1 omesso
2 omesso
3 omesso
4.All’articolo 21, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n.183, è soppressa la lettera d); conseguentemente la misura del 15 per cento di cui al medesimo comma 2 è ridotta al 10 per cento.
5 omesso
6 omesso
7 omesso
8.Le somme di parte corrente trasferite ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo
nazionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.253, possono essere utilizzate entro l’anno successivo a quello di trasferimento. Tale disposizione si applica anche alle disponibilità allo stesso titolo trasferite ai segretari negli anni 1991 e 1992.
8-bis.Le somme trasferite nell’anno 1991 ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo
nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1994.
8-ter.Le somme di cui all’autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell’articolo 16 della legge 7
agosto 1990, n.253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive degli oneri relativi alla corresponsione al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale della indennità di missione, ove ne ricorrano le condizioni in base alla normativa generale vigente in materia per i dipendenti dello Stato, nonché del trattamento economico per prestazioni di lavoro straordinario, da autorizzare con le procedure previste dalle norme generali vigenti in materia.
8-quater.Al fine di garantire la funzionalità delle autorità di bacino di rilievo nazionale nell’esercizio delle attività di competenza e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici può bandire pubblici concorsi per l’assunzione del personale dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII necessario per la copertura e nei limiti delle piante organiche come determinate dall’articolo 16, comma 2,della legge 7 agosto 1990, n.253. Alla copertura degli organici può farsi altresì
luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle autorità del personale attualmente in servizio presso le medesime autorità di bacino in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo, e comunque mediante processi di mobilità. Al relativo onere, valutato in lire 00 milioni per l’anno 1993, in lire 2.500 milioni per l’anno 1994 e in lire 7.500 milioni annui a decorrere dall’anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno 1993, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri .
8-quinquies.Le regioni iscrivono le somme loro attribuite a norma delle leggi 18 maggio 1989, n.183, e successive modificazioni, e 7 agosto 1990, n.253, in un apposito capitolo di bilancio e trasmettono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto completo
degli impegni assunti,degli esborsi effettuati e dello stato delle attività intraprese.

Articolo 13.
Procedure per l’attuazione di progetti di protezione dell’ambiente.

1.Per assicurare la realizzazione delle opere e delle attività di salvaguardia ambientale, il presidente di ciascuna regione o provincia autonoma interessata può procedere, su conforme delibera
della giunta e sentito il Ministro dell’ambiente, alla nomina di un commissario ad acta, che esercita i poteri specificatamente attribuitigli con il provvedimento di nomina. Per tutti gli altri poteri e funzioni, rimangono ferme le competenze degli enti competenti in via ordinaria. Ai fini dell’acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il commissario può convocare apposite conferenze di servizi ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione.
L ’approvazione assunta all’unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole
amministrazioni e comporta, altresì,dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
2.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l CIPE approva, su
proposta del Ministro dell’ambiente, sentite le competenti commissioni parlamentari sulla priorità, sul riparto delle risorse e sulle procedure di spesa, sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulla individuazione dei singoli interventi, il programma triennale dell’azione pubblica per la tutela ambientale relativo alle risorse disponibili anche in conto residui e non impegnate nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente.Con lo stesso programma sono riassegnate le somme già destinate ad interventi di tutela ambientale, revocate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine gli importi derivanti dalle revoche sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell’ambiente.
3.Le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi degli articoli 16 e 17, comma 3, e 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236, nonché le regioni nel cui territorio vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di inquinamento idropotabile, in stato di emergenza ai sensi e per l’effetto di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, individuano gli interventi urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre 1994 volti a garantire l’approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni trasmettono ai Ministeri dell’ambiente e dei lavori pubblici la relazione sullo stato di attuazione dei singoli interventi.

Articolo 14.
A.N.A.S.

1.Per assicurare correntezza negli interventi da realizzare nel settore stradale, l’ANAS è autorizzata ad assumere impegni pluriennali in relazione a capitoli iscritti nel proprio stato di previsione
della spesa,la cui dotazione finanziaria viene assicurata, totalmente o parzialmente, mediante ricorso ad operazioni finanziarie effettuate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 febbraio 1961, n.59, e successive modificazioni,e ciò anche in pendenza del perfezionamento dei contratti di erogazione dei relativi mutui.
2.A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti,gli occorrenti capitoli nel bilancio dell’ANAS.
3.Alla stipula ed alla approvazione dei contratti di appalto di lavori dell’ANAS che abbiano formato oggetto di consegna ai sensi dell’articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n.
2248, allegato F, si procede previa verifica della congruità dei prezzi da parte della competente direzione tecnica entro il 28 febbraio 1994.
4.È autorizzata l’erogazione, alle società concessionarie di autostrade, dei contributi previsti per
l’esecuzione delle opere di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n.121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n.205, anche in pendenza della formalizzazione dei relativi strumenti convenzionali.
5.Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità,in pendenza della formalizzazione degli atti
convenzionali, sono autorizzate l’esecuzione delle opere di adeguamento dell’autostrada Torino-Savona, nonché l’erogazione dei relativi contributi già in essere nel bilancio dell’ANAS nel limite di 200 miliardi di lire.

Articolo 15.
Disposizioni di attuazione.

1.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio,
anche nel conto dei residui, occorrenti per l’attuazione del presente decreto.

Articolo 16.
Entrata in vigore.

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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