Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
Articolo 8
1.Gli atti di indirizzo e coordinamento delle
funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico,nonché le
direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati
previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, o con la
singola regione interessata.
2.Qualora nel termine di quarantacinque giorni
dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta,gli atti di cui al comma 1 sono adottati
con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le
questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3.In caso di urgenza il
Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui
ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame
degli organi di cui ai commi 1 e 2
entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a
riesaminare i provvedimenti in ordine
ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4.Gli atti di indirizzo e
coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate
con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari.
5.Sono abrogate le seguenti disposizioni
concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a)l'art.3 L.22 luglio 1975,
n.382;
b)l'art.4, secondo comma, del D.P.R.24 luglio 1977, n.616, il primo
comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonché la funzione di
indirizzo" fino a: "n.382" e alle parole" e con la Comunità economica europea", nonché il terzo
comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio
delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";
c)l'art.2, comma 3,
lettera d), della L.23 agosto 1988, n.400, limitatamente alle parole: "gli
atti di indirizzo e coordinamento
dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle
disposizioni statutarie, delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano";
d)l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n.400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali
di indirizzo e coordinamento";
e)l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della
legge 12 gennaio 1991, n.13.
6.È soppresso l'ultimo periodo della lettera a)
del primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n.281.