Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Articolo 6.
Pagamento a tariffa e acquisto di beni e
servizi.
(..)
6.A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di
pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti
convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati
sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e
sull'adozione del sistema di verifica
della qualitą previsti all'articolo 8,comma 7, del D.Lgs.30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni. La facoltą i libera scelta da parte dell'assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture ed i
professionisti accreditati dal Servizio sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino il sistema della remunerazione a prestazione.
Fermo restando il diritto all'accreditamento delle strutture in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.502,
e successive modificazioni,per il
biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti
prestazioni di alta specialitą in regime di assistenza indiretta regolata da
leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs.n.502 del 1992,
che accettino il sistema della
remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe.
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