Articolo 6, comma 6 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Articolo 6.
Pagamento a tariffa e acquisto di beni e servizi.

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6.A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla
base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualitą previsti all'articolo 8,comma 7, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. La facoltą i libera scelta da parte dell'assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal Servizio sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino il sistema della remunerazione a prestazione. Fermo restando il diritto all'accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni,per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialitą in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs.n.502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe.
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