Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
CAPO II -FEDERALISMO FISCALE E PATTO DI STABILITÀ INTERNO
Articolo 28.
Patto di stabilità interno.
(..)
9.Al fine di pervenire al definitivo accertamento dei disavanzi
del Servizio sanitario nazionale presentati dalle regioni per gli esercizi
finanziari anteriori al 31 dicembre 1997, ogni regione e provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità,
entro il 20 febbraio 1999, sulla scorta di una metodologia concertata entro il 20 gennaio 1999 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, la relazione sullo stato di attuazione dei provvedimenti per il ripiano
della maggiore spesa sanitaria di competenza regionale sino al 31
dicembre 1994, nonché i riepilogativi
regionali dei consuntivi delle aziende unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere per ciascuno
degli esercizi finanziari del triennio 1995-1997, accompagnata
dall'illustrazione dell'andamento della spesa,con particolare riferimento a
quella per personale, beni e servizi, assistenza farmaceutica e assistenza
convenzionata. Su proposta del Ministro della sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano individua, entro il 31 marzo 1999,
per ciascuna regione, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.662, la quota di maggiore spesa per il
1997 attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale e quella attribuibile a
provvedimenti regionali.
10.Al fine di verificare i livelli di assistenza
assicurati in ciascuna regione e provincia autonoma, valutare i risultati economico-gestionali e
individuare le cause degli eventuali disavanzi, distinguendo la quota di questi ultimi derivante da
provvedimenti assunti a livello statale da quella riconducibile alle
responsabilità regionali,il Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce, entro il 28 febbraio 1999, gli indicatori e i parametri
concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi dei sistemi sanitari
regionali e i livelli di spesa, con particolare riferimento allo stato di
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni,nonché delle
norme e dei provvedimenti statali volti a garantire il corretto impiego delle risorse e appropriati
livelli di utilizzazione dei servizi sanitari. Con la stessa procedura sono
determinati i tempi e le modalità di raccolta e trasmissione di informazioni
aggiuntive rispetto i flussi previsti
dal vigente ordinamento.
11.Entro il 30 giugno 1999 la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano effettua su proposta del Ministro della sanità, il quale si
avvale dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, la valutazione della situazione delle singole regioni,
individua le regioni deficitarie e
definisce le linee generali degli interventi di rientro e di ripiano. Il
Ministro della sanità, sentita la
predetta Conferenza, presenta una relazione al Parlamento in ordine ai dati ed
alle informazioni desumibili dagli
atti e dalle attività di cui ai commi precedenti, agli esiti della
concertazione al riguardo intervenuta
con le regioni,alle indicazioni per le azioni di rientro per le situazioni
deficitarie, nonché al Piano di
monitoraggio per il perseguimento dei livelli di assistenza e per il governo
della spesa.
12.Entro il 30 settembre 1999 il Ministro della sanità,il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e le singole regioni stipulano appositi accordi
che individuano gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico-gestionale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, tenuto
conto di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000 e dalla
normativa vigente. Per le regioni che
presentano una situazione deficitaria gli accordi prevedono inoltre un programma
di interventi per il rientro dai disavanzi e le relative modalità di attuazione,
distinguendo la quota attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale da
quella attribuibile a provvedimenti regionali. Le regioni per il ripiano del
disavanzo a carico dei propri bilanci possono alienare parte del patrimonio delle aziende sanitarie non
destinato ad attività assistenziali.Il Ministro della sanità, al fine di assicurare il rientro dal deficit del
settore sanitario, adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
apposite linee di indirizzo per le
regioni assicurando, nel rispetto dell'autonomia regionale, adeguati
interventi di supporto
tecnico.
13.Il Ministro della sanità,sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avvalendosi anche della collaborazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, adegua il
sistema informativo sanitario, in coerenza con le previsioni del Piano sanitario nazionale 1998-2000, per garantire
un efficace monitoraggio del grado di perseguimento dei livelli di assistenza da
parte di tutti i soggetti del servizio sanitario, dell'andamento della
spesa, dell'attuazione degli accordi di cui
al comma 12.
14.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 31 gennaio
1999, le disponibilità finanziarie per l'anno 1999. L'1,5 per cento di tali
disponibilità finanziarie è ripartito in occasione del riparto delle risorse per
il servizio sanitario iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2000 tra
le regioni che hanno sottoscritto
l'accordo di cui l comma 12, e hanno dato ad esso esecuzione, in ragione del grado di attuazione del programma
stesso. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali rispetto
all'attuazione degli accordi e/o del permanere di una situazione deficitaria, il
Governo adotta le penalizzazioni e le
forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.
15.Per la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo
nelle regioni statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le
modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997,
n.449.
16.Nella determinazione delle spettanze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 1999 si
tiene conto del minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 1, in
relazione agli statuti di autonomia e alle rispettive norme di
attuazione.
17.Alla definizione dei rapporti finanziari pregressi tra Stato e
Regione siciliana e alla verifica delle proposte conclusive di quantificazione delle partite di credito e
debito intercorrenti fino al 1996 elaborate dal gruppo di lavoro istituito dal Ministro per gli affari
regionali si provvede entro il 30 settembre 1999, sentita la commissione
paritetica Stato-Regione di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, con apposito provvedimento
legislativo su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze.
18.Al fine di consentire un
tempestivo monitoraggio dei conti pubblici, nonché l'elaborazione dei
conti delle pubbliche amministrazioni in
tempi compatibili con il calendario degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, gli enti del settore
pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1998 entro
il 20 gennaio 1999.