Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art.4 della legge 30 dicembre 1991, n.412, che detta norme in
materia di assistenza sanitaria per l’anno 1992;
Visto il comma 1 della
richiamata norma che autorizza il Governo ad emanare un atto di indirizzo e di
coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria da
assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale sulla base dei
limiti e principi di cui alle successive lettere a), b), c), d) ed e);
Vista la deliberazione del
CIPE in data 3 agosto 1990 che ha disciplinato, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, e priorità degli interventi relativi all’emergenza-urgenza
sanitaria ed al rischio anestesiologico anche utilizzando con vincolo di
destinazione le risorse in conto capitale del Fondo sanitario
nazionale;
Visto l’art.22 dell’accordo collettivo nazionale per la
regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica e di emergenza territoriale, reso
esecutivo con decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 1991, n.41;
Visto il documento tecnico di intesa
approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 14 gennaio 1992;
Visto il parere espresso dal
Consiglio superiore di sanità in data 12 febbraio 1992;
Ritenuto che, nelle
more della definizione degli standard organizzativi e dei costi unitari dei
livelli di assistenza uniformi di cui all’art.4 della legge 30 dicembre 1991,
n.412, la Conferenza Stato-regioni in data 13 febbraio 1992 ha definito l’intesa
sul livello uniforme di assistenza del sistema dell’emergenza
sanitaria;
Ritenuto che le spese in conto capitale per l’organizzazione del
livello assistenziale fanno carico agli stanziamenti di cui all’art.20 della
legge marzo 1988, n.67 ,nonché agli stanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale,
mentre quelle correnti fanno carico al Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all’art.51
della legge 23 dicembre 1978, n.833, nella misura che sarà determinata ai sensi del combinato disposto
della norma di cui ai commi 1 e 16 dell’art.4 della legge 30 dicembre 1991, n.412;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo
1992, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le
riforme istituzionali e gli affari regionali;
Decreta:
E ’approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di emergenza sanitaria.
Articolo
Il livello assistenziale di emergenza
sanitaria
1.Ai sensi del comma dell’art.4 della legge 30
dicembre 1991, n.412, il livello assistenziale di emergenza sanitaria da assicurare con carattere di
uniformità in tutto il territorio nazionale è costituito dal complesso dei
servizi e delle prestazioni di cui agli articoli successivi.
Articolo 2
Il sistema di emergenza
sanitaria.
1.Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano organizzano le attività di urgenza e di emergenza sanitaria articolate su:
a)il sistema di allarme
sanitario;
b)il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria.
Articolo 3
Il sistema di allarme
sanitario
1.Il sistema di allarme sanitario è assicurato dalla
centrale operativa,cui fa riferimento il numero unico telefonico nazionale "118
". Alla centrale operativa affluiscono tutte le richieste di intervento
per emergenza sanitaria.La centrale
operativa garantisce il coordinamento di tutti gli interventi nell’ambito
territoriale di riferimento.
2.Le centrali operative della rete regionale
devono essere compatibili tra loro e con quelle delle altre regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano in termini di standard telefonici di comunicazione e di servizi per
consentire la gestione del traffico interregionale. Con decreto del
Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione
del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono definiti
gli standard di comunicazione e di
servizio.
3.L’attivazione della centrale operativa comporta il superamento
degli altri numeri di emergenza sanitaria di enti, associazioni e servizi delle unità sanitarie locali
nell’ambito territoriale di riferimento, anche mediante convogliamento automatico delle chiamate sulla centrale
operativa del "118 ".
4.Le centrali operative sono organizzate, di norma, su
base provinciale. In ogni caso nelle aree metropolitane, dove possono all’occorrenza sussistere più centrali
operative, è necessario assicurare il coordinamento tra di esse.
5.Le centrali operative assicurano i
radiocollegamenti con le autoambulanze e gli altri mezzi di soccorso coordinati
e con i servizi sanitari del sistema di emergenza sanitaria del territorio di
riferimento, su frequenze dedicate e
riservate al servizio sanitario nazionale, definite con il decreto di cui al
comma 2.
6.Il dimensionamento e i contenuti tecnologici delle centrali
operative sono definiti sulla base del documento approvato dalla Conferenza Stato regioni in data 14 gennaio
1992, che viene allegato al presente
atto.
Articolo 4
Competenze e responsabilità nelle centrali
operative
1.La responsabilità medico-organizzativa della
centrale operativa è attribuita nominativamente, anche a rotazione, a un medico ospedaliero con
qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile, preferibilmente anestesista,
in possesso di documentata esperienza ed operante nella medesima area
dell’emergenza.
2.La centrale operativa è
attiva per 24 ore al giorno e si avvale di personale infermieristico
adeguatamente addestrato, nonché di competenze mediche di appoggio. Queste
devono essere immediatamente consultabili e sono assicurate nominativamente,
anche a rotazione, da medici dipendenti con esperienza nel settore dell’urgenza
ed emergenza e da medici del servizio di guardia medica di cui all’art.22
dell’accordo collettivo nazionale per la
regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica e di emergenza territoriale, reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n.41. La responsabilità operativa
è affidata al personale infermieristico professionale della centrale, nell’ambito dei protocolli decisi
dal medico responsabile della centrale operativa.
Articolo 5
Disciplina delle attività
1.Gli
interventi di emergenza sono classificati con appositi codici. Il Ministro della
sanità, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, stabilisce criteri e requisiti cui
debbono attenersi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella definizione di tale
codificazione, anche ai fini delle registrazioni necessarie per documentare le attività svolte e i soggetti
interessati.
2.L’attività di soccorso sanitario costituisce competenza
esclusiva del Servizio sanitario nazionale. Il Governo determina gli standard
tipologici e di dotazione dei mezzi di soccorso ed i requisiti professionali del personale di bordo, di intesa
con la Conferenza Stato-regioni.
3.Ai fini dell’attività di cui al precedente
comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi del concorso di enti e
di associazioni pubbliche e private, in possesso dell’apposita autorizzazione
sanitaria, sulla base di uno schema di convenzione definito dalla
Conferenza Stato-regioni,su proposta
del Ministro della sanità.
Articolo 6
Il sistema di accettazione e di emergenza
sanitaria
1.Fermo restando quanto previsto dall’art.14 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n.128, in materia di accettazione sanitaria, il sistema di
emergenza sanitaria assicura:
a)il servizio di pronto soccorso;
b)il
dipartimento di emergenza.
2.Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano individuano gli ospedali sedi di pronto soccorso e di dipartimento di
emergenza.
Articolo 7
Le funzioni i pronto
soccorso
1.L’ospedale sede di pronto soccorso deve assicurare,
oltre agli interventi diagnostico-terapeutici di urgenza compatibili con le
specialità di cui è dotato, almeno il primo accertamento diagnostico,
clinico,strumentale e di laboratorio e gli
interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, nonché garantire il trasporto protetto.
2.La
responsabilità delle attività del pronto soccorso e il collegamento con le
specialità di cui è dotato l’ospedale
sono attribuiti nominativamente, anche a rotazione non inferiore a sei mesi, ad
un medico con qualifica non inferiore
ad aiuto, con documentata esperienza nel settore.
Articolo 8
Le funzioni del dipartimento di
emergenza
1.Il dipartimento di emergenza deve assicurare
nell’arco delle 24 ore, anche attraverso le unità operative specialistiche di cui è dotato
l’ospedale, oltre alle funzioni di pronto soccorso, anche:
a)interventi diagnostico-terapeutici di
emergenza medici, chirurgici, ortopedici, ostetrici e
pediatrici;
b)osservazione breve,assistenza cardiologica e
rianimatoria.
2.Al dipartimento di emergenza sono assicurate le prestazioni
analitiche, strumentali e di immunoematologia per l’arco delle 24 ore
giornaliere.
3.La responsabilità delle attività del dipartimento e il
coordinamento con le unità operative specialistiche di cui è dotato l’ospedale
sono attribuiti nominativamente, anche a rotazione non inferiore a sei mesi,ad un primario medico, chirurgo o
rianimatore, con documentata esperienza nel settore.
Articolo 9
Le funzioni regionali
1.Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano,anche a stralcio del Piano
sanitario regionale, determinano,
entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, la ristrutturazione del sistema di emergenza sanitaria, con
riferimento alle indicazioni del parere tecnico fornito dal Consiglio superiore
di sanità, in data 12 febbraio 1992,
e determinano le attribuzioni dei responsabili dei servizi che compongono il
sistema stesso.
2.Il provvedimento di cui al comma precedente determina
altresì le modalità di accettazione dei ricoveri di elezione in relazione alla esigenza di garantire adeguate
disponibilità di posti letto per l’emergenza. Con il medesimo provvedimento sono
determinate le dotazioni di posti letto per l’assistenza subintensiva da
attribuire alle singole unità operative.
Articolo 10
Prestazioni del personale
infermieristico
1.Il personale infermieristico professionale,
nello svolgimento del servizio di emergenza, può essere autorizzato a praticare iniezioni per via
endovenosa e fleboclisi, nonché a svolgere le altre attività e manovre atte a
salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico
responsabile del servizio.
Articolo
Onere del trasporto i emergenza
1.Gli
oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio
sanitario nazionale solo se il
trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del
paziente. Detti oneri sono altresì a
carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero
determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al
Servizio sanitario nazionale, altresì, i trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti
dall’ospedale.
Articolo 12
Attuazione
1.All’attuazione di
quanto disposto dal presente atto provvedono le regioni e le province
autonome.
2.Le spese in conto capitale per l’organizzazione del livello
assistenziale fanno carico come priorità agli stanziamenti di cui all’art.20 della legge 1 marzo 1988, n.67,
nonché agli stanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, mentre
quelle correnti fanno carico al Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all’art.51 della legge 23 dicembre
1978, n.833, nella misura che sarà determinata ai sensi del combinato disposto delle norme di cui ai commi
1 e 16 dell’art.4 della legge 30 dicembre 1991, n.412.
3.Entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la Conferenza Stato-regioni verifica
le iniziative assunte, lo stato di attuazione del sistema emergenza sanitaria in
ciascuna regione e provincia autonoma, nonché le risorse finanziarie
impiegate. Allo scopo di attuare il sistema
di emergenza sanitaria nelle regioni che non lo abbiano attuato, in tutto o in parte, la Conferenza
Stato-regioni approva uno schema tipo di accordo di programma, che, sottoscritto
dal Ministro della sanità e dal presidente della regione interessata, determina
tempi, modi e risorse finanziarie per l’attuazione, anche avvalendosi di
apposite conferenze dei servizi.
L’accordo di programma può essere attivato anche prima della verifica, su
richiesta della regione e provincia autonoma.