Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Articolo 4.
Accordi tra Governo,regioni e province autonome di
Trento e Bolzano.
1.Governo, regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità,
economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede
di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
2.Gli accordi
si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti
delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
(*)
Articolo 8
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e
Conferenza unificata
1.La Conferenza Stato-città ed autonomie
locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la
Conferenza Stato-regioni.
2.La
Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua
delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne
fanno parte altresì il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia -ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia -UPI
ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani -UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati
dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17
della legge 8 giugno 1990, n.142.
Alle riunioni possono essere invitati altri
membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o
di enti pubblici.
3.La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata
almeno ogni tre mesi, e comunque in
tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta
il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4.La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito,
dal Ministro dell'interno.