Articolo 4 e 8 del D.lgs 28 agosto 1997, n. 281

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Articolo 4.
Accordi tra Governo,regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
1.Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di
leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
2.Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
(*)

Articolo 8
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata

1.La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2.La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia -ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia -UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani -UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n.142.
Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3.La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque
in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4.La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

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