"Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale"
Articolo 10
(disposizioni in materia di federalismo
fiscale).
1.Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto
ordinario e l’adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a)abolizione dei vigenti trasferimenti
erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli
destinati a finanziarie interventi nel settore delle calamità naturali, nonché
di quelli specifica, destinazione per
i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi
tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto
pubblico di cui l decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, e della spesa
sanitaria corrente; quest’ultima è computata, al netto delle somme vincolate da accordi
internazionali e di quelle destinate finanziamento delle attività degli istituti
di ricovero e cura, delle attività degli istituti di ricerca scientifica e
sperimentale e delle iniziative
previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti
programmi speciali di interesse e
rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti alla
gestione dei servizi e alla
tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa
spesa storica.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 121
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sono determinati, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e
le provincie autonome di Trento e Bolzano, i criteri per il raccordo
dell’attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con la
programmazione regionale, nonché le modalità per il finanziamento delle attività
assistenziali;
b)sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera ) e di
quelli connessi l conferimento di funzioni alle regioni di cui al capo I della
legge 15 marzo 1997, n.59 mediante un aumento dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale
all’IRPEF comunque non inferiore al 1,5 punti percentuali, con riduzione delle
aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell ’IRPEF inalterato; aumento dell’aliquota
della compartecipazione all’accisa sulla benzina, la quale non potrà comunque essere superiore a 450 lire al
litro; istituzione di una compartecipazione all’IVA, in misura non superiore al 20 per cento del
gettito IVA complessivo. Le assegnazioni alle regioni del gettito delle compartecipazioni, al netto di
quanto destinato al fondo perequativo di cui alla lettera e), avvengono con riferimento a dati indicativi delle
rispettive basi imponibili regionali;
c)determinazione delle esatte misure
delle aliquote di cui alla lettere b) in modo tale da assicurare, tenuto conto
delle regolazioni delle quote riversate allo Stato i sensi dell’articolo 26,
comma 2, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n.446, la copertura complessiva dei trasferimenti
aboliti;
d)previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacità
fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali,
nonché delle capacità di recupero dell’evasione fiscale e dei fabbisogni sanitari; previsione, inoltre di un
eventuale periodo transitorio,non superiore ad un triennio, nel quale la
perequazione posso essere effettuata anche in funzione della spesa storica; ciò
al fine di consentire tutte le
regioni statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni e di erogare i servizi
di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio
nazionale, tenendo conto delle capacità fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e della
esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali;
e)previsione di istituire un fondo
perequativo nazionale finanziato, attingendo alla compartecipazione all’IVA di
cui alla lettera b), ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche
quota parte dell’aliquota della
compartecipazione all’accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera
b);
f)revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in
funzione delle esigenze di perequazione connesse all’aumento dell’autonomia
impositiva e alla capacità fiscale relativa all’ICI e alla compartecipazione all’IRPEF non facoltativa. La
perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione alle
caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonché alle
situazioni economiche e sociali e può
essere effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei
trasferimenti storici;
g)previsione di un periodo transitorio non superiore
al triennio nel quale ciascuna regione è vincolata ad impegnare, per
l’erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una
spesa definita in funzione della
quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la rimozione del
vincolo è comunque coordinata con l’attivazione del sistema di controllo di cui
alla lettera i); gli eventuali risparmi di spesa sanitario rimangono attribuiti in ogni caso alla
regione che li ha ottenuti;
h)estensione dei meccanismi di finanziamento di
cui alla lettere b) alla copertura degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti
trasferiti alle regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59, ad esito del procedimento di
identificazione delle risorse di cui all’articolo 7 della predetta legge n.59
del 1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere precedenti, nonché dei
criteri previsti dall’articolo 48, comma 11, della legge 27 dicembre 1997,
n.449, in quanto applicabile;
i)previsione di procedure di monitoraggio e di
verifica dell’assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi, nonché di
raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei
trasferimenti perequativi e delle compartecipazione; razionalizzazione della
normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa
sanitaria, con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere
trasparenti le responsabilità delle
decisioni di spesa per ciascun livello di governo;
j)previsione di una
revisione organica del trattamento e del regime fiscale attualmente
vigente per i contributi volontari e
contrattuali di assistenza sanitaria versati ad enti o casse, al fine
di:
1.riconoscere un trattamento fiscale di prevalente agevolazione in favore
dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale, come disciplinati dalla disposizione attuative della legge
39 novembre 1998,
n.419;
2.ssicurare la parità di trattamento fiscale tra i fondi diversi da
quelli di cui al numero 1);
3.garantire l ’invarianza complessiva del gettito
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
m)coordinamento della
disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni statuto speciale; salvo i profili
attribuiti alle fonti previste dagli statuti di autonomia;
n)estensione anche
alle regioni della possibilità di partecipare alle attività di accertamento dei
tributi erariali, in analogica a quanto già previsto per i comuni dall’articolo
44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.600.
o)abolizione della compartecipazione dei
comuni e delle provincie al gettito dell’IRAP di cui all’articolo 27, commi 1, 2
e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e conseguente
rideterminazione dei trasferimenti erariali alle regioni, alle provincie e ai
comuni in modo da garantire la neutralità finanziaria per i suddetti enti e la
copertura degli oneri di cui all’articolo 1-bisi del decreto-legge 25 novembre 1996, n.599, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n.5.ai fini della suddetta rideterminazione si fa riferimento alla
compartecipazione all’IRAP per l’anno 1998;
p)previa verifica della
compatibilità con la normativa comunitaria, facoltà per le regioni statuto
ordinario di confine di ridurre la misura dell’accisa sulle benzine, nei limiti
della quota assegnata alle stesse
regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della
distanza dal confine nazionale. Previsione di misure di compartecipazione
regionale all’eventuale aumento del gettito della quota statale dell’accisa sulle benzine accertato nelle regioni per
effetto della prevista riduzione della quota regionale;
q)definizione delle modalità attraverso le
quali le regioni e gli enti locali siano coinvolti nella predisposizione dei
provvedimenti attuativi della delega di cui al presente
comma;
r)previsione,anche in attuazione delle norme vigenti,di misure idonee
al conseguimento del seguenti
principi e obiettivi:
1)le misure organiche e strutturali corrispondono alle
accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti operati con i decreti
legislativi attuativi della legge 15 marzo 1997, n.59;
2)le regioni siano
coinvolte nel processo di individuazione di conseguenti trasferimenti
erariali da sopprimere e sostituire
con il gettito di compartecipazione di tributi erariali e di predisposizioni
della relativa
disciplina..