Articolo 10, comma 1 della Legge 13 marzo 1999, n. 133

"Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale"

Articolo 10
(disposizioni in materia di federalismo fiscale).
1.Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l’adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziarie interventi nel settore delle calamità naturali, nonché di quelli
specifica, destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui l decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, e della spesa sanitaria corrente; quest’ultima è computata, al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate finanziamento delle attività degli istituti di ricovero e cura, delle attività degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei servizi e alla tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112, sono determinati, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, i criteri per il raccordo dell’attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con la programmazione regionale, nonché le modalità per il finanziamento delle attività assistenziali;
b)sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera ) e di quelli connessi l conferimento di funzioni alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n.59 mediante un aumento dell’aliquota
di compartecipazione dell’addizionale regionale all’IRPEF comunque non inferiore al 1,5 punti percentuali, con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell ’IRPEF inalterato; aumento dell’aliquota della compartecipazione all’accisa sulla benzina, la quale non potrà comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione all’IVA, in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo. Le assegnazioni alle regioni del gettito delle compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo perequativo di cui alla lettera e), avvengono con riferimento a dati indicativi delle rispettive basi imponibili regionali;
c)determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettere b) in modo tale da assicurare, tenuto conto delle regolazioni delle quote riversate allo Stato i sensi dell’articolo 26, comma 2,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti;
d)previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonché delle capacità di recupero dell’evasione fiscale e dei
fabbisogni sanitari; previsione, inoltre di un eventuale periodo transitorio,non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione posso essere effettuata anche in funzione della spesa storica; ciò al fine di consentire tutte le regioni statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni e di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle capacità fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e della esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali;
e)previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato, attingendo alla compartecipazione all’IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche quota
parte dell’aliquota della compartecipazione all’accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera b);
f)revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all’aumento dell’autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all’ICI e alla
compartecipazione all’IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonché alle situazioni economiche e sociali e può essere effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici;
g)previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione è vincolata ad impegnare, per l’erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa
definita in funzione della quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo è comunque coordinata con l’attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera i); gli eventuali risparmi di spesa sanitario rimangono attribuiti in ogni caso alla regione che li ha ottenuti;
h)estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla lettere b) alla copertura degli oneri per
lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59, ad esito del procedimento di identificazione delle risorse di cui all’articolo 7 della predetta legge n.59 del 1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere precedenti, nonché dei criteri previsti dall’articolo 48, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n.449, in quanto applicabile;
i)previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell’assistenza sanitaria erogata, in base
ad appropriati parametri qualitativi, nonché di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazione; razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilità delle decisioni di spesa per ciascun livello di governo;
j)previsione di una revisione organica del trattamento e del regime fiscale attualmente vigente
per i contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria versati ad enti o casse, al fine di:
1.riconoscere un trattamento fiscale di prevalente agevolazione in favore dei fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalla disposizione attuative della legge 39 novembre 1998, n.419;
2.ssicurare la parità di trattamento fiscale tra i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);
3.garantire l ’invarianza complessiva del gettito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
m)coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per
le regioni statuto speciale; salvo i profili attribuiti alle fonti previste dagli statuti di autonomia;
n)estensione anche alle regioni della possibilità di partecipare alle attività di accertamento dei tributi erariali, in analogica a quanto già previsto per i comuni dall’articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.
o)abolizione della compartecipazione dei comuni e delle provincie al gettito dell’IRAP di cui all’articolo 27, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e conseguente rideterminazione dei trasferimenti erariali alle regioni, alle provincie e ai comuni in modo da garantire la neutralità finanziaria per i suddetti enti e la copertura degli oneri di cui all’articolo 1-bisi del decreto-legge
25 novembre 1996, n.599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n.5.ai fini della suddetta rideterminazione si fa riferimento alla compartecipazione all’IRAP per l’anno 1998;
p)previa verifica della compatibilità con la normativa comunitaria, facoltà per le regioni statuto ordinario di confine di ridurre la misura dell’accisa sulle benzine, nei limiti della quota assegnata alle
stesse regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione di misure di compartecipazione regionale all’eventuale aumento del gettito della quota statale dell’accisa sulle benzine accertato nelle regioni per effetto della prevista riduzione della quota regionale;
q)definizione delle modalità attraverso le quali le regioni e gli enti locali siano coinvolti nella predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di cui al presente comma;
r)previsione,anche in attuazione delle norme vigenti,di misure idonee al conseguimento del
seguenti principi e obiettivi:
1)le misure organiche e strutturali corrispondono alle accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti operati con i decreti legislativi attuativi della legge 15 marzo 1997, n.59;
2)le regioni siano coinvolte nel processo di individuazione di conseguenti trasferimenti erariali
da sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione di tributi erariali e di predisposizioni della relativa disciplina..

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