Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Articolo 10.
Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale
1.Sono organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni,
le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza
personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi,redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura autentica o registrata, prevedono
espressamente: a)lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1)assistenza sociale e socio-sanitaria;
2)assistenza sanitaria;
3)beneficenza; 4)istruzione;
5)formazione;
6)sporti dilettantistico;
7)tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e
storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i
beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n.1409;
8)tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con
esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n.22;
9)promozione della cultura e dell'arte;
10)tutela dei diritti civili;
11)ricerca scientifica di particolare
interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad
università,enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in
ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo
emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400;
b)l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c)il
divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d)il divieto di
distribuire, anche in modo indiretto,utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a
favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura;
e)l'obbligo di impiegare gli utili o gli
avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse;
f)l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g)l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h)disciplina
uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire
l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
i)l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione
"organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS ".
2.Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale
quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività
statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della
formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e
dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a)
del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a)persone svantaggiate in
ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b)componenti collettività estere,limitatamente agli aiuti umanitari.
3.Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i
beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri
soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del
comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla
lettera a) del comma 2.
4.A prescindere dalle condizioni
previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di
solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori
della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della
tutela,promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di
cui alla legge 1 luglio 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,n.1409,della
tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale
svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con
apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n.400, nonché le attività di promozione della cultura e
dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte
dell'amministrazione centrale dello Stato.
5.Si considerano
direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di
assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione
della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4),
5), 6) ,9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni
previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle
statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle
attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le
stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi
proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6.Si considerano in ogni caso distribuzione
indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a)le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi
titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che
effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti
entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle
società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate,
effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.Sono fatti
salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della
lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed
ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi
significato puramente onorifico e valore economico modico;
b)l'acquisto di
beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano
superiori al loro valore normale;
c)la corresponsione ai componenti gli
organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori
al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1994, n.645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n.239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n.336, e successive modificazioni e integrazioni, per il
presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
d)la
corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari
autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e)la corresponsione ai
lavoratori dipendenti di salari o stipendi del 20 per cento rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi i lavoro per le medesime qualifiche.
7.Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano
alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non
si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8.Sono in ogni caso
considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità,gli
organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritti nei
registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n.49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n.381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative
agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle
cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n.266 del 1991,
n.49 del 1987 e n.381 del 1991.
9.Gli enti ecclesiastici delle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui
finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla
lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera
c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni
anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano
tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, introdotto
dall'articolo 25,comma 1.
10.Non si considerano in ogni caso ONLUS
gli enti pubblici,le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti
conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n.218, i partiti e i movimenti
politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le
associazioni di categoria.