Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L.1 giugno 1977, n.285, sulla occupazione giovanile.
Articolo 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1980, per i lavoratori
dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di
malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge
23 dicembre 1978, n.833, sono corrisposte
agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo
di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa,fermo
restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma
dei contratti collettivi e, in ogni
caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese
precedente, salvo conguaglio.
Il
datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità
che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati
relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonché alla
prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967,
n.584, e all'indennità per riposi
giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'articolo 8 della legge 9
dicembre 1977, n.903, erogate nei
periodi di paga, scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia
stessa, ponendo a conguaglio
l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle
altre somme dovute dall'Istituto
predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari,
in quanto compatibili.
Le
prestazioni di cui al primo comma,indebitamente erogate al lavoratore e poste a
conguaglio, sono recuperate dal
datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del
rapporto di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, è
tenuto a darne comunicazione all'Istituto, che provvederà direttamente al
relativo recupero.
Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo
attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS è tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro
entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il
predetto termine, l'Istituto è tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali a
decorrere dal novantesimo giorno,e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a
decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora la denuncia contributiva risulti
inesatta o incompleta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui il
datore di lavoro abbia provveduto a
rettificare o integrare la denuncia stessa.
L'Istituto nazionale della
previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle
prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i
dirigenti e gli impiegati; per i
lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; per gli addetti
ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal
lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.
Si applicano comunque le
modalità disciplinate dai primi cinque commi del presente articolo, nei
casi in cui esse siano previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.
Ai soci delle
compagnie del danno industriale e carenanti di Genova vengono assicurate le
prestazioni di cui all'articolo 3, punto e), della legge 22 marzo 1967, n.161,
che sono poste a carico del fondo
assistenza sociale lavoratori portuali di cui alla suddetta legge attraverso
appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli organismi
interessati.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Istituto nazionale
della previdenza sociale i dati retributivi ed ogni altra notizia necessaria per
la determinazione delle prestazioni.
Il Ministro del lavoro della previdenza
sociale,sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,in relazione a
particolari situazioni e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori e dell'organizzazione aziendale,
può con proprio decreto stabilire sistemi diversi per la corresponsione delle prestazioni di cui al
presente articolo.
Chiunque compia atti preordinati a procurare a sé o ad
altri le prestazioni economiche per malattia e per maternità non spettanti,
ovvero per periodi ed in misura superiore a quelli spettanti, è punito
con la multa da lire 200.000 a lire
1.000.000, salvo che il fatto costituisce reato più grave, relativamente a
ciascun soggetto cui riferisce l'infrazione.
Il datore di lavoro che non
provveda, entro i termini di cui al primo comma, all'erogazione dell'indennità
giornaliera di malattia e di maternità dovuta è punito con una sanzione
amministrativa di lire 50.000 per
ciascun dipendente cui si riferisce l'infrazione.
Fino alla data di entrata
in vigore della legge di riordinamento della materia concernente le prestazioni
economiche per maternità, malattia ed infortunio di cui all'art.74, ultimo
comma, della legge 23 dicembre 1978,
n.833, l'accertamento,la riscossione dei contributi sociali di malattia
-stabiliti, per i marittimi, in
misura pari all'aliquota vigente nell'anno 1979 per gli operai dell'industria -e
il pagamento delle prestazioni
economiche di malattia e maternità per gli iscritti alle casse marittime per gli
infortuni sul lavoro e le malattie restano affidati, con l'osservanza delle
norme già in vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse mediante
convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che rimborserà gli oneri relativi al servizio
prestato per suo conto.