Disposizioni per ampliare e basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.
Articolo 14.
1.A decorrere dall'anno 1992 il contributo per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28
febbraio 1986, n.41, e successive modificazioni, è dovuto sulla base degli imponibili stabiliti dalla
predetta legge relativi al medesimo anno.
2.Ai fini della dichiarazione,
dell'accertamento, della riscossione del predetto contributo e delle
relative sanzioni si applicano le
disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
3.I versamenti
effettuati a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale nell'anno 1992 in
applicazione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge sono computati a
titolo di acconto delle somme dovute per lo stesso titolo sulla base degli
imponibili dichiarati nella dichiarazione dei redditi da presentare per il
medesimo anno.
4.Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 giugno 1992, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n.400, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione delle disposizioni recate dai
commi precedenti.