Articolo 14 della L.30 dicembre 1991, n. 413

Disposizioni per ampliare e basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

Articolo 14.
1.A decorrere dall'anno 1992 il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui
all'articolo 31, commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n.41, e successive modificazioni, è dovuto sulla base degli imponibili stabiliti dalla predetta legge relativi al medesimo anno.
2.Ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della riscossione del predetto contributo e delle
relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
3.I versamenti effettuati a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
nell'anno 1992 in applicazione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono computati a titolo di acconto delle somme dovute per lo stesso titolo sulla base degli imponibili dichiarati nella dichiarazione dei redditi da presentare per il medesimo anno.
4.Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi precedenti.

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