Articolo 63, comma 2 Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e Il decreto, emanato in virtù della legge di delegazione di poteri 3 dicembre 1922, n.1601, sostituisce il T.U.
17 febbraio 1884, n.2016.

Articolo 63.
Mediante ordinativi sulle tesorerie, emessi dalle amministrazioni centrali, con la procedura
di cui al precedente art.55, vengono disposti pagamenti per i titoli seguenti:
a)fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni autonome;
b)somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio;
c)somme da versare con imputazione ad entrate di bilancio;
d)somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli articoli 1285 e 1286 del codice
civile;
e)ritenute per imposte,tasse e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti autonomi;
f)somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determini effettivo movimento di denaro.
Le ritenute, di cui alla lettera e), dovute allo Stato, possono essere regolate con procedimenti
semplificati, da stabilirsi con decreti del Ministro delle finanze in base a valutazioni medie sull'intero stanziamento di ciascun capitolo.
Gli ordinativi di cui al presente articolo si estinguono di regola mediante commutazione in quietanza. II regolamento stabilisce se ed in quali casi detti ordinativi abbiano effetto definitivo nei riguardi del bilancio mediante semplici registrazioni nelle scritture.
Pure con ordinativi si provvede al pagamento degli stipendi ed assegni fissi nei casi in cui non si
effettui mediante ruoli,nonché al pagamento di ogni altra spesa che interessi il personale dell'amministrazione dello Stato.
Gli ordinativi possono emettersi anche per il pagamento di qualsiasi altra spesa quando la amministrazione lo giudichi opportuno.

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