Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e Il decreto, emanato in
virtù della legge di delegazione di poteri 3 dicembre 1922, n.1601, sostituisce il T.U.
17 febbraio 1884,
n.2016.
Articolo 63.
Mediante ordinativi sulle tesorerie, emessi dalle
amministrazioni centrali, con la procedura di cui al precedente art.55, vengono disposti pagamenti per i titoli
seguenti:
a)fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni
o gestioni autonome;
b)somme da versare o rimborsare al contabile del
portafoglio;
c)somme da versare con imputazione ad entrate di
bilancio;
d)somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli
articoli 1285 e 1286 del codice civile;
e)ritenute per imposte,tasse e titoli diversi da versare allo
Stato o ad enti autonomi;
f)somme dovute per qualsiasi altro titolo che non
determini effettivo movimento di denaro.
Le ritenute, di cui alla lettera e),
dovute allo Stato, possono essere regolate con procedimenti semplificati, da stabilirsi con decreti del
Ministro delle finanze in base a valutazioni medie sull'intero stanziamento di ciascun capitolo.
Gli
ordinativi di cui al presente articolo si estinguono di regola mediante
commutazione in quietanza. II regolamento stabilisce se ed in quali casi detti
ordinativi abbiano effetto definitivo nei riguardi del bilancio mediante
semplici registrazioni nelle scritture.
Pure con ordinativi si provvede al
pagamento degli stipendi ed assegni fissi nei casi in cui non si effettui mediante ruoli,nonché al pagamento di
ogni altra spesa che interessi il personale dell'amministrazione dello
Stato.
Gli ordinativi possono emettersi anche per il pagamento di qualsiasi
altra spesa quando la amministrazione lo giudichi opportuno.