Articolo 5, comma 3 D.L.25 novembre 1989, n. 382

Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali.

Articolo 5.
Estensione alle unità sanitarie locali delle norme sulla tesoreria unica.

(…)
3.Nelle more degli accreditamenti di cui al sesto comma dell'articolo 35 della legge 30 marzo
1981, n.119, su richiesta delle unità sanitarie locali, la Direzione generale del tesoro autorizza le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a corrispondere anticipazioni mensili, ciascuna per un importo non superiore ad un terzo della quota del trimestre precedente. Detti importi, che saranno indicati dalle unità sanitarie locali nella richiesta alla Direzione generale del tesoro, vengono versati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nelle contabilità speciali infruttifere e scritturati dalle medesime in conto sospeso. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, all'atto dell'accreditamento nelle contabilità infruttifere delle unità sanitarie locali delle quote indicate nei piani di riparto regionale, provvedono ad eliminare i sospesi di cui sopra,defalcando gli importi anticipati dalle quote relative al riparto.(1)

(1)Il presente comma è stato abrogato dall'art.11, D.Lgs.30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato dall'art.13, D.Lgs.7 dicembre 1993, n.517

INIZIO