Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali.
Articolo 5.
Estensione alle unità sanitarie locali delle norme
sulla tesoreria unica.
(…)
3.Nelle more degli accreditamenti di cui al sesto comma
dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n.119, su richiesta delle unità sanitarie locali, la Direzione
generale del tesoro autorizza le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a corrispondere
anticipazioni mensili, ciascuna per un importo non superiore ad un terzo della quota del trimestre precedente.
Detti importi, che saranno indicati
dalle unità sanitarie locali nella richiesta alla Direzione generale del tesoro,
vengono versati dalle sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato nelle contabilità speciali infruttifere e
scritturati dalle medesime in conto
sospeso. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, all'atto
dell'accreditamento nelle contabilità infruttifere delle unità sanitarie locali
delle quote indicate nei piani di riparto regionale, provvedono ad eliminare i sospesi di cui sopra,defalcando gli
importi anticipati dalle quote relative al riparto.(1)
(1)Il presente comma è stato abrogato dall'art.11, D.Lgs.30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato dall'art.13, D.Lgs.7 dicembre 1993, n.517