Articolo 11, comma 3, lettera d) Legge 5 agosto 1978, n. 468

Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio

Articolo 11.
Legge finanziaria.

(..)
3.La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre
nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a)le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni,le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
b)il livello massimo del ricorso al mercato finanziario del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
c)la determinazione,in apposita tabella,per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d)la determinazione,in apposita tabella,della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
e)la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f)gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di
norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale;
g)gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h)l'importo complessivo massimo destinato,in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983,
n.93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
i)altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.

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