Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio
Articolo 11.
Legge finanziaria.
(..)
3.La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e
contributi, né può disporre nuove o
maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa
contiene:
a)le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli
scaglioni,le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte
indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma,
dal 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle
imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
b)il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario del saldo netto da finanziare in termini
di competenza, per ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
c)la determinazione,in apposita
tabella,per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d)la
determinazione,in apposita tabella,della quota da iscrivere nel bilancio di
ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è
rinviata alla legge finanziaria;
e)la determinazione, in apposita tabella,
delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni
legislative di spesa;
f)gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per
il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati fra le spese in conto capitale;
g)gli importi dei fondi speciali
previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h)l'importo
complessivo massimo destinato,in ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n.93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime
contrattuale;
i)altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge
finanziaria dalle leggi vigenti.