Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della L.15 marzo 1997,n.59
Articolo 1
Programmazione
1.Il Governo,nel
documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli
indirizzi e le priorità strategiche per gli
interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro
delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le
altre politiche nazionali.
2.Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1,
delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio
dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni
e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, approvato e
annualmente aggiornato, ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto, il
Programma nazionale per la ricerca (PNR), di
durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e
internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e
delle realtà di ricerca regionali,
definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi
alla cui realizzazione concorrono,
con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le
pubbliche amministrazioni, ivi
comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro
autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. Gli
obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche,
settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese
tra le amministrazioni dello Stato.
3.Specifici interventi di particolare
rilevanza strategica,indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali,
sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per
la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, a partire dal 1 gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse
finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi
mezzi di copertura.
4.Le pubbliche amministrazioni, nell’adottare piani e
programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con
esclusione della ricerca libera nelle università e negli enti, operano
in coerenza con le finalità del PNR,
assicurando l’attuazione e il monitoraggio delle azioni da esso previste per la
parte di loro competenza. I predetti piani e programmi sono comunicati al
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST)
entro trenta giorni dalla data di adozione o di approvazione.
5.I risultati delle attività di ricerca delle
pubbliche amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a
valutazione sulla base di criteri generali indicati dal comitato di cui
all’articolo 5, comma 1, nel rispetto
della specificità e delle metodologie delle diverse aree disciplinari e
tematiche.
6.In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui
all’articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n.468, sono riportate le spese per
attività di ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello Stato, degli enti di ricerca da esse
vigilati o finanziati e delle università, sostenute nell’ultimo esercizio finanziario e indicate come previsione
nel triennio, secondo criteri di individuazione e di esposizione determinati con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Articolo 2
Competenze del CIPE.
1.Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) esercita, ai sensi
del presente decreto, le seguenti
funzioni:
a)valuta, preliminarmente all’approvazione del DPEF da parte del
Consiglio dei Ministri, lo schema degli indirizzi di cui all’articolo 1, comma
1;
b)approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, delibera in ordine
all’utilizzo del Fondo speciale e valuta periodicamente l’attuazione del PNR;
c)approva apposite
direttive per il coordinamento con il PNR dei piani e programmi delle pubbliche
amministrazioni,anche nel corso della loro attuazione;
d)esamina, ai sensi
della legge 27 febbraio 1967, n.48, gli stanziamenti per la ricerca delle
amministrazioni pubbliche.
2.L’esercizio
delle funzioni di cui al comma 1 è coordinato dal Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito di un’apposita commissione
per la ricerca, di seguito denominata commissione, da istituirsi presso il CIPE
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.430 .La commissione, nel lavoro
istruttorio per gli atti di cui al comma 1, opera sulla base di proposte preliminari del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con l’apporto delle amministrazioni
partecipanti.
3.Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica si avvale come supporto di una segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell’ambito della potestà
regolamentare di organizzazione di detto ministero. La segreteria opera anche
come supporto della commissione e delle strutture ad essa collegate.Con decreto ministeriale sono
altresì determinate le modalità per l’utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti
e istituzioni, nonché i limiti numerici per il ricorso a personale qualificato con contratto a tempo
determinato senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, ai fini delle attività di cui al comma 2, può acquisire osservazioni e proposte del
comitato di esperti di cui all’articolo 3, dei consigli scientifici nazionali e
della assemblea di cui al successivo articolo 4. Al Ministro possono
inviare proposte anche università,
enti di ricerca, ricercatori pubblici e privati, nonché organismi di consulenza
tecnico scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.
Articolo 3
Comitati di esperti per la politica della
ricerca
1.Il Governo si avvale di un comitato di esperti per
la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto da non più
di 9 membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, scelti tra personalità di alta qualificazione del
mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali,
assicurando l’apporto di competenze diverse. Con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinate la
durata del mandato e le norme generali di funzionamento. I dipendenti
pubblici possono essere collocati in
aspettativa per la durata del mandato.
2.Le indennità spettanti ai membri del
comitato sono determinate con decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del
MURST.
3.Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica affida ai membri del comitato o al comitato nella sua collegialità compiti di consulenza e di studio
concernenti la politica e lo stato della ricerca, nazionale e internazionale.
4.Il CEPR, nell’esercizio
delle sue funzioni, può corrispondere con tutte le amministrazioni pubbliche al
fine di ottenere notizie e informazioni, nonché può chiedere collaborazione per
specifiche attività.Le amministrazioni dello Stato possono a loro volta
avvalersi del CEPR per pareri su programmi e attività di ricerca di propria competenza.
Articolo 4
Consigli scientifici nazionali e assemblea della
scienza e della tecnologia.
1.I consigli scientifici nazionali (CSN)
sono organi rappresentativi della comunità scientifica nazionale, universitaria e degli enti di
ricerca.
2.I consigli scientifici nazionali,integrati da rappresentanti delle
amministrazioni pubbliche, del mondo
della produzione, dei servizi e delle forze sociali, costituiscono l’assemblea
della scienza e della tecnologia
(AST).
3.Con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati:
a)le aree di riferimento e il
numero dei CSN;
b)il numero dei componenti i CSN, non inferiore al cinquanta
per cento dei componenti dell’assemblea, la durata del mandato, le modalità
della loro elezione diretta o di secondo grado, l’elettorato attivo e
passivo;
c)il numero complessivo dei componenti l’assemblea;
d)il numero
dei componenti l ’assemblea in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche,
del mondo della produzione, dei
servizi e delle forze sociali, non inferiore ad un terzo del numero complessivo
di cui alla lettera c), la durata del mandato e le procedure per la loro
designazione;
e)la sede e il supporto organizzativo e tecnico dei consigli e
dell’assemblea, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4.I
consigli eleggono i rispettivi presidenti e l’assemblea elegge un presidente. I
consigli e l’assemblea approvano norme interne di organizzazione e di
funzionamento. E’esclusa l’attribuzione ai consigli e all’assemblea di compiti decisionali relativamente al
finanziamento e alla gestione della ricerca. A seguito delle elezioni e delle designazioni i consigli
scientifici nazionali e l’assemblea sono costituiti ed insediati con decreti del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
5.I consigli e l’assemblea:
a)formulano
osservazioni e proposte per l’elaborazione e l’aggiornamento del PNR, sulla
coerenza con esso dei piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e degli
enti di ricerca, nonché circa lo
stato e l ’organizzazione della ricerca nazionale;
b)svolgono attività di
consulenza per conto del CIPE, delle amministrazioni pubbliche, degli
enti di ricerca.
Articolo 5
Comitato di indirizzo per la valutazione della
ricerca.
1.E’istituito, presso il MURST, il comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non più di 7
membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti
in una pluralità di ambiti
metodologici e disciplinari. Il comitato opera per il sostegno alla qualità e
alla migliore utilizzazione della
ricerca scientifica e tecnologica nazionale, secondo autonome determinazioni con
il compito di indicare i criteri generali per le attività di valutazione dei
risultati della ricerca, di promuovere la sperimentazione, l’applicazione e la diffusione di
metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, degli enti e delle istituzioni scientifiche e di ricerca,
dei programmi e progetti scientifici e tecnologici e delle attività di ricerca, favorendo al riguardo il
confronto e la cooperazione tra le diverse istituzioni operanti nel settore,
nazionali e internazionali.
2.Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono nominati i
componenti del comitato e ne è
determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici possono essere
collocati in aspettativa per la durata del mandato. Il comitato elegge nel suo
seno il presidente.
3.Il comitato, d’intesa con le amministrazioni dello
Stato, collabora con strutture interne alle medesime per la definizione e la progettazione di attività di valutazione
di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di progetti e programmi
di ricerca da esse realizzati o coordinati. Al comitato possono ricorrere anche altre pubbliche
amministrazioni.
4.Le indennità spettanti ai membri del comitato sono
determinate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica,a valere sullo stato di previsione del MURST.
5.Il comitato
predispone rapporti periodici sull’attività svolta e una relazione annuale in
materia di valutazione della
ricerca,che trasmette al Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE. Il Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica cura la pubblicazione e la diffusione
dei rapporti e delle relazioni del comitato.
6.Le competenze di indirizzo e
di promozione del comitato non possono essere delegate ad altri soggetti.Il comitato si avvale della segreteria
tecnica di cui all’articolo 2, comma 3, del presente decreto e può ricorrere,
limitatamente a specifici adempimenti strumentali, a società od enti prescelti
ai sensi del decreto legislativo 17
marzo 1995, n.157 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di appalti di servizi.
Articolo 6
Ambito di applicazione e norme sugli enti di
ricerca.
1.Fatto salvo quanto previsto da successivi decreti
emanati in conformità ai criteri direttivi di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge
15 marzo 1997, n.59, o da specifiche disposizioni di legge, ai sensi del presente decreto per enti di
ricerca si intendono gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all’articolo 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n.593, e
successive modificazioni e integrazioni. Le norme del presente decreto, ove
non diversamente disposto, si
applicano anche agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano,
all’Istituto per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, all’Agenzia spaziale italiana (ASI) e all’Ente nazionale per le energie alternative
(ENEA) e alle altre istituzioni di ricerca di cui le pubbliche amministrazioni finanziano il funzionamento
ordinario. Sono fatte salve, per quanto non altrimenti disposto dal presente decreto, le competenze delle
amministrazioni dello Stato nei confronti degli enti di cui al presente comma.
2.La nomina dei
presidenti degli enti di ricerca, dell’Istituto per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, dell’ASI e dell’ENEA è disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro competente, sentite le
commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione
previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti
degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non più di due mandati. Il periodo svolto in
qualità di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti
di cui al presente comma, in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella
stessa eccede i predetti limiti,
possono terminare il mandato in corso.
3.Nei casi per i quali la legislazione
vigente prevede l’approvazione da parte del CIPE di piani o programmi degli enti di cui al comma 1, la
relativa competenza è trasferita alle amministrazioni dello Stato di riferimento, vigilanti o finanziatrici,
fatte salve eventuali eccezioni determinate in sede di regolamento di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.430. Per
l’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) e per il sistema statistico nazionale restano ferme le disposizioni
del decreto legislativo 6 settembre
1989, n.322.
4.Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la
collaborazione in campo scientifico e tecnologico le pubbliche amministrazioni,
ivi comprese le università e gli enti di ricerca, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1,
lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n.675, possono con autonome
determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica,
dati relativi ad attività di studio e
di ricerca, a laureati,dottori di ricerca, tecnici e tecnologi,
ricercatori, docenti, esperti e
studiosi, con esclusione di quelli sensibili o attinenti a provvedimenti
giudiziari, di cui agli articoli 22 e
24 della predetta legge. I dati di cui al presente comma non costituiscono
documenti amministrativi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli dal 22
al 27 della legge 7 agosto 1990, n.241. I predetti dati possono essere successivamente trattati per le
sole finalità in base alle quali sono
comunicati o diffusi.
5.Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera r), del decreto 25 novembre 1997 del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.283
del 4 dicembre 1997, e di cui all’articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n.318, i relativi obblighi di contribuzione sono assolti nei
limiti e con le modalità previste dall’articolo 26,terzo comma, della convenzione approvata con decreto del
Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n.523. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 7
Competenze del MURST
1.A partire
dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), di cui all’articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n.951,
all’ASI, di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n.186, e all’articolo 5
della legge 31 maggio 1995, n.233;
all’Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all’articolo 16, comma 2,
della legge 30 novembre 1989, n.399;
agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell’articolo 1, comma 43, della
legge 28 dicembre 1995, n.549, già
concessi ai sensi dell’articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n.468 e successive
modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo
Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1 gennaio 1999, i contributi all’Istituto
nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n.506, nonché altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite
per legge in relazione alle attività dell’Istituto nazionale di fisica
nucleare (INFN), dell ’INFM e
relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di
ricerche in Antartide, dell’Istituto
nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo
è determinato ai sensi dell’articolo
11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive
modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
2.Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito
annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati
previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.Nelle
more del perfezionamento dei predetti
decreti e al fine di assicurare l’ordinata prosecuzione delle attività,
il MURST è autorizzato ad erogare
acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi
dei medesimi decreti, nonché dei contributi
assegnati come competenza nel precedente anno.
3.A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all’articolo 11 della legge 9 maggio 1989,
n.168, è soppresso. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal
predetto organo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4.Alla legge 9 maggio 1989, n.168, sono
apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a)omesso
b)nella
lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, le parole "sentito il CNST " sono
soppresse;
c)omesso
d)nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell’articolo 2
le parole "sentito il CNST " sono soppresse;
e)omesso
f)il comma 3
dell’articolo 2 è soppresso;
g)i commi 1 e 2 dell’articolo 3 sono soppressi e
nel comma 3 dell’articolo 3 le parole "sentito il CNST " sono soppresse;
h)nel comma 2
dell’articolo 8 le parole da "il quale "fino a "richiesta" sono
soppresse;
i)l’articolo 11 è soppresso.
5.Nel comma 9, secondo periodo,
dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n.449, le parole da "previo
parere" fino a "n.59 " sono soppresse.
6.E’abrogata ogni altra vigente
disposizione che determina competenze del CNST.
7.E’abrogato l’articolo 64
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, a
partire dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n.168,come modificata dalla
lettera e) del comma 4.
8.Fino alla data di insediamento dei CSN e dell’AST,
l’articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella parte in cui sono
previste loro osservazioni e proposte preliminarmente all’approvazione
del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di approvazione del PNR, il
Fondo speciale può essere ripartito, con
delibera del CIPE, finanziare interventi di ricerca di particolare rilevanza
strategica.
9.I comitati nazionali di consulenza,il consiglio di presidenza e
la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
riordino del CNR stesso, da emanarsi
ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della legge 15 marzo
1997, n.59, e comunque non oltre il
31 dicembre 1998.
10.L’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n.266, è
inserito tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale ed è disciplinato
dalle disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n.168, e
successive modificazioni e integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma
4, della legge n.266 del 1997.