Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell’art.1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.421.
Articolo 1
Funzioni del Ministero della
sanità.
1.Il Ministero della sanità esercita le funzioni
amministrative riservate allo Stato dalla legge 23 dicembre 1978, n.833, e successive modifiche ed
integrazioni, in materia sanitaria, non delegate alle regioni ai sensi dell’art.7 dalla stessa
legge.
2.Il Ministero partecipa alla elaborazione e alla attuazione delle
politiche comunitarie.
3.Il Ministero svolge, inoltre, funzioni in materia
di:
a)programmazione sanitaria, predisposizione del piano sanitario
nazionale, definizione degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione, indirizzo
del Servizio sanitario nazionale, determinazione dei livelli delle prestazioni da assicurare uniformemente
sul territorio nazionale;
b)coordinamento del sistema informativo sanitario e
verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle regioni e dalle strutture
operative del Servizio sanitario nazionale;
c)vigilanza sulla conformità
delle specialità medicinali alle norme nazionali e comunitarie, e
regolamentazione della materia farmaceutica tenuto conto delle indicazioni della
commissione di cui all’art.7;
d)sanità pubblica,sanità pubblica
veterinaria,nutrizione e igiene degli alimenti;
e)ricerca e sperimentazione
in materia sanitaria;
f)professioni e attività sanitarie.
Articolo 2
Organizzazione del
Ministero.
1.L’organizzazione del Ministero è articolata
in:
a)dipartimenti, in relazione alle funzioni di cui all’art.1 ed in numero
non superiore a quattro;
b)servizi, con compiti strumentali di studio,
documentazione, vigilanza sugli enti, amministrazione del personale e della
contabilità.
2.La costituzione dei dipartimenti e dei servizi,
l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei
posti di funzione dirigenziale sono disposte con regolamenti ai sensi dell’art.6
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, sulla base dei seguenti
criteri:
a)la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è
retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, anche mediante
l’accorpamento di uffici esistenti;
b)l’organizzazione dei dipartimenti e dei
servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento
delle esigenze; si adatta allo svolgimento di compiti anche non permanenti
e al raggiungimento di specifici
obiettivi;
c)gli uffici costituiscono le unità operative dei dipartimenti e
dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;
d)l’ordinamento
complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le
procedure, riducendone i
tempi.
3.Il regolamento di cui al comma 2 raccoglie tutte le disposizioni
normative relative al Ministero ed è
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri,su proposta
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica
e con il Ministro del tesoro, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
restanti norme vigenti sono abrogate
ai sensi dell’art.10.
4.La dotazione organica del Ministero è rideterminata
con regolamenti da adottare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, in misura comunque non
superiore ai posti attualmente coperti, sulla base dei seguenti criteri:
a)eliminazione delle
duplicazioni di struttura;
b)semplificazioni dei procedimenti
amministrativi;
c)contenimento della spesa pubblica;
d)razionalizzazione
dell’organizzazione.
5.Con decreti del Ministro, sono
definiti:
a)l’articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi e le
relative competenze;
b)gli uffici con durata determinata o per il
raggiungimento di specifici obiettivi;
c)la preposizione dei dirigenti agli
uffici e l’assegnazione del personale.
6.Ogni tre anni, l’organizzazione del
Ministero è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed
efficienza. Dell’esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti
commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
7.Possono essere istituiti, con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, commissioni di studio anche
con la partecipazione di esperti estranei all’amministrazione, nei limiti
delle dotazioni dei capitoli di
spesa. Con le stesse modalità è istituita e disciplinata la commissione per
la ricerca sanitaria, sentito anche
il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
Articolo 3
Consiglio sanitario nazionale.
1.Il
Consiglio sanitario nazionale è soppresso.
2.I compiti di cui all’art.8 della
legge 23 dicembre 1978, n.833, sono attribuiti alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome.
Articolo 4
Consiglio superiore di sanità.
1.Il
Consiglio superiore di sanità è organo consultivo tecnico del Ministro della
sanità e svolge le seguenti
funzioni:
a)prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica, su
richiesta del Ministro per la sanità;
b)propone lo studio di problemi
attinenti all’igiene e alla sanità;
c)propone indagini scientifiche e
inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario;
d)propone all’amministrazione
sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti per la tutela della salute pubblica;
e)propone
la formulazione di standards costruttivi e organizzativi per la edificazione di
ospedali, istituti di cura ed altre
opere igieniche da parte di pubbliche amministrazioni.
2.Il Consiglio
superiore di sanità esprime parere obbligatorio:
a)sui regolamenti
predisposti da qualunque amministrazione centrale che interessino la
salute pubblica;
b)sulle
convenzioni internazionali relative alla predetta materia;
c)sugli elenchi
delle lavorazioni insalubri e dei coloranti nocivi;
d)sui provvedimenti di
coordinamento e sulle istruzioni obbligatorie per la tutela della salute
pubblica da adottarsi dal Ministero
della sanità, ai sensi dei nn.2 e 3 dell’art.1 della legge 13 marzo 1958,
n.296;
e)abrogato
f)sulla
determinazione dei lavori pericolosi, faticosi o insalubri, delle donne e dei
fanciulli e sulle norme igieniche del
lavoro;
g)sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni
e scoperte concernenti generi commestibili di qualsiasi natura;
h)sulle modificazioni da introdursi
negli elenchi degli stupefacenti;
i)sul diniego e sulla revoca di
registrazione delle specialità medicinali;
l)sui servizi diretti a prevenire
ed eliminare i danni delle emanazioni radioattive e delle contaminazioni
atmosferiche in genere, che non siano di competenza delle unità sanitarie
locali.
3.La composizione e l’ordinamento del Consiglio superiore di sanità
sono determinati con regolamento adottato ai sensi del comma 3 dell’art.17 della
legge 23 agosto 1988, n.400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Articolo 5
Agenzia per i servizi sanitari
regionali.
1.È istituita una agenzia dotata di personalità
giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità, con compiti di supporto delle
attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di
segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture,
di trasferimento dell’innovazione e delle sperimentazioni in materia
sanitaria.
2.Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare ai sensi dell’art.17
della legge 23 agosto 1988, n.400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinati l’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia in modo da
assicurare la composizione paritetica fra Ministero della sanità e rappresentanti delle regioni nel
Consiglio di amministrazione.
3.Il direttore dell’agenzia è nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della sanità, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di
organizzazione e programmazione dei
servizi sanitari, anche estranei all’amministrazione. Il direttore è assunto
con contratto di diritto privato di
durata quinquennale non rinnovabile.
4.L ’agenzia si avvale di personale
comandato dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dalle unità sanitarie locali e dalle aziende
ospedaliere, nonché di personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, nei limiti del
contingente di cui alla tabella A allegata al presente decreto, e della
disponibilità finanziaria.
5.La dotazione finanziaria dell’Agenzia è
determinata, per una parte, mediante assegnazione di un contributo annuale non superiore a lire cinque
miliardi da prelevarsi dal fondo sanitario nazionale di cui all’art.12, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502. Per la parte restante gli oneri di funzionamento dell’Agenzia
sono coperti mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le
regioni per le prestazioni di promozione, consulenza e supporto.
Articolo 6
Organi periferici.
1.Sono organi
periferici del Ministero della sanità gli uffici di sanità marittima, aerea e di
frontiera, gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto e quelli per gli
adempimenti CEE.
Articolo 7
Commissione unica del farmaco.
1.Presso il
Ministero della sanità è costituita la commissione unica del farmaco, che
provvede a:
a)valutare la rispondenza delle specialità medicinali ai
requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive emanate dalla Comunità europea
ed esprimere pareri sulle procedure comunitarie per l’autorizzazione all’immissione in commercio dei
farmaci;
b)esprimere parere vincolante sul valore terapeutico dei medicinali
e sulla compatibilità finanziaria delle prestazioni farmaceutiche e, a richiesta
del Ministro della sanità, parere su tutte le questioni relative alla
farmaceutica;
c)dare indicazioni di carattere generale sulla classificazione
dei medicinali, secondo il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.539.
2.La commissione unica del
farmaco è nominata con decreto del Ministro della sanità e presieduta dal
Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da dodici
esperti, di documentata competenza
scientifica nel campo delle scienze mediche, biologiche e farmacologiche,
di cui sette nominati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome e cinque nominati dal Ministro della sanità. La commissione
dura in carica due anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta.
3.Sono
inoltre componenti di diritto il dirigente del dipartimento competente per
materia ed il direttore dell’Istituto
superiore di sanità o un direttore di laboratorio da quest’ultimo
designato.
4.La commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni
esperti nazionali e stranieri.
Articolo 8
Vigilanza.
1.Il Ministro della
sanità, nell’esercizio del potere di alta vigilanza e ai fini di cui all’art.10,
comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502, interviene con i propri uffici e si avvale dei
nuclei dell’Arma dei carabinieri e
del personale di cui all’art.4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989,
n.37.
2.Il Ministro della sanità si avvale dei nuclei specializzati dell’Arma
dei carabinieri per la repressione delle attività illecite in materia
sanitaria.
Articolo 9
Norme finali.
1.Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro del
tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome, sono individuati, entro due mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto,nello
stato di previsione del Ministero della sanità, i fondi da trasferire, alle
regioni e province autonome destinati
a finalità che attengono a funzioni non esercitate dal Ministero della
sanità.
Articolo 10
Abrogazione.
1.Sono abrogate le
seguenti norme: l’art.3 della legge 13 marzo 1958, n.296; il decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio
1961, n.257; l’art.16 della legge 26 febbraio 1963, n.441; la legge 20 giugno 1967, n.487; l’art.5 della
legge 20 giugno 1969, n.383; l’art.59 della legge 23 dicembre 1978, n.833; l’art.2, comma 9, del
decreto-legge 8 maggio 1981, n.208, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n.344;
l’art.1, comma quinto, sesto e settimo, del decretolegge 7 novembre 1981, n.632,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n.767; l’art.1, comma primo, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1982, n.791; l’art.1, comma decimo, del decreto-legge 2 luglio 1982,
n.402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n.627; l’art.6, comma 8,
limitatamente all’organizzazione del Servizio ispettivo centrale, della legge 7
agosto 1986, n.462; gli articoli 1-ter e 1-quater della legge 26 giugno 1990,
n.162, nonché tutte le altre
incompatibili con il presente decreto.
2.L’abrogazione di cui al comma 1 ha
efficacia dall’entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di
rispettiva competenza.