Recepimento delle linee guida dell’Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali.
Articolo 1
Recepimento delle linee guida dell’U.E. di buona
pratica clinica.
1.Le linee guida di buona pratica clinica
citate in premessa e riportate all’allegato 1 costituiscono le norme tecniche e
procedurali di riferimento per l’effettuazione delle sperimentazioni cliniche
e dei medicinali in Italia.
2.In
conformità a quanto previsto al comma 1, l’allegato 1 al decreto ministeriale 27
aprile 1992, recante "Disposizioni
sulle documentazioni tecniche da presentare a corredo delle domande di
autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano, anche in attuazione della
direttiva n.91/507/CEE ", è sostituito dall’allegato 1 al presente
decreto.
Articolo 2
Linee guida europee sulle
sperimentazioni.
1.L ’allegato 2 al decreto ministeriale 27
aprile 1992 è sostituito dall’allegato 2 al presente decreto.
2.Le linee
guida europee per le prove cliniche elencate nell'allegato richiamato al comma
1, sono prese in considerazione anche
ai fini della effettuazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali
non correlate a domanda di autorizzazione
alla immissione in commercio.
Articolo 3
Approvazione delle
sperimentazioni.
1.Fermo restando quanto previsto dalle norme
vigenti in materia di responsabilità dello sperimentatore e dello sponsor nel
merito della sperimentazione e delle sue conseguenze, spetta ai comitati etici
indipendenti di cui all’allegato 1 al presente decreto, secondo le modalità ivi
descritte, di approvare l’esecuzione
delle singole sperimentazioni e i relativi protocolli sperimentali ed i
documenti connessi, fatte salve le competenze attribuite al Ministero della
sanità dalla normativa vigente.
2.Al fine di ottenere l’approvazione di cui
ai comma 1, i proponenti le sperimentazioni sono tenuti a sottoporre al comitato
etico competente specifica domanda secondo le modalità previste dall’allegato 1
al presente decreto.
3.Il comitato etico, nell’esame delle domande di cui al
comma 2, si attiene a quanto indicato al riguardo nelle linee guida richiamate dal presente decreto ed in
particolare all’allegato 1, paragrafi 2 e 3.
4.Nessuna sperimentazione
clinica dei medicinali può essere condotta senza l’approvazione del competente comitato etico di cui al comma
1.
5.In caso di valutazione sfavorevole di una sperimentazione da parte di un
comitato etico, e di una ulteriore
nuova domanda relativa alla stessa sperimentazione, anche se modificata in una o
più parti, è fatto obbligo al
richiedente di allegare alla domanda copia/e dell’esito della/e precedente/i
valutazione/i.
Articolo 4
Istituzione dei comitati etici e comitati di
riferimento.
1.I comitati etici indipendenti per la
valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, sono istituiti secondo le indicazioni e nel rispetto
dei requisiti minimi di cui al paragrafo 3 dell’allegato 1 al presente decreto,
dall’organo di amministrazione delle strutture sanitarie che intendono eseguire
sperimentazioni cliniche dei medicinali.
2.Le strutture che sono prive di
comitati con le caratteristiche di cui al richiamato paragrafo 3 dell’allegato
1, possono eseguire sperimentazioni a seguito dell’approvazione di altro
comitato etico indipendente di riferimento, individuato dalla regione competente
per territorio, purché in conformità a quanto previsto dal presente decreto e
purché istituito ed operante nell’ambito di una struttura pubblica.
3.Nel
caso di studi multicentrici, il parere del comitato etico indipendente della
struttura alla quale afferisce il
coordinatore della sperimentazione, può essere solo accettato ovvero rifiutato
in toto dai comitati etici degli
altri centri coinvolti nella sperimentazione stessa.
Articolo 5
Norme transitorie.
1.Nei sei mesi successivi alla
entrata in vigore del presente decreto, previa approvazione del comitato etico competente, è possibile, in caso di
documentata impossibilità ad attenersi alle linee guida di cui all’allegato 1, seguire le precedenti
linee guida di buona pratica clinica pubblicate in allegato al decreto
ministeriale 27 aprile 1992 nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n.139 del 15
giugno 1992.
2.Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
ALLEGATO 1
LINEE GUIDA PER LA BUONA PRATICA CLINICA
(CPMP/ICH/135/95)
INTRODUZIONE
La Buona Pratica Clinica [Good Clinical Practice
(GCP)] è uno standard internazionale di etica e qualità scientifica per progettare, condurre,
registrare e relazionare gli studi clinici che coinvolgano soggetti umani.
L’aderenza a questi standard di GCP garantisce pubblicamente non solo la tutela
dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano allo
studio, in conformità con i principi
stabiliti dalla Dichiarazione di Helsinki, ma anche l’attendibilità dei dati
relativi allo studio clinico.
Questa linea guida di Buona Pratica Clinica ha
l’obiettivo di fornire uno standard comune a Unione Europea (UE), Giappone e Stati Uniti per facilitare la mutua
accettazione dei dati clinici da parte delle autorità regolatorie di queste aree geografiche.
Questa
linea guida è stata messa a punto sulla base delle GCP attualmente adottate da
Unione Europea, Giappone e Stati
Uniti, oltre che da Australia, Canada, Paesi Nordici e
dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS).
Questa linea guida dove essere osservata ogniqualvolta si
producano dati clinici da sottoporre alle autorità regolatorie.
I principi stabiliti in questa linea guida
possono essere applicati anche nel caso di altre sperimentazioni cliniche che
possano avere un impatto sulla sicurezza e sul benessere di soggetti
umani.
1.GLOSSARIO
1.1 Reazione Avversa da Farmaci
(ADR)
Durante la sperimentazione clinica di un nuovo prodotto
medicinale prima della sua approvazione, oppure nel caso di suoi nuovi utilizzi, proprio perché non è possibile
stabilirne il dosaggio terapeutico: tutte le risposte nocive e non volute ad un prodotto medicinale correlate
ad un qualsiasi dosaggio devono essere considerate reazioni avverse da
farmaci.Per "risposte ad un prodotto medicinale" si intende che vi sia almeno una possibilità ragionevole di
una correlazione causale tra un prodotto medicinale e un evento avverso, cioè che tale correlazione non
possa essere esclusa.
Per quanto riguarda i prodotti medicinali già in
commercio:una risposta ad un farmaco che sia nociva e non voluta e che si verifichi ai dosaggi normalmente impiegati
nell’uomo per la profilassi, la diagnosi, o per la terapia di malattie, oppure per modificare funzioni
fisiologiche.
1.2 Evento Avverso (AE)
Qualsiasi episodio
sfavorevole di natura medica che si verifichi in un paziente o in un
soggetto partecipante in una
sperimentazione clinica al quale sia stato somministrato un prodotto
farmaceutico e che non deve avere necessariamente una relazione causale con tale
trattamento.
Un evento avverso (AE) può quindi essere un qualsiasi segno
(compreso un risultato anomalo di laboratorio), sfavorevole o non voluto, sintomo oppure una malattia
associata all’impiego del prodotto medicinale (in sperimentazione) per
coincidenza temporale, sia essa correlata o meno al prodotto medicinale (in sperimentazione).
1.3
Emendamento (al protocollo)
Vedi Protocollo (Emendamento
al).
1.4 Disposizioni Normative Applicabili
Qualsiasi legge
e regolamento che si riferisca alla effettuazione di studi clinici su prodotti
in sperimentazione.
1.5 Approvazione (riferita alla Commissione di
Revisione dell’Istituzione)
Approvazione dell’IRB secondo la quale lo
studio clinico è stato esaminato e può essere effettuato in un centro
dell’istituzione nel rispetto delle limitazioni indicate dall’IRB,
dall’istituzione, dalla Buona Pratica
Clinica (GCP) e dalle disposizioni normative applicabili.
1.6
Verifica
Un controllo sistematico ed indipendente delle attività e
dei documenti pertinenti allo studio per determinare se siano state espletate l’attività relative allo studio, e
se i dati siano stati registrati, analizzati e accuratamente trasmessi in
conformità al protocollo, alle Procedure Operative Standard dello sponsor (Standard Operating Procedures, SOPs),
alla Buona Pratica Clinica (GCP) e alle disposizioni normative
applicabili.
1.7 Certificato di Verifica
Dichiarazione
rilasciata dal responsabile della verifica che conferma l ’avvenuta
verifica.
1.8 Rapporto di Verifica
Una valutazione scritta
rilasciata dall’addetto alla verifica dello sponsor dei risultati della
verifica.
1.9 Percorso di verifica
Documentazione che
permette di ricostruire il corso dei fatti.
1.10 Occultamento/Mascheramento
Una procedura in
base alla quale una o più parti coinvolte nello studio vengono tenute
all’oscuro di quale sia il
trattamento assegnato. La modalità in "singolo cieco" solitamente prevede che
l’assegnazione del trattamento non sia nota al/i soggetto/i, mentre quella in
doppio cieco di solito prevede che
l’assegnazione del trattamento non sia noto a soggetto/i, sperimentatore/i,
addetti al monitoraggio, e, in alcuni casi, anche a coloro che analizzano i
dati.
1.11 Scheda Raccolta Dati (CRF)
Un documento su
supporto cartaceo, ottico, oppure elettronico progettato per registrare tutte
le informazioni richieste dal
protocollo che devono essere riferite allo sponsor relativamente a
ciascun partecipante allo
studio.
1.12 Sperimentazione Clinica/Studio
Ogni
sperimentazione su soggetti umani intesa ad identificare o verificare gli
effetti clinici, farmacologici e/o altri effetti farmaco dinamici di un
prodotto/i in sperimentazione; e/o identificare ogni reazione avversa ad un
prodotto/i in sperimentazione; e/o studiare l’assorbimento, la distribuzione,
il metabolismo ed l’eliminazione di
un prodotto/i in sperimentazione con l’obiettivo di valutarne sicurezza e/o
efficacia. I termini "sperimentazione clinica", e "studio clinico", sono
sinonimi.
1.13 Rapporto su Sperimentazione
Clinica/Studio
Una descrizione scritta di una sperimentazione/studio
di qualsiasi agente terapeutico, profilattico o diagnostico condotto su soggetti umani, nella
quale i dati clinici e statistici sono descritti, presentati ed analizzati in modo da essere pienamente
integrati in un unico rapporto.
1.14 Prodotto di
Confronto
Prodotto in sperimentazione o già presente sul mercato
(cioè, controllo attivo), oppure placebo, utilizzati come riferimento in uno studio clinico.
1.15
Conformità (in relazione agli studi)
Aderenza a tutti i requisiti
relativi allo studio, alla GCP e alle disposizioni normative
applicabili.
1.16 Confidenzialità
Evitare la divulgazione,
se non a persone autorizzate, di informazioni di proprietà dello sponsor
o riguardanti l’identità del
soggetto.
1.17 Contratto
Accordo scritto, datato e
sottoscritto tra due o più parti nel quale vengono definiti la
distribuzione delle mansioni e degli
obblighi con le eventuali deleghe e, se del caso,gli aspetti finanziari. Il
protocollo può fungere da base per il contratto.
1.18 Comitato di
Coordinamento
Un comitato che lo sponsor può istituire per coordinare
l’espletamento di uno studio multicentrico.
1.19 Sperimentatore
Coordinatore
Uno sperimentatore a cui viene attribuita la
responsabilità del coordinamento degli sperimentatori nei diversi centri che
partecipano ad uno studio multicentrico.
1.20 Organizzazione di Ricerca
a Contratto (CRO)
Una persona o un’organizzazione (commerciale,
accademica, o di altro tipo) con cui lo sponsor ha stipulato un contratto per assolvere ad una o più
mansioni e funzioni dello sponsor relative allo studio.
1.21 Accesso
Diretto
Autorizzazione ad esaminare, analizzare, verificare e
riprodurre qualsiasi registrazione e relazione rilevanti per la valutazione di
uno studio clinico.Coloro (per esempio autorità regolatorie nazionali
ed estere, responsabili del monitoraggio e
della verifica) che hanno accesso diretto a tale documentazione devono prendere
ogni ragionevole precauzione per mantenere riservata l’identità dei soggetti e
le informazioni di proprietà dello sponsor, nel rispetto delle disposizioni
normative applicabili.
1.22 Documentazione
Tutti i
documenti,in qualsiasi forma (compresi, tra gli altri, registrazioni scritte,
elettroniche, magnetiche e ottiche, scansioni, radiografie ed
elettrocardiogrammi), che descrivono o registrano metodi, conduzione, e/o
risultati di uno studio, i fattori che incidono su di uno studio e le azioni
intraprese.
1.23 Documenti essenziali
Documenti che
singolarmente o nel loro insieme consentono di valutare la conduzione di uno
studio e la qualità dei dati prodotti.
1.24 Buona Pratica Clinica
(GCP)
Uno standard a cui fare riferimento per la progettazione, la
conduzione, l’esecuzione, il monitoraggio, la verifica, la registrazione, le
analisi ed i rapporti relativi agli studi clinici, che garantisce che
i dati ed i risultati riportati siano
attendibili ed accurati, e che siano salvaguardati i diritti, l’integrità
e la riservatezza dei soggetti
partecipanti allo studio.
1.25
Comitato Indipendente per il Monitoraggio dei Dati
(IDMC) (Commissione di Monitoraggio dei Dati e della Sicurezza, Comitato di Monitoraggio, Comitato di
Monitoraggio dei Dati)
Un comitato indipendente per il monitoraggio dei dati
che può essere istituito dallo sponsor per valutare ad intervalli l’andamento di uno studio clinico, i dati di
sicurezza, e gli esiti critici di efficacia, e per indicare allo sponsor l’eventualità di continuare, modificare,
oppure interrompere lo studio.
1.26 Testimone Imparziale
Una
persona,che sia indipendente dallo studio, che non possa essere influenzata in
alcun modo dalle persone coinvolte
nello studio, che sia presente alla procedura di ottenimento del consenso
informato, se il soggetto o il
rappresentante legalmente riconosciuto del soggetto non siano in grado
di leggere, e che legga il modulo di
consenso informato e tutte le altre informazioni scritte fornite al soggetto.
1.27 Comitato Etico
Indipendente (IEC)
Una struttura indipendente (una Commissione o un
Comitato di revisione dell’istituzione, regionale, nazionale o sovranazionale),
costituita da medici e membri non medici con la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e
del benessere dei soggetti coinvolti in uno studio clinico e di fornire pubblica garanzia di tale protezione.
Tale struttura è responsabile, tra l’altro, di effettuare la revisione e di dare l’approvazione/il parere
favorevole relativamente al protocollo di studio, alla idoneità del/gli
sperimentatore/i, delle strutture, dei metodi e del materiale da impiegare per
ottenere e documentare il consenso
informato dei partecipanti allo studio clinico.
Lo stato legale, la
composizione, la funzione, l’operatività e le disposizioni normative che si
riferiscono ai Comitati Etici Indipendenti possono variare da Paese a
Paese, ma devono comunque consentire al Comitato Etico Indipendente di agire nel
rispetto della GCP descritta in questa linea guida.
1.28 Consenso
Informato
Una procedura mediante la quale un soggetto accetta
volontariamente di partecipare ad un particolare studio clinico, dopo essere
stato informato di tutti gli aspetti dello studio pertinenti alla sua
decisione. Il consenso informato è
documentato mediante un modulo di consenso informato scritto, firmato e datato.
1.29
Ispezione
L’effettuazione, da parte di una o più autorità
regolatorie, di una revisione ufficiale di documenti, strutture, registrazioni e ogni altra risorsa
considerata dall’autorità stessa collegata allo studio clinico; la revisione potrà aver luogo nel centro della
sperimentazione, presso le strutture dello sponsor e/o della CRO, oppure in qualsiasi altra sede
giudicata appropriata dalle autorità regolatorie.
1.30 Istituzione
(sanitaria)
Ogni ente o struttura pubblici o privati oppure
ambulatori medici o odontoiatrici dove vengono condotti studi
clinici.
1.31 Commissione di Revisione dell’Istituzione
(IRB)
Una struttura indipendente costituita da medici, scientifici e
non scientifici, responsabili di garantire la tutela dei diritti, della
sicurezza e del benessere dei soggetti che prendono parte ad uno studio
clinico, attraverso, fra l’altro,
l’approvazione e la revisione costante del protocollo dello studio e dei
suoi emendamenti,oltre che dei metodi e del
materiale da utilizzare per ottenere e documentare il consenso informato dei soggetti coinvolti nello
studio.
1.32 Rapporto Intermedio sullo Studio Clinico
Un
rapporto sui risultati intermedi e valutazione degli stessi sulla base di
analisi effettuate durante il corso dello studio.
1.33 Prodotto in
Sperimentazione
Una forma farmaceutica di un principio attivo o
placebo che viene sperimentata oppure impiegata come riferimento in uno studio clinico, compreso
un prodotto autorizzato alla commercializzazione, qualora esso venga impiegato o
formulato o confezionato in modo diverso da quello autorizzato, oppure
qualora venga utilizzato per un’indicazione
diversa da quella approvata, o sia impiegato allo scopo di ottenere ulteriori informazioni su di un uso
approvato.
1.34 Sperimentatore
Una persona responsabile
della conduzione dello studio clinico presso un centro di sperimentazione. Se
uno studio viene condotto da un gruppo di persone in un centro di
sperimentazione, lo Sperimentatore è
il responsabile del gruppo e può essere chiamato Sperimentatore principale.
Vedi anche
Aiuto-sperimentatore.
1.35
Sperimentatore/Istituzione
Espressione che indica "lo sperimentatore
e/o l’istituzione, ove richiesto dalle disposizioni normative applicabili
".
1.36 Dossier per lo Sperimentatore (IB)
Una raccolta di
dati clinici e non clinici, relativi al/i prodotto/i in sperimentazione,
pertinenti allo studio del/i
prodotto/i in sperimentazione nell’uomo (vedi 7.Dossier per lo
Sperimentatore).
1.37 Rappresentante Legalmente
Riconosciuto
Una persona fisica o giuridica o altro organismo
autorizzato dalla legge vigente a fornire il consenso, per conto di un soggetto
potenzialmente arruolabile, di partecipare ad uno studio clinico.
1.38
Monitoraggio
La supervisione dell’andamento di uno studio clinico per
garantire che questo venga effettuato, registrato e relazionato in osservanza del protocollo, delle Procedure
Operative Standard (SOP), della GCP e
delle disposizioni normative applicabili.
1.39 Rapporto di
Monitoraggio
Un rapporto scritto inviato dal responsabile del
monitoraggio allo sponsor al termine di ciascuna visita al centro di studio e/o ogni altra
comunicazione collegata allo studio, nel rispetto delle SOP dello sponsor.
1.40 Studio
Multicentrico
Uno studio clinico effettuato seguendo un unico
protocollo, ma in più centri e per questa ragione condotto da più sperimentatori.
1.41
Studio Non Clinico
Studi biomedici non condotti su esseri
umani.
1.42 Parere (riferito a Comitato Etico
Indipendente)
Il giudizio e/o i suggerimenti forniti da un Comitato
Etico Indipendente (IEC).
1.43 Documentazione Medica
Originale
Vedi Documenti Originali.
1.44
Protocollo
Un documento che descrive l’obiettivo, la progettazione,
la metodologia, le considerazioni statistiche e l’organizzazione di uno studio.
Il protocollo solitamente fornisce anche le informazioni di base e il razionale di uno studio clinico, che possono
essere anche contenuti in altri documenti a cui fa riferimento il protocollo.
Nella presente linea guida,il termine protocollo indica sia il protocollo che i
suoi emendamenti.
1.45
Emendamento al Protocollo
Una descrizione scritta di una o più
modifiche apportate ad un protocollo, o un chiarimento formale allo
stesso.
1.46 Assicurazione della Qualità (QA)
Tutte quelle
azioni pianificate e sistematiche che vengono predisposte per garantire che lo
studio sia condotto e che i dati siano prodotti, documentati (registrati), e
comunicati nel rispetto della GCP e
delle disposizioni normative applicabili.
1.47 Controllo di Qualità
(QC)
Le tecniche e le attività operative realizzate nell’ambito del
sistema di assicurazione della qualità per verificare che vengano rispettati i requisiti di qualità nelle
attività relative allo studio.
1.48 Randomizzazione
La
procedura secondo la quale ciascun soggetto dello studio viene assegnato ad un
gruppo di trattamento o di controllo,
impiegando un elemento di casualità per determinare l’assegnazione allo
scopo di ridurre i pregiudizi.
1.49
Autorità Regolatorie
Organismi che hanno il potere di emanare
disposizioni normative. Nella presente linea guida il termine Autorità Regolatorie si riferisce anche
alle autorità che effettuano una revisione dei dati clinici dello studio e
coloro che eseguono ispezioni (vedi 1.29). Talvolta ci si riferisce a questi
organismi come autorità
competenti.
1.50 Evento Avverso Serio (SAE)o Reazione Avversa Seria da
Farmaci (Serious ADR)
Qualsiasi manifestazione clinica sfavorevole
che a qualsiasi dosaggio:
-sia fatale,
-metta in pericolo di
vita,
-richieda il ricovero in ospedale oppure il suo
prolungamento,
-porti ad invalidità/incapacità persistente o
significativa,
oppure
-sia un’anomalia congenita/un difetto alla
nascita.
1.51 Dati Originali
Tutte le informazioni contenute
nelle registrazioni originali e nelle copie certificate delle registrazioni
originali di referti clinici, osservazioni, o altre attività in uno studio
clinico necessarie per la ricostruzione e la valutazione dello studio stesso. I
dati originali sono contenuti nei documenti originali (registrazioni originali o copie
certificate).
1.52 Documenti Originali
Documenti, dati e
registrazioni originali (ad esempio, cartelle ospedaliere, registri clinici ed
amministrativi, note di laboratorio, memoranda, diari dei soggetti o schede di
valutazione, registrazioni della distribuzione del farmaco, dati registrati mediante strumentazione
automatizzata, copie o trascrizioni certificate dopo verifica della loro aderenza all’originale, microfiches,
negativi di fotografie, microfilm o supporti magnetici, radiografie, fascicoli dei soggetti, e registrazioni
conservate nella farmacia, nei laboratori e nei dipartimenti medico-tecnici
coinvolti nello studio clinico).
1.53 Sponsor
Un individuo,
una società, un’istituzione, oppure un’organizzazione che, sotto propria
responsabilità, dà inizio, gestisce, e/o finanzia uno studio
clinico.
1.54 Sponsor-Sperimentatore
Un individuo che dà
inizio e conduce, da solo o con altri, uno studio clinico, e sotto la cui
diretta responsabilità il prodotto da
sperimentare viene somministrato, distribuito o utilizzato da un
soggetto.
Nel termine non sono comprese persone che non siano individui (ad
esempio, non indica una società o
un’agenzia). Gli obblighi di uno sponsor-sperimentatore comprendono sia quelli
di uno sponsor che quelli di uno
sperimentatore.
1.55 Procedure Operative Standard
(SOP)
Istruzioni scritte particolareggiate, il cui scopo è quello di
creare uniformità nella realizzazione di una precisa funzione.
1.56 Aiuto-sperimentatore
Ogni
singolo membro (ad esempio:associato, interno, ricercatore) di un team di
ricerca clinica, che viene designato
e supervisionato dallo sperimentatore, presso il centro di sperimentazione, per
eseguire procedure di rilevanza
critica per la sperimentazione e/o per prendere decisioni importanti in
relazione alla sperimentazione. Vedi
anche Sperimentatore.
1.57 Soggetto/Soggetto dello Studio
Un
individuo che partecipa ad uno studio clinico, a cui viene somministrato il/i
prodotto/i in sperimentazione oppure che fa parte del gruppo di
controllo.
1.58 Codice di Identificazione del Soggetto
Un
codice unico assegnato dallo sperimentatore a ciascun soggetto dello studio per
tutelare l’identità del soggetto stesso e utilizzato al posto del nome del
soggetto quando lo sperimentatore segnala eventi avversi e/o altri dati collegati allo
studio.
1.59 Centro di Sperimentazione
Luogo/luoghi dove
vengono effettivamente condotte le attività collegate allo studio.
1.60
Reazione Avversa da Farmaci Inattesa
Una reazione avversa,la cui
natura o intensità non corrispondono alle informazioni esistenti sul
prodotto (per esempio, Dossier per lo
Sperimentatore nel caso di un prodotto non approvato in fase di sperimentazione, oppure il foglio
illustrativo/il riassunto delle caratteristiche del prodotto nel caso di
un prodotto approvato).
1.61
Soggetti Vulnerabili
Individui la cui decisione di offrirsi come
volontari in uno studio clinico può essere influenzata impropriamente dall’aspettativa sia essa
giustificata o meno, di benefici legati alla partecipazione, oppure di una possibile azione di ritorsione da
parte di individui gerarchicamente superiori, in caso di rifiuto a partecipare. Esempi sono gli
appartenenti a gruppi strutturati gerarchicamente, quali studenti di medicina,
di farmacia, di odontoiatria o della scuola per infermieri, personale
subordinato di un ospedale e di un
laboratorio, dipendenti di un’industria farmaceutica, membri delle forze armate,
detenuti. Altri soggetti vulnerabili possono essere:pazienti affetti da malattie
incurabili, persone ospitate nelle
case di riposo, disoccupati o persone indigenti, pazienti in situazioni di
emergenza, minoranze etniche, persone
senza casa, nomadi, rifugiati, minori e persone incapaci di dare il proprio
consenso.
1.62 Benessere (dei soggetti dello
studio)
L’integrità fisica e mentale dei soggetti che partecipano ad
uno studio clinico.
2.PRINCIPI DI GCP DELL’ICH
2.1 Gli studi clinici devono essere
condotti in conformità ai principi etici che traggono la loro origine dalla
Dichiarazione di Helsinki, e che rispettano la GCP e le disposizioni normative
applicabili.
2.2 Prima che uno studio abbia inizio, devono essere valutati
rischi ed inconvenienti prevedibili rispetto al beneficio atteso sia per il singolo soggetto dello studio che
per la società. Uno studio potrà essere iniziato e continuato solamente se i benefici previsti
giustificano i rischi.
2.3 I diritti, la sicurezza, e il benessere dei
soggetti dello studio costituiscono le considerazioni più importanti e devono prevalere sugli interessi
della scienza e della società.
2.4 Le informazioni disponibili, non cliniche
e cliniche, relative ad un prodotto in sperimentazione devono essere adeguate a supportare lo studio
clinico proposto.
2.5 Gli studi clinici devono essere scientificamente
validi, e devono essere descritti in un protocollo chiaro e dettagliato.
2.6
Lo studio deve essere condotto in conformità al protocollo che abbia
preventivamente ricevuto approvazione/parere favorevole di una commissione di
revisione dell’istituzione (IRB) un comitato etico indipendente (IEC).
2.7 Le
cure mediche prestate e le decisioni di natura medica prese nell’interesse dei
soggetti ricadranno sempre sotto la
responsabilità di un medico qualificato oppure, se del caso, di un dentista
qualificato.
2.8 Tutti gli individui coinvolti nell’effettuazione di uno
studio devono possedere l’istruzione, la preparazione e l’esperienza necessarie ad espletare le loro specifiche
mansioni.
2.9 Un consenso informato deve essere ottenuto liberamente fornito
da ciascun soggetto prima della sua
partecipazione allo studio.
2.10 Ogni informazione relativa allo studio
clinico deve essere registrata, trattata e conservata in modo tale da consentire un accurato resoconto,
interpretazione e verifica.
2.11 Deve essere garantita la riservatezza dei
documenti che potrebbero identificare i soggetti, rispettando le regole di riservatezza e
confidenzialità previste dalle disposizioni normative applicabili.
2.12 I
prodotti in sperimentazione devono essere preparati, gestiti, e conservati nel
rispetto delle Norme di Buona
Fabbricazione (GMP) applicabili. Essi devono essere impiegati secondo quanto
prescritto dal protocollo approvato.
2.13 Devono essere attuati sistemi con
procedure che garantiscano la qualità di ogni singolo aspetto dello
studio.
3.COMMISSIONE DI REVISIONE DELL’ISTITUZIONE/COMITATO ETICO INDIPENDENTE
(IRB/IEC)
3.1 Responsabilità
3.1.1 Un IRB/IEC deve tutelare i diritti, la
sicurezza, ed il benessere di tutti i soggetti che partecipano allo studio. Deve
essere prestata particolare attenzione agli studi che coinvolgano soggetti
vulnerabili.
3.1.2 L ’IRB/IEC deve ottenere i seguenti
documenti:
Protocollo/i dello studio e emendamento/i,modulo/i di consenso
informato scritto e modifiche del modulo di consenso proposte dallo sperimentatore per uno specifico
studio, procedure di reclutamento dei
soggetti (per esempio avvisi), informazioni scritte da fornire ai soggetti,
Dossier dello Sperimentatore (IB),
informazioni disponibili sulla sicurezza, informazioni su pagamento e indennizzo
per i soggetti, il curriculum vitae aggiornato dello sperimentatore e/o altra
documentazione relativa alle qualifiche, e tutti gli altri documenti che l ’IRB/IEC ritiene necessari
per adempiere alle proprie responsabilità.
L’IRB/IEC deve esaminare uno
studio clinico proposto in un tempo ragionevole e deve documentare il suo parere
per iscritto, identificando chiaramente lo studio, i documenti esaminati e le
date per quanto
riguarda:
-approvazione/parere favorevole;
-modifiche richieste prima di
poter esprimere approvazione/parere favorevole;
-mancata approvazione/parere
negativo; e -annullamento/sospensione
di qualsiasi precedente approvazione/parere favorevole.
3.1.3 L ’IRB/IEC deve
considerare le qualifiche dello sperimentatore per lo studio proposto,
sulla base di un curriculum vitae
aggiornato e/o di ogni altra documentazione pertinente richiesta dall’IRB/IEC stesso.
3.1.4 L’IRB/IEC deve
periodicamente riesaminare ogni studio in corso ad intervalli ritenuti
appropriati per il grado di rischio per i soggetti, comunque almeno una volta
all’anno.
3.1.5 L’IRB/IEC può richiedere che vengano fornite ai soggetti
ulteriori informazioni rispetto a quelle indicate al punto 4.8.10 nel caso in cui,a proprio giudizio, tali
ulteriori informazioni contribuiscano significativamente alla tutela dei
diritti, della sicurezza, e/o del benessere dei soggetti.
3.1.6 Nel caso in
cui venga condotto uno studio non-terapeutico con il consenso del rappresentante
legalmente riconosciuto (vedi 4.8.12 e 4.8.14), l’IRB/IEC deve garantire che il
protocollo proposto e/o altra documentazione soddisfino i principi etici
fondamentali e rispettino le disposizioni normative applicabili a tali tipi di
studio.
3.1.7 Nel caso in cui il protocollo indichi che non sia possibile
ottenere il previo consenso del soggetto o del rappresentante legalmente
riconosciuto del soggetto (vedi 4.8.15), l’IRB/IEC deve garantire che il
protocollo proposto e/o altra documentazione soddisfino i principi etici
fondamentali e che rispettino le
disposizioni normative applicabili a tali tipi di studio (cioè in situazioni di
emergenza).
3.1.8 L ’IRB/IEC deve valutare sia l’ammontare che il metodo di
pagamento dei soggetti al fine di garantire che non vi siano situazioni di coercizione né di influenza
indebita sui soggetti dello studio. I pagamenti ad un soggetto devono essere rateizzati e non condizionati
esclusivamente al completamento dello studio da parte del soggetto.
3.1.9
L’IRB/IEC deve garantire che le informazioni relative al pagamento dei soggetti
dello studio, compresi metodi, somme, e tempi di pagamento, siano ben chiarite
nel modulo di consenso informato
scritto e in ogni altra informazione scritta che venga fornita ai soggetti. Deve
essere specificato il modo in cui verrà rateizzato il pagamento.
3.2
Composizione, Funzioni e Operatività
3.2.1 L’IRB/IEC deve essere composto da
un numero ragionevole di membri che globalmente possiedono le qualifiche e l’esperienza necessarie
per esaminare e valutare gli aspetti scientifici, medici ed etici dello studio proposto. Si
raccomanda che l’IRB/IEC comprenda:
a)Almeno cinque membri.
b)Almeno un
membro la cui area di interesse primario sia di carattere non
scientifico.
c)Almeno un membro che sia indipendente dall’istituzione/dal
centro di sperimentazione.
Solamente i membri dell’IRB/IEC che risultano
indipendenti dallo sperimentatore e dallo sponsor dello studio possono votare/dare un proprio parere
sullo studio.
Deve essere conservato un elenco dei membri dell’IRB/IEC e
delle loro qualifiche.
3.2.2 L’IRB/IEC deve agire nel rispetto di procedure
operative scritte, conservare registrazioni scritte delle sue attività e verbali
delle riunioni, attenersi alla GCP e alle disposizioni normative
applicabili.
3.2.3 Un IRB/IEC deve prendere le proprie decisioni durante
incontri prestabiliti ai quali sia presente almeno il quorum dei componenti,
così come previsto dalle procedure operative scritte.
3.2.4 Solamente i
membri che partecipano alle revisioni e alle discussioni dell’IRB/IEC
devono votare/fornire pareri e/o
suggerimenti.
3.2.5 Lo sperimentatore può fornire informazioni su ogni
aspetto dello studio, ma non deve partecipare alle delibere dell’IRB/IEC né al
voto/parere dell’IRB/IEC.
3.2.6 Un IRB/IEC può convocare, per consulenza,
persone esterne con esperienza in specifiche aree.
3.3 Procedure
L
’IRB/IEC deve stabilire, documentare per iscritto e seguire le sue procedure,
che devono comprendere:
3.3.1 Determinazione della sua composizione (nomi e
qualifiche dei suoi membri) e dell’autorità sotto cui è stato istituito.
3.3.2 Programmazione degli
incontri,comunicazione ai suoi membri e gestione delle riunioni.
3.3.3
Revisione degli studi dal loro inizio e per tutta la loro durata.
3.3.4
Determinazione della frequenza delle revisioni periodiche, secondo
necessità.
3.3.5 Attuazione, sulla base delle disposizioni normative
applicabili, di rapida revisione e approvazione/parere favorevole per piccole
modifiche in studi in corso che abbiano già ottenuto approvazione/parere
favorevole dell’IRB/IEC.
3.3.6 Specificazione che nessun soggetto deve essere
ammesso ad uno studio prima che l’IRB/IEC non abbia fornito approvazione scritta/parere favorevole sullo
studio.
3.3.7 Specificazione che non devono essere avviate deviazioni dal
protocollo, nè modifiche allo stesso,
senza che l’IRB/IEC abbia espresso per iscritto approvazione/parere favorevole
ad uno specifico emendamento, eccetto quando ciò sia necessario per eliminare i
rischi immediati per i soggetti o
quando la/le modifica/che riguarda/riguardano esclusivamente aspetti logistici o
amministrativi dello studio (per
esempio, cambio del responsabile del monitoraggio, del recapito telefonico)(vedi
4.5.2).
3.3.8 Specificazione che lo sperimentatore deve immediatamente
riferire all’IRB/IEC relativamente a:
a)Deviazioni dal protocollo, o
modifiche allo stesso, al fine di eliminare i rischi immediati per i
soggetti dello studio (vedi
3.3.7,4.5.2,4.5.4).
b)Modifiche che aumentino il rischio per i soggetti e/o
che incidano significativamente sulla conduzione dello studio (vedi
4.10.2).
c)Tutte le reazioni avverse da farmaci (ADR)che siano sia serie che
inattese.
d)Nuove informazioni che possano incidere negativamente sulla
sicurezza dei soggetti o sulla conduzione dello studio.
3.3.9 Garanzia di una tempestiva notifica
scritta da parte dell’IRB/IEC allo sperimentatore/all’istituzione per quanto
riguarda:
a)Le sue decisioni/pareri relativi allo studio.
b)Le motivazioni
delle sue decisioni/pareri.
c)Procedure per l’appello alle sue
decisioni/pareri.
3.4 Documentazione
L’IRB/IEC deve conservare tutta la
documentazione pertinente (per esempio procedure scritte, elenchi dei membri con relativa
professione/istituzione di appartenenza, i documenti presentati, verbali delle
riunioni e corrispondenza) per un periodo di almeno 3 anni dopo il termine dello
studio e deve renderla disponibile su
richiesta da parte delle autorità regolatorie.
Gli sperimentatori, gli
sponsor o le autorità regolatorie possono chiedere all’IRB/IEC di fornire
le procedure scritte e gli elenchi
dei suoi membri.
4.SPERIMENTATORE
4.1 Qualifiche dello Sperimentatore ed
Accordi
4.1.1 Lo sperimentatore deve essere qualificato per istruzione,
formazione ed esperienza ad assumersi
la responsabilità di una adeguata conduzione dello studio, deve soddisfare tutti
i requisiti specificati dalle
disposizioni normative applicabili e deve fornire la prova della sussistenza di
detti requisiti tramite un curriculum
vitae aggiornato e/o altra documentazione pertinente richiesta dallo
sponsor, dall’IRB/IEC e/o dalle autorità
regolatorie.
4.1.2 Lo sperimentatore deve essere pienamente a conoscenza
dell’impiego appropriato del/i prodotto/i in sperimentazione, come descritto nel protocollo, nel dossier
per lo sperimentatore aggiornato, nelle informazioni sul prodotto ed in altre
fonti di informazione fornite dallo sponsor.
4.1.3 Lo sperimentatore deve
conoscere le GCP ed operare in accordo con le stesse e con le disposizioni normative applicabili.
4.1.4 Lo
sperimentatore/istituzione deve permettere il monitoraggio e la verifica da
parte dello sponsor e l’ispezione da
parte delle autorità regolatorie competenti.
4.1.5 Lo sperimentatore deve
tenere aggiornato un elenco delle persone idoneamente qualificate alle quali
abbia delegato compiti significativi relativi allo studio.
4.2 Adeguatezza
delle Risorse
4.2.1 Lo sperimentatore deve essere in grado di dimostrare (ad
esempio in base a dati retrospettivi) la possibilità di reclutare il numero
previsto di soggetti idonei nel periodo di reclutamento concordato.
4.2.2 Lo
sperimentatore deve avere tempo sufficiente per eseguire e portare a compimento
adeguatamente lo studio nel periodo concordato.
4.2.3 Lo sperimentatore deve
avere a disposizione, per la durata prevista dello studio, un appropriato numero
di persone qualificate e attrezzature idonee per poter condurre lo studio in
maniera adeguata e sicura.
4.2.4 Lo sperimentatore deve far sì che tutte le
persone coinvolte nello studio siano adeguatamente informate in merito al
protocollo, al/i prodotto/i in sperimentazione ed ai loro compiti e
funzioni relativi allo studio.
4.3
Assistenza Medica dei Soggetti che Partecipano allo Studio
4.3.1 Un medico
qualificato (o un dentista, quando è il caso), che sia uno sperimentatore od
un co-sperimentatore dello studio,
deve essere responsabile di tutte le decisioni di ordine medico (ododontoiatrico) relative allo studio.
4.3.2
Durante e dopo la partecipazione del soggetto allo studio, lo
sperimentatore/istituzione deve far
sì che venga fornita al soggetto assistenza medica adeguata per eventuali eventi
avversi, comprese variazioni
clinicamente significative dei valori di laboratorio, relativi allo studio Lo
sperimentatore/istituzione deve informare il soggetto quando sia necessaria
assistenza medica per malattie intercorrenti di cui lo sperimentatore venga a
conoscenza.
4.3.3 Qualora il soggetto che partecipa in una sperimentazione
abbia un medico curante ed accetti
che questi venga informato della sperimentazione, si raccomanda allo
sperimentatore di informare il medico curante del soggetto in merito alla sua
partecipazione allo studio.
4.3.4 Anche se il soggetto non è obbligato a
spiegare i motivi di un suo ritiro prematuro dallo studio, lo sperimentatore
deve compiere ogni ragionevole tentativo per accertarne le ragioni, pur
rispettando appieno i diritti del soggetto.
4.4 Comunicazioni con l
’IRB/IEC
4.4.1 Prima di iniziare uno studio, lo sperimentatore/istituzione
deve ricevere l’approvazione od il parere favorevole scritto e datato dall’IRB/IEC per il protocollo dello
studio, per il modulo di consenso informato scritto, per gli aggiornamenti del modulo di consenso, per le
procedure di reclutamento dei soggetti (ad esempio comunicazioni informative sullo studio) e per ogni
altra eventuale informazione scritta
da fornire ai soggetti.
4.4.2 Nell ’ambito della domanda scritta dello
sperimentatore/istituzione all’IRB/IEC, lo sperimentatore/istituzione deve
fornire all’IRB/IEC una copia aggiornata del Dossier dello sperimentatore.
Se questo viene aggiornato nel corso
dello studio, lo sperimentatore/istituzione ne deve fornire una copia
all’IRB/IEC.
4.4.3 Nel corso dello
studio, lo sperimentatore/istituzione deve fornire all’IRB/IEC tutti i
documenti soggetti a
revisione.
4.5 Aderenza al Protocollo
4.5.1 Lo sperimentatore/istituzione
deve condurre lo studio in conformità al protocollo concordato con lo sponsor e, se necessario, con le autorità
regolatorie previa approvazione/parere favorevole da parte dell’IRB/IEC. Lo sperimentatore/istituzione
e lo sponsor devono firmare il protocollo od un contratto alternativo per
confermare l’accordo.
4.5.2 Lo sperimentatore non deve attuare alcuna
deviazione dal protocollo né modifica dello stesso
senza accordo con lo
sponsor e senza previa revisione ed approvazione/parere favorevole
documentati da parte dell’IRB/IEC
della modifica, eccetto quando ciò sia necessario per eliminare un rischio
immediato per i soggetti oppure quando i cambiamenti implicano solo aspetti
logistici od amministrativi dello studio (ad es.cambiamento del responsabile del
monitoraggio, cambiamento del recapito telefonico).
4.5.3 Lo sperimentatore o
la persona designata dallo sperimentatore deve documentare e spiegare ogni
eventuale deviazione dal protocollo approvato.
4.5.4 Lo sperimentatore può
attuare una deviazione dal protocollo od un cambiamento dello stesso per
eliminare un pericolo immediato per i soggetti partecipanti alla sperimentazione
senza previa approvazione/parere
favorevole dell’IRB/IEC.Non appena possibile, la deviazione od il
cambiamento attuati,le ragioni di ciò
e, se è il caso, le modifiche del protocollo devono essere inviate:
a)all
’IRB/IEC per la revisione e l’approvazione/parere favorevole,
b)allo sponsor
per accettazione e, se necessario,
c)alle autorità regolatorie.
4.6
Prodotto/i in Sperimentazione
4.6.1 La responsabilità dell ’affidabilità
del/i prodotto/i in sperimentazione nella/e sede/i dello studio spetta allo
sperimentatore/istituzione.
4.6.2 Nei casi in cui sia consentito/richiesto,lo
sperimentatore/istituzione può/deve delegare alcuni o tutti i compiti dello
sperimentatore/istituzione per la affidabilità del/i prodotto/i in studio
nella/e sede/i dello studio ad un
farmacista o ad un’altra persona competente che sia sottoposto alla supervisione
dello sperimentatore/istituzione.
4.6.3 Lo sperimentatore/istituzione e/o il
farmacista od altra persona competente, designato dallo sperimentatore/istituzione, deve conservare la
documentazione relativa alle consegne e all’inventario del prodotto nella sede dello studio, all’uso del
prodotto da parte di ciascun soggetto e alla restituzione allo sponsor o allo
smaltimento alternativo del/i prodotto/i non utilizzato/i. Queste
registrazioni devono comprendere le
date,le quantità,i numeri di lotto o di serie, le date di scadenza (se è il
caso) ed i numeri di codice unici
assegnati al/i prodotto/i in esame ed ai soggetti dello studio. Gli
sperimentatori devono conservare le registrazioni che documentino adeguatamente
il fatto che i soggetti abbiano ricevuto le dosi specificate dal protocollo e
che permettano la ricostruzione quantitativa della destinazione di tutto/i il/i
prodotto/i in studio ricevuto/i dallo sponsor.
4.6.4 I prodotti in studio
devono essere conservati come specificato dallo sponsor (vedi 5.13.2 e
5.14.3) ed in conformità con le disposizioni
normative applicabili.
4.6.5 Lo sperimentatore deve assicurare che i prodotti
in studio siano usati solo in conformità al protocollo approvato.
4.6.6 Lo sperimentatore, od una persona
designata dallo sperimentatore/istituzione, deve spiegare il corretto impiego
del/i prodotto/i in studio a ciascun soggetto e deve controllare, ad
intervalli appropriati al tipo di
studio, che ciascun soggetto stia seguendo adeguatamente le istruzioni.
4.7
Procedure di Randomizzazione e Apertura del Cieco
Lo sperimentatore deve
seguire le procedure di randomizzazione, se previste, e deve far sì che
il codice sia aperto solo in conformità al
protocollo. Se lo studio è in cieco, lo sperimentatore deve documentare e spiegare tempestivamente allo
sponsor i motivi di una qualsiasi apertura prematura del codice (ad esempio apertura accidentale,
apertura dovuta ad un evento avverso serio) del/i prodotto/i in studio.
4.8
Consenso Informato dei Soggetti Coinvolti nello Studio
4.8.1 Nell’ottenere e
documentare il consenso informato, lo sperimentatore deve ottemperare
alle disposizioni normative
applicabili e deve aderire alla GCP ed ai principi etici che hanno la loro
origine nella "Dichiarazione di
Helsinki". Prima di iniziare lo studio, lo sperimentatore deve avere
approvazione/parere favorevole per iscritto dell’IRB/IEC sul modulo di consenso
informato scritto e di ogni altra informazione scritta da fornire ai soggetti.
4.8.2 Il modulo di
consenso informato scritto ed ogni altra informazione scritta che deve
essere fornita ai soggetti, devono
essere riveduti ogni volta che divengano disponibili nuove informazioni
importanti pertinenti per il consenso del
soggetto. Qualsiasi modulo di consenso informato scritto e le informazioni scritte modificati devono ricevere l
’approvazione/parere favorevole dell’IRB/IEC prima di essere usati. Il soggetto od il suo rappresentante
legalmente riconosciuto devono essere informati tempestivamente qualora divengano disponibili
nuove informazioni rilevanti per la volontà del soggetto a continuare la sua
partecipazione allo studio. La comunicazione di queste informazioni deve essere
documentata.
4.8.3 Nè lo sperimentatore nè il personale che partecipa allo
studio devono esercitare alcuna coercizione od influenza indebita su un soggetto per indurlo a
partecipare od a continuare a partecipare ad uno studio.
4.8.4 Nessuna delle
informazioni orali e scritte concernenti lo studio,compreso il modulo di
consenso informato scritto, deve contenere un linguaggio che costringa il
soggetto od il suo rappresentante legalmente riconosciuto a rinunciare, anche
solo apparentemente, ad eventuali diritti legali oppure che esoneri o sembri
esonerare lo sperimentatore, l’istituzione, lo sponsor od i loro
rappresentanti dalla responsabilità
per negligenza.
4.8.5 Lo sperimentatore, o una persona da lui designata, deve
informare con completezza il soggetto o, se il soggetto non è in grado di
fornire il consenso informato, il suo rappresentante legalmente riconosciuto, di tutti gli aspetti inerenti lo
studio, inclusi le informazioni scritte e parere favorevole/approvazione dell’IRB/IEC.
4.8.6 Il
linguaggio usato nelle informazioni orali e scritte concementi lo studio,
compreso il modulo di consenso informato scritto, deve essere il più possibile
pratico, non tecnico e deve essere comprensibile per il soggetto o per il suo
rappresentante legalmente riconosciuto e per il testimone imparziale, ove
applicabile.
4.8.7 Prima che possa essere ottenuto il consenso informato, lo
sperimentatore od una persona da lui
designata deve lasciare al soggetto, od al suo rappresentante legalmente
riconosciuto, tutto il tempo
necessario e la possibilità di informarsi in merito ai particolari dello studio
prima di decidere se partecipare o
meno ad esso. A tutte le domande relative allo studio deve essere data una
risposta soddisfacente per il soggetto o per il suo rappresentante legalmente
riconosciuto.
4.8.8 Prima della partecipazione del soggetto allo studio,il
modulo di consenso informato scritto deve essere firmato e datato personalmente dal soggetto, o dal suo
rappresentante legalmente riconosciuto, e dalla persona che ha condotto la
discussione relativa al consenso informato.
4.8.9 Se un soggetto o il suo
rappresentante legalmente riconosciuto non sono in grado di leggere, un
testimone imparziale deve essere presente durante l’intera discussione relativa
al consenso informato.
Il
testimone deve firmare e datare personalmente il modulo di consenso informato
dopo che:
-il modulo di consenso informato scritto e qualsiasi altra
informazione scritta che deve essere fornita ai soggetti sono stati letti e spiegati al soggetto o ad un suo
rappresentante legalmente riconosciuto;
-il soggetto, o il suo rappresentante
legalmente riconosciuto hanno fornito il consenso verbale alla partecipazione allo studio;
-il soggetto o
il suo rappresentante legalmente riconosciuto,se in grado di farlo, hanno
firmato e datato personalmente il
modulo di consenso informato.
Firmando il modulo di consenso, il testimone
attesta che le informazioni contenute nel modulo di consenso informato e qualsiasi altra informazione
scritta sono state spiegate accuratamente al soggetto, o al suo rappresentante
legalmente riconosciuto, e sono state apparentemente comprese dagli stessi e che il consenso informato è stato
liberamente fornito dal soggetto o dal suo rappresentante legalmente riconosciuto.
4.8.10 Sia la
discussione sul consenso informato che il modulo di consenso informato scritto
ed ogni altra eventuale informazione
scritta che deve essere fornita al soggetto devono comprendere una spiegazione di quanto segue:
a)Che lo studio
implica ricerca.
b)Lo scopo dello studio.
c)Il/I trattamento/i previsto/i
dallo studio e la probabilità di un’assegnazione per randomizzazione ad uno dei
trattamenti.
d)Le procedure dello studio da seguire,comprese tutte le
procedure invasive.
e) Le responsabilità del soggetto.
f)Quegli aspetti dello studio che siano
sperimentali.
g)I rischi o gli inconvenienti ragionevolmente prevedibili per
il soggetto e, ove applicabile, per l’embrione, il feto od il neonato.
h)I benefici ragionevolmente
previsti. Qualora non vi è alcun beneficio clinico previsto per il soggetto, il
soggetto deve esserne consapevole.
i)La/e procedura/e o il/i ciclo/i di
trattamento alternativi che possano essere disponibili per il soggetto ed i loro
potenziali benefici e rischi importanti.
j)L ’indennizzo e/o il trattamento
disponibile per il soggetto nell’eventualità di un danno correlato allo studio.
k)L ’eventuale rateizzazione
prevista del pagamento dell’indennità/rimborso per il soggetto che partecipa allo studio.
l)Le eventuali spese
previste per il soggetto che partecipa allo studio.
m)Che la partecipazione
del soggetto allo studio è volontaria e che il soggetto può rifiutarsi di
partecipare allo studio o può ritirarsi
dallo studio,in qualsiasi momento, senza alcuna penalità o perdita dei benefici
di cui il soggetto ha comunque diritto.
n)Che allo/agli addetti al
monitoraggio, o allo/agli addetti alla verifica, all’IRB/IEC ed alle
autorità regolatorie sarà consentito
l’accesso diretto alla documentazione medica originale del soggetto per
una verifica delle procedure dello studio
clinico e/o dei dati,senza violare la riservatezza del soggetto nella misura
permessa dalle leggi e dalle regolamentazioni applicabili e che, firmando un
modulo di consenso informato, il
soggetto od il suo rappresentante legalmente riconosciuto sta
autorizzando tale accesso.
o)Che
le documentazioni che identificano il soggetto saranno mantenute riservate e,
nella misura permessa dalle leggi e/o dalle regolamentazioni applicabili, non
saranno rese pubblicamente disponibili. Se i risultati dello studio vengono
pubblicati, l’identità del soggetto resterà segreta.
p)Che il soggetto, od il
suo rappresentante legalmente riconosciuto, sarà informato tempestivamente,
qualora divengano disponibili informazioni che possano influenzare la volontà
del soggetto di continuare la
partecipazione allo studio.
q)La/e persona/e da contattare per ulteriori
informazioni riguardanti lo studio ed i diritti dei soggetti che partecipano
allo studio e chi contattare nell’eventualità di un danno correlato allo
studio.
r)Le circostanze prevedibili e/o le ragioni prevedibili per le quali
la partecipazione del soggetto allo
studio possa essere interrotta.
s)La durata prevista della partecipazione del
soggetto allo studio.
t)Il numero approssimativo di soggetti che partecipano
allo studio.
4.8.11 Prima della partecipazione allo studio, il soggetto, od
il suo rappresentante legalmente riconosciuto, deve ricevere una copia del modulo di consenso informato
scritto firmata e datata ed ogni
altra informazione scritta fornita ai soggetti. Durante la partecipazione del
soggetto allo studio, il soggetto, od
il suo rappresentante legalmente riconosciuto, deve ricevere una copia firmata e
datata degli aggiornamenti del modulo
di consenso informato ed una copia di eventuali modifiche delle informazioni
scritte fornite ai soggetti.
4.8.12 Quando uno studio clinico (terapeutico o
non terapeutico) include soggetti che possano essere arruolati nello studio solo
con il consenso del rappresentante legalmente riconosciuto del soggetto
(ad esempio:minori o pazienti con
demenza grave), il soggetto deve essere informato in merito allo studio
nella misura compatibile con la sua capacità
di comprensione e, se è in grado, deve firmare e datare personalmente il modulo
di consenso informato scritto.
4.8.13 Ad eccezione di quanto riferito nel
punto 4.8.14, uno studio non terapeutico (cioè uno studio in cui non sia previsto un beneficio clinico
diretto per il soggetto), deve essere condotto in soggetti che diano personalmente il loro consenso e che firmino
e datino il modulo di consenso informato scritto.
4.8.14 Studi non
terapeutici possono essere condotti in soggetti con il consenso di un
rappresentante legalmente riconosciuto, purché siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
a)Gli obiettivi dello studio non possono essere raggiunti da uno
studio che coinvolga soggetti in grado di fornire personalmente il loro consenso informato.
b)I rischi
prevedibili per i soggetti siano modesti.
c)L’impatto negativo sul benessere
del soggetto sia ridotto al minimo e sia modesto.
d)Lo studio non sia vietato
dalla legge.
e)L’approvazione/parere favorevole dell’IRB/IEC sia
espressamente richiesto in merito all’inclusione di questi soggetti e
l’approvazione/parere favorevole tratti esaurientemente questo
aspetto.
Questi studi, a meno che non sia giustificata un’eccezione, devono
essere eseguiti in pazienti che presentino una malattia od una condizione fisica per il cui trattamento
sia destinato il prodotto in studio. I soggetti in questi studi devono essere
controllati in maniera particolarmente attenta e devono essere ritirati dallo studio se sembrano
sottoposti a sofferenze indebite.
4.8.15 In situazioni d’emergenza, quando
non è possibile ottenere il previo consenso del soggetto, bisogna chiedere il
consenso del suo rappresentante legalmente riconosciuto, se presente. Qualora
non sia possibile ottenere il previo
consenso del soggetto, e non è disponibile il suo rappresentante legalmente
riconosciuto, l’arruolamento del soggetto deve richiedere le misure descritte
nel protocollo e/o in altri documenti, con l’approvazione/parere favorevole documentato dell’IRB/IEC, per tutelare i
diritti, la sicurezza ed il benessere
del soggetto e per assicurare la conformità alle disposizioni normative
applicabili. Il soggetto, od il suo rappresentante legalmente riconosciuto, deve
essere informato in merito allo studio il più presto possibile e deve essere chiesto il consenso a continuare ed
ogni altro consenso, eventualmente necessario (vedi 4.8.10).
4.9
Documentazione e Rapporti
4.9.1 Lo sperimentatore deve assicurare la
precisione,la completezza,la leggibilità e la tempestività dei dati riportati
allo sponsor nelle schede raccolte dati (CRF) ed in tutti i rapporti
richiesti.
4.9.2 I dati riportati sulla CRF,ottenuti dai documenti
originali,devono concordare con questi ultimi; altrimenti, le discrepanze devono
essere spiegate.
4.9.3 Ogni cambiamento o correzione della CRF deve essere
datato, siglato e spiegato (se necessario) e non deve nascondere l’inserimento originale (cioè deve
essere mantenuta la possibilità di
verifica), ciò vale sia per le modifiche o le correzioni scritte che
elettroniche (vedi 5.18.4 (n)). Lo sponsor deve fornire indicazioni agli sperimentatori e/o ai loro
rappresentanti designati per effettuare tali correzioni. Lo sponsor deve avere delle procedure scritte per
assicurare che le modifiche o le correzioni nelle CRF apportate dai
rappresentanti designati dello sponsor siano documentate, necessarie e approvate
dallo sperimentatore. Lo sperimentatore deve conservare le registrazioni delle
modifiche e delle correzioni.
4.9.4 Lo sperimentatore/istituzione deve
conservare i documenti dello studio secondo quanto specificato nei Documenti Essenziali per la
Conduzione di uno Studio Clinico (vedi 8.) e dalle disposizioni normative
applicabili. Lo sperimentatore/istituzione deve adottare delle misure per
impedire la distruzione accidentale o
prematura di questi documenti.
4.9.5 I documenti essenziali devono essere
conservati per almeno 2 anni dopo l’ultima approvazione di una domanda di
autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e fino a quando non
vi siano domande di AIC in corso o previste
o fino a quando siano trascorsi almeno 2 anni dalla interruzione formale dello
sviluppo clinico del prodotto in studio. Tuttavia, questi documenti devono
essere conservati per un periodo più lungo, se richiesto dalle disposizioni
normative applicabili oppure da un
accordo con lo sponsor. È responsabilità dello sponsor informare lo
sperimentatore/istituzione a partire da quando non è più necessario conservare
questi documenti (vedi 5.5.12).
4.9.6 Gli aspetti finanziari dello studio
devono essere documentati in un accordo fra lo sponsor e lo sperimentatore/istituzione.
4.9.7 Su
richiesta del monitor, dell’auditor, dell’IRB/IEC o delle autorità regolatorie,
lo sperimentatore/istituzione deve mettere a disposizione, con modalità di
accesso diretto, tutte le documentazioni richieste relative allo studio.
4.10
Rapporti sullo Stato di Avanzamento
4.10.1 Lo sperimentatore deve inviare
annualmente dei riassunti scritti della situazione dello studio all’IRB/IEC o
più di frequente, se richiesto dall’IRB/IEC.
4.10.2 Lo sperimentatore deve
fornire tempestivamente rapporti scritti allo sponsor, all’IRB/IEC (vedi 3.3.8) e, se è il caso, all’istituzione in
merito ad eventuali cambiamenti che influenzino la conduzione dello studio e/o
che aumentino il rischio per i soggetti.
4.11 Rapporti sulla
Sicurezza
4.11.1 Tutti gli eventi avversi seri (SAE) devono essere segnalati
immediatamente allo sponsor, ad eccezione di quelli che il protocollo od altro documento (ad esempio il
Dossier per lo Sperimentatore) identifichi come eventi che non necessitano di essere segnalati
immediatamente. I rapporti immediati devono essere seguiti tempestivamente da rapporti scritti, dettagliati. I
rapporti immediati e di proseguimento devono identificare i soggetti mediante un
codice unico assegnato ai soggetti che partecipano allo studio anziché mediante
i nomi dei soggetti, i numeri di identificazione personali e/o
l’indirizzo.
Lo sperimentatore deve, inoltre, adeguarsi alle disposizioni
normative applicabili relative alla segnalazione alle autorità regolatorie ed
all’IRB/IEC di reazioni avverse da farmaci serie inattese.
4.11.2 Gli eventi
avversi e/o le anormalità dei valori di laboratorio identificati nel protocollo
come critici per la valutazione della
sicurezza devono essere segnalati allo sponsor secondo i requisiti di
segnalazione ed entro i periodi di tempo
specificati dallo sponsor nel protocollo.
4.11.3 Per i casi di morte
segnalati, lo sperimentatore deve fornire allo sponsor ed all’IRB/IEC
ogni eventuale informazione supplementare
richiesta (per esempio:referti autoptici e rapporti medici conclusivi).
4.12 Conclusione Anticipata o
Sospensione dello Studio
Se lo studio viene concluso prematuramente o sospeso
per qualsiasi ragione, lo sperimentatore/istituzione deve informare
tempestivamente i soggetti che partecipano allo studio, deve assicurare
una terapia appropriata ed il follow-up per
i soggetti e, se richiesto, dalle disposizioni normative applicabili, deve
informare le autorità regolatorie. Inoltre:
4.12.1 Se lo sperimentatore
conclude o sospende uno studio senza un precedente accordo con lo sponsor, lo sperimentatore deve informare
l’istituzione, se è il caso, e lo sperimentatore/istituzione deve prontamente informare lo sponsor e l’IRB/IEC
e deve fornire allo sponsor ed all’IRB/IEC una spiegazione scritta dettagliata della conclusione
o della sospensione dello studio.
4.12.2 Se lo sponsor conclude o sospende
uno studio (vedi 5.21), lo sperimentatore deve prontamente informare
l’istituzione, se è il caso, e lo sperimentatore/istituzione deve prontamente
informare l’IRB/IEC e fornire all’IRB/IEC una spiegazione scritta dettagliata
della conclusione o della sospensione
dello studio.
4.12.3 Se l’IRB/IEC pone fine o sospende la sua
approvazione/opinione favorevole di uno studio (vedi 3.1.2 e 3.3.9), lo sperimentatore deve
informare l’istituzione, se è il caso, e lo sperimentatore/istituzione deve
prontamente notificarlo allo sponsor e fornire allo sponsor una spiegazione
scritta dettagliata della conclusione o sospensione dello studio.
4.13
Rapporto Finale dello Sperimentatore
Al completamento dello studio, lo
sperimentatore, se è il caso, deve informare l’istituzione; lo
sperimentatore/istituzione deve fornire all’IRB/IEC un riassunto dell’esito
dello studio ed alle autorità regolatorie ogni eventuale rapporto
richiesto.
5.SPONSOR
5.1 Assicurazione e Controllo di Qualità
5.1.1 Lo sponsor
ha la responsabilità di adottare e mantenere sistemi di assicurazione della
qualità e di controllo di qualità per mezzo di SOP scritte, al fine di garantire
che le sperimentazioni siano condotte
ed i dati vengano prodotti, documentati (registrati) e riportati conformemente a
quanto stabilito dal protocollo, dalla GCP e dalle disposizioni normative
applicabili.
5.1.2 Lo sponsor ha la responsabilità di assicurare il rispetto
degli accordi sottoscritti con tutte le parti interessate, al fine di garantire l’accesso diretto (vedi 1.21) in
tutte le sedi della sperimentazione ai dati/documenti originali ed ai rapporti dello studio,allo scopo di
consentire la funzione di monitoraggio e di verifica da parte dello sponsor
stesso e l ’ispezione da parte delle autorità regolatorie nazionali ed
estere.
5.1.3 Il controllo di qualità deve essere effettuato durante ogni
fase della gestione dati al fine di garantire l’attendibilità e la corretta elaborazione degli
stessi.
5.1.4 Gli accordi sottoscritti dallo sponsor con lo
sperimentatore/istituzione e qualsiasi altra parte coinvolta nella
sperimentazione clinica devono essere per iscritto nel protocollo o in un
accordo separato.
5.2.Organizzazione di Ricerca a Contratto (CRO)
5.2.1 Lo
sponsor può demandare alcuni o tutti i compiti e le funzioni a lui spettanti in
materia di sperimentazione ad una CRO facendosi comunque carico della
responsabilità finale per la qualità e l’integrità dei dati relativi alla
sperimentazione stessa.La CRO ha il compito di adottare sistemi di assicurazione
della qualità e di controllo di qualità.
5.2.2 Tutti i compiti e le funzioni
inerenti la sperimentazione demandati ed assunti da una CRO devono essere specificati per iscritto.
5.2.3
Tutti i compiti e le funzioni inerenti la sperimentazione che non vengono
specificatamente demandati ed assunti
da una CRO sono di competenza dello sponsor stesso.
5.2.4 Ogni riferimento
allo sponsor nella presente linea guida è egualmente applicabile ad una
CRO laddove questa abbia assunto i compiti e
le funzioni dello sponsor inerenti la sperimentazione.
5.3 Consulenza
Medica
Lo sponsor deve reclutare personale qualificato facilmente accessibile
per ottenerne consulenza riguardo a
questioni o problematiche di carattere medico concernenti la sperimentazione.
Qualora necessario, consulenti
esterni possono essere nominati a tal proposito.
5.4 Progettazione dello
Studio
5.4.1 Lo sponsor deve reclutare personale qualificato (ad esempio
esperti in biostatistica, farmacologi clinici e medici) nella misura necessaria,
durante tutte le fasi della sperimentazione, dalla progettazione del protocollo
e delle CRF, dalla pianificazione delle analisi all’esame ed alla redazione
di rapporti intermedi e finali
riguardanti la sperimentazione.
5.5 Gestione dello Studio, Gestione dei Dati
e Conservazione della Documentazione
5.5.1 Lo sponsor deve avvalersi di
personale qualificato per la supervisione dell'effettuazione della sperimentazione, della gestione e verifica
dei dati, per lo svolgimento di analisi statistiche e per la preparazione di rapporti sulla
sperimentazione.
5.5.2 Lo sponsor può prendere in considerazione
l’istituzione di un comitato indipendente per il monitoraggio dei dati (IDMC) per valutare
l’andamento di una sperimentazione clinica, ivi inclusi i dati relativi alla sicurezza e gli esiti di efficacia
critici ad intervalli idonei, e consigli lo sponsor su proseguire, modificare o
interrompere una sperimentazione. L’IDMC deve disporre di procedure scritte e
conservare registrazioni scritte di tutte le sue riunioni.
5.5.3 Qualora si
avvalga di sistemi elettronici di elaborazione dei dati e/o sistemi di
inserimento a distanza per la
gestione dei dati relativi alla sperimentazione, lo sponsor deve:
a)Garantire
e documentare che il sistema elettronico per l’elaborazione dei dati sia
conforme ai requisiti di completezza,
precisione, affidabilità stabiliti dallo sponsor e che questi siano conformi
alle caratteristiche prefissate (cioè
Validazione).
b)Predisporre SOP per l’utilizzazione di questi
sistemi.
c)Assicurarsi che i sistemi siano tali da permettere solo modifiche
dei dati documentabili e che non vi
sia cancellazione alcuna dei dati immessi nel sistema (cioè predisporre un
"tracciato di verifica" ed una traccia dei dati e delle
correzioni).
d)Predisporre un sistema di sicurezza che impedisca l’accesso
non autorizzato ai dati.
e)Conservare un elenco delle persone autorizzate ad
apportare modifiche ai dati (vedi 4.1.5 e 4.9.3).
f)Conservare un adeguato sostegno dei
dati.
g)Salvaguardare l’eventuale occultamento (es.mantenere l’occultamento
durante l’immissione e l’elaborazione
dei dati).
5.5.4 Qualora i dati vengano modificati durante l’elaborazione,
deve essere sempre possibile confrontare le osservazioni ed i dati originali con quelli
elaborati.
5.5.5 Lo sponsor deve utilizzare un codice di identificazione univoco (vedi 1.58)che
permetta l’identificazione di tutti i dati riportati per ogni soggetto.
5.5.6 Lo sponsor, o tutti coloro in
possesso di dati,devono conservare tutti i documenti essenziali specifici dello sponsor relativi alla
sperimentazione (vedi 8.Documenti Essenziali per la Conduzione di uno Studio Clinico).
5.5.7 Lo sponsor deve
conservare tutti i documenti essenziali specifici dello sponsor stesso
conformemente a quanto stabilito dalle
disposizioni normative applicabili nella nazione in cui il prodotto è stato
approvato e/o dove lo sponsor intende presentare domanda di
autorizzazione.
5.5.8 Qualora interrompa lo sviluppo clinico di un prodotto
in sperimentazione (cioè per quanto riguarda alcune o tutte le indicazioni, le vie di somministrazione o le
forme farmaceutiche), lo sponsor deve
conservare tutti i documenti essenziali specifici dello sponsor per almeno due
anni dalla formale interruzione o conformemente a quanto stabilito dalle
disposizioni normative applicabili.
5.5.9 Qualora interrompa lo sviluppo
clinico di un prodotto in sperimentazione, lo sponsor deve informare tutti gli sperimentatori/istituzioni
impegnati nella sperimentazione e tutte le autorità regolatorie.
5.5.10
Qualsiasi trasferimento di proprietà dei dati deve essere notificato alle
autorità competenti conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni
normative applicabili.
5.5.11 I documenti essenziali specifici dello sponsor
devono essere conservati per almeno due anni dopo l’ultima approvazione di una domanda di autorizzazione
all’immissione in commercio (AIC) e
fino a quando non vi siano domande di AIC in corso o previste, o fino a quando
siano trascorsi almeno due anni dalla interruzione formale dello sviluppo
clinico del prodotto in studio. Tuttavia, tali documenti devono essere
conservati più a lungo se così è stato stabilito dalle disposizioni normative
applicabili o qualora ne abbia bisogno lo sponsor.
5.5.12 Lo sponsor deve
informare lo sperimentatore/istituzione per iscritto della necessità di
conservare la documentazione e deve comunicare per iscritto allo
sperimentatore/istituzione quando le documentazioni relative alla sperimentazione non gli siano più
necessarie.
5.6 Selezione dello Sperimentatore
5.6.1 Lo sponsor è
responsabile della selezione dello sperimentatore/istituzione. Ogni
sperimentatore deve essere qualificato, per preparazione ed esperienza e deve
possedere le risorse necessarie (vedi 4.1,4.2) per poter condurre adeguatamente
la sperimentazione per la quale è stato selezionato. Qualora si organizzi un
comitato di coordinamento e/o si proceda alla selezione di uno sperimentatore
coordinatore in sperimentazioni multicentriche, l’organizzazione e/o la
selezione è di competenza dello sponsor.
5.6.2 Prima di sottoscrivere un
accordo con uno sperimentatore/istituzione per la effettuazione di una sperimentazione, lo sponsor deve fornire allo
sperimentatore/istituzione il protocollo e la versione aggiornata del Dossier per lo Sperimentatore e
deve lasciare allo stesso il tempo necessario per esaminare il protocollo e
tutte le informazioni fornite.
5.6.3 Lo sponsor deve ottenere l’accordo dello
sperimentatore/istituzione su:
a)effettuare la sperimentazione conformemente
a quanto stabilito dalla GCP, dalle disposizioni normative applicabili (vedi 4.1.3) e dal
protocollo concordato con lo sponsor e che ha ricevuto approvazione/parere
favorevole dall’IRB/IEC (vedi 4.5.1);
b)rispettare le procedure in materia di
registrazione/trasmissione dei dati;
c)permettere il monitoraggio, la
verifica e le ispezioni (vedi 4.1.4) e d)conservare i documenti essenziali riguardanti la sperimentazione fino a
quando lo sponsor non informi lo
sperimentatore/istituzione che tale documentazione non gli è più necessaria
(vedi 4.9.4 e 5.5.12).
Lo sponsor
e lo sperimentatore/istituzione devono firmare il protocollo o un documento
alternativo al fine di confermare tale accordo.
5.7 Attribuzione delle
Responsabilità
Prima di dare inizio ad uno studio, lo sponsor deve definire,
stabilire e ripartire tutti gli obblighi e le funzioni relativi alla sperimentazione stessa.
5.8 Indennizzo per i
Soggetti e per gli Sperimentatori
5.8.1 Lo sponsor deve, se stabilito dalle
disposizioni normative applicabili,provvedere ad assicurare o a garantire
(mediante copertura legale e finanziaria) lo sperimentatore/istituzione
contro richieste di indennizzo
derivanti dalla conduzione della sperimentazione, con l’esclusione di
quei reclami imputabili a
imperizia,imprudenza e/o negligenza.
5.8.2 Le polizze e le procedure
assicurative dello sponsor devono contemplare, secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative
applicabili, i costi per il trattamento medico dei soggetti sottoposti a
sperimentazione qualora si verificassero complicanze causate dalla
sperimentazione.
5.8.3 Quando i soggetti dello studio ricevono l’indennizzo
spettante loro, il metodo e le modalità di pagamento dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle
disposizioni normative applicabili.
5.9 Accordi Finanziari
Gli aspetti
finanziari riguardanti la sperimentazione devono essere documentate in un
accordo sottoscritto tra lo sponsor e
lo sperimentatore/istituzione.
5.10 Notifica/Domanda di Autorizzazione alle
Autorità Regolatorie
Prima di dare inizio alla sperimentazione clinica lo
sponsor (o lo sponsor ed lo sperimentatore, se stabilito dalle disposizioni normative applicabili) deve sottoporre
tutte le richieste necessarie all’attenzione delle autorità regolatorie affinché
queste possano esaminarla, accettarla e/o dare l’autorizzazione ad iniziare la
sperimentazione,secondo quanto richiesto dalle disposizioni normative
applicabili. Qualsiasi notifica/presentazione deve essere datata e deve
contenere le informazioni sufficienti per l’identificazione del
protocollo.
5.11 Conferma della Revisione da parte dell’IRB/IEC
5.11.1 Lo
sponsor deve ottenere dallo sperimentatore/istituzione:
a)Il nome e
l’indirizzo dell’IRB/IEC dello sperimentatore/istituzione.
b)La dichiarazione
emessa dall’IRB/IEC riguardo alla propria conformità, da un punto di
vista organizzativo ed operativo,
alla GCP, alle leggi e alle disposizioni normative
applicabili.
c)L’approvazione/opinione favorevole documentata dell ’IRB/IEC
e, qualora venga richiesto dallo sponsor, una copia del protocollo vigente, il/i modulo/i per il consenso
informato scritto e qualsiasi altra informazione scritta da fornire ai soggetti,le procedure per il
reclutamento degli stessi, la documentazione relativa ai pagamenti ed ai
risarcimenti dei quali possono avvalersi i soggetti e qualsiasi altro
documento che l’IRB/IEC possa aver
richiesto.
5.11.2 Qualora l’IRB/IEC vincoli la propria approvazione/opinione
favorevole alla/e modifica/che di
qualsiasi aspetto della sperimentazione, come ad esempio la/e modifica/che del
protocollo, del modulo per il
consenso informato scritto e qualsiasi altra informazione scritta da fornire ai
soggetti e/o altre procedure, lo
sponsor deve ottenere dallo sperimentatore/istituzione una copia della/e
modifica/che apportata/e e dovrà conoscere la data in cui
l’approvazione/opinione favorevole è stata espressa dall’IRB/IEC.
5.11.3 Lo
sponsor deve ottenere dallo sperimentatore/istituzione la documentazione e le
date riguardanti ogni riconferma di
approvazione/riesame con opinione favorevole dell’IRB/IEC e di qualsiasi revoca
o sospensione dell’approvazione/opinione favorevole.
5.12 Informazioni sui
Prodotto/i in Studio
5.12.1 Durante la pianificazione della sperimentazione
lo sponsor deve assicurarsi che siano disponibili sufficienti dati di sicurezza ed efficacia ottenuti dagli
studi non clinici e/o da sperimentazioni cliniche, che possano sostenere
l’idoneità del prodotto alla somministrazione a soggetti umani, ai dosaggi, per la durata e per la popolazione
selezionata.
5.12.2 Lo sponsor deve aggiornare il Dossier per lo
Sperimentatore mano a mano che nuove e rilevanti informazioni si rendano disponibili (vedi 7.Dossier per lo
Sperimentatore)
5.13 Produzione, Confezionamento, Etichettatura e Codifica
del/i Prodotto/i in Studio
5.13.1 Lo sponsor deve assicurarsi che il prodotto
in sperimentazione (inclusi il principio attivo di confronto ed il placebo, se applicabile) sia
caratterizzato in modo appropriato in base allo stadio di sviluppo dello stesso,
che sia prodotto conformemente alle GMP applicabili e che sia
opportunamente codificato ed
etichettato in modo da preservare l’eventuale cecità, se applicabile. Inoltre,
l’etichettatura deve essere conforme alle disposizioni normative
applicabili.
5.13.2 Lo sponsor
deve stabilire le temperature più adatte alla conservazione del prodotto in
sperimentazione, le modalità di conservazione (ad es.proteggere dalla luce), i
tempi di conservazione, i fluidi di
ricostituzione e le procedure e gli strumenti per l’infusione se necessari. Lo
sponsor deve informare tutte le parti interessate (ad es.addetti al
monitoraggio, sperimentatori, farmacisti, persone responsabili della conservazione) di tali
modalità.
5.13.3 Il prodotto in sperimentazione deve essere confezionato in
modo tale da impedire la contaminazione e qualunque deterioramento durante il
trasporto e la conservazione.
5.13.4 Negli studi in cieco il sistema di
codifica per il prodotto in sperimentazione deve essere dotato di un meccanismo che permetta la rapida
identificazione del prodotto in caso di emergenza medica ma che prevenga un’apertura del cieco non
rilevabile.
5.13.5 Qualora, durante lo sviluppo clinico, vengano apportati
significativi cambiamenti nella formulazione del prodotto in sperimentazione o
nel prodotto di confronto i risultati di ogni studio aggiuntivo del prodotto
(es.stabilità, tasso di dissoluzione, biodisponibilità) atti a verificare se
questi cambiamenti possano alterare in modo significativo il profilo
farmacocinetico del prodotto, devono essere disponibili prima dell’utilizzo della nuova formulazione nelle
sperimentazioni cliniche.
5.14 Fornitura e Gestione del/i Prodotto/i in
Studio
5.14.1 Lo sponsor ha la responsabilità di fornire allo
sperimentatore/istituzione il prodotto in sperimentazione.
5.14.2 Lo sponsor
non deve procedere alla fornitura del prodotto in sperimentazione allo
sperimentatore/istituzione fino a quando non è in possesso della documentazione
necessaria (es.approvazione/opinione favorevole da parte dell’IRB/IEC e delle
autorità regolatorie).
5.14.3 Lo sponsor deve assicurarsi che le procedure
scritte contengano le istruzioni alle quali lo sperimentatore/istituzione deve attenersi per la
gestione e la conservazione del prodotto in sperimentazione, e della
documentazione relativa. Le procedure devono riguardare un’adeguata e sicura
ricezione del prodotto, la gestione, la conservazione, la distribuzione, il
recupero del prodotto inutilizzato da
parte dei soggetti e la restituzione allo sponsor del prodotto in
sperimentazione rimasto inutilizzato (o lo smaltimento alternativo se
autorizzato dallo sponsor ed in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni normative applicabili).
5.14.4 Lo
sponsor deve:
a)garantire la puntuale consegna allo sperimentatore del
prodotto in sperimentazione.
b)Conservare i documenti attestanti la
spedizione, la ricezione, la sistemazione, il recupero e la distruzione del prodotto in sperimentazione (vedi
8.Documenti Essenziali per la Conduzione di uno Studio Clinico).
c)Mantenere un sistema per il
recupero del prodotto in sperimentazione e documentare tale recupero (es.ritiro per carenze del prodotto,
recupero dopo il termine dello studio, ritiro del prodotto scaduto).
d)Mantenere un sistema per lo
smaltimento del prodotto in sperimentazione inutilizzato e per la documentazione di tale smaltimento.
5.14.5 Lo
sponsor deve:
a)Provvedere a garantire la stabilità del prodotto in
sperimentazione durante il periodo di utilizzazione.
b)Conservare una
quantità del prodotto utilizzato nella sperimentazione sufficiente a
riconfermare le specifiche del prodotto, qualora necessario, e conservare
documentazione delle analisi e delle
caratteristiche del lotto del campione. Per quanto la stabilità lo permetta
devono essere conservati campioni del prodotto fino a quando l’analisi dei dati
della sperimentazione sia ultimata oppure per il periodo stabilito dalle disposizioni normative applicabili,
qualora queste richiedono un periodo di conservazione più lungo.
5.15 Accesso alla Documentazione
5.15.1 Lo
sponsor deve assicurarsi che nel protocollo o in altro accordo scritto sia
specificato che lo
sperimentatore/istituzione renda possibile l’accesso diretto ai dati/documenti
originali per il monitoraggio, per gli audit, per la revisione da parte
dell’IRB/IEC e per l’ispezione da parte delle autorità regolatorie, relativi allo studio.
5.15.2 Lo
sponsor deve accertarsi che ogni soggetto abbia acconsentito, per iscritto,
all’accesso diretto alla propria
documentazione clinica originale per il monitoraggio, l’audit, la revisione da
parte dell’IRB/IEC e l’ispezione
delle autorità regolatorie, relativi allo studio.
5.16 Informazioni sulla
Sicurezza
5.16.1 Lo sponsor è responsabile per la continua valutazione della
sicurezza del prodotto in sperimentazione.
5.16.2 Lo sponsor deve informare
tempestivamente tutti/e gli/le sperimentatori/istituzioni interessati/e
e le autorità regolatorie qualora si dovesse
scoprire che qualcosa potrebbe pregiudicare la sicurezza dei pazienti o potrebbe avere risvolti negativi sulla
conduzione della sperimentazione o indurre l’IRB/IEC a mutare la propria approvazione/opinione favorevole
riguardo alla continuazione della sperimentazione.
5.17 Segnalazione delle
Reazioni Avverse da Farmaci
5.17.1 Lo sponsor deve snellire la notifica di
tutte le reazioni avverse da farmaci (ADRs) serie ed inattese a tutti/e gli/le
sperimentatori/istituzioni interessati/e, all’IRB/IEC, quando necessario, ed
alle autorità regolatorie.
5.17.2
Tali segnalazioni urgenti devono essere conformi alle disposizioni normative
applicabili ed attenersi a quanto
indicato dalla Linea Guida ICH "Gestione dei dati clinici di
sicurezza:Definizioni e Standards per
la segnalazione accelerata ".
5.17.3 Lo sponsor deve sottoporre alle autorità
regolatorie tutti gli aggiornamenti sulla sicurezza ed i rapporti periodici secondo quanto stabilito
dalle disposizioni normative applicabili.
5.18 Monitoraggio
5.18.1
Finalità
La finalità del monitoraggio di uno studio è di verificare
che:
a)I diritti e il benessere dei soggetti siano tutelati.
b)I dati
riguardanti la sperimentazione siano accurati, completi e verificabili per mezzo
dei documenti originali.
c)La conduzione della sperimentazione sia conforme a
quanto stabilito dal protocollo/emendamenti approvati, alla GCP ed alle
disposizioni normative applicabili.
5.18.2 Selezione e Qualifiche dei
Responsabili del Monitoraggio.
a)I responsabili del monitoraggio devono
essere nominati dallo sponsor.
b)I responsabili del monitoraggio devono
essere addestrati in modo appropriato e devono avere la conoscenza scientifica e/o clinica richiesta
per monitorare la sperimentazione adeguatamente. Le qualifiche degli addetti devono essere
documentate.
c)I responsabili del monitoraggio devono possedere
un’approfondita conoscenza del prodotto in sperimentazione, del protocollo, del
modulo per il consenso informato scritto, di ogni altra informazione scritta
destinata ai soggetti, delle SOP dello sponsor, della GCP e delle disposizioni
normative applicabili.
5.18.3 Estensione e Tipo di Monitoraggio Lo sponsor
deve assicurare che le sperimentazioni vengano adeguatamente monitorate. Lo
sponsor deve stabilire l ’estensione ed il tipo di monitoraggio.
L’estensione
ed il tipo di monitoraggio devono basarsi su considerazioni quali l’obiettivo,
la finalità, la progettazione, la complessità, l’occultamento, la dimensione
campionaria e gli esiti dello studio.
Generalmente vi è la necessità di
svolgere un monitoraggio in loco prima, durante e dopo la sperimentazione.
Tuttavia in particolari circostanze lo sponsor può stabilire che il monitoraggio
centralizzato in associazione a
procedure quali l’addestramento e le riunioni degli sperimentatori, la
disponibilità di esaurienti istruzioni scritte possano garantire la corretta
conduzione della sperimentazione nel rispetto della GCP. La campionatura statisticamente controllata
può rivelarsi un metodo accettabile per la selezione dei dati da verificare.
5.18.4 Responsabilità
del Monitor
Il responsabile
del monitoraggio deve garantire, conformemente alle richieste dello sponsor,
che la sperimentazione venga condotta
e documentata in modo appropriato tramite l’espletamento delle seguenti attività, se pertinenti e necessarie per
la sperimentazione e la sede della stessa:
a)Agire da principale tramite per
la comunicazione tra sponsor e sperimentatore.
b)Verificare che lo
sperimentatore sia in possesso di qualifiche e risorse adeguate (vedi
4.1,4.2,5.6) e che queste rimangano tali durante l’intero periodo della
sperimentazione; che le strutture, ivi compresi i laboratori, le strumentazioni
ed il personale siano idonei alla conduzione sicura ed appropriata della sperimentazione e che siano mantenuti
adeguati durante l’intero periodo della sperimentazione.
c)Verificare, per il
prodotto in sperimentazione, che:
i) i tempi e le condizioni di
conservazione siano accettabili e che
le forniture siano sufficienti per la durata della
sperimentazione.
ii) il
prodotto in sperimentazione venga somministrato solo a soggetti in possesso dei
requisiti necessari all’assunzione e
secondo il dosaggio specificato nel protocollo.
iii)vengano fornite ai
soggetti le necessarie istruzioni perché possano correttamente
utilizzare, gestire, conservare e
restituire il prodotto in sperimentazione.
iv)il ricevimento, l’utilizzo e la
restituzione del prodotto presso le sedi di sperimentazione siano controllati e documentati in modo
adeguato.
v)lo smaltimento del prodotto in sperimentazione
inutilizzato,presso le sedi di sperimentazione, sia conforme alle disposizioni normative
applicabili e alle direttive dello sponsor.
d)Verificare che lo
sperimentatore segua il protocollo approvato e tutti gli eventuali
emendamenti approvati.
e)Verificare che sia stato ottenuto il consenso informato
scritto prima della partecipazione di ogni soggetto alla sperimentazione.
f)Garantire che lo sperimentatore
riceva la stesura più recente del Dossier dello Sperimentatore, tutta la documentazione e tutte le forniture
necessarie ad un corretto svolgimento della sperimentazione stessa in conformità
alle disposizioni normative applicabili.
g)Garantire che lo sperimentatore e
lo staff della sperimentazione siano adeguatamente informati sulla
stessa.
h)Verificare che lo sperimentatore e lo staff della sperimentazione
stiano adempiendo le funzioni specificate conformemente al protocollo e secondo
qualsiasi altro accordo scritto intercorso tra lo sponsor e lo sperimentatore/istituzione e che non
abbiano delegato queste funzioni a individui non autorizzati.
i)Verificare che lo sperimentatore
stia reclutando solo soggetti idonei.
j)Notificare il ritmo di reclutamento
dei soggetti.
k)Verificare che i documenti originali e altre registrazioni
della sperimentazione siano accurati, completi, costantemente aggiornati e conservati.
l)Verificare che lo
sperimentatore fornisca tutti i rapporti,le notifiche,le richieste e le
presentazioni necessarie e che questi documenti siano accurati, completi,
tempestivi, leggibili, datati e che permettano l’identificazione della
sperimentazione.
m)Accertare la precisione e la completezza delle
registrazioni nelle CRF, nei documenti originali e in altri documenti relativi
alla sperimentazione confrontandoli fra loro. In particolare, il responsabile
del monitoraggio deve verificare che:
i)I dati richiesti dal protocollo
vengano registrati in modo accurato nelle CRF e che siano consistenti con i
documenti originali.
ii)Qualsiasi modifica nel dosaggio e/o nella terapia sia
ben documentata per ogni soggetto dello studio.
iii)Tutti gli eventi avversi, la medicazioni concomitanti e le
malattie intercorrenti vengano riportate in accordo con il protocollo nelle
CRF.
iv)Le visite alle quali il soggetto non si sottopone, i test non
compiuti e gli esami non effettuati, siano chiaramente riportati come tali nelle CRF.
v)Qualsiasi rinuncia
o abbandono della sperimentazione da parte di soggetti reclutati venga
riportato e giustificato nelle
CRF.
n)Informare lo sperimentatore di qualsiasi errore, omissione o
illeggibilità delle registrazioni nelle CRF. Il responsabile del monitoraggio deve garantire che le correzioni,
aggiunte o cancellature siano eseguite in modo appropriato, siano datate e spiegate (se necessario) e
che siano firmate dallo sperimentatore o da un membro dello staff partecipante
alla sperimentazione autorizzato a sottoscrivere cambiamenti nella CRF in vece
dello sperimentatore. Questa autorizzazione deve essere
documentata.
o)Stabilire se tutti gli eventi avversi (AEs) siano documentati
in modo appropriato nei termini di tempo richiesti dalla GCP, dal protocollo, dal IRB/IEC, dallo sponsor e
dalle disposizioni normative applicabili.
p)Stabilire se lo sperimentatore stia conservando i
documenti essenziali (vedi 8.Documenti Essenziali per la Conduzione di uno Studio Clinico).
q)Comunicare allo
sperimentatore il mancato rispetto del protocollo, delle SOP, della GCP e
delle disposizioni normative
applicabili ed agire nel modo più adatto per prevenire il ripetersi delle
deviazioni rilevate.
5.18.5 Procedure di Monitoraggio
Il responsabile del
monitoraggio deve seguire le SOP scritte e stabilite dallo sponsor così
come le procedure che sono indicate
specificamente dallo sponsor per il monitoraggio di una data
sperimentazione.
5.18.6 Rapporto di Monitoraggio
a)Il responsabile del
monitoraggio deve sottoporre allo sponsor un rapporto scritto dopo ogni visita
alla sede della sperimentazione o dopo ogni comunicazione riguardante la
sperimentazione stessa.
b)I rapporti devono indicare la data,la sede,il nome
del responsabile del monitoraggio ed il nome dello sperimentatore o di altre persone contattate.
c)I rapporti
devono comprendere un riassunto di ciò che il responsabile del monitoraggio ha
controllato e le sue osservazioni riguardanti dati/fatti significativi,
deviazioni, carenze, conclusioni, provvedimenti intrapresi o da intraprendere
e/o provvedimenti raccomandati per garantire conformità.
d)La revisione e il
seguito al rapporto di monitoraggio devono essere documentati dai rappresentanti
designati dallo sponsor.
5.19 Verifica
Qualora lo sponsor dovesse eseguire
una verifica,come parte integrante della assicurazione della qualità, deve tenere in
considerazione:
5.19.1 Finalità
La finalità di una verifica,indipendente e
separata dal monitoraggio o dalle funzioni di controllo di qualità usuali, deve consistere nella valutazione
della conduzione della sperimentazione e dell’osservanza del protocollo, delle
SOP, della GCP e delle disposizioni normative applicabili.
5.19.2 Selezione e
Qualifiche dei Responsabili delle Verifiche
a)Lo sponsor deve incaricare,per
la conduzione delle verifiche, individui che siano indipendenti da studi/sistemi
clinici.
b)Lo sponsor deve garantire che i responsabili delle verifiche siano
qualificati per addestramento ed esperienza per una conduzione appropriata delle
verifiche. Le qualifiche relative devono essere documentate.
5.19.3 Procedure
di Verifica
a)Lo sponsor deve garantire che la verifica di studi/sistemi
clinici sia condotta secondo le procedure scritte dello sponsor riguardo a ciò
che deve essere verificato, a come verificarlo, alla frequenza delle verifiche e
alla forma ed il contenuto dei rapporti degli addetti alla verifica.
b)Il
piano e le procedure di verifica dello sponsor per una sperimentazione devono
essere dettate dall’importanza della stessa per la sottomissione alle autorità
regolatorie, dal numero dei soggetti arruolati per lo studio, dal tipo e dalla
complessità della sperimentazione, dal livello di rischio per ogni soggetto in sperimentazione e da qualsiasi
altro problema individuato.
c)Le osservazioni e le conclusioni dei
responsabili delle verifiche devono essere documentate.
d)Al fine di
preservare l’indipendenza e il valore della funzione delle verifiche, le
autorità regolatorie non devono richiedere come prassi abituale i rapporti
relativi. Le autorità regolatorie possono richiedere l’accesso ad un rapporto di verifica, a seconda delle
circostanze, qualora sussista prova di una grave mancanza nell’osservanza della GCP o nel corso di procedimenti
legali.
e)Lo sponsor deve rilasciare un certificato di verifica qualora sia
richiesto da regolamentazioni o leggi
applicabili.
5.20 Non Conformità
5.20.1 Una non conformità al protocollo,
alle SOP, alla GCP e/o alle disposizioni normative applicabili da parte di uno
sperimentatore/istituzione o di un membro/i dello staff dello sponsor deve
condurre ad una immediata azione da parte dello sponsor per assicurare la
conformità.
5.20.2 Qualora il monitoraggio e/o la verifica evidenziassero una
non conformità grave e/o persistente da parte di uno sperimentatore/istituzione,
lo sponsor deve porre termine alla partecipazione alla sperimentazione da parte dello
sperimentatore/istituzione. Quando la partecipazione di uno
sperimentatore/istituzione ad uno studio viene interrotta a causa di
inadempienza, lo sponsor deve prontamente metterne a conoscenza le autorità
regolatorie.
5.21 Conclusione Anticipata o Sospensione dello
Studio
Se una sperimentazione viene prematuramente interrotta o sospesa lo
sponsor deve prontamente informare lo sperimentatore/istituzione e le autorità
regolatorie dell’interruzione o della sospensione e del/i motivo/i di questa. Lo
sponsor o lo sperimentatore/istituzione devono anche informare prontamente l’IRB/IEC per giustificare
l’interruzione o la sospensione, come specificato dalle disposizioni normative
applicabili.
5.22 Rapporti su Sperimentazione/Studio Clinico
Sia che la
sperimentazione venga completata o conclusa prematuramente, lo sponsor
deve garantire la redazione di
rapporti sulla sperimentazione clinica e che questi vengano sottoposti
alle agenzie regolatorie, come
richiesto dalle disposizioni normative applicabili.
Lo sponsor deve anche
garantire che i rapporti della sperimentazione clinica da presentare per
la domanda di autorizzazione
all’immissione in commercio soddisfino i requisiti fondamentali della
Linea Guida ICH "Struttura e
Contenuto dei rapporti di Sperimentazioni Cliniche". (NOTA: La Linea Guida
in questione specifica che in alcuni
casi sono ritenuti accettabili anche rapporti abbreviati sugli studi).
5.23
Studi Multicentrici
Per gli studi multicentrici lo sponsor deve garantire
che:
5.23.1 Tutti gli sperimentatori conducano la sperimentazione in stretta
osservanza del protocollo concordato
con lo sponsor e, se richiesto, con le autorità regolatorie, e che ha ricevuto
l’approvazione/parere favorevole dell ’IRB/IEC.
5.23.2 Le CRF siano state
strutturate per raccogliere i dati richiesti da tutte le sedi di
sperimentazioni. Agli sperimentatori che stanno raccogliendo dati aggiuntivi
dovranno essere fornite anche le ulteriori CRF progettate per la raccolta di tali dati
supplementari.
5.23.3 Le responsabilità dello sperimentatore coordinatore e
degli altri sperimentatori partecipanti siano documentate prima dell’inizio della sperimentazione.
5.23.4 A
tutti gli sperimentatori vengano date istruzioni su come seguire il protocollo,
come attenersi all’insieme dei requisiti fondamentali per l’accertamento dei
dati clinici e di laboratorio e su come completare le CRF.
5.23.5 Tra gli sperimentatori la comunicazione sia
facilitata.
6.PROTOCOLLO SPERIMENTALE ED EMENDAMENTO/I AL PROTOCOLLO
I
contenuti di un protocollo di sperimentazione devono generalmente includere i
punti indicati di seguito. Tuttavia,
alcune informazioni specifiche riguardanti le sedi della sperimentazione
possono essere fornite su pagina/e di
protocollo separate,o indicate in un accordo separato. Alcune delle informazioni
elencate di seguito possono essere contenute in altri documenti facenti
riferimento al protocollo come il Dossier dello Sperimentatore.
6.1
Informazioni di Carattere Generale
6.1.1 Titolo del protocollo, numero di
identificazione del protocollo e data. Ogni emendamento deve anche essere numerato e datato.
6.1.2 Nome
e indirizzo dello sponsor e del responsabile del monitoraggio (se diverso da
quello dello sponsor).
6.1.3 Nome
e qualifica delle persone autorizzate a firmare il protocollo e gli emendamenti
al protocollo a nome dello sponsor.
6.1.4 Nome, qualifica, indirizzo e
recapito telefonico del medico specialista (od odontoiatra se appropriato)dello sponsor per quello
studio.
6.1.5 Nome e qualifica dello sperimentatore/i che è/sono
responsabile/i della conduzione della sperimentazione ed indirizzo e recapito telefonico della/e sede/i della
stessa.
6.1.6 Nome, qualifica, indirizzo e recapito telefonico del medico (od
odontoiatra, se appropriato) responsabile di tutte le decisioni mediche (od
odontoiatriche) nella sede della sperimentazione (se diverso dallo sperimentatore).
6.1.7 Nome,
indirizzo del/i laboratorio/i clinico/i e altro/i dipartimento/i medico/i e/o
tecnico/i e/o istituzione/i coinvolti
nella sperimentazione.
6.2 Informazioni di Base
6.2.1 Nome e descrizione
del prodotto in sperimentazione.
6.2.2 Riassunto dei risultati degli studi
non clinici che potrebbero avere rilevanza clinica e di altre sperimentazioni cliniche che sono pertinenti per
lo studio.
6.2.3 Riassunto degli eventuali rischi e benefìci conosciuti e
potenziali, se ve ne sono, per l’uomo.
6.2.4 Descrizione e giustificazione della via di somministrazione, del
dosaggio, del regime di dosaggio e
della durata del trattamento.
6.2.5 Dichiarazione che la sperimentazione sarà
condotta in ottemperanza al protocollo, alla GCP e alle disposizioni normative
applicabili.
6.2.6 Descrizione della popolazione da studiarsi.
6.2.7
Riferimenti alla letteratura e ai dati che sono di attinenza alla
sperimentazione e che forniscono una base di partenza per la sperimentazione
stessa.
6.3 Obiettivi e Finalità dello Studio
Dettagliata descrizione
degli obiettivi e della finalità della sperimentazione.
6.4 Progettazione
dello Studio
L’integrità scientifica della sperimentazione e la credibilità
dei dati originati dalla stessa dipendono fondamentalmente dalla progettazione dello studio.La progettazione dello
studio deve comprendere:
6.4.1 Una dichiarazione specifica degli esiti
primari e secondari, se ve ne sono, che dovranno essere misurati durante la
sperimentazione.
6.4.2 Una descrizione del tipo/progetto dello studio da
condurre (ad es.in doppio cieco, vs.placebo, a gruppi paralleli) e un diagramma
schematico della progettazione dello studio, delle procedure e delle diverse
fasi.
6.4.3 Una descrizione delle misure prese per minimizzare/evitare errori
sistematici (bias),
comprendente:
a)randomizzazione
b)occultamento.
6.4.4 Una descrizione
del trattamento dello studio,del dosaggio e del regime di dosaggio del prodotto
in sperimentazione. Dovrà essere inclusa anche una descrizione della forma
farmaceutica, della confezione e
dell’etichettatura del prodotto in sperimentazione.
6.4.5 La durata prevista
della partecipazione del soggetto ed una descrizione della sequenza e
della durata di tutti i periodi della
sperimentazione, compreso l’eventuale prosieguo.
6.4.6 Una descrizione delle
"norme per l’interruzione" e dei "criteri di cessazione" validi per i singoli
soggetti, per l’intera sperimentazione e per parti di essa.
6.4.7 Procedure
per controllare l’affidabilità del prodotto sperimentale, inclusi eventuali
placebo e prodotti di
confronto.
6.4.8 Conservazione dei codici di randomizzazione e delle
procedure per la decodifica di tali codici.
6.4.9 Identificazione di qualunque dato da registrare
direttamente sulle CRF (cioè nessuna precedente registrazione scritta od
elettronica di dati) e da considerarsi come dati originali.
6.5 Selezione e
Ritiro dei Soggetti.
6.5.1 Criteri di inclusione dei soggetti.
6.5.2
Criteri di esclusione dei soggetti.
6.5.3 Criteri per il ritiro dei soggetti
(cioè interruzione del trattamento col prodotto in sperimentazione/trattamento
sperimentale)e procedure indicanti:
a)Quando e come ritirare i soggetti dalla
sperimentazione/trattamento col prodotto in studio.
b)Tipo e tempi per la
raccolta dei dati relativi ai soggetti ritirati.
c)Se e come i soggetti
possono essere sostituiti.
d)Follow-up per i soggetti ritirati dalla
sperimentazione/trattamento col prodotto in sperimentazione.
6.6 Trattamento
dei Soggetti
6.6.1 Il trattamento da somministrare,inclusi i nomi di tutti i
prodotti,il dosaggio,lo schema posologico, la via/modalità di somministrazione e la durata della
terapia, compresi il periodo di follow-up dei soggetti per ogni trattamento con
prodotto in sperimentazione/gruppo di trattamento/braccio di studio.
6.6.2
Medicazioni/trattamenti permessi (incluse le cure mediche di soccorso)e non
permessi prima e/o durante la
sperimentazione.
6.6.3 Procedure per monitorare la compliance del
soggetto.
6.7 Valutazione dell’Efficacia
6.7.1 Specificazione dei
parametri di efficacia.
6.7.2 Metodi e tempi per l’accertamento, la
registrazione e l’analisi dei parametri di efficacia.
6.8 Valutazione della
Sicurezza
6.8.1 Specificazione dei parametri di sicurezza.
6.8.2 Metodi e
tempi per l’accertamento, la registrazione e l’analisi dei parametri di
sicurezza.
6.8.3 Procedure per la stesura di rapporti per la registrazione e
la segnalazione di eventi avversi e malattie intercorrenti.
6.8.4 Tipo e
durata del seguito dei soggetti in seguito ad eventi avversi.
6.9
Statistica
6.9.1 Descrizione dei metodi statistici da impiegare, compresi i
tempi di eventuali analisi intermedie programmate.
6.9.2 Il numero
pianificato di soggetti da arruolare. Nel caso di sperimentazioni
multicentriche, deve essere
specificato il numero di pazienti stabilito per ogni sede, la motivazione della
scelta della dimensione del gruppo
campione, comprese le osservazioni (o i calcoli) sulla potenza dello studio
e la giustificazione
clinica.
6.9.3 Il livello di significatività da utilizzare.
6.9.4 Criteri
per la conclusione della sperimentazione.
6.9.5 Procedura per la gestione dei
dati mancanti, inutilizzati o spuri.
6.9.6 Procedure per la segnalazione di
qualunque deviazione dal piano statistico originale (qualunque deviazione dal
piano statistico originale deve essere descritta e giustificata nel protocollo
e/o nel rapporto finale, nel modo
appropriato).
6.9.7 La selezione dei soggetti da includere nelle analisi
(es.tutti i soggetti randomizzati, tutti i soggetti trattati,tutti i soggetti eligibili,soggetti
valutabili).
6.10 Accesso Diretto ai Dati/Documenti Originali
Lo sponsor
deve garantire che nel protocollo, o in altro accordo scritto, sia specificato
che lo sperimentatore/istituzione permetterà il monitoraggio, la verifica,la
revisione dell’IRB/IEC, l’ispezione delle autorità regolatorie relative allo studio fornendo accesso diretto
a dati/documenti originali.
6.11 Procedure di Controllo e di Assicurazione
della Qualità
6.12 Aspetti Etici
Descrizione di considerazioni etiche
relative alla sperimentazione.
6.13 Gestione dei Dati e Conservazione della
Documentazione
6.14 Accordi Finanziari e Assicurazioni
Il finanziamento e
l’assicurazione, se non trattati in un accordo separato.
6.15 Criteri di
Pubblicazione
I criteri di pubblicazione, se non trattati in un accordo
separato.
6.16 Supplementi
(NOTA:dal momento che il protocollo ed il
rapporto della sperimentazione/studio clinico sono strettamente correlati,ulteriori informazioni in
materia potranno essere trovate nella Linea Guida ICH "Struttura e Contenuto dei rapporti di
Sperimentazioni Clinich")
7.DOSSIER PER LO SPERIMENTATORE
7.1 Introduzione
Il Dossier per lo Sperimentatore (IB) è una raccolta
di dati clinici e non clinici, sul/i prodotto/i in sperimentazione che sono di
pertinenza per lo studio del/i prodotto/i nell’uomo. Il suo scopo è quello di
fornire agli sperimentatori e alle persone coinvolte nello studio clinico
informazioni che rendano più agevole la comprensione del razionale del
protocollo e l’aderenza a diversi fattori chiave del protocollo, quali il dosaggio, la frequenza/l’intervallo delle
dosi, i metodi di somministrazione e le procedure per il monitoraggio della sicurezza del prodotto. La IB
rappresenta, inoltre, uno strumento di conoscenza per la gestione clinica dei soggetti durante la
sperimentazione. Le informazioni devono essere presentate in una forma concisa, semplice, oggettiva,
equilibrata e non promozionale che permetta al clinico, o al potenziale sperimentatore, di comprenderle
chiaramente e di fare una valutazione imparziale rischiobeneficio circa
l’appropriatezza dello studio proposto. Per questa ragione una persona
qualificata da un punto di vista
medico deve di solito partecipare alla redazione della IB, il cui contenuto,
tuttavia, deve essere approvato anche
dagli specialisti delle diverse discipline che hanno fornito i dati.
Questa
linea guida indica le informazioni minime che devono essere incluse in una IB e
fornisce suggerimenti per la sua
stesura.Si presuppone che il tipo e l’ampiezza delle informazioni
disponibili possano essere diversi in
relazione allo stadio di sviluppo del prodotto in sperimentazione. Una IB
di ampio contenuto può non essere
necessaria se il prodotto in studio è in commercio e la sua farmacologia è
largamente conosciuta dalla classe medica. Se consentito dalle autorità
regolatorie, un dossier informativo di base sul prodotto, o il foglio
illustrativo o l’etichetta possono rappresentare una valida alternativa, purché
essi comprendano informazioni aggiornate, esaurienti e dettagliate su tutti
gli aspetti del prodotto in studio
che possano essere importanti per lo sperimentatore. Se un prodotto in
commercio deve essere studiato per un nuovo
impiego (cioè una nuova indicazione) deve essere preparata una specifica IB per
il nuovo impiego proposto. La IB deve essere rivista almeno una volta
all’anno e sottoposta a revisione per quanto
necessario in accordo alle procedure scritte dello sponsor. In relazione allo
stadio di sviluppo del prodotto o nel caso si rendano disponibili nuove
informazioni rilevanti, una revisione più frequente può essere appropriata.
Comunque, in accordo con la Good Clinical Practice, nuove informazioni di rilievo possono essere così
importanti da dover essere comunicate agli sperimentatori e possibilmente alle
Commissioni Istituzionali di Revisione (IRB)/Comitati Etici Indipendenti (IEC) e/o alle autorità
regolatorie ancor prima di essere incluse nella IB revisionata.
Generalmente,
è responsabilità dello sponsor assicurare che l’aggiornamento della IB sia
reso disponibile allo/gli
sperimentatore/i ed è responsabilità degli sperimentatori fornire la IB
aggiornata agli IRB/IEC responsabili
per lo studio. Nel caso in cui uno studio sia promosso da uno sperimentatore,
lo sperimentatore-sponsor deve
accertare di poter disporre di un dossier sul prodotto fornito dal fabbricante
commerciale. Se il prodotto in studio è fornito dallo sperimentatore-sponsor,
allora questi deve fornire le
necessarie informazioni al personale coinvolto nella sperimentazione. Nel caso
in cui la preparazione di una IB formale sia inattuabile, lo
sperimentatore-sponsor deve ampliare, in sostituzione della IB, la sezione del protocollo clinico
riguardante le informazioni retrospettive e contenente le informazioni di
minima, aggiornate, descritte in questa linea guida.
7.2 Considerazioni
Generali
La IB deve comprendere:
7.2.1 Frontespizio
Questo deve
riportare il nome dello sponsor, l’identificazione del prodotto in studio
(es.sigla sperimentale, nome chimico o nome generico approvato e nome
commerciale se legalmente permesso o
se voluto dallo sponsor) e la data di distribuzione. Si consiglia inoltre di
riportare il numero progressivo dell’edizione ed un riferimento al numero e alla
data della edizione precedente sostituita. Un esempio di frontespizio è presentato in Appendice
1.
7.2.2 Dichiarazione di Riservatezza
Lo sponsor può includere delle
istruzioni per lo sperimentatore/i destinatari affinché la IB sia gestita come un documento riservato destinato
all’esclusivo uso ed all’informazione dello staff clinico e dell’IRB/IEC.
7.3 Contenuto del Dossier per
lo Sperimentatore
La IB deve contenere le seguenti sezioni,ciascuna con i
riferimenti bibliografici ove appropriato:
7.3.1 Indice
Un esempio di
indice è presentato nell’Appendice 2.
7.3.2 Riassunto
Deve essere fornito
un breve riassunto (preferibilmente di non più di due pagine) che metta
in luce i dati disponibili e
significativi fisico-chimici, farmaceutici, farmacologici, tossicologici,
farmacocinetici, metabolici e clinici pertinenti allo stadio di sviluppo clinico
del prodotto in sperimentazione.
7.3.3Introduzione
Deve essere fornito un
breve paragrafo introduttivo che contenga il nome chimico (e il nome
generico e quello commerciale se approvato)
del/i prodotto/i in studio, tutti i principi attivi, la classe farmacologica
del/i prodotto/i e la sua posizione prevista nell’ambito della classe
(es.vantaggi), il razionale per condurre la ricerca con il/i prodotto/i in
oggetto e le indicazioni profilattiche, terapeutiche o diagnostiche previste. Infine, l’introduzione deve
fornire l’approccio generale da seguire nella valutazione del prodotto in
studio.
7.3.4 Formulazione e Proprietà Fisico-Chimiche e Farmaceutiche
Si
deve fornire una descrizione della/e sostanza/e in studio (compresa la formula
chimica e/o di struttura) e un breve
riassunto riguardante le proprietà chimicofisiche e farmaceutiche relative
alla sostanza.
Al fine di poter
prendere le misure di sicurezza appropriate nel corso della sperimentazione, si
deve descrivere e giustificare, se
pertinente da un punto di vista clinico, la/e formulazione/i da utilizzare,
compresi gli eccipienti. Si devono inoltre fornire istruzioni per la
conservazione e per le modalità di impiego della/e forma/e farmaceutica/che.
Devono essere menzionate tutte le
analogie strutturali con altri composti conosciuti.
7.3.5 Studi Non
Clinici
Introduzione:
Si devono riassumere i risultati di tutti i
pertinenti studi non clinici di farmacologia,tossicologia, farmacocinetica e sul metabolismo del prodotto in
studio. Questo riassunto deve riguardare la metodologia usata, i risultati e
discutere la pertinenza tra i dati ottenuti e gli effetti terapeutici in studio
e i possibili effetti sfavorevoli e
non desiderati nell’uomo.
Le informazioni da fornire possono comprendere, per
quanto appropriato, i seguenti dati se noti/disponibili:
-specie saggiate
-numero e sesso degli ammalati
in ciascun gruppo
-unità di dose (es.mg/Kg)
-intervallo delle dosi
-via
di sommistrazione
-durata del trattamento
-informazioni sulla
distribuzione sistemica
-durata del controllo dopo
l’esposizione
-risultati,comprendenti i seguenti aspetti:
-natura e
frequenza degli effetti farmacologici o tossici
-gravità o intensità degli
effetti farmacologici o tossici
-tempo di insorgenza degli
effetti
-reversibilità degli effetti
-durata degli effetti
-relazione
di dose-risposta.
Se possibile le informazioni devono essere riassunte in
forma di tabelle o di tabulati per rendere più chiara la presentazione.
Le seguenti sezioni devono illustrare i
risultati più importanti emersi dagli studi, compresi la relazione dose-risposta
degli effetti osservati, l’attinenza all’uomo e tutti gli aspetti da studiare
nell’uomo.
Se appropriato, i risultati sulla dose efficace e non tossica
devono essere comparati nella stessa specie animale (es.deve essere discusso
l’indice terapeutico). Deve essere trattata l’attinenza fra queste informazioni e la dose proposta per l
’uomo.Qualora sia possibile deve essere effettuata una comparazione in termini
di livelli plasmatici/livelli tessutali piuttosto che sulla base di
mg/kg.
a)Farmacologia non clinica
Si deve includere un riassunto
riguardante gli aspetti farmacologici del prodotto in studio e, se appropriato, dei suoi metaboliti significativi
studiati negli animali.Questo riassunto deve includere studi che accertino la potenziale attività
terapeutica (ad es.modelli di efficacia, legame recettoriale e specificità) e quelli che accertino la sicurezza
del prodotto (ad es.studi speciali per accertare gli effetti farmacologici oltre
a quelli terapeutici voluti).
b)Farmacocinetica e Metabolismo negli
Animali
Devono essere riassunti i dati di farmacocinetica, del metabolismo e
dell’eliminazione del prodotto in studio in tutte le specie studiate. La
discussione dei dati ottenuti deve riguarare l’assorbimento e la biodisponibilità locale e sistemica del
prodotto in studio e dei suoi metaboliti e la loro relazione con i dati farmacologici e tossicologici nelle
specie animali.
c)Tossicologia
Gli effetti tossicologici, ottenuti da
studi condotti su diverse specie animali, devono essere riassunti e descritti,
se appropriato, relativamente a:
-Dose singola
-Dose
ripetuta
-Cancerogenesi
-Studi speciali (es.studi su fenomeni di
irritazione e sensibilizzazione)
-Tossicità sulla
riproduzione
-Genotossicità (mutagenesi)
7.3.6 Effetti
nell’Uomo
Introduzione:
Deve essere presentata una discussione
approfondita sugli effetti conosciuti del/i prodotto/i in studio nell’uomo che comprenda le informazioni
circa la farmacocinetica, il metabolismo, la farmacodinamica, la relazione
dose-risposta, la sicurezza, l’efficacia ed altre attività farmacologiche.
Qualora possibile, si deve fornire un
riassunto di ciascuno studio clinico già completato. Devono essere fornite oltre
alle informazioni derivanti dagli studi clinici, anche quelle risultanti da
qualsiasi utilizzo del/i prodotto/i
in studio, come ad esempio i dati ottenuti dalla commercializzazione del
prodotto.
a)Farmacocinetica e Metabolismo nell’Uomo
-Si deve presentare un
riassunto riguardante la farmacocinetica del/i prodotto/i in studio
comprendente, se disponibili, i seguenti dati:
-Farmacocinetica (comprendente
il metabolismo, se appropriato, e l’assorbimento, il legame alle proteine plasmatiche, la distribuzione e
l’eliminazione).
-Biodisponibilità del prodotto in studio (assoluta, ove
possibile, e/o relativa) usando una forma farmaceutica di riferimento.
-Sottogruppi di popolazioni (es.sesso,
età ed alterata funzionalità organica).
-Interazioni (es.interazioni fra
prodotti ed interazioni con gli alimenti).
-Altri dati di farmacocinetica
(es.risultati di studi di popolazioni condotti nell’ambito di studi
clinici).
b)Sicurezza ed Efficacia
Si deve fornire un riassunto delle
informazioni sui dati di sicurezza del/i prodotto/i in studio (compresa quella
dei metaboliti, se appropriato), di farmacodinamica, di efficacia e di relazione
dose-risposta che sono stati ottenuti da precedenti studi nell’uomo (volontari
sani e/o pazienti). Le implicazioni delle suddette informazioni devono essere discusse. Nei casi in cui un
certo numero di sperimentazioni cliniche sia stato completato, una chiara
presentazione dei dati potrà essere costituita dall’impiego di riassunti sulla
sicurezza e l’efficacia riferiti alle varie sperimentazioni, suddivisi in
sottogruppi a seconda delle
indicazioni. Saranno utili tabelle riassuntive delle reazioni avverse al farmaco
per tutti gli studi clinici (compresi
anche quelli effettuati su tutte le altre indicazioni studiate). Devono
essere discusse le differenze
importanti nel modello/incidenza delle reazioni avverse da farmaco
attraverso le indicazioni o i
sottogruppi.
La IB deve fornire una descrizione dei possibili rischi e delle
reazioni avverse al farmaco che possano essere previsti sulla base di precedenti
esperienze con il prodotto in studio o con prodotti correlati. Si deve anche
fornire una descrizione delle precauzioni da rispettare o del monitoraggio
speciale da effettuare nell’uso sperimentale del/i prodotto/i.
c)Esperienze
di Commercializzazione del Prodotto
La IB deve indicare i paesi dove il
prodotto in studio è stato approvato o è in commercio.Qualsiasi informazione significativa ottenuta dalla
commercializzazione del prodotto deve essere riassunta (es. formulazioni,
dosaggi, vie di somministrazione, reazioni avverse da farmaco). La IB deve anche
indicare tutti i paesi in cui il prodotto non è stato approvato/registrato per
la commercializzazione o è stato ritirato dal commercio o revocato.
7.3.7 Riassunto dei Dati e Guida
per lo Sperimentatore Questa sezione deve presentare una discussione generale dei dati clinici e
non-clinici e deve riassumere le informazioni provenienti da varie fonti sui diversi aspetti del/i prodotto/i
in studio,qualora sia possibile.In questo modo lo sperimentatore può disporre
dell’interpretazione più esauriente dei dati disponibili e di una
valutazione delle implicazioni
connesse per futuri studi clinici.
Se appropriato, devono essere discussi i
rapporti pubblicati riguardanti prodotti correlati. Ciò può costituire un ausilio per lo sperimentatore a
prevedere reazioni avverse da farmaco o altri problemi durante gli studi clinici.
Lo scopo complessivo
di questa sezione è quello di fornire allo sperimentatore un mezzo per giudicare
chiaramente i possibili rischi e le reazioni avverse, nonché i test specifici,
le osservazioni e le precauzioni che
possano rendersi necessari per la conduzione di uno studio clinico. Tale
giudizio deve essere basato sulle
informazioni disponibili di tipo fisico-chimico, farmaceutico, farmacologico,
tossicologico e clinico riguardanti il prodotto in studio. Devono, inoltre,
essere fornite allo sperimentatore indicazioni da seguire per il riconoscimento ed il trattamento di
eventuali casi di sovradosaggio e di reazioni avverse da farmaco basate su precedenti esperienze nell’uomo e
sulle proprietà farmacologiche del prodotto in studio.
7.4 Appendice
1:
FRONTESPIZIO (Esempio)
NOME DELLO SPONSOR
Prodotto:
Codice
Sperimentale:
Nome/i:Nome chimico,nome generico (se approvato)
Nome/i
commerciale/i (se legalmente permesso e se voluto dallo sponsor)
DOSSIER PER LO SPERIMENTATORE
Edizione Numero:
Data di pubblicazione:
Sostituisce l ’Edizione
Precedente Numero:
Data:
7.5 Appendice 2:
Indice del dossier dello
sperimentatore (Esempio)
-Riservatezza (facoltativo)
-Pagina delle firme
(facoltativa)
1 Indice
2 Riassunto
3 Introduzione
4 Formulazione e
Proprietà Fisico-Chimiche e Farmaceutiche
5 Studi Non Clinici
5.1
Farmacologia Non Clinica
5.2 Farmacocinetica e Metabolismo negli
Animali
5.3 Tossicologia
6 Effetti nell’Uomo
6.1 Farmacocinetica e
Metabolismo nell’Uomo
6.2 Sicurezza ed Efficacia
6.3 Esperienze di
Commercializzazione del Prodotto
Riassunto dei Dati e Guida per lo
Sperimentatore
NB:Riferimenti a:1.Pubblicazioni
2.Rapporti
I
riferimenti devono essere inseriti alla fine di ciascun capitolo
Appendici
(eventuali)
8.DOCUMENTI ESSENZIALI PER LA CONDUZIONE DI UNO STUDIO CLINICO
8.1 Introduzione
I documenti essenziali sono quei documenti che
singolarmente e collettivamente permettono di valutare la conduzione di uno studio clinico e la
qualità dei dati prodotti. Questi documenti servono a dimostrare la conformità dello sperimentatore,
dello sponsor e del monitor agli standard di Good Clinical Practice e a tutte le disposizioni
normative applicabili.
I documenti essenziali servono a numerosi altri ed
importanti scopi. L’archiviazione dei documenti essenziali opportunamente effettuata presso lo
sperimentatore/istituzione e presso lo sponsor può essere di grande ausilio per una gestione di
successo dello studio da parte dello sperimentatore, dello sponsor e del monitor. Questi documenti sono anche
quelli che vengono usualmente sottoposti a verifica da parte della struttura
indipendente dello sponsor ed ispezionati dalle autorità regolatorie come
parte del processo per confermare la
validità della conduzione dello studio e l’integrità dei dati raccolti.
Di
seguito è riportata la lista minima dei documenti essenziali. I diversi
documenti sono raggruppati in tre sezioni a seconda della fase dello studio
durante la quale essi vengono normalmente prodotti:1)prima dell’inizio della
fase clinica dello studio,2) durante la conduzione della fase clinica
dello studio e 3) dopo il
completamento o l’interruzione dello studio.Viene fornita una descrizione
dello scopo di ciascun documento e se
esso debba essere conservato nell’archivio dello sperimentatore/istituzione o in quello dello
sponsor, o in entrambi. È accettabile che alcuni documenti siano riuniti
insieme,purché i singoli elementi siano prontamente identificabili.
Gli
archivi principali della sperimentazione devono essere allestiti all’inizio
dello studio, sia presso lo sperimentatore/sede sperimentale che presso gli
uffici dello sponsor. La visita di chiusura dello studio può essere effettuata solo dopo che il
monitor abbia rivisto sia l’archivio dello sperimentatore/istituzione che quello dello sponsor ed abbia confermato
che tutti i documenti necessari si trovano nei rispettivi archivi di
competenza.
Alcuni o tutti i documenti ai quali si riferisce questa linea
guida possono essere soggetti a, e dovranno essere disponibili per, la verifica da parte dello sponsor e
ispezione da parte delle autorità regolatorie.
8.2 Prima dell’inizio della Fase Clinica dello
Studio.
Durante questa fase di programmazione i seguenti documenti devono
essere preparati ed archiviati prima che lo studio inizi formalmente
ALLEGATO 2
ELENCO DELLE LINEE GUIDA EUROPEE PER LE PROVE
CLINICHE, COMPRESE NEL VOLUME III, PARTE 2, DELLA PUBBLICAZIONE DELLA
COMMISSIONE EUROPEA "LA DISCIPLINA RELATIVA AI MEDICINALI DELLA UNIONE EUROPEA
"1996; A CURA DELL’UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Linee guida per le prove cliniche (generali)
Buona pratica clinica per
studi clinici su prodotti medicinali nella comunità europea Struttura e contenuto delle relazioni degli studi
clinici Studi di farmacocinetica
sull’uomo Informazioni sul rapporto
dose-risposta a sostegno dell’autorizzazione del prodotto Dimensione della popolazione esposta al
trattamento per valutare la tollerabilità clinica di farmaci indicati nel
trattamento a lungo termine di condizioni che non comportano un pericolo di vita
per il paziente Sperimentazione
clinica di prodotti medicinali indicati per l’utilizzo a lungo termine
Metodologia biostatistica negli studi
clinici Sperimentazione clinica di
prodotti medicinali nei bambini Sperimentazione clinica di prodotti medicinali nell’anziano Sperimentazione clinica di prodotti medicinali in
pazienti geriatrici Combinazioni
fisse di prodotti Test clinici su
formulazioni ad azione prolungata con particolare riferimento alle formulazioni
a rilascio protratto Requisiti
clinici dei prodotti per uso topico dotati di un ’efficacia localizzata e
contenenti sostanze già note
Gestione dei dati di tollerabilità
clinica:definizioni e standard per le relazioni accelerate Sperimentazione di biodisponibilità e
bioequivalenza Linee guida per le
prove cliniche (classe terapeutica) Prodotti medicinali indicati nel trattamento dell arteriopatia periferica
cronica ostruttiva Prodotti
medicinali per il trattamento dei disturbi cronici Prodotti medicinali indicati nel trattamento
dell’insufficienza cardiaca Prodotti
medicinali per il trattamento di disturbi epilettici Prodotti medicinali per il trattamento
dell’angina Prodotti medicinali per
il trattamento delle aritmie Prodotti
medicinali per il trattamento della depressione Prodotti medicinali per il trattamento del
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