Linee guida di riferimento per l’istituzione e il funzionamento dei comitati etici.
Articolo 1
1.Le linee guida riportate in allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto, forniscono orientamenti di
massima integrativi e di maggiore dettaglio per l’istituzione e il funzionamento
dei Comitati etici, disciplinati dai decreti ministeriali 15 luglio 1997 e 18
marzo 1998.
Articolo 2
1.Il presente decreto entra in vigore dopo
centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato 1
Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza Ufficio sperimentazioni cliniche dei medicinali ed uso
speciale di farmaci non autorizzati
LINEE GUIDA PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEI
COMITATI ETICI
1.Aspetti generali.
1.1 Il Comitato etico è un organismo
indipendente, costituito nell’ambito di una struttura sanitaria o di ricerca scientifica e composto secondo
criteri di interdisciplinarietà.
1.2 Il principale riferimento per le
decisioni e le attività dei Comitati etici sarà costituito,-per le valutazioni
etiche -dalla dichiarazione di Helsinki (Jama,march 19,1997 -Vol.277, n.11,
pagine 925-926), nonché, ove
applicabili, dalle raccomandazioni del Comitato nazionale di bioetica. Per
quanto concerne le sperimentazioni
cliniche dei medicinali, i Comitati etici faranno riferimento anche alle citate
norme di Good Clinical Practice nella
versione più recente.
1.3 Le presenti linee guida integrano e dettagliano,
pertanto, quanto già definito dall’allegato al decreto ministeriale 15 luglio 1997 in tema di
Comitati etici e di buona pratica clinica per le sperimentazioni dei medicinali.
Perciò si ritiene utile riportare nell’appendice i principali paragrafi del
citato allegato recanti le
disposizioni sui Comitati etici, che il decreto ministeriale 15 luglio 1997 fa
obbligo di seguire.
1.4 La valutazione scientifico/metodologica delle
ricerche avrà come riferimento, oltre che le GCP per le sperimentazioni dei medicinali, la larga bibliografia
esistente sull’argomento, sia su testi che su riviste; è indispensabile che i componenti dei comitati abbiano
documentata conoscenza ed esperienza
nelle materie di competenza del comitato.
2.Istituzione e composizione
dei Comitati etici.
2.1 Le norme per l’istituzione dei Comitati etici sono
riportate nel decreto ministeriale 15 luglio 1997 art.4. Si attira l ’attenzione sulla necessità di evitare una
proliferazione eccessiva ed alla fine controproducente dei Comitati etici (C.E.), prevedendo un solo C.E. per
ciascuna azienda sanitaria locale e
per ciascuna azienda ospedaliera.
2.2 La composizione dei Comitati etici deve
globalmente garantire le qualifiche e l’esperienza necessarie a valutare gli aspetti etici e
scientifico/metodologici degli studi proposti. A tal fine i Comitati
etici dovrebbero preferibilmente includere
un nucleo di esperti comprendente:
-due clinici con documentata esperienza e
conoscenze delle sperimentazioni terapeutiche controllate e randomizzate;
-un
biostatistico con documentata esperienza e conoscenze delle sperimentazioni
controllate e randomizzate;
-un
farmacologo;
-un farmacista (*)del Servizio farmaceutico della istituzione di
ricovero o territoriale sede della sperimentazione clinica dei medicinali;
-Il direttore sanitario (*)e,
ove applicabile, come nel caso degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS), il direttore scientifico (*) della istituzione sede della
sperimentazione;
-un esperto
in materia giuridica.
—————
(*)Componente "ex officio ".
Gli altri componenti avranno qualifiche e
competenze nei seguenti ambiti:
-medicina generale
territoriale;
-bioetica;
-infermieristico;
-volontariato per
l’assistenza e/o associazionismo di tutela dei pazienti.
È opportuna una
significativa presenza di componenti non dipendenti dalla istituzione che si
avvale del Comitato e di componenti estranei alla professionalità medica e alle
professionalità tecniche correlate. L’esigenza di rendere manifesta l ’assoluta
imparzialità dell’organo richiede, inoltre, che la presidenza del Comitato venga preferibilmente affidata
a componente non dipendente dalla istituzione.
2.3 Come previsto dall’art.4
del decreto ministeriale 15 luglio 1997 i componenti del Comitato etico sono nominati dall’organo di amministrazione
delle strutture sanitarie o di ricerca che intendono eseguire sperimentazioni.
2.4 È preferibile che
le designazioni dei componenti esterni avvengano su segnalazione di ordini
professionali, società scientifiche, organizzazioni di volontariato ecc.
2.5
Il Comitato potrà avvalersi di esperti non membri. È indispensabile provvedere
all’istituzione dell’ufficio di segreteria del Comitato alle dipendenze di un
qualificato responsabile: l’Ufficio sarà dotato di risorse informatiche per la ricerca bibliografica
e, per quanto possibile, per l’archiviazione degli atti.
2.6 Indipendenza dei
Comitati etici:
2.6.1 L ’indipendenza dei C.E. è garantita:
a)dalla
mancanza di subordinazione gerarchica del Comitato nei confronti della struttura
ove esso opera;
b)dalla assenza di
rapporti gerarchici tra i diversi C.E.;
c)dalla presenza di personale non
dipendente dalla struttura ove opera il Comitato;
d)dalla estraneità e dalla
mancanza di conflitti di interesse dei votanti rispetto alla sperimentazione
proposta; (i membri del Comitato devono firmare una dichiarazione che li obbliga
a non pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali possa sussistere un
conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto quali ad esempio:il
coinvolgimento nella progettazione, nella conduzione o nella direzione della
sperimentazione;rapporti di dipendenza con lo sperimentatore; rapporti di
consulenza con la azienda che produce
il farmaco;ecc.);
e)dalla mancanza di cointeressenze di tipo economico tra i
membri del Comitato e le aziende del settore farmaceutico;pertanto nella nomina dei membri del C.E. gli
amministratori si astengono dal designare dipendenti da aziende farmaceutiche o persone cointeressate
alle attività economiche delle aziende farmaceutiche;
f)dalle ulteriori norme di garanzia e
incompatibilità che il C.E. ritiene di dover adottare.
2.6.2 Per personale
non dipendente dalla struttura intendesi personale che non abbia rapporti
di lavoro a tempo pieno,parziale,o di
consulenza con la struttura ove opera il Comitato.
2.6.3 I componenti del
Comitato etico restano in carica per 3 anni. È opportuno che il mandato
non sia rinnovato consecutivamente più di
una volta,eccezion fatta per i componenti ex officio. I componenti del Comitato
e della segreteria sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla loro
attività.
3.Funzioni dei Comitati etici.
3.1 La valutazione del medicinale al
fine di esprimere il giudizio di notorietà ai sensi del decreto ministeriale 18
marzo 1998 verrà effettuata sulla documentazione presentata come indicato nella
circolare n. 8 del 10 luglio 1997,
relativi allegati e successivi aggiornamenti. Il C.E. dovrà valutare se tale
documentazione fornisce dati clinici sufficienti sulla sicurezza clinica del
prodotto, tali da poter esentare il medicinale in sperimentazione dagli
accertamenti dell’Istituto superiore di sanità sulla composizione e
l’innocuità del prodotto
stesso,previsti dal decreto del Presidente della Repubblica, n.754, del 21
settembre 1994 (art.1, lettera c) e
dai decreti ministeriali 28 luglio 1977 e 25 agosto 1977.
3.2 La valutazione
della sperimentazione con medicinali sarà effettuata sulla documentazione
e in particolare sul protocollo
presentati dai proponenti secondo le indicazioni di GCP (ai sensi del
decreto ministeriale 15 luglio 1997, nonché
come indicato nelle altre disposizioni e linee guida stabilite in ambito europeo
e secondo le indicazioni ministeriali in materia.
3.3 I Comitati etici
valutano eventuali precedenti pareri negativi di altri Comitati sul giudizio
di notorietà e sulle
sperimentazioni,che,ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 1998, debbono
essere comunicati nell’ambito di domande successive al parere
sfavorevole.
3.4 Ai fini della approvazione della sperimentazione, il C.E.
prenderà inoltre in considerazione:
-l’applicabilità alla sperimentazione
proposta del giudizio (delibazione) di notorietà sul farmaco riconosciuto quale medicinale di non nuova
istituzione, o dell’esito degli accertamenti dell’I.S.S. sulla composizione e l’innocuità del farmaco, se
riconosciuto di nuova istituzione, con particolare riferimento a quanto previsto
dai paragrafi 2 e 7 della circolare n.8 del 10 luglio 1997 e dal decreto
ministeriale 18 marzo 1998;
-il razionale del progetto di sperimentazione;
l’adeguatezza del protocollo, con riferimento agli obiettivi, al disegno, alla conduzione e alla
valutazione dei risultati nonché la competenza e l’idoneità dei ricercatori e di tutte le persone coinvolte
nella sperimentazione;
-la fattibilità della sperimentazione, con riferimento
alla possibilità di arruolare un numero adeguato di soggetti per la durata dello
studio, agli spazi, alle risorse di personale, strutturali e tecnologiche e alla
sostenibilità e convenienza dei costi per l’Istituzione.
3.5 Il C.E.
verifica, tra l’altro,che l’impostazione scientifica della sperimentazione
clinica dei medicinali sia stata elaborata prendendo in considerazione le linee
guida europee di cui all’allegato 2 al decreto ministeriale 15 luglio 1997 e successivi aggiornamenti.
3.6 Il
Comitato è tenuto a valutare gli aspetti etici della sperimentazione, con
particolare attenzione al consenso informato e all’eventuale uso di un placebo.
I soggetti coinvolti a qualunque titolo nella sperimentazione non possono essere sottoposti a indagini o terapie
non necessarie per la loro patologia,
se tali indagini o terapie arrecano danno, o sofferenza,o espongono a rischi.
Essi non possono essere inclusi in una sperimentazione se non avranno dato
preliminarmente un consenso informato, ritenuto idoneo dal Comitato etico per
contenuti informativi e per modalità di richiesta.
3.7 Consenso
informato.
3.7.1 Sul consenso informato valgono le indicazioni delle G.C.P.
(Paragrafo 4.8 dell’all.1 al decreto
ministeriale 15 luglio 1997); il C.E. è chiamato inoltre a verificare che siano
rispettate le quattro condizioni fondamentali che, come indicato dal Comitato
nazionale di Bioetica, qualificano il consenso informato stesso:
a)la qualità
della comunicazione e dell’informazione;
b)la comprensione
dell’informazione;
c)la libertà decisionale del paziente;
d)la capacità
decisionale del paziente.
3.7.2 Pertanto affinché il consenso informato sia
considerato validamente prestato, deve essere esplicitato in appositi moduli predisposti a cura
della struttura presso la quale viene effettuata la ricerca, (o dal Centro ove
opera lo sperimentatore Coordinatore nel caso di sperimentazioni
multicentriche), in conformità a criteri indicati nel paragrafo 4.8 e in
particolare 4.8.10 delle G.C.P., utilizzando termini chiari, semplici e comprensibili, evitando il gergo medico, e
illustrando termini tecnico-scientifici eventualmente utilizzati e
specificamente indicando l’eventuale uso di un placebo.
3.7.3 Nel caso di
sperimentazioni multicentriche, il C.E. può integrare i moduli di informazione
al paziente e il consenso informato
in rapporto a specifiche esigenze.
3.7.4 È inoltre necessario indicare il
responsabile medico della ricerca, al quale fare riferimento per ulteriori informazioni e spiegazioni, fatta
salva la facoltà di consultare, in qualunque momento, un medico di fiducia.3.7.5 Il C.E. prenderà in
considerazione l’adeguatezza delle modalità di raccolta di consenso quale elemento necessario ai fini
dell’adozione di un parere favorevole.
3.7.6 Poiché il consenso informato
rappresenta una forma imperfetta di tutela del soggetto, l’ottenimento del
consenso informato non è una garanzia sufficiente di eticità e non esime il
Comitato dalla necessità di una
valutazione globale della sperimentazione.
3.7.7 Il C.E. valuterà inoltre
l’idoneità delle condizioni logistiche e del tempo riservati all’informazione;
la conoscenza del protocollo e delle sue implicazioni da parte del personale,
come condizione necessaria ad una
informazione trasparente; l’eventuale coinvolgimento, nel fornire le
informazioni, del medico di famiglia
del paziente o di altre persone che il paziente ritiene opportuno per la sua
sicurezza.
3.7.8 Come previsto dalle GCP per i medicinali destinati a terapie
in situazioni di emergenza, quando
non è possibile ottenere il previo consenso del soggetto, bisogna chiedere il
consenso del suo rappresentante
legalmente riconosciuto, se presente .Qualora non sia possibile ottenere il
previo consenso del soggetto, e non è disponibile il suo rappresentante
legalmente riconosciuto, l’arruolamento del soggetto deve richiedere le misure descritte nel protocollo e/o in
altri documenti, con l’approvazione documentata del Comitato etico, per tutelare
i diritti, la sicurezza ed il benessere del soggetto e per assicurare la conformità alle disposizioni
normative applicabili. Il soggetto, od il suo rappresentante legalmente
riconosciuto, deve essere informato in merito allo studio il più presto
possibile e deve essere chiesto il
consenso a continuare ed ogni altro consenso, eventualmente necessario.
3.7.9
La sperimentazione su minore deve essere effettuata in ottemperanza ai criteri
delle specifiche linee guida europee in materia di sperimentazione in età
pediatrica recentemente approvate dall’Agenzia europea di valutazione dei medicinali, alle quali si rinvia,
[1] e se non vi sia la possibilità di
perseguire analoghi risultati con la sperimentazione su soggetti di maggiore
età. Essa è comunque vincolata al
valido consenso di chi esercita la podestà dei genitori; conformemente alle
richiamate linee guida europee, il
minore, compatibilmente con la sua età, ha diritto ad essere
personalmente informato sulla
sperimentazione con un linguaggio ed in termini a lui comprensibili e richiesto
di firmare personalmente il proprio consenso in aggiunta a quello del legale
rappresentante; il minore deve potersi rifiutare di partecipare alla sperimentazione.
—————
[1]Doc.CPMP(EWP/462/1995, 17 marzo
1997), "Note for guidance on Clinical Investigation of medicinal products in children" approvate dal
CPMP/EMEA nel marzo 1997.
3.7.10 Se uno studio clinico include soggetti non pienamente capaci di
intendere e di decidere, la decisione
sul consenso informato sarà presa dal rappresentante legalmente riconosciuto.
Soggetti in queste condizioni non
possono essere inclusi in sperimentazioni non terapeutiche (cioè in cui
non è prevedibile un beneficio
terapeutico per il soggetto o un beneficio a fini preventivi), neppure con
il consenso del rappresentante
legale.
Eventuali eccezioni a questa norma possono essere ammesse solo se
soddisfatte le condizioni di cui al
punto 4.8.14 delle ICH-GCP allegate al decreto ministeriale 15 luglio 1997, e se
rischi e sofferenze per i pazienti sono di minima entità, e il protocollo
sottoposto al Comitato dia di ciò assicurazioni esaurienti.
3.8
Placebo:
3.8.1 Nel testo per ottenere il consenso informato è necessario
esplicitare l’indicazione della possibilità di somministrare il placebo, quando
prevista. Gli aspetti etici e la liceità dell’uso del placebo sono oggetto di dibattito. In linea di principio i
pazienti del gruppo di controllo non possono essere privati di una terapia
efficace se questa è disponibile e non possono essere trattati con un placebo,
se ciò comporta
sofferenza,prolungamento di malattia o rischio.
3.8.2 Si ricorda che l’uso
del placebo appare incompatibile con la dichiarazione di Helsinki:
"ad ogni
paziente,inclusi quelli del gruppo di controllo, se previsto, dovrebbe essere
assicurata la migliore prova
diagnostica ed il miglior mezzo terapeutico ".
3.8.3 Si può ammettere l’uso
del placebo se non è disponibile per il gruppo di controllo una terapia
consolidata di provata efficacia, o come complemento a un trattamento di provata
efficacia nel gruppo di controllo,
per consentire il doppio cieco rispetto ai soggetti del gruppo sperimentale,
assegnati al trattamento in valutazione associato a quello di provata
efficacia.
3.9 Altri compiti del Comitato etico:
3.9.1 Il Comitato etico
valuta i rapporti sull’avanzamento della sperimentazione; al riguardo,
nei casi di sperimentazione con
medicinali si fa riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.10 delle ICH-GCP
allegato al decreto ministeriale 15 luglio 1997; il C.E. valuta altresì gli
eventi avversi come previsto dalle GCP e in conformità agli obblighi di
segnalazione e ai tempi previsti dalle normative vigenti e a quelli
eventualmente fissati nel protocollo. Sulla base di eventuali eventi avversi o
di rapporti che segnalano un
inadeguato avanzamento della sperimentazione il Comitato etico può rivedere il
giudizio sulla sperimentazione precedentemente espresso.
3.9.2 Il Comitato
etico è responsabile del controllo delle comunicazioni che lo sponsor ha
l’obbligo di trasmettere ai sensi della circolare n.8 del 10 luglio 1997
(allegati 2 a-e) e successivi aggiornamenti, relativi all’inizio, l’eventuale
interruzione e la conclusione delle sperimentazioni. Il C.E. informa
il Ministero dell’avvenuta autorizzazione
alla sperimentazione.
3.10 Il Comitato etico,nei casi in cui la
sperimentazione sia di competenza del Comitato etico
nazionale per le
sperimentazioni, fatte salve le proprie competenze e prerogative, si coordina
con questo, secondo le modalità previste dallo stesso Comitato
nazionale.
4.Procedure.
4.1 Il Comitato etico elegge al proprio interno un
presidente e un altro membro che eventualmente lo sostituisca. I membri del
Comitato non possono delegare altri in proprio luogo. Il C.E. adotta un
regolamento che preveda tutti gli aspetti del funzionamento proprio e
dell’ufficio di segreteria, con
particolare attenzione ai tempi e alle modalità di convocazione delle riunioni
(con intervalli di regola non oltre 1 mese), alla designazione dei relatori, ai
criteri adottati per la valutazione dei risultati e di possibili eventi avversi, alla verbalizzazione
delle attività del Comitato, alle procedure di decadimento o per le dimissioni dei componenti, alle modalità
di presentazione della documentazione ai componenti con il necessario anticipo
per gli approfondimenti da parte dei componenti stessi, alle modalità
da adottare durante le sedute al fine di
evitare ogni possibile conflitto d’interesse.
4.2 Il Comitato rende
pubblicamente disponibile le modalità di valutazione e di adozione dei pareri
tra cui il quorum necessario per l’espressione del parere, che comunque deve
essere almeno della metà più uno dei
componenti;le decisioni sono prese dalla maggioranza degli aventi diritto al
voto.
4.3 Il Comitato rende pubblicamente disponibili la propria
composizione, il proprio regolamento, i tempi che prevede per la valutazione delle sperimentazioni proposte (di
regola non oltre 60 giorni), gli oneri previsti a carico dei proponenti la sperimentazione e i verbali
delle riunioni. Il Comitato è tenuto a informare motivatamente lo sponsor della decisione assunta.
4.4 Il
Comitato può richiedere ai proponenti una sperimentazione; ulteriori
informazioni a chiarimento e completamento del protocollo proposto, da fornire
per iscritto e/o nel corso di riunioni del Comitato.
4.5 La documentazione relativa all’attività del Comitato,
inclusa quella prodotta dai proponenti le sperimentazioni, va archiviata a cura dell’ufficio di segreteria e resa
disponibile nei casi di sperimentazioni cliniche dei medicinali per il periodo
previsto dalle G.C.P. dopo il completamento della sperimentazione, ai fini delle
attività di vigilanza del Ministero della sanità previste dal decreto
ministeriale 18 marzo 1998.
4.6 I
medicinali occorrenti alla sperimentazione verranno inviati dallo sponsor alla
farmacia dell’azienda che provvederà alla loro registrazione, appropriata
conservazione e consegna allo sperimentatore.
5.Aspetti economici.
I Comitati etici verificheranno che siano
osservati i seguenti principi.
5.1 Fornitura da parte dello sponsor, o del
titolare di fondi di ricerca, delle attrezzature ed altro materiale inventariabile non in possesso della
struttura, necessari per la ricerca e di tutto il materiale di consumo, compresi i medicinali da impiegare
nella sperimentazione (incluso l’eventuale placebo), ad eccezione di quel materiale che, non
costituendo spesa aggiuntiva ai fini della sperimentazione, fa parte di trattamenti, terapie e interventi
consolidati, previsti nella sperimentazione stessa. Il Comitato si accerta infatti che siano a carico dello
sponsor, o di fondi di ricerca ad hoc, tutte le spese aggiuntive che
l’Istituzione o gli stessi pazienti dovranno affrontare per effetto della
sperimentazione, nonché gli oneri di
funzionamento del Comitato etico stesso. Tali oneri, non avendo il C.E. scopo di
lucro, sono limitati al rimborso
delle spese sostenute dai componenti, dalla segreteria, dalla struttura per il
funzionamento del Comitato, nonché ad un gettone di presenza, ove previsto; tali
oneri debbono essere registrati e
resi pubblicamente disponibili.
5.2 Il Comitato verifica che lo sponsor, o i
fondi di ricerca ad hoc, garantiscano una idonea copertura assicurativa dei
soggetti in sperimentazione che li tuteli da qualunque danno direttamente o
indirettamente derivante dalla sperimentazione, nonché la copertura assicurativa
degli sperimentatori. Il Comitato
valuta la congruità dell’eventuale rimborso di spese e della compensazione per
mancato guadagno di volontari sani
partecipanti alla sperimentazione, comunque a carico dello sponsor o di
fondi di ricerca ad hoc.
5.3 Il Comitato
valuta la congruità di eventuali compensi erogati dallo sponsor al personale
sanitario o amministrativo coinvolto nella sperimentazione, per i quali debbono
essere escluse contrattazioni dirette con lo sponsor.
APPENDICE ALL’ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 18 MARZO 1998
Principali riferimenti al Comitato etico dall’allegato al decreto
ministeriale 15 luglio 1997 recante le norme di buona pratica clinica dell’U.E.
(N.B.:Quanto
segue,riportato per praticità nel presente documento,non esaurisce i riferimenti
al C.E. presenti nelle G.C.P.; si
rinvia alle G.C.P. stesse per una esaustiva conoscenza dei compiti e delle
responsabilità attribuite ai C.E.).
Dal Glossario.
1.27 Comitato etico indipendente (IEC).
Una
struttura indipendente (una Commissione o un Comitato di revisione
dell’istituzione, regionale, nazionale o sovranazionale), costituita da
professionisti medici/scientifici e membri non medici/scientifici con la
responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del
benessere dei soggetti coinvolti in
uno studio clinico e di fornire pubblica garanzia di tale protezione. Tale
struttura è responsabile, tra
l’altro, di effettuare la revisione e di dare l’approvazione/il parere
favorevole relativamente al protocollo di studio, alla idoneità del/gli
sperimentatore/i, delle strutture, nonché ai metodi ed al materiale da impiegare per ottenere e
documentare il consenso informato dei partecipanti allo studio clinico.
Lo
stato legale, la composizione, la funzione, l’operatività e le disposizioni
normative che si riferiscono ai comitati etici indipendenti possono variare da
Paese a Paese, ma devono comunque consentire al comitato etico indipendente di
agire nel rispetto della GCP descritta in questa linea guida.
1.28 Consenso
informato.
Una procedura mediante la quale un soggetto accetta
volontariamente di partecipare ad un particolare studio clinico, dopo essere
stato informato di tutti gli aspetti dello studio pertinenti alla sua
decisione. Il consenso informato è
documentato mediante un modulo di consenso informato scritto, firmato e datato.
2.Principi di GCP dell’ICH.
2.1 Gli studi clinici devono essere
condotti in conformità ai principi etici che traggono la loro origine dalla
Dichiarazione di Helsinki, e che rispettano la GCP e le disposizioni normative
applicabili.
2.2 Prima che uno studio abbia inizio,devono essere valutati
rischi ed inconvenienti prevedibili rispetto al beneficio atteso sia per il singolo soggetto dello studio che
per la società.Uno studio potrà essere iniziato e continuato solamente se i benefici previsti
giustificano i rischi.
2.3 I diritti, la sicurezza, e il benessere dei
soggetti dello studio costituiscono le considerazioni più importanti e devono prevalere sugli interessi
della scienza e della società.
2.4 Le informazioni disponibili, non cliniche
e cliniche, relative ad un prodotto in sperimentazione devono essere adeguate a supportare lo studio
clinico proposto.
2.5 Gli studi clinici devono essere scientificamente
validi,e devono essere descritti in un protocollo chiaro e dettagliato.
2.6
Lo studio deve essere condotto in conformità al protocollo che abbia
preventivamente ricevuto approvazione/parere favorevole di una commissione di
revisione dell’istituzione (IRB)/un comitato etico indipendente (IEC).
2.7 Le
cure mediche prestate e le decisioni di natura medica prese nell’interesse dei
soggetti ricadranno sempre sotto la responsabilità di un medico qualificato
oppure, se del caso, di un dentista qualificato.
2.8 Tutti gli individui
coinvolti nell’effettuazione di uno studio devono possedere l’istruzione,
la preparazione e l’esperienza
necessarie ad espletare le loro specifiche mansioni.
2.9 Un consenso
informato deve essere ottenuto liberamente fornito da ciascun soggetto
prima della sua partecipazione allo
studio.
2.10 Ogni informazione relativa allo studio clinico deve essere
registrata, trattata e conservata in modo tale da consentire un accurato resoconto, interpretazione e
verifica.
2.11 Deve essere garantita la riservatezza dei documenti che
potrebbero identificare i soggetti, rispettando le regole di riservatezza e confidenzialità previste dalle
disposizioni normative applicabili.
2.12 I prodotti in sperimentazione devono
essere preparati, gestiti, e conservati nel rispetto delle norme di buona fabbricazione (GMP) applicabili.
Essi devono essere impiegati secondo quanto prescritto dal protocollo
approvato.
2.13 Devono essere attuati sistemi con procedure che garantiscano
la qualità di ogni singolo aspetto dello studio.
3.Commissione di
Revisione dell’Istituzione/Comitato Etico Indipendente (IRB/IEC).
3.1
Responsabilità.
3.1.1 Un IRB/IEC deve tutelare i diritti, la sicurezza, ed il
benessere di tutti i soggetti che partecipano allo studio. Deve essere prestata
particolare attenzione agli studi che coinvolgano soggetti vulnerabili.
3.1.2
L ’IRB/IEC deve ottenere i seguenti documenti:
Protocollo/i dello studio e
emendamento/i,modulo/i di consenso informato scritto e modifiche del
modulo di consenso proposte dallo
sperimentatore per uno specifico studio, procedure di reclutamento dei soggetti (per esempio avvisi), informazioni
scritte da fornire ai soggetti, dossier dello sperimentatore (IB), informazioni disponibili sulla sicurezza,
informazioni su pagamento e indennizzo per i soggetti, il curriculum vitae
aggiornato dello sperimentatore e/o altra documentazione relativa alle
qualifiche, e tutti gli altri
documenti che l ’IRB/IEC ritiene necessari per adempiere alle proprie
responsabilità; l’IRB/IEC deve
esaminare uno studio clinico proposto in un tempo ragionevole e deve documentare
il suo parere per iscritto, identificando chiaramente lo studio, i documenti
esaminati e le date per quanto
riguarda:
approvazione/parere favorevole; modifiche richieste prima di poter
esprimere approvazione/parere favorevole; mancata approvazione/parere negativo;
e annullamento/sospensione di
qualsiasi precedente approvazione/parere favorevole.
3.1.3 L ’IRB/IEC deve
considerare le qualifiche dello sperimentatore per lo studio proposto,
sulla base di un curriculum vitae
aggiornato e/o di ogni altra documentazione pertinente richiesta dall’IRB/IEC stesso.
3.1.4 L ’IRB/IEC deve
periodicamente riesaminare ogni studio in corso ad intervalli ritenuti
appropriati per il grado di rischio per i soggetti, comunque almeno una volta
all’anno.
3.1.5 L’IRB/IEC può richiedere che vengano fornite ai soggetti
ulteriori informazioni rispetto a quelle indicate al punto 4.8.10 nel caso in cui, a proprio giudizio, tali
ulteriori informazioni contribuiscano significativamente alla tutela dei
diritti, della sicurezza, e/o del benessere dei soggetti.
3.1.6 Nel caso in
cui venga condotto uno studio non-terapeutico con il consenso del rappresentante
legalmente riconosciuto (vedi 4.8.12 e 4.8.14), l’IRB/IEC deve garantire che il
protocollo proposto e/o altra documentazione soddisfino i principi etici
fondamentali e rispettino le disposizioni normative applicabili a tali tipi di
studio.
3.1.7 Nel caso in cui il protocollo indichi che non sia possibile
ottenere il previo consenso del soggetto o del rappresentante legalmente
riconosciuto del soggetto (vedi 4.8.15), l’IRB/IEC deve garantire che il
protocollo proposto e/o altra documentazione soddisfino i principi etici
fondamentali e cherispettino le disposizioni normative applicabili a tali tipi
di studio (cioè in situazioni di emergenza).
3.1.8 L’IRB/IEC deve valutare
sia l’ammontare che il metodo di pagamento dei soggetti al fine di garantire che non vi siano situazioni di
coercizione né di influenza indebita sui soggetti dello studio. I pagamenti ad un soggetto devono essere rateizzati
e non condizionati esclusivamente al completamento dello studio da parte del
soggetto.
3.1.9 L’IRB/IEC deve garantire che le informazioni relative al
pagamento dei soggetti dello studio, compresi metodi, somme, e tempi di pagamento, siano ben chiarite nel
modulo di consenso informato scritto
e in ogni altra informazione scritta che venga fornita ai soggetti. Deve essere
specificato il modo in cui verrà
rateizzato il pagamento.
3.2 Composizione, funzioni e operatività.
3.2.1
L’IRB/IEC deve essere composto da un numero ragionevole di membri che
globalmente possiedono le qualifiche
e l’esperienza necessarie per esaminare e valutare gli aspetti
scientifici, medici ed etici dello
studio proposto. Si raccomanda che l’IRB/IEC comprenda:
a)almeno cinque
membri;
b)almeno un membro la cui area di interesse primario sia di carattere
non scientifico;
c)almeno un membro che sia indipendente dall’istituzione/dal
centro di sperimentazione.
Solamente i membri dell’IRB/IEC che risultano
indipendenti dallo sperimentatore e dallo sponsor dello studio possono votare/dare un proprio parere
sullo studio.
Deve essere conservato un elenco dei membri dell’IRB/IEC e
delle loro qualifiche.
3.2.2 L’IRB/IEC deve agire nel rispetto di procedure
operative scritte, conservare registrazioni scritte delle sue attività e verbali
delle riunioni,attenersi alla GCP e alle disposizioni normative
applicabili.
3.2.3 Un IRB/IEC deve prendere le proprie decisioni durante
incontri prestabiliti ai quali sia presente almeno il quorum dei componenti,
così come previsto dalle procedure operative scritte.
3.2.4 Solamente i
membri che partecipano alle revisioni e alle discussioni dell’IRB/IEC
devono votare/fornire pareri e/o
suggerimenti.
3.2.5 Lo sperimentatore può fornire informazioni su ogni
aspetto dello studio, ma non deve partecipare alle delibere dell’IRB/IEC né al
voto/parere dell’IRB/IEC.
3.2.6 Un IRB/IEC può convocare, per consulenza,
persone esterne con esperienza in specifiche aree.
3.3 Procedure.
L’IRB/IEC deve stabilire, documentare per
iscritto e seguire le sue procedure, che devono comprendere:
3.3.1
Determinazione della sua composizione (nomi e qualifiche dei suoi membri) e
dell’autorità sotto cui è stato
istituito.
3.3.2 Programmazione degli incontri, comunicazione ai suoi membri
e gestione delle riunioni.
3.3.3 Revisione degli studi dal loro inizio e per
tutta la loro durata.
3.3.4 Determinazione della frequenza delle revisioni
periodiche, secondo necessità.
3.3.5 Attuazione, sulla base delle
disposizioni normative applicabili, di rapida revisione e approvazione/parere
favorevole per piccole modifiche in studi in corso che abbiano già ottenuto
approvazione/parere favorevole dell’IRB/IEC.
3.3.6 Specificazione che nessun
soggetto deve essere ammesso ad uno studio prima che l’IRB/IEC non abbia fornito approvazione
scritta/parere favorevole sullo studio.
3.3.7 Specificazione che non devono
essere avviate deviazioni dal protocollo, né modifiche allo stesso, senza che l’IRB/IEC abbia espresso per
iscritto approvazione/parere favorevole ad uno specifico emendamento, eccetto
quando ciò sia necessario per eliminare i rischi immediati per i soggetti
o quando la/le modifica/che
riguarda/riguardano esclusivamente aspetti logistici o amministrativi
dello studio (per esempio, cambio del
responsabile del monitoraggio, del recapito telefonico)(vedi 4.5.2).
3.3.8
Specificazione che lo sperimentatore deve immediatamente riferire all’IRB/IEC
relativamente a:
a)deviazioni dal protocollo, o modifiche allo stesso, al
fine di eliminare i rischi immediati per i soggetti dello studio (vedi
3.3.7,4.5.2,4.5.4);
b)modifiche che aumentino il rischio per i soggetti e/o
che incidano significativamente sulla conduzione dello studio (vedi
4.10.2);
c)tutte le reazioni avverse da farmaci (ADR) che siano sia serie che
inattese;
d)nuove informazioni che possano incidere negativamente sulla
sicurezza dei soggetti o sulla conduzione dello studio.
3.3.9 Garanzia di una tempestiva notifica
scritta da parte dell’IRB/IEC allo sperimentatore/all’istituzione per quanto
riguarda:
a)le sue decisioni/pareri relativi allo studio;
b)le motivazioni
delle sue decisioni/pareri;
c)procedure per l’appello alle sue
decisioni/pareri.
3.4 Documentazione.
L’IRB/IEC deve conservare tutta la
documentazione pertinente (per esempio procedure scritte, elenchi dei membri con relativa
professione/istituzione di appartenenza, i documenti presentati, verbali delle
riunioni e corrispondenza) per un periodo di almeno 3 anni dopo il termine dello
studio e deve renderla disponibile su
richiesta da parte delle autorità regolatorie.
Gli sperimentatori,gli sponsor
o le autorità regolatorie possono chiedere all’IRB/IEC di fornire le
procedure scritte e gli elenchi dei suoi
membri.
Dal Paragrafo 4.
4.4 Comunicazioni con l ’IRB/IEC.
4.4.1 Prima di
iniziare uno studio, lo sperimentatore/istituzione deve ricevere l’approvazione
od il parere favorevole scritto e
datato dall’IRB/IEC per il protocollo dello studio, per il modulo di
consenso informato scritto, per gli
aggiornamenti del modulo di consenso, per le procedure di reclutamento
dei soggetti (ad esempio
comunicazioni informative sullo studio) e per ogni altra eventuale
informazione scritta da fornire ai
soggetti.
4.4.2 Nell’ambito della domanda scritta dello
sperimentatore/istituzione all’IRB/IEC, lo sperimentatore/istituzione deve
fornire all’IRB/IEC una copia aggiornata del Dossier dello sperimentatore.
Se questo viene aggiornato nel corso
dello studio, lo sperimentatore/istituzione ne deve fornire una copia
all’IRB/IEC.
4.4.3 Nel corso dello
studio, lo sperimentatore/istituzione deve fornire all’IRB/IEC tutti i
documenti soggetti a
revisione.
4.5 Aderenza al protocollo.
4.5.1 Lo sperimentatore/istituzione
deve condurre lo studio in conformità al protocollo concordato con lo sponsor e,se necessario,con le autorità
regolatorie previa approvazione/parere favorevole da parte dell’IRB/IEC. Lo sperimentatore/istituzione
e lo sponsor devono firmare il protocollo od un contratto alternativo per
confermare l’accordo.
4.5.2 Lo sperimentatore non deve attuare alcuna
deviazione dal protocollo né modifica dello stesso senza accordo con lo sponsor
e senza previa revisione ed approvazione/parere favorevole documentati da parte
dell’IRB/IEC della modifica, eccetto quando ciò sia necessario per eliminare
un rischio immediato per i soggetti
oppure quando i cambiamenti implicano solo aspetti logistici od amministrativi
dello studio (ad es.cambiamento del responsabile del monitoraggio, cambiamento
del recapito telefonico).
4.5.3 Lo sperimentatore o la persona designata
dallo sperimentatore deve documentare e spiegare ogni eventuale deviazione dal
protocollo approvato.
4.5.4 Lo sperimentatore può attuare una deviazione dal
protocollo od un cambiamento dello stesso per eliminare un pericolo immediato
per i soggetti partecipanti alla sperimentazione senza previa approvazione/parere favorevole dell’IRB/IEC. Non
appena possibile, la deviazione od il cambiamento attuati, le ragioni di ciò e, se è il caso, le
modifiche del protocollo devono essere inviate:
a)all’IRB/IEC per la
revisione e l’approvazione/parere favorevole;
b)allo sponsor per accettazione
e, se necessario;
c)alle autorità regolatorie.
4.8 Consenso informato dei
soggetti coinvolti nello studio.
4.8.1 Nell’ottenere e documentare il
consenso informato, lo sperimentatore deve ottemperare alle disposizioni normative applicabili e deve aderire
alla GCP ed ai principi etici che hanno la loro origine nella "Dichiarazione di Helsinki". Prima di
iniziare lo studio, lo sperimentatore deve avere approvazione/parere favorevole
per iscritto dell’IRB/IEC sul modulo di consenso informato scritto e di ogni
altra informazione scritta da fornire
ai soggetti.
4.8.2 Il modulo di consenso informato scritto ed ogni altra
informazione scritta che deve essere fornita ai soggetti, devono essere riveduti
ogni volta che divengano disponibili nuove informazioni importanti pertinenti per il consenso del soggetto. Qualsiasi
modulo di consenso informato scritto e le informazioni scritte modificati devono ricevere
l’approvazione/parere favorevole dell’IRB/IEC prima di essere usati. Il
soggetto od il suo rappresentante legalmente
riconosciuto devono essere informati tempestivamente qualora divengano disponibili nuove informazioni
rilevanti per la volontà del soggetto a continuare la sua partecipazione allo studio. La comunicazione di
queste informazioni deve essere documentata.
4.8.3 Né lo sperimentatore né il
personale che partecipa allo studio devono esercitare alcuna coercizione od influenza indebita su un soggetto
per indurlo a partecipare od a continuare a partecipare ad uno studio.
4.8.4
Nessuna delle informazioni orali e scritte concernenti lo studio, compreso il
modulo di consenso informato scritto, deve contenere un linguaggio che costringa
il soggetto od il suo rappresentante legalmente riconosciuto a rinunciare, anche
solo apparentemente, ad eventuali diritti legali oppure che esoneri o sembri
esonerare lo sperimentatore, l’istituzione, lo sponsor od i loro
rappresentanti dalla responsabilità
per negligenza.
4.8.5 Lo sperimentatore, o una persona da lui designata,deve
informare con completezza il soggetto o, se il soggetto non è in grado di
fornire il consenso informato, il suo rappresentante legalmente riconosciuto, di tutti gli aspetti inerenti lo
studio,inclusi le informazioni scritte e parere favorevole/approvazione dell’IRB/IEC.
4.8.6 Il
linguaggio usato nelle informazioni orali e scritte concernenti lo studio,
compreso il modulo di consenso informato scritto, deve essere il più possibile
pratico, non tecnico e deve essere comprensibile per il soggetto o per il suo
rappresentante legalmente riconosciuto e per il testimone imparziale, ove
applicabile.
4.8.7 Prima che possa essere ottenuto il consenso informato, lo
sperimentatore od una persona da lui
designata deve lasciare al soggetto, od al suo rappresentante legalmente
riconosciuto, tutto il tempo necessario e la possibilità di informarsi in merito
ai particolari dello studio prima di
decidere se partecipare o meno ad esso. A tutte le domande relative allo studio
deve essere data una risposta
soddisfacente per il soggetto o per il suo rappresentante legalmente
riconosciuto.
4.8.8 Prima della partecipazione del soggetto allo studio, il
modulo di consenso informato scritto deve essere firmato e datato personalmente dal soggetto, o dal suo
rappresentante legalmente riconosciuto, e dalla persona che ha condotto la
discussione relativa al consenso informato.
4.8.9 Se un soggetto o il suo
rappresentante legalmente riconosciuto non sono in grado di leggere,
un testimone imparziale deve essere presente
durante l’intera discussione relativa al consenso informato.
Il testimone
deve firmare e datare personalmente il modulo di consenso informato dopo
che:
il modulo di consenso informato scritto e qualsiasi altra informazione
scritta che deve essere fornita ai soggetti sono stati letti e spiegati al
soggetto o ad un suo rappresentante legalmente riconosciuto;
il soggetto, o
il suo rappresentante legalmente riconosciuto hanno fornito il consenso verbale
alla partecipazione allo
studio;
il soggetto o il suo rappresentante legalmente riconosciuto, se in
grado di farlo, hanno firmato e datato personalmente il modulo di consenso informato.
Firmando il
modulo di consenso,il testimone attesta che le informazioni contenute nel modulo
di consenso informato e qualsiasi
altra informazione scritta sono state spiegate accuratamente al soggetto, o al
suo rappresentante legalmente riconosciuto, e sono state apparentemente comprese
dagli stessi e che il consenso
informato è stato liberamente fornito dal soggetto o dal suo
rappresentante legalmente
riconosciuto.
4.8.10 Sia la discussione sul consenso informato che il modulo
di consenso informato scritto ed ogni altra eventuale informazione scritta che deve essere fornita al soggetto
devono comprendere una spiegazione di quanto segue:
a)che lo studio implica
ricerca;
b)lo scopo dello studio;
c)il/i trattamento/i previsto/i dallo
studio e la probabilità di un’assegnazione per randomizzazione ad uno dei trattamenti;
d)le procedure dello
studio da seguire,comprese tutte le procedure invasive;
e)le responsabilità
del soggetto;
f)quegli aspetti dello studio che siano sperimentali;
g)i
rischi o gli inconvenienti ragionevolmente prevedibili per il soggetto e, ove
applicabile, per l’embrione, il feto
od il neonato;
h)i benefici ragionevolmente previsti.
Qualora non vi è
alcun beneficio clinico previsto per il soggetto, il soggetto deve esserne
consapevole;
i)la/e procedura/e o il/i ciclo/i di trattamento alternativi che
possano essere disponibili per il soggetto ed i loro potenziali benefici e
rischi importanti;
j)l ’indennizzo e/o il trattamento disponibile per il
soggetto nell’eventualità di un danno correlato allo studio;
k)l ’eventuale rateizzazione
prevista del pagamento dell’indennità/rimborso per il soggetto che partecipa allo studio;
l)le eventuali spese
previste per il soggetto che partecipa allo studio;
m)che la partecipazione
del soggetto allo studio è volontaria e che il soggetto può rifiutarsi di
partecipare allo studio o può ritirarsi dallo studio, in qualsiasi momento,
senza alcuna penalità o perdita dei
benefici di cui il soggetto ha comunque diritto;
n)che allo/agli addetti al
monitoraggio, o allo/agli addetti alla verifica, all’IRB/IEC ed alle
autorità regolatorie sarà consentito
l’accesso diretto alla documentazione medica originale del soggetto per
una verifica delle procedure dello
studio clinico e/o dei dati, senza violare la riservatezza del soggetto
nella misura permessa dalle leggi e
dalle regolamentazioni applicabili e che, firmando un modulo di consenso
informato, il soggetto od il suo
rappresentante legalmente riconosciuto sta autorizzando tale accesso;
o)che
le documentazioni che identificano il soggetto saranno mantenute riservate e,
nella misura permessa dalle leggi e/o dalle regolamentazioni applicabili, non
saranno rese pubblicamente disponibili. Se i risultati dello studio vengono
pubblicati, l’identità del soggetto resterà segreta;
p)che il soggetto, od il
suo rappresentante legalmente riconosciuto, sarà informato tempestivamente,
qualora divengano disponibili informazioni che possano influenzare la volontà
del soggetto di continuare la
partecipazione allo studio;
q)la/e persona/e da contattare per ulteriori
informazioni riguardanti lo studio ed i diritti dei soggetti che partecipano
allo studio e chi contattare nell’eventualità di un danno correlato allo
studio;
r)le circostanze prevedibili e/o le ragioni prevedibili per le quali
la partecipazione del soggetto allo studio possa essere interrotta;
s)la durata prevista della
partecipazione del soggetto allo studio;
t)il numero approssimativo di
soggetti che partecipano allo studio.
4.8.11 Prima della partecipazione allo
studio, il soggetto, od il suo rappresentante legalmente riconosciuto, deve ricevere una copia del modulo
di consenso informato scritto firmata e datata ed ogni altra informazione scritta fornita ai
soggetti. Durante la partecipazione del soggetto allo studio, il soggetto, od il suo rappresentante legalmente
riconosciuto, deve ricevere una copia firmata e datata degli aggiornamenti del modulo di consenso
informato ed una copia di eventuali modifiche delle informazioni scritte fornite
ai soggetti.
4.8.12 Quando uno studio clinico (terapeutico o non terapeutico)
include soggetti che possano essere
arruolati nello studio solo con il consenso del rappresentante legalmente
riconosciuto del soggetto (ad esempio:minori o pazienti con demenza grave), il
soggetto deve essere informato in merito allo studio nella misura compatibile
con la sua capacità di comprensione e, se è in grado, deve firmare e datare
personalmente il modulo di consenso informato scritto.
4.8.13 Ad eccezione di
quanto riferito nel punto 4.8.14, uno studio non terapeutico (cioè uno
studio in cui non sia previsto un
beneficio clinico diretto per il soggetto), deve essere condotto in soggetti
che diano personalmente il loro
consenso e che firmino e datino il modulo di consenso informato
scritto.
4.8.14 Studi non terapeutici possono essere condotti in soggetti con
il consenso di un rappresentante legalmente riconosciuto, purché siano
soddisfatte le seguenti condizioni:
a)gli obiettivi dello studio non possono
essere raggiunti da uno studio che coinvolga soggetti in grado di fornire personalmente il loro consenso
informato;
b)i rischi prevedibili per i soggetti siano
modesti;
c)l’impatto negativo sul benessere del soggetto sia ridotto al
minimo e sia modesto;
d)lo studio non sia vietato dalla
legge;
e)l’approvazione/parere favorevole dell’IRB/IEC sia espressamente
richiesto in merito all’inclusione di questi soggetti e l’approvazione/parere
favorevole tratti esaurientemente questo aspetto.
Questi studi,a meno che non
sia giustificata un’eccezione, devono essere eseguiti in pazienti che
presentino una malattia od una condizione
fisica per il cui trattamento sia destinato il prodotto in studio. I soggetti in
questi studi devono essere controllati in maniera particolarmente attenta e
devono essere ritirati dallo studio
se sembrano sottoposti a sofferenze indebite.
4.8.15 In situazioni
d’emergenza, quando non è possibile ottenere il previo consenso del soggetto,
bisogna chiedere il consenso del suo rappresentante legalmente riconosciuto, se
presente.
Qualora non sia possibile ottenere il previo consenso del
soggetto,e non è disponibile il suo rappresentante legalmente riconosciuto,
l’arruolamento del soggetto deve richiedere le misure descritte nel protocollo e/o in altri documenti, con
l’approvazione/parere favorevole documentato dell’IRB/IEC, per tutelare i diritti, la sicurezza ed il benessere
del soggetto e per assicurare la conformità alle disposizioni normative
applicabili. Il soggetto,od il suo rappresentante legalmente riconosciuto, deve
essere informato in merito allo
studio il più presto possibile e deve essere chiesto il consenso a
continuare ed ogni altro
consenso,eventualmente necessario (vedi 4.8.10).
4.10 Rapporti sullo stato di
avanzamento.
4.10.1 Lo sperimentatore deve inviare annualmente dei riassunti
scritti della situazione dello studio all’IRB/IEC o più di frequente, se
richiesto dall’IRB/IEC.
4.10.2 Lo sperimentatore deve fornire tempestivamente
rapporti scritti allo sponsor, all’IRB/IEC (vedi 3.3.8)e, se è il caso, all’istituzione in merito ad eventuali
cambiamenti che influenzino la conduzione dello studio e/o che aumentino il
rischio per i soggetti.
Dal Paragrafo 5.
5.11 Conferma della revisione da parte
dell’IRB/IEC.
5.11.1 Lo sponsor deve ottenere dallo
sperimentatore/istituzione:
a)il nome e l’indirizzo dell’IRB/IEC dello
sperimentatore/istituzione;
b)la dichiarazione emessa dall’IRB/IEC riguardo
alla propria conformità, da un punto di vista organizzativo ed operativo, alla GCP, alle leggi e
alle disposizioni normative applicabili;
c)l’approvazione/opinione favorevole
documentata dell’IRB/IEC e, qualora venga richiesto dallo sponsor, una copia del protocollo vigente, il/i
modulo/i per il consenso informato scritto e qualsiasi altra informazione scritta da fornire ai soggetti,le
procedure per il reclutamento degli stessi, la documentazione relativa ai
pagamenti ed ai risarcimenti dei quali possono avvalersi i soggetti e qualsiasi
altro documento che l’IRB/IEC possa
aver richiesto.
5.11.2 Qualora l’IRB/IEC vincoli la propria
approvazione/opinione favorevole alla/e modifica/che di qualsiasi aspetto della sperimentazione, come
ad esempio la/e modifica/che del protocollo, del modulo per il consenso informato scritto e
qualsiasi altra informazione scritta da fornire ai soggetti e/o altre procedure, lo sponsor deve ottenere dallo
sperimentatore/istituzione una copia della/e modifica/che apportata/e e dovrà
conoscere la data in cui l’approvazione/opinione favorevole è stata espressa
dall’IRB/IEC.
5.11.3 Lo sponsor deve ottenere dallo
sperimentatore/istituzione la documentazione e le date riguardanti ogni riconferma di
approvazione/riesame con opinione favorevole dell’IRB/IEC e di qualsiasi revoca
o sospensione dell’approvazione/opinione favorevole.