Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)
Articolo 29
1.A decorrere dal 1 gennaio 1986 le regioni le
province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione agli obiettivi definiti con la programmazione regionale e
locale, nonché, se necessario, allo scopo di garantire il pareggio dei bilanci delle unità sanitarie locali,
possono prevedere:
a)la erogazione delle prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3
del precedente articolo 28 in forma indiretta con partecipazione alle spese anche differenziata per
reddito;
b)maggiorazioni delle vigenti quote di partecipazione dei cittadini
al costo delle prestazioni, ferma restando l'esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione stessa
in base a leggi nazionali;
c)la temporanea eliminazione dalle prestazioni
erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art.7 della
L.23 ottobre 1985 n.595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il
piano sanitario triennale 1986-1988, di una o più delle seguenti
prestazioni:prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale a domicilio; prestazioni
fisioterapiche oltre due cicli nell'anno, salvo documentate forme croniche;
prestazioni di assistenza infermieristica e ostetrica a domicilio; prestazioni di ricovero ospedaliero in
assistenza indiretta, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art.3 della detta legge 23 ottobre 1985,
n.595. Le prestazioni di cui sopra possono tuttavia essere erogate quali prestazioni facoltative nel
rispetto di quanto disposto dal comma 7 dell'art.3 della stessa legge.
2.Tale previsione va
formulata, di regola, al momento della ripartizione del fondo sanitario
regionale alle unità sanitarie locali.
3.Restano ferme le disposizioni di cui
al comma 4 del precedente articolo 28.