Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale
1.Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse
destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore
efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa
sanitaria, con riferimento all'articolo 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso
alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in
materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
(..)
i)prevedere
l'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1993, alle regioni e alle province
autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la
contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'articolo 51 della legge 23
dicembre 1978, n.833, e successive modificazioni; imputare alle regioni e alle
province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza
sanitaria superiori a quelli uniformi,per le dotazioni di presidi e di posti
letto eccedenti gli standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione
da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome potranno far fronte
ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando l'esonero dai ticket, salvo restando
l'esonero totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il limite del 6 per cento l'aliquota
dei contributi al lordo delle quote di contributo fiscalizzate per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75 per
cento l'aliquota dei tributi
regionali vigenti; stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei
prelievi contributivi;
(…)