Decreto Legislativo 28 luglio 2000, n. 254
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attivitą
libero-professionale dei dirigenti sanitari"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12
settembre 2000 - Supplemento ordinario n. 149 (Rettifica Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2000)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato ed integrato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale, in base al quale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo attuativo della legge n. 419, del 1998 e nel rispetto delle
procedure, dei principi e dei criteri direttivi da essa stabiliti, con uno o
piu' decreti legislativi possono emanarsi disposizioni correttive ed
integrative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 21 giugno 2000;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
Visto il parere della conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, delle finanze, dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e
della difesa;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Strutture per l'attivita'
libero-professionale
1. Nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, dopo l'articolo 15-undecies, sono aggiunti i seguenti
articoli: "Art. 15-duodecies (Strutture per l'attivita'
liberoprofessionale). - 1. Le regioni provvedono, entro il 31 dicembre
2000, alla definizione di un programma di realizzazione di strutture sanitarie
per l'attivita' libero-professionale intramuraria. 2. Il Ministro della
sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, determina, nel limite
complessivo di lire 1.800 miliardi, l'ammontare dei fondi di cui all'articolo 20
della richiamata legge n. 67 del 1988, utilizzabili in ciascuna regione per gli
interventi di cui al comma 1. 3. Fermo restando l'articolo 72, comma 11,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in caso di ritardo ingiustificato rispetto
agli adempimenti fissati dalle regioni per la realizzazione delle nuove
strutture e la acquisizione delle nuove attrezzature e di quanto necessario al
loro funzionamento, la regione vi provvede tramite commissari ad acta". "Art.
15-terdecies (Denominazioni). - 1. I dirigenti del ruolo
sanitario assumono, ferme le disposizioni di cui all'articolo 15 e seguenti del
decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nonche' le
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le seguenti
denominazioni, in relazione alla categoria professionale di appartenenza,
all'attivita' svolta e alla struttura di appartenenza: a) responsabile di
struttura complessa: Direttore; b) dirigente responsabile di struttura
semplice: responsabile". "Art. 15-quattordecies (Osservatorio
per l'attivita' libero-professionale). - 1. Con decreto del Ministro della
sanita', da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d'intesa con la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nel
rispetto di quanto disposto dall'articolo 19-quater, e' organizzato
presso il Ministero della sanita' l'Osservatorio per l'attivita' libero
professionale con il compito di acquisire per il tramite delle regioni gli
elementi di valutazione ed elaborare, in collaborazione con le regioni, proposte
per la predisposizione della relazione da trasmettersi con cadenza annuale al
Parlamento su: a) la riduzione delle liste di attesa in
relazione all'attivazione dell'attivita' libero professionale; b) le
disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli istituti
normativi concernenti l'attivita' libero professionale intramuraria; c) lo
stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi destinati
all'attivita' libero professionale intramuraria; d) il rapporto fra attivita'
istituzionale e attivita' libero professionale; e) l'ammontare dei proventi
per attivita' libero professionale, della partecipazione regionale, della quota
a favore dell'azienda; f) le iniziative ed i correttivi necessari per
eliminare le disfunzioni ed assicurare il corretto equilibrio fra attivita'
istituzionale e libero professionale".
Art. 2. Personale di supporto per l'attivita'
libero-professionale
1. All'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente: "5-bis.
Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attivita' libero
professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio
sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilita' di far
fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle
strutture e degli spazi per l'attivita' libero professionale, le aziende
sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e
personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato
a tempo determinato anche con societa' cooperative di servizi. Per specifici
progetti finalizzati ad assicurare l'attivita' libero professionale, le aziende
sanitarie possono, altresi', assumere il personale medico necessario, con
contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli
oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico della
gestione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
La validita' dei contratti e' subordinata, a pena di nullita', all'effettiva
sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il direttore
generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la
contabilita' separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto a
tempo determinato o a rapporto professionale e' assoggettato al rapporto
esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto
di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale
scadenza. La deroga puo' essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo
rapporto di lavoro con altra azienda".
Art. 3. Studi privati
1. All'articolo 15-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Fermo restando,
per l'attivita' libero professionale in regime di ricovero, quanto disposto
dall'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' consentita,
in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessita' connesse allo
svolgimento delle attivita' libero-professionali in regime ambulatoriale,
limitatamente alle medesime attivita' e fino al 31 luglio 2003, l'utilizzazione
del proprio studio professionale con le modalita' previste dall'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie
generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando per l'azienda sanitaria la
possibilita' di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di
interessi. Le regioni possono disciplinare in modo piu' restrittivo la materia
in relazione alle esigenze locali".
Art. 4. Prestazioni sanitarie
1. All'articolo 15-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo le parole: "alle previsioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro." e' aggiunto il seguente periodo:
"L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito puo' chiedere all'azienda
medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto
dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione
alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o
straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario gia' esistente
fra il medico e l'assistito con riferimento all'attivita' libero professionale
intramuraria gia' svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda,
fuori dell'orario di lavoro.".
Art. 5. Collegio di direzione e Comitato di
dipartimento
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo
il comma 2 aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Fino all'entrata
in vigore della disciplina regionale sull'attivita' e la composizione del
Collegio di direzione e del Comitato di dipartimento, i predetti organi operano
nella composizione e secondo le modalita' stabilite da ciascuna azienda
sanitaria, fermo restando per il Collegio di direzione la presenza dei membri di
diritto".
Art. 6. Personale a rapporto convenzionale
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La rappresentativita' delle
organizzazioni sindacali e' basata sulla consistenza associativa.".
2. All'articolo 8, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla
seguente: "h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina
generale del servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito
degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici
forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo equipollente prevedendo altresi' che
la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell'attestato o del diploma,
al fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di
copertura delle zone carenti ferma restando l'attribuzione agli stessi di un
adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per
il conseguimento dell'attestato;".
3. All'articolo 8, comma 1, lettera i), prima delle parole "al fine di
prevenire" e' inserita la seguente: "anche".
4. All'articolo 8, dopo il comma 2, sono inseriti i
seguenti: "2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i
criteri per la valutazione: a) del servizio prestato in regime convenzionale
dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professionalita' sanitarie,
al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti
inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n.
449; b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dai
medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei
servizi nel caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare il
rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del presente articolo sia
nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel
testo introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; a tali medici
e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia'
costituita presso l'Ente nazionale previdenza ed assistenza medici (ENPAM); tale
opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. Il
servizio di cui al presente comma e' valutato con riferimento all'orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici e delle altre professionalita'
sanitarie dipendenti dalla azienda sanitaria. 2-ter. Con decreto del
Ministro della sanita' e' istituita, senza oneri a carico dello Stato, una
commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della sanita', del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, al fine di individuare modalita' idonee ad assicurare che l'estensione
al personale a rapporto convenzionale, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, dei limiti di eta' previsti dal comma 1 dell'articolo
15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale
medesimo. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 15-nonies,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto
dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' sospesa fino
alla attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni della
Commissione di cui al presente comma.".
Art. 7. Accordi contrattuali tra le strutture sanitarie
militari e il Servizio sanitario nazionale
1. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti: "2-bis. Con decreto del Ministro della sanita' e del
Ministro della difesa, ai fini di cui al comma 2-ter, sono individuate
le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle
strutture sanitarie militari. 2-ter. Con decreto del Ministro della
sanita' e del Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuate, nel
rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale e tenendo
conto della localizzazione e della disponibilita' di risorse delle altre
strutture sanitarie pubbliche esistenti, le strutture sanitarie militari
accreditabili, nonche' le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni ai
fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dal presente articolo.
Gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie
militari e le regioni nel rispetto della reciproca autonomia".
Art. 8. Correttivi in senso stretto
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "L'esito positivo delle verifiche
costituisce condizione per la conferma nell'incarico o per il conferimento di
altro incarico, professionale o gestionale, anche di maggior rilievo."; b) al
comma 7, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "ivi compresa la
possibilita' di accesso con una specializzazione in disciplina affine."; c)
al comma 8, nell'ultimo periodo, e' soppressa la parola "gia'"; d) al comma
4, le parole: "possono essere attribuite" sono sostituite dalle seguenti: "sono
attribuite", e, dopo le parole: "di verifica e di controllo, nonche', sono
inserite le seguenti: "possono essere attribuiti"; e) al comma 5, dopo le
parole "i risultati raggiunti" sono inserite le seguenti: "e il livello di
partecipazione, con esito positivo, ai programmi di formazione continua di cui
all'articolo 16-bis.".
2. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a)
alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: "Sono definiti
contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo
nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la
durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonche' il corrispondente
trattamento economico."; b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di direzione
di struttura complessa e' destinato ad altra funzione con il trattamento
economico relativo alla funzione di destinazione previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un
posto di organico del relativo profilo.".
3. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo
16-quinquies, comma 1, primo periodo, le parole: "l'esercizio delle
funzioni dirigenziali di secondo livello" sono sostituite dalle seguenti: "la
direzione di strutture complesse" e, nel secondo periodo, le parole: "In sede di
prima applicazione" sono soppresse; b) all'articolo 2, comma
2-septies, le parole: "del presente decreto, che modifica il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono
sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229,"; c) all'articolo 3-bis, comma 4, terzo periodo, le parole:
"del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; d) all'articolo 3-bis, comma
4, quarto periodo, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; e) all'articolo
3-octies, comma 1, le parole "del presente decreto", sono sostituite
dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; f)
all'articolo 4, comma 1-quater e comma 1-sexies, le parole:
"del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; g) all'articolo 5, comma 5, le parole
"del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; h) all'articolo 8, comma
1-bis, terzo e quarto periodo, le parole "del presente decreto, che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229,"; i) all'articolo 8-ter, comma 5, le parole
"del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; l) all'articolo 8-quater,
comma 3, le parole "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle
seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; m) all'articolo
8-quinquies, comma 1, le parole "del presente decreto, che modifica il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono
sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229,"; n) all'articolo 8-septies, comma 1, le parole: "del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; o) all'articolo 8-octies,
comma 3, le parole "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle
seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; p) all'articolo
15, comma 8, secondo periodo, e comma 9, le parole: "del presente decreto, che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229,"; q) all'articolo 15-quater, commi 1 e 3, le
parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,"; r) all'articolo
16-ter, comma 1, le parole: "del presente decreto, che modifica il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono
sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229,"; s) all'articolo 7-ter, comma 1, dopo la lettera f) e'
aggiunta, in fine, la seguente: "f-bis tutela della salute nelle
attivita' sportive.".
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