D.lgs 3 febbraio
1993, n.29 |
Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Testo coordinato con le
modifiche apportate dai seguenti provvedimenti:
D.lgs 18 novembre 1993,
n.470 D.lgs 23 dicembre 1993, n.546 Legge 23 dicembre 1994,
n.724 Decreto Legge 12 maggio 1995, n.163 Decreto Legge 28
agosto 1995, n.361 Decreto Legge 10 maggio 1996,
n.254 (convertito con modificazioni dalla L.364/1996) Decreto
Legge 31 dicembre 1996, n.669 Legge 15 marzo 1997, n.59 Legge
15 maggio 1997, n.127 D.lgs.4 novembre 1997, n.396 D.lgs 6
marzo 1998, n.59 D.lgs 31 marzo 1998, n.80 Decreto Legge 29
settembre 1998, n.334 D.lgs 29 ottobre 1998, n.387 Legge 23
dicembre 1998, n.448 Decreto Legge 22 gennaio 1999, n.5 Legge
8 marzo 1999, n.50
TITOLO I PRINCIPI
GENERALI
Articolo
1 Finalità ed ambito di applicazione.
1.Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli
uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle
province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di: a)accrescere l'efficienza delle
amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi della Comunità Europea,anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi
informativi pubblici; b)razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro
vincoli di finanza pubblica; c)realizzare la migliore utilizzazione
delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo
sviluppo professionale dei dipendenti,garantendo pari opportunità alle
lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle
del lavoro privato. 2.Per amministrazioni pubbliche si
intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province,
comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 3.Le
disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si
attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I
principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421 e
dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59, costituiscono
altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento
e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.
Articolo
2 Fonti. 1.Le amministrazioni
pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di
legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i
rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della
titolarità dei medesimi;determinano le dotazioni organiche complessive. Esse
ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a)funzionalità
rispetto ai compiti e ai programmi di attività,nel perseguimento degli obiettivi
di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque
all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle
risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale
revisione; b)ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle
determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 4,
comma 2; c)collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al
dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici; d)garanzia dell'imparzialità e della
trasparenza dell'azione amministrativa,anche attraverso l'istituzione di
apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico
ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello
stesso; e)armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli
uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. 2.I rapporti di
lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi
sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse
disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a
categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi
collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo
che la legge disponga espressamente in senso contrario.
3.I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le
modalità previsti nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 49,comma 2. L'attribuzione di
trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi
o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di
legge,regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi
non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in
vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli
in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le
risorse disponibili per la contrattazione collettiva. 4.In
deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti:i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il
personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima
a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura, nonché i dipendenti
degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo
1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947,
n.691, dalla legge 4 giugno 1985, n.281, e dalla legge 10 ottobre 1990,
n.287. 5.Il rapporto di impiego dei professori e
ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente
vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed
in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33
della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989,
n.168, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23
ottobre 1992, n.421.
Articolo
3 Indirizzo politico-amministrativo.Funzioni e
responsabilità. 1.Gli organi di governo esercitano
le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di
tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.Ad essi spettano, in
particolare: a)le decisioni n materia di atti normativi e l'adozione
dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b)la
definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per
l'azione amministrativa e per la gestione; c)la individuazione delle
risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
generale; d)la definizione dei criteri generali in materia di ausili
finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a
carico di terzi; e)le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni; f)le richieste di pareri alle
autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g)gli
altri atti indicati dal presente decreto. 2.Ai dirigenti
spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli
atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono
responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei
relativi risultati. 3.Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal
comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche
disposizioni legislative. 4.Le amministrazioni
pubbliche,cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente
espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato,e attuazione e
gestione dall'altro.
Articolo
4 Potere di organizzazione. 1.Le
amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di
assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la
rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa. 2.Nell'ambito delle leggi e degli atti
organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di
lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e poteri
del privato datore di lavoro. 3.Gli organismi di controllo
interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni
organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di
proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per
l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della
gestione.
Articolo
5 Criteri di organizzazione.
Abrogato
Articolo
6 Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni
organiche. 1.Nelle amministrazioni pubbliche
l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle
finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell'articolo 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei
processi di mobilità e di reclutamento del personale.
2.Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica
l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400. La distribuzione
del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica
può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o
comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale
effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno
precedente. 3.Per la ridefinizione degli uffici e delle
dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale,
nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o
trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento. 4.Le variazioni delle
dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di
personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e con gli
strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le
amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
personale è deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle
dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n.400. 5.Per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri,per il Ministero degli affari esteri, nonché per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le
particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, relativamente al personale
appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel
senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso
decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle
piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e
delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e
amministrativo universitario, compresi dirigenti, sono devolute all'università
di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli Osservatori astronomici,
astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6.Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al
presente articolo e a quelli previsti dall'articolo 31 non possono assumere
nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie
protette.
Articolo
7 Gestione delle risorse umane. 1.Le
amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro. 2.Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento
dell'attività didattica, scientifica e di ricerca. 3.Le
amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego
flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e
del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale,
sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai
sensi della legge 11 agosto 1991, n.266. 4.Le
amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale,
ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì
l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo
della cultura di genere della pubblica amministrazione.
5.Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici
accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente
rese. 6.Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Articolo
8 Selezione del personale.
Abrogato
Articolo
9 Costo del lavoro,risorse finanziarie e
controlli. 1.Le amministrazioni pubbliche adottano
tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e
prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono
determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei
documenti di programmazione e di bilancio. 2.L'incremento
del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che
producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui all'articolo 73,
comma 5, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di
finanza pubblica.
Articolo
10 Partecipazione sindacale. 1.I
contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti
della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione
aventi riflessi sul rapporto di lavoro
TITOLO
II ORGANIZZAZIONE CAPO I RELAZIONI CON IL
PUBBLICO
1.L'organismo
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n.421,
ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1 ,lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla
interconnessione tra le amministrazioni pubbliche. 2.La
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica ed i
comitati metropolitani di cui all'articolo 18, D.L.24 novembre 1990, n.344,
convertito, con modificazioni, dalla L.23 gennaio 1991, n.21,
promuovono,utilizzando il personale degli uffici di cui all'articolo 12, la
costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche
nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'art.26, L.11 marzo 1988
,n.67.
Articolo
12 Ufficio relazioni con il pubblico.
1.Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della
legge 7 agosto 1990, n.241, individuano, nell'ambito della propria struttura e
nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'articolo 31, uffici per
le relazioni con il pubblico. 2.Gli uffici per le
relazioni con il pubblico provvedono,anche mediante l'utilizzo di tecnologie
informatiche: a)al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione
di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n.241; b)all'informazione
all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c)alla
ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria
amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con
l'utenza. 3.Agli uffici per le relazioni con il pubblico
viene assegnato,nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole
amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di
avere contatti con il pubblico,eventualmente assicurato da apposita
formazione. 4.Al fine di assicurare la conoscenza di
normative,servizi e strutture,le amministrazioni pubbliche programmano ed
attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le
amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate
nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale
struttura centrale di servizio,secondo un piano annuale di coordinamento del
fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente
del Consiglio dei Ministri. 5.Per le comunicazioni
previste dalla legge 7 agosto 1990, n.241, non si applicano le norme vigenti che
dispongono la tassa a carico del destinatario. 5-bis.Il
responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui
indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle
procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla
semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle
modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione
e ai documenti amministrativi. 5-ter.L'organo di vertice
della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia
dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini
dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente.
Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi
pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice
trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al
Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione
delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di
pubblicazione. 5-quater.Le disposizioni di cui ai commi
5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1 luglio 1997, sono estese a tutto il personale
dipendente dalle amministrazioni pubbliche
Articolo 12
bis Uffici per la gestione del contenzioso del
lavoro. 1.Le amministrazioni pubbliche provvedono,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del
contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare
l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti
alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono
istituire,mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di
funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso
comune.
CAPO
II DIRIGENZA SEZIONE I QUALIFICHE, UFFICI
DIRIGENZIALI ED ATTRIBUZIONI
Articolo
13 Amministrazioni destinatarie. 1.Le
disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo.
Articolo
14 Indirizzo politico-amministrativo.
1.Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine
periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui
all'articolo 16: a)definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa
e per la gestione; b)effettua,ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai
centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279, ad
esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste
dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279, tenendo altresì conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi
previsti. 2.Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma
1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive
competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e
disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n.400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti
stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti
per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica
la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n.127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di
governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio, è
determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n), della legge 15
marzo 1997, n.59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente,
a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità
ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività
collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate
le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n.1100, e successive
modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e
la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 3.Il Ministro non
può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare
provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve
adottare gli atti o i provvedimenti.Qualora l'inerzia permanga, o n caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente,
che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare,
salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo
provvedimento.Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p)
della legge 23 agosto 1988, n.400. Resta altresì salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni ed integrazioni,
e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio
1940, n.635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di
legittimità.
Articolo
15 Dirigenti. 1.Nelle amministrazioni
pubbliche di cui al presente capo la dirigenza è articolata nelle due fasce del
ruolo unico di cui all'articolo 23.Restano salve le particolari disposizioni
concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di
Polizia e delle forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto
dall'art.6. 2.Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e
sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma
dell'art.33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa
non si estendono alla gestione della ricerca e
dell'insegnamento. 3.In ciascuna struttura organizzativa
non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto
all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad
ufficio di livello inferiore.
Articolo
16 Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali. 1.I dirigenti di uffici dirigenziali
generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a)formulano
proposte ed esprimono pareri al Ministro ,nelle materie di sua
competenza; b)curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive
generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la
responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane,
finanziarie e materiali; c)adottano gli atti relativi all'organizzazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale; d)adottano gli atti
e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di
acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo
quelli delegati ai dirigenti; e)dirigono, coordinano e controllano l'attività
dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con
potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti
dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; f)promuovono e
resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
n.103; g)richiedono direttamente pareri agli organi consultivi
dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli
atti di competenza; h)svolgono le attività di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro; i)decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; l)curano i
rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli Organismi internazionali
nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad
apposito ufficio o organo. 2.I dirigenti di uffici
dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta
correntemente e in tutti i casi n cui il Ministro lo richieda o lo ritenga
opportuno. 3.L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui
al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture
organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di
particolari programmi,progetti e gestioni. 4.Gli atti e i
provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e
dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non
sono suscettibili di ricorso gerarchico. 5.Gli ordinamenti
delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario
generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione
di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i
compiti ed i poteri.
Articolo
17 Funzioni dei dirigenti. 1.I
dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3, esercitano, fra gli
altri, i seguenti compiti e poteri: a)formulano proposte ed esprimono
pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; b)curano
l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli
uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti
amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle
entrate; c)svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali; d)dirigono, coordinano e
controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di
inerzia; e)provvedono alla gestione del personale e delle risorse
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
Articolo
18 Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei
rendimenti. 1.Sulla base delle indicazioni di cui
all'art.64 del presente decreto, i dirigenti generali adottano misure
organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei
rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni
organizzative. 2.Il Dipartimento della funzione pubblica
può chiedere, all'Istituto nazionale di statistica ISTAT, la elaborazione di
norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e,
all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, la elaborazione
di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli
scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e
"standards".
Articolo
19 Incarichi di funzioni dirigenziali.
1.Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il
passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della
natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e
della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai
risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della
rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'articolo 2103, del codice
civile. 2.Tutti gli incarichi di direzione degli uffici
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti
a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli
incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni,
con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico,
l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi casi di
revoca di cui all'articolo 21, nonché il corrispondente trattamento economico.
Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere
onnicomprensivo. 3.Gli incarichi di segretario generale di
ministeri,gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in
uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con
decreto del Presidente della Repubblica,previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia
del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a
persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma
6. 4.Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore ad un
terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali
richieste dal comma 6. 5.Gli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera c). 6.Gli incarichi di
cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo
determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti
pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della
ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere
integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni
di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di
servizio. 7.Gli incarichi di direzione degli uffici
dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i
risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate
dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto
individuale di cui al comma 2 dell'articolo 24. 8.Gli
incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono
essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal
voto sulla fiducia al Governo.Decorso tale termine, gli incarichi per i quali
non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale
scadenza. 9.Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando
una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti
prescelti. 10.I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice
delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma
3. 11.Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti. 12.Per
il personale di cui all'articolo 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di
funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.
Articolo
20 Verifica dei risultati. 1.I
dirigenti generali ed dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività
svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e
dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei
risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le
decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i
dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente. 2.Nelle
amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di
controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare,
mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione
degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o
nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di
vertice, i parametri di riferimento del controllo. 3.Gli
uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono
esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito,
nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di
personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per
motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di
consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di
gestione. 4.I nuclei di valutazione, ove istituiti,sono
composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni.
In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare,
anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti
pubblici o privati particolarmente qualificati. 5.I
servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere,
oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici.Riferiscono
trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di
direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e
periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma
6. 6.I comitati provinciali delle pubbliche
amministrazioni e comitati metropolitani di cui all'art.18 del D.L.24 novembre
1990, n.344, convertito,con modificazioni, dalla L.23 gennaio 1991, n.21, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono
degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e
periferiche. 7.All'istituzione degli uffici di cui al
comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi
entro il 1 febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni, di uffici già istituiti in altre
amministrazioni. 8.Per la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa
e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al
comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei
Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del
procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del
Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento
ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro
sei mesi, ai sensi dell'art.17, L.23 agosto 1988, n.400. Commi
9,10,11 abrogati
Articolo
21 Responsabilità dirigenziale. 1.I
risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato
raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati
con i decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997,
n.59, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico, adottata
con le procedure previste dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico,
anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 10 presso la medesima
amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia
interesse. 2.Nel caso di grave inosservanza delle
direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa,
ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può
essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi, di livello dirigenziale
corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei
casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti
collettivi. 3.I provvedimenti di cui al comma 2 sono
adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, cui componenti sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato è
presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo
di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte
un dirigente della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23, eletto
dai dirigenti del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di
cui al comma 3 del medesimo articolo e collocato fuori ruolo per la durata del
mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra
soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori
dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene reso
entro trenta giorni dalla richiesta;decorso inutilmente tale termine, si
prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è
rinnovabile. 4.In attesa dell'emanazione dei decreti
legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n.59, ai fini di
cui al presente articolo la valutazione dei risultati negativi viene effettuata
nelle forme previste dall'articolo 20. 5.Restano ferme le
disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze
di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze
armate.
Articolo
22 Attribuzioni degli incarichi di direzione in sede di prima
applicazione del presente decreto.
abrogato
Articolo
23 Ruolo unico dei dirigenti. 1.È
istituito,presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei
dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del
trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19, ai
fini del conferimento degli incarichi di dirigenza
generale. 2.Nella prima fascia del ruolo unico sono
inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali
in servizio all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e,
successivamente, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19
per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure
previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità
dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio
alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di
cui all'articolo 28. 3.Con regolamento da emanare, entro
il 31 luglio 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n.400, sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo
unico, articolato n modo da garantire la necessaria specificità tecnica. Il
regolamento disciplina altresì le modalità di elezione del componente del
comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3. Il regolamento disciplina
inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del
personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di
collegamento con le altre amministrazioni interessate.
4.La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica
contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di
promuovere la mobilità e l'interscambio professionale degli stessi fra
amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti
internazionali e dell'Unione europea.
Articolo
24 Trattamento economico. 1.La
retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento
economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse
responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del
trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'art.3, con decreto ministeriale
per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di
governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque
l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2.Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dei
commi 3 e 4 dell'articolo 19, con contratto individuale è stabilito il
trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali,
e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato
al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi
importi. 3.Il trattamento economico determinato ai sensi
dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed compiti attribuiti ai dirigenti in
base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi
conferito n ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione
presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; compensi dovuti dai
terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza
. 4.Per il restante personale con qualifica dirigenziale
indicato dal comma 4 dell'articolo 2, la retribuzione è determinata ai sensi dei
commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n.216.
5.Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle
risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di
cui all'articolo 2, commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in caso di
perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale
dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto
dai contratti collettivi nazionali per dirigenti del comparto Ministeri, tenendo
conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi
comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati
nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997,
n.334. 6.I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2
della legge 2 ottobre 1997, n.334, destinati al personale di cui all'articolo 2,
comma 5, sono assegnati alle Università e da queste utilizzati per
l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione
dell'offerta formativa. Le Università possono destinare allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle
supplenze e degli affidamenti. Le Università possono erogare, a valere sul
proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito di progetti e
programmi dell'Unione europea e internazionale. L'incentivazione, a valere sui
fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n.334 del 1997, è erogata come
assegno aggiuntivo pensionabile. 7.I compensi spettanti in
base a norme speciali ai dirigenti del ruolo unico o equiparati sono assorbiti
nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi
precedenti. 8.Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7
confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione,
unitamente agli altri compensi previsti dal presente
articolo. 9.Una quota pari al 10 per cento delle risorse
di ciascun fondo confluisce n un apposito fondo costituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra fondi di
cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantità di risorse
disponibili.
Articolo
25 Norma transitoria. 1.comma
abrogato 2.Sono portate a compimento le procedure
concorsuali per le qualifiche dirigenziali per le quali, alla data di entrata n
vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi ovvero siano
stati adottati i provvedimenti autorizzativi del concorso dai competenti
organi.Restano salve le procedure concorsuali da attivare in base a specifiche
disposizioni normative di carattere transitorio. 3.comma
abrogato. 4.Il personale delle qualifiche ad esaurimento
di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n.748, e successive modificazioni, e quello di cui all'articolo 15,
L.9 marzo 1989, n.88, cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, conserva le qualifiche ad personam. A
tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di
direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché
compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal
dirigente. Il trattamento economico è definito nel primo contratto collettivo di
comparto di cui all'articolo 45.
Articolo
25-bis Dirigenti delle istituzioni
scolastiche. 1.Nell'ambito dell'amministrazione
scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per capi di istituto
preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita
personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n.59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione
regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 20, in ordine ai risultati,
che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base
delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da
esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.
2.Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha
la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse
umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica
secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle
relazioni sindacali. 3.Nell'esercizio delle competenze di
cui al comma 2 il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la
qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della
libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione
metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa
delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli
alunni. 4.Nell'ambito delle funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di
gestione delle risorse e del personale. 5.Nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente
può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati
specifici compiti,ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che
sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi
generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo
personale. 6.Il dirigente presenta periodicamente al
consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla
direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e
amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace
raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione
scolastica.
Articolo
25-ter Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici
dei capi d'istituto in servizio. 1.I capi di
istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e
i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vicedirettrici degli
educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi
corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche
dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n.59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità
della sede di servizio. 2.Il Ministro della pubblica
istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la
durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi
moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione
e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le
modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie
specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o
consorziati. 3.La direzione dei conservatori di musica,
delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie
artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è
equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di
conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali
direttori di ruolo. 4.Contestualmente all'attribuzione
della qualifica dirigenziale ai vicerettori dei convitti nazionali e alle
vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla
conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi
ruoli. 5.I capi d'istituto che rivestano l'incarico di
Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato
parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati,
comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di
formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione
prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo
28-bis. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla
prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 1 ed ai fini economici
dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.
Articolo
26 Norme per la dirigenza del Servizio sanitario
nazionale. 1.Alla qualifica di dirigente dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si
accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi
candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di
servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti
del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo
livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di
altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e
professionale, l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di
esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività
coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di
attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di
ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili
del ruolo medesimo. 2.In sede di prima applicazione del
presente decreto, il personale dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo già appartenente alle posizioni funzionali di decimo ed
undicesimo livello è inquadrato nella qualifica di dirigente di cui all'articolo
15 del presente decreto, articolata, fino alla sottoscrizione del primo
contratto collettivo dell'area dirigenziale di cui all'articolo 46, in due fasce
economiche corrispondenti al trattamento economico in godimento,
rispettivamente, dei livelli decimo e undicesimo. 2-bis.In
sede di prima applicazione del presente decreto, è altresì inquadrato nella
qualifica di dirigente di cui al comma 2 anche il personale già ricompreso nella
posizione funzionale corrispondente al nono livello dei medesimi ruoli, il quale
mantiene il trattamento economico in godimento. 2-ter.Il
personale di cui al comma 2-bis, in possesso dell'anzianità di cinque anni nella
posizione medesima, può partecipare a concorsi, disciplinati dall'articolo 18,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
modificazioni ed integrazioni, per il conseguimento della fascia economica già
corrispondente al decimo livello, in relazione alla disponibilità di posti
vacanti in tale fascia. 2-quater. Con il regolamento di
cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati i tempi, le procedure
e le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma
2-ter. 2-quinquies. Nell'attribuzione degli incarichi
dirigenziali di cui agli articoli 19, 22, 30 e 31 del presente capo, determinati
in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, si deve tenere
conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto
dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. È assicurata la corrispondenza
di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato
livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo
sanitario. 3.Fino alla ridefinizione delle piante
organiche non può essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per
ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo 4.A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, concorsi per la posizione
funzionale corrispondente al nono livello retributivo dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo relativi al personale di cui al comma 1, per quali non
siano iniziate le prove di esame, sono revocati.
Articolo
27 Norma di richiamo. 1.Per le
regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è
sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale
dirigenziale. 2.comma abrogato.
3.Per il Consiglio di Stato e per tribunali amministrativi regionali, per la
Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il
presente decreto demanda agli organi di governo sono di competenza
rispettivamente, del presidente del Consiglio di Stato, del presidente della
Corte dei conti e dell'avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il
presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di competenza dei segretari
generali dei predetti istituti.
Articolo
27-bis Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non
statali. 1.Le regioni a statuto ordinario,
nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e
le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà
statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 3 e del presente
capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti
pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali
disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di
organizzazione. 2.Le pubbliche amministrazioni di cui al
comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le
disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.
SEZIONE
II ACCESSO ALLA DIRIGENZA E RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo
28 Accesso alla qualifica di
dirigente. 1.L'accesso alla qualifica di dirigente
di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli
enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per
esami. 2.In sede di programmazione del fabbisogno di
personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n.449, sono
determinati i posti di dirigente da coprire con due distinte procedure
concorsuali, cui possono rispettivamente partecipare: a)i dipendenti di
ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso
alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di
servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso
della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel
campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea,
che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre,
ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque
anni; b)soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti
titoli:diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
postuniversitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri,
ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità
di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi,
altresì, soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private,
muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le
funzioni dirigenziali. 3.Con regolamento governativo di
cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono definiti,
sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, distintamente per i
concorsi di cui alle lettere a)e b)del comma 2: a)i criteri per la
composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; b)le modalità
di svolgimento delle selezioni. 4.I vincitori dei concorsi
di cui al comma 1, anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato dal regolamento
di cui all'articolo 29, comma 5. Tale ciclo comprende anche l'applicazione
presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui alla
lettera a) del comma 2, il regolamento può prevedere che il ciclo formativo, di
durata complessivamente non superiore a dodici mesi, si svolga anche in
collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie
istituzioni formative pubbliche o private. 5.Ai vincitori
dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del primo incarico, spetta
il trattamento economico appositamente determinato dai contratti
collettivi. 6.I concorsi di cui al comma 2 sono indetti
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli enti pubblici non economici
provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma
2. 7.Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
accesso delle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia,
delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco.
Articolo
28-bis Reclutamento dei dirigenti
scolastici. 1.Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso
concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo
di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola
elementare e media,per la scuola secondaria superiore e per gli istituti
educativi. Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle
istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio
effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei
rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma
4. 2.Il numero di posti messi a concorso in sede regionale
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
superiore e per le istituzioni educative è calcolato sommando posti già vacanti
e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati
dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25-ter, ovvero dopo la nomina di
tutti vincitori del precedente concorso, e posti che si libereranno nel corso
del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati
della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e
di un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da
riservare alla mobilità. 3.Il corso concorso, si articola
in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione,in un periodo di
formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che
superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso e,
limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto
per almeno un triennio la funzione di preside incaricato. Sono ammessi al
periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del
concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a
norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la
scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci
per cento. 4.Il periodo di formazione, di durata non
inferiore a quello previsto dal decreto di cui all'articolo 25-ter, comma 2,
comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il
numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e le
modalità di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, che
individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso
decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso
concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio
prestato. 5.In esito all'esame finale sono dichiarati
vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a
concorso, rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso
bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui all'articolo 25-ter
il 40 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale in possesso
dei requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I
vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e
disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della
nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede è disposta
sulla base dei principi del presente decreto legislativo, tenuto conto delle
specifiche esperienze professionali. I vincitori in attesa di nomina continuano
a svolgere l'attività docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati,
per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno
scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono
più conferiti incarichi di presidenza. 6.Alla frequenza
dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite del contingente
stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano
domanda di mobilità professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della
domanda è subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli
frequentati. 7.Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri,su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col
Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la composizione
delle commissioni esaminatrici.
Articolo
29 Attività della Scuola superiore della pubblica
amministrazione. 1.La Scuola superiore della
pubblica amministrazione è organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
svolge attività di formazione preliminare all'accesso alle attuali qualifiche
VIII e IX, di reclutamento dei dirigenti sulla base di direttive emanate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica,
nonché di formazione permanente per le medesime qualifiche e di ricerca, per lo
svolgimento di tali attività. Esprime parere al Presidente del Consiglio dei
Ministri o, per sua delega, al Ministro per la funzione pubblica, sui piani
formativi delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici e
sui programmi formativi predisposti dagli enti ai quali compete l'attività di
formazione per il personale degli enti locali e per il personale delle
amministrazioni statali appartenente a qualifiche funzionali diverse dalle
attuali VIII e IX. Sulla base dei dati forniti dalla Scuola, il Dipartimento
prepara annualmente una relazione sulla formazione nelle pubbliche
amministrazioni, che viene presentata al Parlamento. 2.La
Scuola superiore della pubblica amministrazione utilizza, a tempo pieno in
posizione di fuori ruolo, ovvero per incarico, personale docente di comprovata
professionalità. Per progetti speciali può stipulare convenzioni con università
ed altri enti di formazione e ricerca. 3.Al direttore
della Scuola superiore della pubblica amministrazione, che presiede l'organo
deliberante, fanno capo le responsabilità didattico-scientifiche. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del direttore nomina un segretario
generale, scelto tra il personale con qualifica di dirigente generale dello
Stato od equiparata, il quale ha la responsabilità dell'organizzazione e della
gestione degli uffici della Scuola. 4.La Scuola superiore
della pubblica amministrazione provvede all'autonoma gestione delle spese per il
proprio funzionamento nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio
dello Stato e iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria è
sottoposta a controllo consuntivo della Corte dei conti.
5.Sono disciplinati con regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della L.23 agosto 1988,
n.400: a)gli organi della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, loro composizione e competenze; b)la collocazione della sede
della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle eventuali sue
articolazioni periferiche, nel rispetto delle leggi vigenti; c)il
regolamento di amministrazione e contabilità della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, comprendente anche i tempi e le modalità di
presentazione del rendiconto alla Corte dei conti; d)il contingente di
personale funzionale alle attività permanenti di organizzazione; e)il
contingente e le modalità di utilizzazione del personale docente correlato alla
realizzazione dei programmi; f)le modalità relative alle convenzioni di
cui al comma 2; g)la possibilità che la Scuola superiore della pubblica
amministrazione si avvalga anche di strutture di formazione, aggiornamento e
perfezionamento già esistenti. 6.È abrogato l'art.2, comma
2, lettere a) e b), del D.P.R.9 giugno 1992, n.336. Sono altresì abrogate le
norme in contrasto con il presente decreto. Il regolamento di cui al comma 5
raccoglie, in forma di testo unico, tutte le disposizioni relative alla Scuola,
coordinandole con quelle del presente decreto. 7.Le
attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione, non previste dal
nuovo ordinamento ed in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore
delle disposizioni del presente capo, continuano ad essere espletate fino al
loro compimento. Fino alla costituzione dei nuovi organi, come ridefiniti sulla
base delle disposizioni del presente capo, continuano ad operare quelli
attualmente in carica.
CAPO
III UFFICI,PIANTE ORGANICHE, MOBILITÀ E ACCESSI
Articolo
30 Individuazione di uffici e piante organiche;gestione delle
risorse umane. abrogato
Articolo
31 Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle
piante organiche in sede di prima applicazione del presente
decreto. 1.In sede di prima applicazione del
presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono: a)alla rilevazione
di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di
servizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità, evidenziando le
posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo,
comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo
parziale; b)alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei
propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui
all'articolo 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per
obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e
sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per
accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni
organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per
cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di
cui all'articolo 17, comma 1,lettera b); c)alla revisione delle tabelle
annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.420, al
fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel
titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più
razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni
singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica
complessiva delle unità di personale previste nelle predette
tabelle. 2.Sulla base di criteri definiti, previo
eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, di cui all'art.45, comma 8, e secondo le modalità di cui
all'articolo 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro
con riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di
personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle
attività e, ove rilevi,al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla
domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art.45,
comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di
lavoro. 3.Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1
sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 4.All'approvazione delle proposte si procede
secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 6 quanto alle
amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad
ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai
rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni
pubbliche. 5.In caso di inerzia, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative
e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e
3. 6.Non sono consentite assunzioni di personale presso le
amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di
cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge
19 settembre 1992, n.384, convertito,con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n.438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di
cui al comma 1, lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo
36 della legge 20 marzo 1975, n.70, e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale
reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n.171. 6-bis.Fino alla revisione delle tabelle di cui al
comma 1, lettera c), è consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi
di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni
corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono
essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle
dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri
definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a norma dell'art.10 e, comunque, con precedenza nei confronti di
chi ne fa richiesta
Articolo
32 Ricognizione delle vacanze di
organico. abrogato
Articolo
33 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse. 1.Nell'ambito del medesimo comparto le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è
disposto previo consenso dell'amministrazione di
appartenenza. 2.Il trasferimento di personale fra comparti
diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni,
con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei
lavoratori n possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto
stabilito ai sensi del comma 3. 3.I contratti collettivi
nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2.
Articolo
33-bis Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e
temporaneo servizio all'estero. 1.Anche al fine di
favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità
stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere
destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche
degli Stati membri dell'Unione europea,degli Stati candidati all'adesione e di
altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché
presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti
internazionali cui l'Italia aderisce. 2.Il trattamento
economico potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle
di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o
in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente
internazionale. 3.Il personale che presta temporaneo
servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di
appartenenza. L'esperienza maturata all'estero è valutata ai fini dello sviluppo
professionale degli interessati.
Articolo
34 Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimenti di
attività. 1.Fatte salve le disposizioni speciali,
nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti,
pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si
applica l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di
informazione e di consultazione di cui all'art.47, commi da 1 a 4, della legge
29 dicembre 1990,n.428.
Articolo
35 Eccedenze di personale e mobilità
collettiva. 1.Le pubbliche amministrazioni che
rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le
organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste
dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo,le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n.223, ed in
particolare il comma 11 dell'articolo 4 ed i commi 1 e 2 dell'articolo
5. 2.Il presente articolo trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità
si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte
nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità
agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e
8. 3.La comunicazione preventiva di cui al comma 2
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.223, viene fatta alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie
del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve
contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza;
dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare
misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale
eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte
per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione,
delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale dell'attuazione delle proposte medesime. 4.Entro
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta
delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle
cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle
possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua
parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo
sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito
della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di
gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre
amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso
determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano
all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato
dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile
confronto. 5.La procedura si conclude, decorsi
quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al
comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le
diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni
sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali,
presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio,
con l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469. La procedura si
conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma
1. 6.I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche
del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio
diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso
che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla
situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
7.Conclusa la procedura di cui ai commi 3,4 e 5, l'amministrazione colloca in
disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente
nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato
presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la
diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8.Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le
obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una
indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa
speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque
denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di
accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito,con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988,n.153.
Articolo
35-bis Gestione del personale in
disponibilità. 1.Il personale in disponibilità è
scritto n appositi elenchi. 2.Per le amministrazioni dello
Stato,anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici
nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini
della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in
altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e
provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997 n.469, e realizzando
opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma
3. 3.Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle
strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n.469, alle quali sono affidate i compiti di riqualificazione
professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale .Le
leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, nel
provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano
ai principi di cui al comma 2. 4.Il personale in
disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui al
comma 8 dell'articolo 35 per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa
grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad
altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione
dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende
definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto
nell'articolo 35. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento
del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di
appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilità. 5.I contratti collettivi nazionali possono
riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale
trasferito ai sensi dell'articolo 35 o collocato n disponibilità e per favorire
forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare
mediante mobilità volontaria. 6.Nell'ambito della programmazione
triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n.449, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di
ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito
elenco. 7.Per gli enti pubblici territoriali le economie
derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità
restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la
formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio
successivo. 8.Sono fatte salve le procedure di cui al
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, e successive modificazioni e
integrazioni, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali
che hanno dichiarato il dissesto.
Articolo
36 Reclutamento del personale.
1.L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale
di lavoro: a)tramite procedure selettive, conformi ai principi del
comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che
garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b)mediante
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori
requisiti per specifiche professionalità. 2.Le assunzioni
obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici
dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n.482, come
integrato dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n.104, avvengono per
chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale
delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del
personale della polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio,
nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n.466, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta
nominativa. 3.Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a)adeguata pubblicità
della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e
assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è
opportuno,all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme
di preselezione; b)adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c)rispetto delle
pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d)decentramento delle
procedure di reclutamento; e)composizione delle commissioni
esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime,
che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione,
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali. 4.Le determinazioni relative all'avvio di
procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla
base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai
sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle
procedure è subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
n.449. 5.I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a
livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di
economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.Per gli
uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere
banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie
professionalità. 6.Ai fini delle assunzioni di personale
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Amministrazioni che
esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa
in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della
legge 1 febbraio 1989, n.53. 7.Le pubbliche
amministrazioni,nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale
di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di
assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi
sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi
nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo
determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione
di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n.230, dall'articolo 23 della
legge 28 febbraio 1987, n.56, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863,
dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n.299, convertito,con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, dalla legge 24 giugno 1997,
n.196 ,nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa
disciplina. 8.In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma
restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di
disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le
somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
Articolo
36-bis Norme sul reclutamento per gli enti
locali. 1.Il regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le
modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nell'articolo
36. 2.Nei comuni interessati da mutamenti demografici
stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche
a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli
quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere
particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo
determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e
trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni
caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36.
Articolo
36-ter Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue
straniere nei concorsi pubblici. 1.A decorrere dal
1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e
di almeno una lingua straniera. 2.Per i dirigenti il
regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto
e le modalità per il relativo accertamento. 3.Per gli
altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti i livelli di
conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e
le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento
stabilisce altresì casi nei quali il comma 1 non si applica.
Articolo
37 Accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea. 1.I cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di
pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse
nazionale. 2.Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, sono
individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso
della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei
cittadini di cui al comma 1. 3.Nei casi in cui non sia
intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli
di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura
si stabilisce la equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai
fini dell'ammissione al concorso e della nomina.
Articolo
38 Concorsi unici. abrogato
Articolo
39 Svolgimento del concorso unico ed assegnazione del
personale. abrogato
Articolo 40
Abrogato
Articolo 41
abrogato
Articolo
42 Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per
portatori di handicap. 1 Comma
Abrogato 2.Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1,
sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari sociali, promuovono
o propongono alle commissioni regionali per l'impiego, ai sensi degli articoli 5
e 17 della legge 28 febbraio 1987, n.56, programmi di assunzioni per portatori
di handicap, che comprendano anche periodi di tirocinio prelavorativo pratico
presso le strutture delle amministrazioni medesime realizzati dai servizi di cui
all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n.104 .
Articolo 43
abrogato
Articolo
44 Formazione del lavoro
abrogato
TITOLO
III CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITÀ
SINDACALE
Articolo
45 Contratti collettivi nazionali e
integrativi. 1.La contrattazione collettiva si
svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni
sindacali. 2. Comma abrogato
3.Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai
sensi dell'articolo 47-bis, comma 4, sono stabiliti i comparti della
contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I
dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più
comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo
sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.502, e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o
le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 46, comma 5.
Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità,
svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico
scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei
contratti collettivi di comparto. 4.La contrattazione
collettiva disciplina,in coerenza con il settore privato, la durata dei
contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i
rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge
sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può
avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche
amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti
collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate. 5.Le
pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti
collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e
ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.
Articolo
46 Poteri di indirizzo nei confronti
dell'ARAN. 1.Le pubbliche amministrazioni
esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze
relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso le
loro istanze associative o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a
comitati di settore. Ciascun comitato di settore regola autonomamente le proprie
modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni
assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo
nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 51,
si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze
associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del
comparto. 2.Per le amministrazioni e le aziende autonome
dello Stato, opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei
Ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché, per
il sistema scolastico, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione. 3.Per le altre pubbliche amministrazioni,un
comitato di settore per ciascun comparto di contrattazione collettiva viene
costituito: a)nell'ambito della Conferenza dei presidenti delle
regioni, per le amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale, e dell'ANCI e dell'UPI e dall'UNIONCAMERE, per gli enti
locali rispettivamente rappresentati; b)nell'ambito della Conferenza
dei rettori,per le università; c)nell'ambito delle istanze
rappresentative promosse, ai fini del presente articolo, dai presidenti degli
enti, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro
per la funzione pubblica, rispettivamente per gli enti pubblici non economici e
per gli enti di ricerca. 3-bis.Un rappresentante del
Governo, designato dal Ministro della sanità, partecipa al comitato di settore
per il comparto di contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale. 4.L'ARAN regola i rapporti con i
comitati di settore sulla base di appositi protocolli.
5.Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le
aree di cui all'articolo 45, comma 3, o che regolano istituti comuni a più
comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le
altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate in
forma collegiale, tramite un apposito organismo di coordinamento dei comitati di
settore costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite il
Ministro per la funzione pubblica, che lo presiede.
Articolo
47 Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di
lavoro. 1.Nelle pubbliche amministrazioni la
libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle
disposizioni della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni. Fino
a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività
sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche
amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), della legge 23 ottobre 1992, n.421, osservano le disposizioni
seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini
dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
e dell'esercizio della contrattazione collettiva. 2.In
ciascuna amministrazione,ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le
organizzazioni sindacali che,in base ai criteri dell'articolo 47-bis, siano
ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono
costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e
seguenti della legge 20 maggio 1970, n.300. Ad esse spettano, in proporzione
alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della
medesima legge 20 maggio 1970, n.300, e le migliori condizioni derivanti dai
contratti collettivi nonché dalla gestione dell'accordo recepito nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n.770, e dai successivi
accordi. 3.In ciascuna amministrazione, ente o struttura
amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le
modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del
personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti
lavoratori. 4.Con appositi accordi o contratti collettivi
nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, sono definite la composizione
dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità
delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale
e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere
garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che in base
ai criteri dell'articolo 47-bis, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni
sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e
purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano
l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste,
può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di
firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale
dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a
duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni
superiori. 5.I medesimi accordi o contratti collettivi
possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite
rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di
modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì
prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze
unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o
strutture di cui al comma 8. 6.I componenti della
rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e
successive modificazioni e del presente decreto legislativo. Gli accordi o
contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti
eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle
rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al
comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano. 7.I
medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza
unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di
partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali
dall'articolo 10 e successive modificazioni o da altre disposizioni della legge
e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini
dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza
unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
comparto. 8.Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in
relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli
organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti,
alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o
ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti
con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche
presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati
di contrattazione collettiva dai contratti collettivi
nazionali. 9.Fermo restando quanto previsto dal comma 2
per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo
19 della legge 20 maggio 1970, n.300, la rappresentanza dei dirigenti nelle
amministrazioni,enti o strutture amministrative è disciplinata in coerenza con
la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti
la relativa area contrattuale. 10.Alle figure
professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista
una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 45, comma 3, deve essere
garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del
personale, anche mediante l'istituzione,tenuto conto della loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi
elettorali. 11.Per quanto riguarda i diritti e le
prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze
linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle
d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 gennaio 1978, n.58, e dal decreto legislativo 28 dicembre
1989 n.430.
Articolo
47-bis Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione
collettiva. 1.L'ARAN ammette alla contrattazione
collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o
nell'area una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la
media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è
espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.
Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni
delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti
espressi nell'ambito considerato. 2.Alla contrattazione
collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le
confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla
contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano
affiliate. 3.L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi
verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per
l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni
sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso
almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel
comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale
nel medesimo ambito. 4.L'ARAN ammette alla contrattazione
collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che
definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a
tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni
sindacali alle quali,in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano
affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma
1. 5.I soggetti e le procedure della contrattazione
collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 45, comma
4, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 47, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del
personale. 6.Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le
confederazioni sindacali rappresentative, previsto dal comma 1 dell'articolo 54,
e dai contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai
sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi
sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma
1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle
strutture organizzative nel comparto o nell'area. 7.La
raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN.I dati
relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno
considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno
successivo dalle pubbliche amministrazioni,controfirmati da un rappresentante
dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la
riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di
indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei
dati.Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati
relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni,
della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del
lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche
amministrazioni. 8.Per garantire modalità di rilevazione
certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle
eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può
essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva nazionale. 9.Il
comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe.Può
deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del
dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano
ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a
quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o
dell'area. 10.Il comitato delibera sulle contestazioni relative
alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e n ogni
caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non
rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del
CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta.La richiesta di parere
è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a
presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11.Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali
rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è
espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12.A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di
informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla
riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.675, e
successive disposizioni correttive ed integrative.
Articolo
48 Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del
lavoro. 1.In attuazione dell'art.2, comma 1,
lettera a), della L.23 ottobre 1992, n.421, la contrattazione collettiva
nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del
personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche
di cui all'art.1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di
rappresentanza, anche elettiva,del personale nei consigli di amministrazione
delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso.
La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di
partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di
gestione, comunque denominati .
Articolo
49 Trattamento economico. 1.Il
trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti
collettivi. 2.Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai
propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento
contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai
rispettivi contratti collettivi. 3.I contratti collettivi
definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici
accessori collegati: a)alla produttività individuale; b)alla
produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun
dipendente; c)all'effettivo svolgimento di attività particolarmente
disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai
dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente,
nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione
collettiva. 4.I dirigenti sono responsabili
dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5.Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non
diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano
all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le
istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo
di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni, nonché dalle altre
pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.
Articolo
50. Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni. 1.Le pubbliche amministrazioni
sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva
nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti
ai sensi degli articoli 46 e 51, ogni attività relativa alle relazioni
sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle
pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti
collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia
dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n.146, gli accordi nazionali sulle
prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge
citata. 2.Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi
dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa.Sulla base di
apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad
amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su
richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della
contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze
delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche
per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o
pluriregionale. 3.L'ARAN cura le attività di studio,
monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione
collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati
di settore e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto
sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine
l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di
informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di
rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica in sede di predisposizione del
bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei
flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro
pubblico. 4.Per il monitoraggio sull'applicazione dei
contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa,
viene istituito presso l'ARAN, un apposito osservatorio a composizione
paritetica. I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati di settore
e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi
nazionali. 5.Le pubbliche amministrazioni sono tenute a
trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo
contrattuale e la indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di
bilancio. 6.Il comitato direttivo dell'ARAN è costituito
da cinque componenti ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, designa tre dei componenti, tra i quali, sentita
la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città, il presidente. Degli altri
componenti, uno è designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
l'altro dall'ANCI e dall'UPI. 7.I componenti sono scelti
tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di
gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, e nominati
ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n.400. Il comitato dura in
carica quattro anni e suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato
delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del comitato
persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici
o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni. 8.Per la sua attività,l'ARAN si
avvale: a)delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle
singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per
dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale è concordata
tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 46, comma 5, ed è
riferita a ciascun biennio contrattuale; b)di quote per l'assistenza
alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente
richieste, poste a carico dei soggetti che se ne
avvalgano. 9.La riscossione dei contributi di cui al comma
8 è effettuata: a)per le amministrazioni dello Stato direttamente
attraverso la previsione di spesa complessiva da iscrivere nell'apposito
capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri; b)per le amministrazioni diverse dallo Stato,mediante un
sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti,
nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa
dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.
10.L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia
organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.Affluiscono
direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN
definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna,
il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al
controllo del Dipartimento della funzione pubblica da esercitarsi entro quindici
giorni dal ricevimento degli stessi.La gestione finanziaria è soggetta al
controllo consuntivo della Corte dei conti. 11.Il ruolo
del personale dipendente dell'ARAN è costituito da cinquanta unità ripartite tra
il personale dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti
di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito
delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante
assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di
diritto privato. 12.L'ARAN può altresì avvalersi di un
contingente di venticinque unità di personale anche di qualifica dirigenziale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di
comando o collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo
conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni
di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni
contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la
produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di
posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori
ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127. L'ARAN può utilizzare, sulla
base di apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione dalle
amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei
limiti di bilancio, l'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con
modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma
10. 13.In sede di prima applicazione del comma 11, il
personale in servizio presso l'ARAN da almeno un anno alla data di entrata in
vigore del presente decreto può presentare richiesta di trasferimento all'ARAN
entro il termine da questa fissato, ai sensi della normativa vigente. Il
comitato direttivo dell'ARAN procede ad apposita selezione ai fini
dell'inquadramento nel relativo ruolo per la qualifica ricoperta
nell'amministrazione di appartenenza e con salvaguardia del trattamento
economico in godimento. 14.Sino all'applicazione del comma
12, l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti
massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 1994, n.144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15
maggio 1997, n.127. 15.In via transitoria il conferimento
finanziario rimane fissato nell'importo complessivo iscritto nell'apposito
capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. 16.Le regioni a statuto speciale e le province
autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza,
di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero
dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.
Articolo
51. Procedimento di contrattazione
collettiva. 1.Gli indirizzi per la contrattazione
collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni
rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività
negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo
Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni,può esprimere le
sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con
le linee di politica economica e finanziaria nazionale.
2.L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo
svolgimento delle trattative. 3.Raggiunta l'ipotesi di
accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul
testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne
conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato
di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 46, comma 1, il proprio
parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni
di cui all'articolo 46, comma 2, il parere è espresso dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. 4.Acquisito il
parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette
la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della
certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi
quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre
esperti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La
designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle
amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la
Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono
nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei
conti. 5.La Corte dei conti delibera entro quindici giorni
dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi quali
la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della
certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e
al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive
definitivamente il contratto collettivo. 6.Se la certificazione
della Corte dei conti non è positiva, l'ARAN, sentito il comitato di settore o
il Presidente del Consiglio dei Ministri,assume le iniziative necessarie per
adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione,
ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai
fini della riapertura delle trattative. Le iniziative assunte dall'ARAN in
seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni
caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla
definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura
finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio. 7.In ogni caso,la procedura di certificazione
deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali
il presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto
collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai
sensi del comma precedente.
Articolo
52. Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle
amministrazioni pubbliche e verifica. 1.Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica,
in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione
collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto
1978, n.468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono
determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per
la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 45,comma 4 . 1-bis.Per le altre pubbliche
amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale
sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi
parametri di cui al comma 1. 2.I contratti collettivi sono
corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità
contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare
l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale
o totale n caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa. 3.La spesa posta a carico del bilancio dello Stato
è scritta n apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare
complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun
comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di
bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione
statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome
e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato
a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente
decreto legislativo, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti
collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci,
con distinta indicazione dei mezzi di copertura. 4.Le
somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 3 devono trovare specifica
allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari,
per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I
relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere
incrementati se non con apposita autorizzazione
legislativa. 5.Il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi
dell'articolo 45, comma 4, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti
ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai
servizi di controllo interno ai sensi dell'articolo 20.
6.Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la
Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche
amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di
amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua
richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.
Articolo
53. Interpretazione autentica dei contratti
collettivi. 1.Quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della
clausola controversa. L'eventuale accordo,stipulato con le procedure di cui
all'articolo 51, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della
vigenza del contratto. 2.Comma abrogato
Articolo54. Aspettative e permessi
sindacali. 1.Al fine del contenimento,della
trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali
nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi
n un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell'articolo 47-bis. 2.La gestione dell'accordo
di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle
aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni
sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con
riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata
alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni
caso l'applicazione della L.20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni.
Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto
dall'articolo 9 del D.P.R.6 gennaio 1978, n.58. 3.Comma
abrogato 4.Le amministrazioni pubbliche sono tenute a
fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione
pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi
sindacali. 5.Contestualmente alla definizione della nuova
normativa contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le
disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle
aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Fino alla
emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
1, restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che
ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito
delle amministrazioni pubbliche.Resta salva la disposizione di cui all'ultimo
periodo del comma 2 e sono a tal fine aumentati di una unità, fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente
previsti. 6.Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali,
le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi,
suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in
quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi
sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato
alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16
della legge 29 marzo 1983, n.93.
TITOLO
IV RAPPORTO DI LAVORO
Articolo
55. Disciplina del rapporto di lavoro.
1.Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è
disciplinato secondo le disposizioni dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4. 2.La legge
20 maggio 1970, n.300, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere
dal numero dei dipendenti.
Articolo
56. Disciplina delle mansioni. 1.Il
prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della
classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle
corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per
effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di
appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o
dell'assegnazione di incarichi di direzione. 2.Per obiettive
esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni
proprie della qualifica immediatamente superiore: a)nel caso di vacanza
di posto in organico, per non più di sei mesi,prorogabili fino a dodici qualora
siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come
previsto al comma 4; b)nel caso di sostituzione di altro dipendente
assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza
per ferie,per la durata dell'assenza. 3.Si considera
svolgimento di mansioni superiori,ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e
temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4.Nei
casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore
ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora
l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in
organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla
data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere
avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5.Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del
lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è
corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.Il
dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior
onere conseguente,se ha agito con dolo o colpa grave. 6.Le
disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della
nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti
collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti
collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4.
Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto ad avanzamenti
automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore
Articolo
57 Attribuzione temporanea di mansioni
superiori. abrogato
Articolo
58 Incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi. 1.Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e
seguenti del testo unico approvato con D.P.R.10 gennaio 1957, n.3, nonché, per i
rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2,del D.P.C.M.17
marzo 1989, n.117. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli da
89 a 93 del D.P.R.31 maggio 1974, n.417, agli articoli da 68 a 70 della L.11
luglio 1980, n.312, e successive modificazioni, all'art.9, commi 1 e 2, della
L.23 dicembre 1992 ,n.498, all'art.4, comma 7, della L.30 dicembre 1991, n.412,
ed all'art.1, comma 9, del D.L.30 dicembre 1992, n.510.
2.Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi,
non compresi nei compiti e doveri di ufficio,che non siano espressamente
previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano
espressamente autorizzati. 3.Ai fini previsti dal comma 2,
con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della
legge 23 agosto 1988, n.400, entro il termine di centocinquanta giorni dalla
data di entrata n vigore del presente decreto, sono emanate norme dirette a
determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello
Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi
istituti. 4.Decorso il termine, di cui al comma 3,
l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti
dalla legge o da altre fonti normative. 5.In ogni caso, il
conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da
quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano
attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti
secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che
di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione. 6.I commi da 7 a 13 del presente articolo
si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, con esclusione
dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei
docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti
pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di
attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi
seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti
e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Sono esclusi i compensi derivanti: a)dalla collaborazione a giornali,
riviste, enciclopedie e simili; b)dalla utilizzazione economica da
parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali; c)dalla partecipazione a convegni e
seminari; d)da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso
delle spese documentate; e)da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori
ruolo; f)da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a
dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non
retribuita. 7.I dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari
a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano criteri e
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e
ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in
difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti .
8.Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.Salve le più gravi
sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa
autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il
funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di
diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove
gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito
all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti. 9.Gli enti pubblici
economici e soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a
dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la
disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n.79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il
Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689. Le somme riscosse sono
acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10.L'autorizzazione di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta
all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o
privati che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi
sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è
subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde
dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio
non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da
parte dell'amministrazione di appartenenza.Decorso il termine per provvedere,
l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente
negata. 11.Entro il 30 aprile di ciascun anno, soggetti
pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi
di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno
precedente. 12.Entro il 30 giugno di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai
propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito
supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli
incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con
l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o
presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le
norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, criteri di
scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la
rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione,
nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno
precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato
incarichi. 13.Entro lo stesso termine di cui al comma 12,
le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento
della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per
ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma
11. 14.Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996,
n.662, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento
della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30
giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per
incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a
comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui
sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione
dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
15.Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi 11, 12, 13 e
14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti
di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono
nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 16.Il
Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno,
riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento
della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di
attribuzione degli incarichi stessi.
Articolo
58-bis Codice di comportamento. 1.Il
Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, definisce un codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione
alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la
qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai
cittadini. 2.Il codice è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
3.Le pubbliche amministrazioni formulano all'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni indirizzi, ai sensi dell'articolo 46,
comma 1, e dell'articolo 73, comma 5, affinché il codice venga recepito nei
contratti, in allegato, e perché i suoi principi vengano coordinati con le
previsioni contrattuali in materia di responsabilità
disciplinare. 4.Per ciascuna magistratura e per
l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano,
entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata n vigore del
presente decreto, un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli
appartenenti alla magistratura interessata. Decorso inutilmente detto termine,
il codice è adottato dall'organo di autogoverno. 5.Entro
il 31 dicembre 1998, l'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione
verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 47-bis e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità
del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e
specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico
codice di comportamento per ogni singola amministrazione.
6.Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti
responsabili di ciascuna struttura. 7.Le pubbliche
amministrazioni organizzano attività di formazione del personale per la
conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente
articolo.
Articolo
59 Sanzioni disciplinari e
responsabilità. 1.Per i dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in
materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 2.Ai
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 del
codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20
maggio 1970, n.300. 3.Salvo quanto previsto dagli articoli
20, comma 1, e 58, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del
dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'articolo 58bis, la
tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti
collettivi. 4.Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente
lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento
disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano
rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente
lavora provvede direttamente. 5.Ogni provvedimento
disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa
tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito
a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del
dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici
giorni. 6.Con il consenso del dipendente la sanzione
applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di
impugnazione. 7.Ove i contratti collettivi non prevedano
procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione,
il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale
di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua
decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si
conforma.Durante tale periodo la sanzione resta sospesa. 8.Il
collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di
due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno
all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna
amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le
organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci
rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che,
di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo,
l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale
del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di
rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne
garantiscano l'imparzialità. 9.Più amministrazioni
omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante
convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel
rispetto dei principi di cui ai precedenti commi. 10.Fino
al riordinamento degli organi collegiali della scuola, nei confronti del
personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di
ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme
di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n.417.
Articolo
59-bis Impugnazione delle sanzioni
disciplinari. 1.Se contratti collettivi nazionali
non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni
disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di
conciliazione di cui all'articolo 69-bis, con le modalità e con gli effetti di
cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970, n.300.
Articolo
60 Orario di servizio e orario di
lavoro. Abrogato
Articolo
61 Pari opportunità. 1.Le pubbliche
amministrazioni,al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a)riservano alle
donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo
36, comma 3, lettera e); b)adottano propri atti regolamentari per assicurare
pari opportunità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive
impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
funzione pubblica; c)garantiscono la partecipazione delle proprie
dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto
proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi
medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione,
consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita
familiare; d)possono finanziare programmi di azioni positive e
l'attività dei Comitati pari opportunità nell'ambito delle proprie disponibilità
di bilancio. 2.Le pubbliche amministrazioni, secondo le
modalità di cui all'articolo 10, adottano tutte le misure per attuare le
direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di
quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
funzione pubblica
Articolo
62 Passaggio di dipendenti da amministrazioni pubbliche ad aziende o
società private. Abrogato
TITOLO
V CONTROLLO DELLA SPESA
Articolo
63 Finalità. 1.Al fine di realizzare
il più efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per
programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del
lavoro, il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle
informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni
pubbliche. 2.Per le finalità di cui al comma 1, tutte le
amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi
informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993
,n.39, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione
pubblica. 3.Per l'immediata attivazione del sistema di
controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi
delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese
del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento
delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo della
Ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e
gli enti interessati.
Articolo
64 Rilevazione dei costi. 1.Le
amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
funzione pubblica, al Ministero del tesoro e al Ministero del bilancio e della
programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al
controllo dei costi. 2.Ferme restando le attuali procedure
di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero
del tesoro,al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe
intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione
pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in
coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità amministrative cui
compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a
carattere sperimentale. 3.Per la omogeneizzazione delle
procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte
alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta
apposito atto di indirizzo e coordinamento.
Articolo
65 Controllo del costo del lavoro.
1.Il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della
consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese,
ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni,
anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo ,mediante allegati
ai bilanci. Il Ministero del tesoro elabora, altresì, un conto annuale che
evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali
relative al personale delle amministrazioni statali. 2.Le
amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla
Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato ed
inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale,
rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una
relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della
gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di
programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione
determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce,
l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5
agosto 1978, n.468, e successive modificazioni ed
integrazioni. 3.Gli enti pubblici economici e le aziende
che producono servizi di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui
all'articolo 73, comma 5, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro il
costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure
definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della
funzione pubblica. 4.La Corte dei conti riferisce
annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al
personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni
disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso
d'anno,anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a
specifiche materie,settori ed interventi. 5.Il Ministero
del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica,
dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza della
Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi,
per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli
oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte
dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le
amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma
3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, servizi
ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato esercitano presso le
predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3
della legge 26 luglio 1939, n.1037, che compiti di cui all'articolo 27, comma
quarto, della legge 29 marzo 1983, n.93. 6.Allo
svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può
partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione
pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in
posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, cinque funzionari,
particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del
Ministero dell'interno e di altro personale comunque in servizio presso il
Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti ispettivi
vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione
amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento e l'osservanza delle
disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e
sulla verifica dei carichi di lavoro.
Articolo
66 Interventi correttivi del costo del
personale. 1.Fermo restando il disposto
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive
modificazioni ed integrazioni, e salvi casi di cui ai commi successivi, qualora
si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto
agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro del
tesoro, informato dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento,
proponendo l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio
del bilancio. La relazione è trasmessa altresì al nucleo di valutazione della
spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro. 2.Le pubbliche amministrazioni
che vengono in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che
comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero del bilancio e della programmazione economica ed al Ministero del
tesoro. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese
autorizzate, i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del
tesoro presentano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle
sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive
di altre autorità giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando
Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina
legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa
globale. 3.I Ministri del bilancio e della programmazione
economica e del tesoro provvedono, con la stessa procedura di cui al comma 2, a
seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di
decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti
indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata.
Articolo
67 Commissario del Governo. 1.Il
Commissario del Governo rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli è
responsabile, nei confronti del Governo,del flusso di informazioni degli enti
pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso
gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 65, comma 1. Ogni
comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del
Governo.
TITOLO VI GI U R
I S D I Z I O NE
Articolo
68 Controversie relative ai rapporti di
lavoro. 1.Sono devolute al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma
4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e
la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché
quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e
corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li
disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo
dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione
del processo. 2.Il giudice adotta,nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o
di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le
quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è
avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto
rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di
lavoro. 3.Sono devolute al giudice ordinario,in funzione
di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali
delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio
1970, n.300, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN
o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione
collettiva di cui all'articolo 45 e seguenti del presente
decreto. 4.Restano devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per
l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di
giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2 commi 4 e 5, ivi comprese quelle attinenti ai diritti
patrimoniali connessi. 5.Nelle controversie di cui ai
commi 1 e 3 e nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 68-bis, il ricorso per
cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei
contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45
Articolo
68-bis Accertamento pregiudiziale sull'efficacia,validità ed
interpretazione dei contratti collettivi. 1.Quando
per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo 68 è
necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia,
la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo
collettivo nazionale, sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni ARAN ai sensi dell'articolo 45 e seguenti, il
giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da
risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni
e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del
ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.
2.Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca le
organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo
sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla
modifica della clausola controversa.All'accordo sull'interpretazione autentica o
sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 53. Il
testo dell'accordo è trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice
procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni
prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma
1, in mancanza di accordo la procedura si intende
conclusa. 3.Se non interviene l'accordo
sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il
giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo
distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque,per la
prosecuzione della causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso
immediato per cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella
cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso
per cassazione,dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione
del processo. 4.La Corte di cassazione, quando accoglie il
ricorso a norma dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la
causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La
riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di
cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza
della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.
5.L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel
processo anche oltre il termine previsto dall'articolo 419 del codice di
procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento, alla
proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione
di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel
giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie è
dato avviso alle parti, a cura della cancelleria. 6.In
pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i
processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione
sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della
Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la
prosecuzione del processo. 7.Quando per la definizione di
altri processi è necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla
quale è già intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non
ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del
comma 3. 8.La Corte di cassazione,nelle controversie di
cui è investita ai sensi del comma 3, può condannare la parte soccombente, a
norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di
istanza di parte.
Articolo
69 Tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie
individuali. 1.Per le controversie individuali di
cui all'articolo 68, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui
all'articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure
previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione
di cui all'articolo 69-bis, secondo le disposizioni dettate dal presente
decreto. 2.La domanda giudiziale diventa procedibile
trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di
conciliazione. 3.Il giudice che rileva che non è stato
promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui
all'articolo 69-bis, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale è stata proposta
prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del
tentativo sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di
sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applicano i
commi secondo e quinto dell'articolo 412-bis del codice di procedura civile.
Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni,
il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta
giorni. La parte contro la quale è stata proposta la domanda n violazione
dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con l'atto di riassunzione o
con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza
fissata, può modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni
processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio. Ove il processo non
sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione
del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308
del codice di procedura civile. 3-bis.Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale,di intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri Dipartimento per la funzione pubblica ed il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, provvede, mediante mobilità
volontaria interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione
territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva realizzazione del
tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro
nel settore pubblico e privato.
Articolo
69-bis Collegio di conciliazione.
1.Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di
conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di
conciliazione di cui all'articolo 69 si svolge, con le procedure di cui ai commi
seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso l'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui circoscrizione si
trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della
cessazione del rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto
compatibili, se il tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica
amministrazione. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore
dell'Ufficio o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del
lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione.
2.La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è
consegnata all'Ufficio presso il quale è istituito il collegio di conciliazione
competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia
della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore
all'amministrazione di appartenenza. 3.La richiesta deve
precisare: a)l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il
lavoratore è addetto; b)il luogo dove gli devono essere fatte le
comunicazioni inerenti alla procedura; c)l'esposizione sommaria dei
fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa; d)la nomina del
proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina
medesima ad un'organizzazione sindacale. 4.Entro trenta giorni
dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non
accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso l'Ufficio osservazioni
scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio
di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente
fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al
collegio di conciliazione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere
anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per
l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di
conciliare. 5.Se la conciliazione riesce, anche
limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto
separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio
di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione
non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi primo, secondo e
terzo, del codice civile. 6.Se non si raggiunge l'accordo
tra le parti, il Collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la
bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i
termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti. 7.Nel successivo giudizio sono
acquisiti,anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione
non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese. 8.La
conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica
amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al
comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo,
secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a
responsabilità amministrativa.
TITOLO
VII DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE E FINALI CAPO
I DISPOSIZIONI DIVERSE
Articolo
70 Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica
con la Ragioneria generale dello Stato. 1.Il più
efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 3,
ed agli articoli 63, 64 e 65 è realizzato attraverso l'integrazione funzionale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica
con il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi
mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro per la funzione
pubblica o da un suo delegato. 2.L'applicazione dei
contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del
Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della
funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi
prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali sull'efficiente
organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro
azione. 3.Gli schemi di provvedimenti legislativi e i
progetti di legge, comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti
disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario
concerto del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della
programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica. I
provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima
materia sono adottati d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento
della funzione pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e
con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n.241.
Articolo
71 Aspettativa per mandato
parlamentare. 1.I dipendenti delle pubbliche
amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei
Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del
mandato. Essi possono optare per la conservazione ,in luogo dell'indennità
parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del
trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza,che
resta a carico della medesima. 2.Il periodo di aspettativa
è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di
previdenza. 3.Il collocamento in aspettativa ha luogo
all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli
regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti
per conseguenti provvedimenti. 4.In sede di prima
applicazione del presente decreto, la disposizione di cui al comma 1 si applica
a decorrere dal 31 marzo 1993. 5.Le regioni adeguano i
propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3 entro 60 giorni dalla
data di entrata n vigore del presente decreto.
CAPO II NORME
TRANSITORIE E FINALI
Articolo
72 Norma transitoria. 1.Salvo che per
le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre
1992, n.421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della
Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n.93, e le norme generali e
speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del
rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art.2, comma 2. Tali disposizioni
sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi
disciplinati dal presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie dagli
stessi contemplati. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso di produrre
effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del
secondo contratto collettivo previsto dal presente
decreto. 2.Abrogato
3.Abrogato 4.In attesa di una nuova regolamentazione
contrattuale della materia, resta ferma per dipendenti di cui all'articolo 2,
comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine
rapporto. 5.Resta ferma, per quanto non modificato dal
presente decreto, la disciplina dell'accordo sindacale riguardante tutto il
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.171,
fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto dal titolo III
nell'ambito di riferimento di esso.
Articolo
73 Norma finale. 1.Restano salve
per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e
la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma
di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina
vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico
impiego. 2.In attesa di una organica normativa nella
materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono
richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il
personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.502, può iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al
relativo ordine professionale. 3.Restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142,
riguardanti i segretari comunali e provinciali,e alla legge 7 marzo 1986, n.65
esclusi gli articoli 10 e 13 sull'ordinamento della polizia municipale. Per il
personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n.65, nonché per
segretari comunali e provinciali il trattamento economico è definito nei
contratti collettivi previsti dal presente decreto. 4.Il
rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti
collettivi previsti dal presente decreto. 5.Le aziende e
gli enti di cui alle L.26 dicembre 1936, n.2174, e successive modificazioni ed
integrazioni, L.13 luglio 1984, n.312, L.30 maggio 1988, n.186, L.11 luglio
1988, n.266, L.31 gennaio 1992, n.138, L.30 dicembre 1986, n.936, decreto
legislativo 25 luglio 1997, n. 250 provvederanno ad adeguare i propri
ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti
dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed
individuali in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2,
all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 65, comma 3. Le predette aziende o enti
sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi
che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il
Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 46, comma 2. La
certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità
con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure
dell'articolo 51. 6.Con uno o più regolamenti, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n.400,entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
emanate norme di adeguamento alla disciplina contenuta nell'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n.421, relative all'organizzazione ed al funzionamento
delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali,della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello
Stato. 6-bis.Le disposizioni di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n.438, vanno interpretate nel senso che le medesime,
salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al
decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945,n.331.
Articolo 74 Norme
abrogate. 1.Sono abrogate le disposizioni incompatibili
con il presente decreto ed in particolare le seguenti norme: articoli
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,26,comma quarto,27, comma
primo, n.5,28,30,comma terzo,della legge 29 marzo 1983, n.93; legge 10
luglio 1984, n.301, fatte salve quelle che riguardano l'accesso alla qualifica
di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato; articolo 17, comma
1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.400; articolo 9 della
legge 9 maggio 1989, n.168; articolo 32, comma 2, lettera c), limitatamente
all'espressione "la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del
personale" e articolo 51, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n.142; articolo 4,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.412, limitatamente alla disciplina sui
contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed
enti del Servizio sanitario nazionale; articolo 10, comma 2, della legge 30
dicembre 1991, n.412; articolo 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e
tredicesimo, della legge 11 luglio 1980, n.312; articolo 2 del decreto-legge 6
giugno 1981 n.283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981,
n.432; articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio 1987, n.266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 settembre 1987, n.494; articolo 4, commi 3 e 4, e
articolo 5, della legge 8 luglio 1988, n.254; articolo 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.534; articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.533, fatti salvi i concorsi banditi alla data di
entrata n vigore del presente decreto; articolo 6 della legge 11 luglio 1980,
n.312; articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n.9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n.67; i riferimenti alla legge 4
giugno 1985, n.281,e alla legge 10 ottobre 1990, n.287, contenuti nell'articolo
7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.438, e nell'articolo 2, comma 8,
del decreto legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n.359. 2.Sono abrogate le
disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n.748,e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione
delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15,19,21 24 e 25, che,
nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale
dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15,comma 1, secondo periodo
del presente decreto, l'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n.72, il decreto
del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n.551, nonché le altre
disposizioni del medesimo decreto n.748 del 1972 incompatibili con quelle del
presente decreto. 3.A far data dalla stipulazione del
primo contratto collettivo, ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, non si
applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n.3, e le disposizioni ad essi collegate. Dalla stessa data
sono abrogati gli articoli 22 della legge 29 marzo 1983, n.93, e 51, commi 9 e
10, della legge 8 giugno 1990, n.142, nonché tutte le restanti disposizioni in
materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le
disposizioni del presente decreto.
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