D.P.R.20 dicembre
1979,n.761 |
Stato giuridico del personale delle unità sanitarie
locali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art.47 della
legge 23 dicembre 1978, n.833, concernente delega al Governo per la disciplina
dello stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali; Visto
l'art.1 della legge 22 ottobre 1979, n.510; Sentite le associazioni sindacali
delle categorie interessate; Viste le osservazioni delle regioni; Udito il
parere della commissione parlamentare di cui all'art.79 della citata legge 23
dicembre 1978,n. 833; Sentito, in
via preliminare, il Consiglio dei Ministri; Visto il parere emesso in via
definitiva dalla suddetta commissione parlamentare; Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1979; Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della sanità,
del lavoro e della previdenza
sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno
e della pubblica istruzione;
Emana il seguente decreto:
TITOLO I RUOLI DEL PERSONALE
Articolo 1. Articolazione dei ruoli. Il
personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali è
inquadrato in ruoli nominativi
regionali, istituiti e gestiti dalla regione e così distinti:ruolo sanitario,
ruolo professionale, ruolo tecnico,
ruolo amministrativo. Appartengono al ruolo sanitario i dipendenti iscritti
ai rispettivi ordini professionali, ove esistano, che esplicano in modo diretto attività inerenti alla
tutela della salute; appartengono al ruolo professionale i dipendenti non
compresi nel ruolo sanitario i quali, nell'esercizio della loro attività,
assumono a norma di legge
responsabilità di natura professionale e che per svolgere l'attività stessa
devono essere iscritti in albi
professionali; appartengono al ruolo tecnico i dipendenti che esplicano
funzioni inerenti ai servizi tecnici
di vigilanza e di controllo, generali o di assistenza sociale; appartengono
al ruolo amministrativo i dipendenti
che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali
e contabili. Il personale è iscritto nei
suddetti ruoli sulla base dei profili professionali, di cui all'allegato
1, determinati in relazione ai
requisiti culturali e professionali e alla tipologia del lavoro. La
identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove, atipiche o
di dubbia ascrizione e la relativa collocazione nei ruoli è effettuata con
decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Articolo 2. Ruolo sanitario. Nel ruolo
sanitario sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, i medici,
i farmacisti, i veterinari, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi,
nonché gli operatori in possesso dello specifico titolo di abilitazione professionale per l'esercizio di
funzioni didattico-organizzative, infermieristiche, tecnico-sanitarie, di
vigilanza ed ispezione e di riabilitazione. Le tabelle del personale laureato
sono articolate in quadri corrispondenti agli specifici settori di attività. Le tabelle del personale
infermieristico, tecnico-sanitario, di vigilanza e ispezione e di
riabilitazione sono articolate in
quadri corrispondenti al livello di qualificazione professionale degli iscritti.
Il personale iscritto nei quadri relativi alla qualificazione più elevata è
classificato in due posizioni funzionali. Il personale laureato del ruolo
sanitario è classificato in tre posizioni funzionali.
Articolo 3. Ruolo professionale. Nel ruolo
professionale sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili,gli
avvocati e procuratori legali, gli ingegneri, gli architetti e i geologi. Il
personale del ruolo professionale è classificato in due posizioni funzionali ad
eccezione di quello della tabella A dello stesso ruolo che è classificato in tre
posizioni funzionali. In separata tabella del ruolo professionale è iscritto
il personale di assistenza religiosa.
Articolo 4. Ruolo tecnico. Il ruolo è tecnico
e ripartito in distinte tabelle a seconda che sia richiesto, per il relativo
inquadramento, rispettivamente il possesso di un diploma di laurea, oppure di
una specializzazione professionale e tecnica di grado superiore, oppure di una
specializzazione professionale e tecnica di grado medio, oppure di una qualificazione professionale
e tecnica di grado inferiore. Il personale laureato del ruolo tecnico è
classificato in tre posizioni funzionali. Gli assistenti sociali sono
classificati in due posizioni funzionali.
Articolo 5. Ruolo amministrativo. Nel ruolo
amministrativo sono iscritti,per i rispettivi profili, gli operatori che
svolgono funzioni amministrative. Il ruolo è ripartito in distinte tabelle a seconda che
sia richiesto, per il relativo inquadramento, il possesso di un diploma di laurea oppure di un
titolo di istruzione di secondo grado, oppure di un titolo di istruzione
secondaria di primo grado, oppure di un titolo di istruzione almeno
elementare. La tabella del personale amministrativo laureato è ripartita in
due quadri comprendenti rispettivamente i direttori amministrativi ed i
collaboratori amministrativi. I direttori amministrativi sono classificati in
tre posizioni funzionali.
Articolo 6. Dotazioni organiche. Le piante
organiche dei presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali sono
approvate dalle competenti assemblee
a norma dell'art.15, ottavo e nono comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, in conformità ai piani
sanitari nazionale e regionale. La consistenza numerica di ogni ruolo
regionale è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle
unità sanitarie locali di ciascuna regione.
Articolo 7. Formazione dei ruoli
nominativi. La regione predispone e pubblica, entro il 31
marzo di ogni anno, nel proprio Bollettino ufficiale, i ruoli nominativi del personale addetto alle
unità sanitarie locali, secondo la situazione al 1 gennaio dell'anno di pubblicazione. Per ciascun
dipendente sono indicati, il cognome e il nome, la data di nascita, la data di
decorrenza del rapporto d'impiego, la data di decorrenza della nomina nel ruolo
di appartenenza, la data del
conseguimento della posizione funzionale rivestita e la sede di servizio. Nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il
dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con
ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni.
Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.
Articolo 8. Ufficio di direzione dell'unità sanitaria
locale. L'ufficio di direzione di cui all'art.15 della legge
23 dicembre 1978, n.833, è composto da tutti i responsabili dei servizi dell'unità sanitaria
locale, previsti dalla legge regionale, sempre che i responsabili ricoprano la
posizione funzionale apicale nei ruoli di appartenenza. Il personale
appartenente alle posizioni, funzionali apicali che non sia membro dell'ufficio
di direzione, è chiamato ad intervenire ai lavori dello stesso per le questioni
concernenti il presidio o l'ufficio cui è preposto. Il coordinamento dell'ufficio di direzione è
assicurato da un coordinatore sanitario, laureato in medicina, e da un coordinatore amministrativo,
laureato in discipline economico-giuridiche, scelti tra i componenti l'ufficio stesso che appartengano
rispettivamente al ruolo sanitario ed al ruolo amministrativo e posseggano
un'anzianità nella posizione funzionale apicale di almeno tre anni. Il
coordinatore sanitario deve possedere specifici titoli ed esperienza di servizio
in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria nelle sue varie
articolazioni; nel periodo di espletamento dell'incarico deve osservare il tempo pieno. Il coordinatore
amministrativo deve possedere specifiche esperienze in servizi
tecnico-amministrativi della organizzazione sanitaria. I coordinatori
assicurano il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi dell'unità
sanitaria locale e i relativi
adempimenti da parte dei servizi, nel rispetto della autonomia degli stessi e,
in particolare, di quelli di cui all'art.16 della legge 23 dicembre 1978,
n.833. Gli incarichi di cui al terzo comma sono conferiti dal comitato di
gestione per periodi di tempo stabiliti dalle leggi regionali, non inferiori a
tre anni, e sono rinnovabili. Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve essere motivato con specifico
riferimento alla professionalità e all'esperienza dei candidati, valutate in base ad un giudizio
complessivo sull'attività svolta e sui titoli posseduti. A parità di
requisiti costituisce titolo preferenziale il superamento di appositi corsi di
formazione e aggiornamento promossi
dal Ministero della sanità, sentite le regioni o dalle regioni d'intesa con
il Ministero stesso. Ai
coordinatori è corrisposta una indennità nella misura stabilita dall'accordo
nazionale unico.
TITOLO II DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE CAPO
I -ASSUNZIONI IN SERVIZIO
Articolo 9. Modalità di assunzione in
servizio. L'assunzione in servizio è disposta dall'unità
sanitaria locale, nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi
banditi ed espletati dalla regione. L'assunzione per chiamata diretta è
ammessa soltanto per speciali categorie di personale addetto a mansioni
elementari, sulla base di adeguati criteri selettivi fissati nell'accordo
nazionale unico; le relative
selezioni sono effettuate dalla regione anche a livello locale. La regione può,
con legge, delegare alle unità sanitarie locali la selezione di detto
personale. L'assunzione del personale di assistenza religiosa cattolica è
effettuata direttamente dal comitato di gestione su proposta dell'ordinario
diocesano competente per territorio. L'assunzione di personale straordinario
è ammessa esclusivamente per particolari, inderogabili e temporanee esigenze assistenziali e deve essere
effettuata con le modalità di cui al successivo art.13, ultimo comma. Si
applicano le disposizioni di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato
sulle assunzioni obbligatorie, sulle
riserve di posti e sulle preferenze. Salvo le assunzioni obbligatorie a
quanto previsto al terzo comma è fatto divieto alle unità sanitarie locali di
assumere direttamente, a qualsiasi titolo, personale anche straordinario. Il
comitato di gestione ha facoltà di stipulare, nei limiti dei posti vacanti nelle
piante organiche, convenzioni con gli
ordini religiosi per l'espletamento di servizi con personale idoneo alle
funzioni rispettivamente
assegnate. Tutti gli atti e provvedimenti adottati in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono nulli ed impegnano la responsabilità personale e diretta
di chi li dispone, dei responsabili dei servizi interessati e dei coordinatori
sanitario ed amministrativo.
Articolo 10. Ammissione agli impieghi. Per
l'ammissione agli impieghi si applicano, salvo quanto previsto dal presente
decreto, le norme vigenti per i
dipendenti civili dello Stato di cui al D.P.R.10 gennaio 1957, n.3, e successive
integrazioni e modificazioni. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego
e del requisito della buona condotta è effettuato a cura dell'unità sanitaria locale prima
dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica e dal requisito
dell'età, il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli
istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma, del presente decreto.
Articolo 11. Cittadini degli Stati membri della Comunità
economica europea. I cittadini degli Stati membri della
Comunità economica europea, esercenti le professioni mediche, paramediche e
farmaceutiche possono prestare la loro attività nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, in base alle
condizioni e ai requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art.57 del
trattato di Roma. I medici di cui all'art.6 della legge 22 maggio 1978,
n.217, possono essere assunti in servizio per il solo esercizio di funzioni di diagnosi, cura e
riabilitazione, purché siano stati ammessi all'esercizio professionale in Italia
ai sensi della richiamata legge n.217 ovvero ai sensi dell'articolo 3, secondo
comma, del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, e siano in possesso degli
altri requisiti per partecipare ai relativi concorsi di cui all'art.12 del
presente decreto.
Articolo 12. Norme concorsuali. I concorsi di
ammissioni all'impiego sono indetti dalla regione,su richiesta delle unità
sanitarie locali,con periodicità
annuale, salvo esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte
mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito
o comandato. Il relativo bando è
pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione anche con altri
mezzi. Il bando indica il numero dei posti messi a concorso, i documenti
prescritti, i requisiti, le condizioni e, nei concorsi per esami,il programma
delle prove relative. Fermo restando quanto disposto dal quarto comma, punto 5), dell'art.47 della L.23
dicembre 1978, n.833, e dall'art.41 del presente decreto, il bando indica, per le posizioni
funzionali apicali, ai fini del diritto di scelta fra i posti stessi, i
posti disponibili in ciascuna unità
sanitaria locale. Ai fini della determinazione del numero dei posti da
mettere a concorso si considerano disponibili,oltre ai posti vacanti alla data
del bando, anche quelli che si rendano vacanti per collocamento a riposo nel semestre successivo. Per questi ultimi
posti le relative nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga
espletato prima Si considerano disponibili, altresì, i posti ricoperti da
personale che presta servizio in base a convenzioni con ordini religiosi, qualora le convenzioni scadano nel
semestre successivo alla data del
bando, siano state disdette dalle parti e non si intenda assicurare il servizio
con nuove convenzioni. Fermo restando quanto previsto al capo II, i requisiti
specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione ai concorsi dei singoli
profili e posizioni funzionali di ogni ruolo, le prove di esame -che devono
consistere, salvo quanto previsto dal precedente art.9, secondo comma, in una
prova scritta e almeno in una prova
orale e pratica - i titoli valutabili -con particolare riferimento al curriculum
formativo e professionale e, per i medici, al servizio prestato a tempo pieno e
alle specializzazioni acquisite -i criteri di valutazione, la composizione delle
commissioni esaminatrici, nelle quali è garantita la rappresentanza del Ministero della sanità, nonché
le procedure concorsuali, sono stabiliti, previa consultazione con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base
nazionale, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, da emanare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei concorsi per i quali è
richiesto il diploma di laurea, il punteggio a disposizione delle commissioni
giudicatrici per la valutazione delle prove di esame non dovrà essere superiore al 50 per cento di quello totale a
disposizione.
Articolo 13. Graduatorie. I candidati
vincitori del concorso sono assegnati alle unità sanitarie locali, secondo
l'ordine della graduatoria, in base
alle preferenze da essi espresse in relazione ai posti disponibili messi a
concorso. La destinazione di servizio nell'ambito della unità sanitaria
locale è effettuata dal comitato di gestione, avuto riguardo alle esigenze funzionali dei presidi, servizi e
uffici e alle preferenze espresse dagli interessati secondo l'ordine di
graduatoria. L'unità sanitaria locale, in caso di rinuncia o decadenza dei
vincitori, ha facoltà di procedere, entro un anno dall'approvazione dell'ultima graduatoria, ad altrettante
assunzioni in servizio dei candidati idonei che non siano già stati dichiarati vincitori del concorso ed
assegnati ad altra unità sanitaria locale, secondo l'ordine della graduatoria
stessa. Entro tale termine ha inoltre la facoltà di procedere all'assunzione dei
candidati idonei, per la copertura dei posti che successivamente al bando si
siano resi vacanti, esclusi quelli di
nuova istituzione. L'ultima graduatoria deve essere utilizzata, anche dopo un
anno dalla sua approvazione, per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, di incarichi per la
copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile
ricoprire i posti stessi, entro tre
mesi dalla vacanza o dalla disponibilità,mediante trasferimento interno o
comando.
Articolo 14. Periodo di prova. Il periodo di
prova ha la durata di sei mesi. Il dipendente in prova svolge le mansioni
affidategli nei vari settori di lavoro ai quali viene assegnato e frequenta i
corsi di formazione inerenti alla sua professionalità, programmati dalla regione
o dalla unità sanitaria
locale. Sull'attività prestata dal dipendente in prova è redatta dettagliata
relazione da parte del dirigente preposto al presidio, servizio o ufficio cui il dipendente stesso è stato
assegnato. Sull'esito del periodo di prova decide il comitato di
gestione. Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di prova,
non sia intervenuto un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente. In caso di
giudizio sfavorevole, l'unità sanitaria locale proroga il periodo di prova per
altri sei mesi, decorsi i quali, ove
il giudizio sia ancora sfavorevole, è dichiarata la risoluzione del rapporto di
lavoro, con provvedimento motivato. I periodi di assenza dal servizio, a
qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del computo del periodo di
prova. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti provenienti dai ruoli
nominativi regionali del personale addetto alle unità sanitarie locali di altre
regioni che lo abbiano già superato nella medesima posizione funzionale.
Articolo 15. Riserva di posti. La regione, al
personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso le strutture
private convenzionate che cessino il rapporto convenzionale, può riservare,
nelle assunzioni per chiamata e nei pubblici concorsi banditi entro due anni
dalla data di cessazione del rapporto convenzionale, una aliquota dei posti
vacanti messi a concorso nelle posizioni funzionali iniziali dei diversi
ruoli fino al 10 per cento per il
personale medico e fino al 30 per cento per il restante personale. I posti
riservati non conferiti sono attribuiti ai candidati non riservatari secondo
l'ordine di graduatoria. Il personale di cui al primo comma, nei pubblici
concorsi per l'assunzione nei ruoli regionali, banditi nello stesso periodo, è
dispensato dal requisito dell'età ed ha diritto alla equiparazione, ai fini
della valutazione come titolo nei
concorsi stessi, del servizio prestato nella struttura privata con la posizione
funzionale iniziale del profilo di appartenenza in ragione del 50 per cento
della sua durata. Le norme previste dal presente articolo si applicano anche
al personale che sia stato destinato, ai sensi dell'art.64, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n.833,
ai presidi per la tutela della salute
mentale, salvo la possibilità di stabilire aliquote di riserva diverse sulla
base di quanto previsto nel piano
sanitario regionale.
Articolo 16. Passaggio ad altre funzioni per inidoneità
fisica. Il dipendente che per sopraggiunta infermità sia
giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie può essere trasferito
ad altre funzioni equivalenti nelle quali sia convenientemente utilizzabile ed
ivi inquadrato, sempre che sia in possesso dei requisiti specifici
richiesti. I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura
prevista per i casi di dispensa dal servizio per motivi di salute. Il passaggio ad altre funzioni è
disposto dalla regione,su parere della unità sanitaria locale e con il consenso dell'interessato. I dipendenti
trasferiti ad altra funzione sono inquadrati secondo quanto previsto
dall'accordo nazionale
unico.
CAPO II -NORME PARTICOLARI PER I CONCORSI AD ALCUNE POSIZIONI
FUNZIONALI INIZIALI E SUPERIORI
Articolo 17 Assunzione nelle posizioni funzionali di assistente medico e di
veterinario collaboratore. Alla posizione funzionale di assistente
medico si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art.12, distinti per le aree
funzionali di medicina, di chirurgia, di prevenzione e di sanità
pubblica. Alla posizione funzionale di veterinario collaboratore si accede
mediante pubblici concorsi per titolo
ed esami, ai sensi dell'art.12, distinti per l'area funzionale della sanità
animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali per l'area
funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di
origine animale. I concorsi sono indetti per ciascuna area funzionale nei
limiti dei posti complessivamente vacanti negli organici dei diversi reparti di
specialità, servizi e settori di attività. Gli assistenti medici e i
veterinari collaboratori durante il primo anno di servizio sono utilizzati
in servizi, reparti e settori delle
aree funzionali, anche diverse da quella di appartenenza, secondo criteri di
avvicendamento che devono favorire la formazione interdisciplinare e
l'acquisizione di esperienze professionali di carattere generale. Nel successivo
biennio sono utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'area funzionale di
appartenenza. Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici e i
veterinari collaboratori sono, a domanda, inquadrati definitivamente nei posti
di organico vacanti dei diversi reparti di specialità, servizi e settori di
attività nei quali si articola l'area funzionale di appartenenza, sulla base di
obiettivi criteri di precedenza, che devono tener conto del servizio prestato,
delle attitudini dimostrate e dei titoli professionali e scientifici posseduti.
Ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di assistente
radiologo e anestesista è richiesto
comunque un servizio continuativo nella disciplina di almeno un anno. La
dotazione organica dei medici assistenti è, nell'ambito dei servizi ospedalieri,
di norma pari alla dotazione organica
complessiva degli aiuti corresponsabili e vice-direttori sanitari.
Articolo 18. Concorsi a coadiutore sanitario o vice direttore
sanitario o aiuto corresponsabile ospedaliero e a veterinario coadiutore. Alle
posizioni funzionali di coadiutore sanitario o vice direttore sanitario o aiuto
corresponsabile ospedaliero e di
veterinario coadiutore si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami,
ai sensi dell'art.12, ai quali sono
ammessi coloro che abbiano prestato, dopo il triennio di formazione interdisciplinare di cui al precedente art.17, due
anni di servizio nella disciplina per la quale il concorso è bandito, coloro che
abbiano prestato cinque anni complessivi di servizio in detta disciplina
e coloro che siano in possesso della
libera docenza o specializzazione nella disciplina stessa. Per i concorsi ad
aiuto radiologo e aiuto anestesista è comunque richiesta la libera docenza o la
specializzazione nella corrispondente disciplina.
Articolo 19. Concorsi a dirigente sanitario o sovraintendente
sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario
dirigente e a farmacista dirigente. Alle posizioni funzionali di
dirigente sanitario o sovrintendente sanitario o direttore sanitario o primario
ospedaliero, di veterinario dirigente e di farmacista dirigente si accede
mediante concorsi pubblici per titolo ed esami, ai sensi dell'art.12, ai quali
sono ammessi coloro che siano in possesso dell'idoneità della disciplina per la
quale il concorso è bandito, conseguita mediante l'esame previsto dal
successivo art.20.
Articolo 20. Esami di idoneità a dirigente sanitario o
sovraintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario
dirigente e a farmacista dirigente. [L'idoneità a dirigente sanitario
o sovraintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, a
veterinario dirigente e a farmacista dirigente si consegue mediante esami da
espletarsi in sede nazionale entro il
mese di aprile di ogni anno. Il Ministero della sanità, con un unico bando
nazionale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, indice, entro il mese di ottobre, la sessione
annuale degli esami di idoneità per le diverse specialità. Le procedure e le
prove di esame,la composizione delle commissioni esaminatrici e i
requisiti per l'ammissione dei
candidati sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità.Con lo stesso
decreto sono stabilite le modalità per la predisposizione e l'aggiornamento
degli elenchi dei sanitari idonei, compresi quelli di cui ai commi successivi. Il personale assegnato
alle unità sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della
L.23 dicembre 1978, n.833, può
partecipare direttamente ai concorsi nella posizione funzionale e nella
disciplina corrispondente a quella
conseguita nell'inquadramento sulla base della tabella di equiparazione
di cui all'allegato 2, a prescindere dal
possesso del requisito della idoneità previsto dal presente articolo.
L'idoneità conseguita ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n.130, è equivalente a tutti gli effetti dell'idoneità
prevista dal presente articolo] Articolo abrogato prima dall'art.17, D.Lgs.30
dicembre 1992, n.502,
Articolo 21. Concorsi alle posizioni funzionali di coadiutore e di
dirigente del personale laureato dei ruoli sanitario e
tecnico. Fermo restando quanto previsto dall'art.18, alle posizioni
funzionali di coadiutore dei ruoli sanitario e tecnico si accede mediante pubblici concorsi per
titoli ed esami, ai sensi dell'art.12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano
prestato almeno cinque anni di servizio nella posizione funzionale di
collaboratore. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 20, alle
posizioni funzionali di dirigente dei ruoli sanitario e tecnico si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed
esami, ai sensi dell'art.12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio
nella posizione funzionale di
coadiutore, ovvero dieci anni di servizio complessivo in qualità di coadiutore o
di collaboratore o in posizioni
equipollenti presso amministrazioni pubbliche.
Articolo 22. Concorsi alle posizioni funzionali di coordinatore
del ruolo professionale. Alle posizioni funzionali di
coordinatore del ruolo professionale si accede mediante pubblici concorsi per
titoli ed esami, ai sensi dell'art.12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano
un'anzianità di servizio di almeno
dieci anni nella posizione funzionale inferiore o in posizioni equipollenti
presso pubbliche
amministrazioni.
Articolo 23. Concorsi alle posizioni funzionali di vice-direttore
amministrativo, i direttore amministrativo e di direttore amministrativo capo
servizio. Alle posizioni funzionali di vice-direttore amministrativo
e di direttore amministrativo si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami,ai sensi dell'art.12, ai
quali sono ammessi coloro che abbiano
prestato cinque anni di servizio rispettivamente nella posizione di
collaboratore amministrativo e di vice-direttore amministrativo. Alla
posizione funzionale di direttore amministrativo capo servizio si accede
mediante pubblici concorsi, per
titoli ed esami, ai sensi dell'art.12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano
prestato almeno cinque anni di
servizio quali direttori amministrativi e coloro che abbiano una anzianità di
servizio di quindici anni nella carriera direttiva amministrativa del Ministero
della sanità o delle regioni o delle
province o dei comuni e loro consorzi e la qualifica di dirigente o
equiparata.
CAPO III -VALUTAZIONE DEI SERVIZI E TITOLI
Articolo 24. Riconoscimento dei servizi
prestati. Per il personale assegnato alle unità sanitarie
locali in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n.833, e per il personale
proveniente da unità sanitarie locali di altre regioni o da enti equiparati ai
sensi degli articoli 25 e 26, primo comma, del presente decreto, le
anzianità di servizio nel ruolo e
nella posizione funzionale, maturate nell'unità sanitaria locale o ente di
provenienza, si considerano a tutti gli effetti come anzianità acquisite presso
le unità sanitarie locali. Le modalità e le condizioni per il riconoscimento,
agli effetti economici, dei servizi prestati dal personale sono disciplinate
nell'accordo nazionale unico.
Articolo 25. Servizi e titoli equipollenti. I
servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di
ricovero e cura, negli organi degli
enti di ricerca di cui all'art.40 della legge 23 dicembre 1978, n.833, negli
ospedali che abbiano ottenuto
l'equiparazione prevista dall'art.129 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n.130,
nell'ospedale "Galliera" di Genova,negli ospedali dell'Ordine mauriziano di
Torino, negli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai
fini degli esami di idoneità ed ai
fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e
titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali. A tali fini, l'ospedale
"Galliera" di Genova, l'Ordine mauriziano di Torino, gli ospedali che
abbiano ottenuto l'equiparazione
prevista dall'art.129 del decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1969, n.130, e gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte
compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente
decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche
rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati
dal presente decreto, purché comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai
servizi, presidi e uffici delle unità sanitarie locali.
CAPO IV -DOVERI.-RESPONSABILITÀ.-DIRITTI
Articolo 27. Doveri, incompatibilità e cumulo di
impieghi. Salvo quanto previsto dal presente decreto, in
materia di doveri, incompatibilità e cumulo di impieghi, ai dipendenti delle unità sanitarie locali si
applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n.3 , e successive integrazioni e modificazioni. Il dipendente
non può esimersi dall'essere sottoposto a controlli medici periodici a scopo di
medicina preventiva ed alle vaccinazioni stabilite dai competenti organi
dell'unità sanitaria locale. I medici con funzioni di diagnosi e cura hanno
l'obbligo di prestare l'assistenza ambulatoriale nonché, all'occorrenza, i
consulti richiesti da altri reparti o servizi e, esclusi i primari ospedalieri
ed equiparati, i turni di guardia e di pronto soccorso. Analogo obbligo compete
ai farmacisti ospedalieri per il servizio di guardia farmaceutica, nonché al restante personale dei
servizi di igiene pubblica, di prevenzione e veterinari per esigenze particolari
previste dalle presenti leggi regionali. Il dipendente è tenuto a fissare la
propria residenza nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale presso la
quale presta servizio, o nel comune se l'ambito territoriale dell'unità
sanitaria locale coincide con quello del comune o di parte di esso. Può essere
peraltro autorizzato a risiedere in località diversa, qualora ricorrano giustificati motivi e sempreché sia assicurato
il pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio. Dell'autorizzazione è data
comunicazione scritta all'interessato. Per le zone a popolazione sparsa può essere prescritto
l'obbligo di stabilire la residenza nel particolare ambito territoriale nel
quale insiste la struttura o il servizio di appartenenza. Il personale addetto
ai servizi di diagnosi e cura e quello dei servizi essenziali nonché il
personale di assistenza religiosa devono rendersi reperibili per i casi di particolari esigenze di
servizio.
Articolo 28. Responsabilità. In materia di
responsabilità, ai dipendenti delle unità sanitarie locali si applicano le norme
vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, e successive integrazioni e modificazioni. Le unità sanitarie
locali possono garantire anche il personale dipendente, mediante adeguata
polizza di assicurazione per la
responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni
giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese
le spese di giudizio, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o
di dolo.
Articolo 29. Esercizio delle mansioni inerenti al profilo e alla
posizione funzionale. Il dipendente ha diritto all'esercizio
delle mansioni inerenti al suo profilo e posizione funzionale e non può essere assegnato, neppure di fatto, a
mansioni superiori o inferiori. In caso di esigenze di servizio il dipendente
può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori. L'assegnazione temporanea,che non può
comunque eccedere i sessanta giorni nell'anno solare, non dà diritto a variazioni del
trattamento economico. Non
costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale di
posizione funzionale più elevata, qualora la sostituzione rientri tra gli
ordinari compiti della propria posizione funzionale. Qualora un posto cui
corrisponda una pluralità di funzioni venga scisso in più posti, il titolare
del preesistente posto ha diritto ad
opzione fra i due o più posti di nuova istituzione. All'assegnazione
provvede l'unità sanitaria locale di
appartenenza. In caso di soppressione del posto colui che lo ricopre ha
diritto al conferimento di altro posto, di corrispondente profilo e posizione funzionale,
vacante presso l'unità sanitaria locale di appartenenza o presso altra unità sanitaria locale della
regione. All'assegnazione del posto vacante presso l'unità sanitaria locale provvede la stessa.
All'assegnazione di un posto vacante presso altra unità sanitaria locale si provvede con l'osservanza delle
procedure previste per i trasferimenti; in attesa della definizione delle
predette procedure la regione può disporre, con l'assenso dell'interessato, la
sua assegnazione provvisoria in uno dei posti vacanti da conferire.
Articolo 30. Trattamento economico. Il
personale addetto ai presidi,servizi e uffici delle unità sanitarie
locali,disciplinato dal presente decreto, costituisce, un apposito comparto di contrattazione
collettiva. La delegazione
del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula dell'accordo nazionale
unico con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate è costituita secondo quanto disposto
dall'art.47 della legge 23 dicembre 1978, n.833. Il trattamento economico e
gli istituti normativi di carattere economico per il suddetto personale
sono stabiliti con il richiamato accordo
nazionale unico, con l'osservanza del principio della perequazione retributiva,
fermo restando che la collocazione nei ruoli, tabelle, quadri, profili
professionali e posizioni di cui
all'allegato 1, nonché la equiparazione di cui all'allegato 2 hanno rilevanza ai
soli fini funzionali.
Articolo 31. Personale delle cliniche e degli istituti
universitari convenzionati. Al personale universitario che
presta servizio presso i policlinici,le cliniche e gli istituti universitari di
ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali,
anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non
utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo
trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie
locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è
corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità
previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia. Le somme necessarie per la
corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico dei
fondi assegnati alle regioni ai sensi dell'art.51 della legge 23 dicembre 1978,
n.833 e sono versate, con le modalità
previste dalle convenzioni, dalle regioni alle università, su documentata
richiesta, per la corresponsione agli aventi
diritto. Al personale universitario si applicano, per la parte compatibile,
gli istituti normativi di carattere economico disciplinati dal richiamato accordo nazionale unico. Per la
parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi
assume i diritti e i doveri previsti
per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo
modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge 23
dicembre 1978, n.833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico. Nei
predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale
universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione
dell'indennità di cui al primo comma.
Articolo 32. Orari e turni di
lavoro. L'articolazione dell'orario di lavoro, fissato in 40
ore settimanali salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico, è stabilita
sulla base di criteri dettati dal comitato di gestione in modo da salvaguardare
le esigenze di servizio e gli interessi degli utenti. A tal fine, l'orario
settimanale può essere distribuito
anche in misura variabile nei diversi giorni lavorativi, con un limite massimo
giornaliero di norma non superiore a
otto ore. Il servizio ospedaliero è assicurato con la presenza del necessario
personale medico e non medico nell'arco dell'intera giornata, attraverso turni
di lavoro opportunamente articolati, definiti e programmati, secondo criteri
stabiliti dal comitato di gestione. Particolari turni di lavoro possono
essere istituiti dal comitato di gestione per specifiche esigenze di altri servizi, al fine di distribuire
organicamente il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nonché
nei giorni festivi. Gli orari e turni di lavoro devono essere stabiliti
tenendo conto delle necessità di una razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del
personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le
organizzazioni sindacali interessate. La vigilanza sull'osservanza
dell'orario è esercitata attraverso sistemi obiettivi di controllo unici
e uguali per tutti i dipendenti
dell'unità sanitaria locale. La determinazione, in concreto, la distribuzione
e i procedimenti di rispetto degli orari di lavoro sono fissati dall'accordo nazionale
unico.
Articolo 33. Riposo settimanale. Il dipendente
ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere
con la domenica e non presta servizio
negli altri giorni riconosciuti festivi. Qualora, per esigenze di servizio,
il dipendente debba prestare la sua opera in un giorno festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un
altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione, sentito l'interessato,
sulla base dei criteri stabiliti nell'accordo nazionale unico.
Articolo 34. Lavoro straordinario. Il
dipendente, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano, è tenuto a
prestare servizio anche oltre il
normale orario -salvo che ne sia esonerato per giustificati motivi -nei tempi e
con le modalità stabiliti, in
attuazione dei criteri fissati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria
locale, dal coordinatore
amministrativo e dal coordinatore sanitario d'intesa con i responsabili del
presidio, servizio o ufficio di appartenenza, e nei limiti fissati dall'accordo
nazionale unico.
Articolo 35. Rapporto di lavoro del personale
medico. Il rapporto di lavoro del personale medico può essere
a tempo pieno o a tempo definito. Il
rapporto di lavoro a tempo pieno comporta: a)l'obbligo di prestare 40 ore
settimanali di servizio, salvo quanto previsto dall'accordo nazionale
unico; b)la totale disponibilità per tutti i servizi dell'unità sanitaria
locale nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della disciplina propria degli
interessati; c)il diritto all'attività libero-professionale al di fuori dei
servizi e delle strutture della unità sanitaria locale, limitatamente a consulti
e a consulenze,non continuativi, sulla base di norme regionali; d)il diritto
all'esercizio dell'attività libero-professionale nell'ambito dei servizi,
presidi e strutture della unità
sanitaria locale, sulla base di norme regionali; e)la preferenza per gli
incarichi didattici e di ricerca e per i comandi ed i corsi di
aggiornamento tecnico-scientifico e
professionale; f)la priorità per l'esercizio di attività consultive e
tecniche, richieste da terzi all'unità sanitaria locale, da svolgere oltre
l'orario di lavoro e anche fuori dalla sede di servizio. Salvo quanto
previsto dall'art.47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n.833, il
rapporto di lavoro a tempo pieno è concesso a domanda. Del pari a domanda è
concesso il passaggio dal rapporto di
lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito. Sulla domanda decide il comitato
di gestione. La mancata concessione
del passaggio a tempo definito deve essere motivata in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali,
didattiche e di ricerca. Il personale assunto con i concorsi di cui al
settimo comma dell'art.47 della legge 23 dicembre 1978, n.833, può chiedere il passaggio dal
rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito qualora siano mutate
le esigenze di cui al sesto comma del richiamato articolo 47 o a seguito
del trasferimento ad altra struttura,
divisione o servizio che non comporti l'osservanza del tempo pieno. Il
rapporto di lavoro a tempo definito comporta: a)l'obbligo di prestare 30 ore
settimanali di servizio, salvo quanto previsto dall'accordo nazionale
unico; b)la totale disponibilità,entro l'orario di servizio, per tutti i
servizi dell'unità sanitaria locale, nell'ambito delle funzioni, della posizione
funzionale e della disciplina propria degli interessati; c)la facoltà di
esercitare l'attività libero-professionale, anche fuori dei servizi e delle
strutture dell'unità sanitaria locale, purché tale attività non sia prestata con
rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali dell'unità
sanitaria locale stessa, né sia incompatibile con gli orari di lavoro, secondo
modalità e limiti previsti dalla legge regionale; d)la facoltà di esercitare
l'attività libero-professionale in regime convenzionale, secondo le modalità ed
i limiti stabiliti dagli accordi nazionali di cui all'art.48 della legge 23
dicembre 1978, n.833. L'attività libero-professionale, all'interno o
all'esterno delle strutture e dei servizi dell'unità sanitaria locale, è intesa
a favorire esperienze di pratica professionale, contatti con i problemi della
prevenzione, cura e riabilitazione e aggiornamento tecnico-scientifico e
professionale nell'interesse degli utenti e della collettività. L'attività libero-professionale
all'interno delle strutture e dei servizi dell'unità sanitaria locale è
esercitata: a)in costanza di ricovero;nelle strutture di ricovero ospedaliero
debbono essere predisposti e realizzati appositi spazi distinti e specifici
-entro il limite variabile di posti letto dal quattro al dieci per cento
del totale -che possono anche prescindere,in
mancanza di camere separate, da riferimenti a livello di confort alberghiero. Detta attività viene svolta
in équipe ed è comprensiva dei servizi connessi; b)in regime ambulatoriale,
con utilizzo delle relative strutture, secondo modalità organizzative stabilite
dall'unità sanitaria locale in accordo con i sanitari interessati; tale attività
libero-professionale deve essere
svolta in orari diversi da quelli stabiliti per l'attività ambulatoriale
ordinaria, eccezione fatta per i servizi che per esigenze tecniche non lo consentono, per i quali deve
essere previsto un plus orario. Le tariffe minime e massime per le
prestazioni libero-professionali, nell'ambito dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale e per le
attività di consulenza sono determinate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale. Le modalità di attribuzione dei relativi proventi sono
disciplinate nell'accordo nazionale unico. Le regioni, qualora le unità
sanitarie locali non siano in grado di assicurare l'esercizio del diritto
alla libera attività professionale
all'interno delle proprie strutture per accertare, obiettive carenze
delle medesime o per obiettive
impossibilità organizzative, devono provvedere a garantire tale diritto,
nel rispetto delle vigenti norme
sull'esercizio della libera attività professionale intramurale, anche mediante
l'utilizzazione di strutture private. L'utilizzazione di dette strutture è
regolata da apposite convenzioni che
le unità sanitarie locali dovranno stipulare in conformità a schemi tipo
approvati dal Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente
articolo si applicano, per la parte compatibile, anche ai medici
dipendenti dagli istituti
universitari, dai policlinici convenzionati e dagli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico. Per i medici universitari, in considerazione delle
altre attività rientranti nei loro compiti istituzionali, la opzione per il tempo pieno è reversibile in
relazione a motivate esigenze didattiche e di ricerca. L'orario settimanale
di servizio di ciascun medico universitario,per lo svolgimento delle proprie
mansioni didattiche, di ricerca e assistenziali, è globalmente considerato
corrispondente a quello previsto rispettivamente per il rapporto di lavoro a tempo pieno e per il rapporto
di lavoro a tempo definito. L'esigenza assistenziale delle strutture
universitarie convenzionate secondo quanto sarà stabilito nelle convenzioni da
stipulare ai sensi dell'art.39 della legge 23 dicembre 1978, n.833, va
assicurata dal personale medico universitario interessato globalmente
considerato.
Articolo 36. Attività libero-professionale del personale
veterinario. Il personale veterinario ha la facoltà di
esercitare l'attività libero-professionale, fuori dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale,
purché talè attività non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli
interessi ed i fini istituzionali dell'unità sanitaria locale stessa,
né incompatibile con gli orari di lavoro,
secondo modalità e limiti previsti dalla legge regionale. Il personale può
altresì svolgere, oltre l'orario di lavoro ed anche fuori della sede di
servizio, attività consultive e tecniche richieste da terzi all'unità sanitaria
locale. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per la parte
compatibile, anche ai veterinari dipendenti dagli istituti universitari.
Articolo 37. Congedo ordinario. Il dipendente
ha diritto, per ogni anno di servizio ad un congedo ordinario retribuito. La sua
durata e le modalità della relativa fruizione sono disciplinate nell'accordo
nazionale unico.
Articolo 38. Congedo straordinario. Al
dipendente, oltre il congedo ordinario ed i congedi straordinari previsti da
particolari disposizioni di legge, possono essere concessi altri congedi
straordinari. La loro durata, nel limite massimo previsto dalle disposizioni vigenti per i
dipendenti dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, e successive
integrazioni e modificazioni, nonché il trattamento economico spettante durante la loro fruizione sono
regolati nell'accordo nazionale unico.
Articolo 39. Trasferimenti nell'ambito dell'unità sanitaria
locale. Per motivate esigenze di servizio o a domanda, il
comitato di gestione, sentita la commissione del personale, può disporre il trasferimento del personale ad altro
presidio, servizio o ufficio anche di diverso comune rientrante nella circoscrizione territoriale dell'unità
sanitaria locale. I trasferimenti sono disposti sulla base di criteri
oggettivi fissati nell'accordo nazionale unico. I trasferimenti, compresi
quelli disciplinati negli articoli successivi, i comandi e le missioni
sono disposti esclusivamente
nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della disciplina
proprie degli interessati. La
disposizione del primo comma non si applica al personale laureato appartenente
alle posizioni funzionali apicali.
Articolo 40. Trasferimenti ad altra unità sanitaria
locale. Il personale, escluso quello laureato appartenente
alle posizioni funzionali apicali,può essere trasferito, a domanda e
compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di
altra unità sanitaria locale della
regione con l'osservanza della seguente procedura. Le regioni, all'atto
dell'indizione dei concorsi pubblici, notificano nelle unità sanitarie locali i
posti disponibili messi a
concorso. I trasferimenti del personale laureato appartenente alle posizioni
funzionali intermedie sono disposti
secondo l'ordine di apposite graduatorie degli aspiranti formulate in relazione
ai titoli dagli stessi posseduti, da
valutarsi, in conformità ai criteri stabiliti a norma del presente decreto per i
rispettivi concorsi di assunzione, dalla stessa commissione costituita per i
relativi concorsi e prima dell'inizio degli stessi. I trasferimenti del restante
personale sono disposti secondo l'ordine di anzianità nella posizione funzionale di appartenenza. Il
personale non può chiedere un nuovo trasferimento prima che siano trascorsi due
anni da quello precedente.
Articolo 41. Procedure speciali per il trasferimento di alcune
categorie di personale. Il personale laureato appartenente
alle posizioni funzionali apicali può essere trasferito a presidio, servizio o
ufficio appartenente ad una diversa unità sanitaria locale della regione
esclusivamente a domanda e con
l'osservanza della seguente procedura. Le regioni,prima di procedere
all'assegnazione alle unità sanitarie locali dei candidati dichiarati
vincitori nei pubblici concorsi, notificano
alle unità sanitarie locali la graduatoria degli stessi vincitori con l'indicazione dei posti da conferire. I
dipendenti appartenenti al ruolo regionale nominativo possono chiedere il
trasferimento per i posti disponibili
messi a concorso e per quelli che si renderanno disponibili a seguito dei
trasferimenti richiesti. Ai fini dell'assegnazione dei posti disponibili, la
regione nomina una apposita commissione, costituita come per i relativi concorsi
pubblici di assunzione, che formula un'unica graduatoria comune di tutti gli interessati al trasferimento e dei
vincitori del concorso, in relazione ai titoli posseduti, da valutarsi in
conformità ai criteri stabiliti con il decreto di cui all'art.12. Il
personale non può chiedere un nuovo trasferimento prima che siano decorsi almeno
due anni da quello
precedente.
Articolo 42. Trasferimenti interregionali. La
mobilità, sul piano nazionale, del personale delle unità sanitarie locali,
escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, è
disciplinata in sede di accordo nazionale unico con la osservanza dei seguenti criteri
generali: 1)il trasferimento da uno ad altro ruolo regionale è consentito
solo per posti vacanti che non sia stato possibile coprire per trasferimento interno, per concorso o per
comando; 2)il trasferimento può aver luogo solo per l'esercizio presso
l'unità sanitaria locale di destinazione, di attività proprie del profilo
rivestito presso l'unità sanitaria locale di appartenenza; 3)il trasferimento
è condizionato all'assenso dell'interessato. Allo scopo di favorire la
mobilità del personale può essere prevista,in sede di accordo nazionale
unico, l'attribuzione al personale
trasferito, in aggiunta al trattamento di trasferimento, dell'indennità
di missione per un periodo non
superiore a centoventi giorni dall'inizio del servizio presso la nuova
sede. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo non può essere
trasferito ad altra sede se non siano
trascorsi almeno cinque anni dal primo trasferimento. Il trattamento
economico di trasferimento è disciplinato in conformità a quanto in materia è
previsto per gli impiegati civili dello Stato.
Articolo 43. Missioni. Il dipendente, per
esigenze di servizio di carattere temporaneo, può essere inviato dalla
regione o dall'unità sanitaria locale
in missione presso località diverse da quella in cui presta servizio. Le
modalità della missione e la misura del relativo trattamento economico sono
disciplinate in conformità a quanto
in materia è previsto per gli impiegati civili dello Stato. Gli oneri sono a
carico della unità sanitaria locale nell'interesse della quale è resa la
prestazione.
Articolo 44. Comando per esigenze di
servizio. Il personale può essere comandato a prestare
servizio presso altra unità sanitaria locale. Il comando è disposto, per tempo
determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio,
con provvedimento regionale, d'intesa
con le unità sanitarie locali interessate, sentito il dipendente. Alla spesa
per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'unità
sanitaria locale presso cui detto
personale va a prestare servizio. Il posto lasciato disponibile dal
dipendente comandato non può essere coperto per concorso, trasferimento o altro
comando. I posti vacanti,temporaneamente ricoperti da personale
comandato,sono in ogni caso considerati disponibili ai fini della determinazione
di posti da metterle a concorso ed ai fini dei trasferimenti. Il personale
può essere comandato presso la regione per particolari esigenze dei servizi
sanitari regionali. Il comando è
disposto, per tempo determinato, con provvedimento regionale sentito il
dipendente e l'unità sanitaria locale interessata. Gli oneri relativi sono a
carico della regione.
Articolo 45. Attività didattiche, i ricerca ed aggiornamento
tecnico-scientifico. Il personale appartenente ai profili
professionali per i quali è richiesto il possesso di un diploma di laurea o di un titolo di abilitazione
professionale può, a domanda, essere autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento o di ricerca scientifica
sempreché compatibili con i doveri del servizio e non configuranti un distinto rapporto di impiego.
Nell'ambito del personale medico, gli incarichi sono assegnati di preferenza ai
medici a tempo pieno. Gli incarichi di insegnamento sono finalizzati
all'attuazione dei programmi integrati di insegnamento previsti dalle
convenzioni di cui all'art.39 della legge 23 dicembre 1978, n.833, ed al
raggiungimento degli obiettivi generali fissati dalla programmazione regionale
per la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari. Le
autorizzazioni ad assumere gli incarichi di cui al presente articolo sono date
dal comitato di gestione. Lo stesso
comitato può richiedere periodiche relazioni sull'attività svolta dagli
incaricati. Per finalità di aggiornamento tecnico-scientifico il personale di
cui al primo comma può chiedere il
comando, per periodi di tempo determinati, presso centri, istituti e laboratori
nazionali, internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, che abbiano
dato il loro assenso. Sulle istanze di comando delibera il comitato di
gestione dell'unità sanitaria locale competente. Per il periodo di comando,
che non può comunque superare i due anni nel quinquennio, fermo restando il decorso dell'anzianità di servizio ad
ogni effetto, non competono gli assegni inerenti al rapporto d'impiego. Ove
il comando sia giustificato dall'esigenza di compiere studi speciali o acquisire
tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, al
personale comandato è corrisposto, su autorizzazione regionale, il normale trattamento retributivo e, per un
periodo non superiore a sei mesi, il
trattamento di missione.
Articolo 46. Aggiornamento professionale
obbligatorio. L'aggiornamento professionale è obbligatorio per
tutto il personale dell'unità sanitaria locale, ivi compreso quello amministrativo, ed è
finalizzato: al completamento della preparazione professionale anche in vista
della mobilità del personale e della
riconversione funzionale del medesimo; al miglioramento della qualità del
servizio. L'aggiornamento è assicurato mediante riunioni periodiche, seminari
e corsi tecnico-pratici organizzati preferibilmente nella sede di servizio e
nell'orario di lavoro. La regione, all'inizio di ogni anno, fissa gli obiettivi generali dell'aggiornamento e
le modalità di svolgimento avvalendosi della collaborazione delle università,
delle istituzioni scolastiche e degli ordini professionali. L'aggiornamento
del personale addetto a servizi igienico-organizzativi e di medicina legale e
del lavoro è attuato in coordinamento
con l'Istituto superiore di sanità e con l'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro. L'aggiornamento del personale sanitario dipendente
può essere effettuato anche nell'ambito delle attività di aggiornamento obbligatorio previste
per il personale convenzionato di cui all'art.48 della legge 23 dicembre 1978, n.833. La mancata
partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento
professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del
punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura
stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale
ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50
per cento.
Articolo 47. Aspettative. Il dipendente può
essere collocato in aspettativa, secondo la vigente normativa per gli
impiegati civili dello Stato, per
servizio militare, per infermità, per l'assolvimento di funzioni pubbliche, per
motivi di famiglia, per motivi di studio, nonché per situazioni previste da
particolari disposizioni di legge.
Articolo 48. Infermità dipendente da causa di servizio e suo
accertamento. Nella materia delle infermità dipendenti da
causa di servizio e degli accertamenti relativi si applicano al personale delle
unità sanitarie locali le norme in vigore per i dipendenti civili dello Stato di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, e successive integrazioni e
modificazioni.
Articolo 49. Equo indennizzo. Per le modalità
e procedure per la concessione dell'equo indennizzo si applicano al
personale delle unità sanitarie
locali le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n.3, e successive integrazioni e modificazioni. Le misure
dell'equo indennizzo sono stabilite dall'accordo nazionale unico.
Articolo 50. Giudizio medico di appello. In
caso di contestazione sull'esito degli accertamenti sanitari espletati
dall'apposito collegio medico, a livello locale, sia per il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio e della infermità, sia per il parere circa il grado di menomazione,
il dipendente può chiedere il giudizio definitivo dell'ufficio medico legale del
Ministero della sanità. A tal fine il predetto ufficio può disporre una visita
medica di appello.Agli accertamenti sanitari può assistere un medico di fiducia
dell'interessato. Le spese per l'effettuazione della visita di appello sono a
carico della parte soccombente.
Articolo 51. Infrazioni, sanzioni e procedimento
disciplinare. Per quanto concerne le infrazioni, le
sospensioni cautelari, le sanzioni e l'intero procedimento disciplinare si applicano al personale delle unità
sanitarie locali le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato di
cui al D.P.R 10 gennaio 1957, n.3, e successive integrazioni e
modificazioni. Competente ad infliggere la censura è il dirigente del
presidio, servizio o ufficio di appartenenza del dipendente. Ai dirigenti dei presidi, servizi o uffici e ai
coordinatori sanitari e amministrativi la sanzione è inflitta dal presidente del
comitato di gestione. Contro il provvedimento del dirigente del presidio,
servizio o ufficio con cui viene inflitta la censura è ammesso ricorso al
presidente del comitato di gestione, che provvede in via
definitiva L'iniziativa per l'irrogazione delle sanzioni della riduzione
dello stipendio,della sospensione dalla qualifica e della destituzione spetta a chi è competente ad infliggere la
sanzione della censura, nonché ai coordinatori sanitario o amministrativo, a
seconda che si tratti di dipendenti, rispettivamente, del ruolo sanitario o dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo. I provvedimenti che il D.P.R.10 gennaio 1957, n.3,
e successive integrazioni e modificazioni, demanda al capo del personale e al Ministro sono di competenza,
rispettivamente, del coordinatore sanitario o amministrativo e del presidente del comitato di
gestione. I provvedimenti concernenti la sospensione dalla qualifica e la
destituzione sono comunicati alla regione.
CAPO V -CESSAZIONE DAL RAPPORTO D'IMPIEGO RIAMMISSIONE IN
SERVIZIO
Articolo 52. Cause di cessazione dal rapporto di
impiego. La cessazione dal rapporto di impiego, oltre che per
destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari, avviene: 1)per
collocamento a riposo; 2)per dimissioni; 3)per decadenza; 4)per
dispensa dal servizio; 5)per destituzione di diritto. I provvedimenti di
cessazione dal servizio sono adottati dall'unità sanitaria locale dalla quale
il personale dipende. I provvedimenti
di cessazione dal servizio e quelli di reintegrazione sono comunicati alla
regione che dispone la cancellazione o la reiscrizione nei ruoli
regionali.
Articolo 53. Collocamento a riposo. Il
collocamento a riposo è obbligatorio ed è eseguito di ufficio, indipendentemente
da ogni altra causa: al compimento del 65 anno di età per il personale
sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa e professionale; al
compimento del 60 anno di età per il restante personale. Restano ferme, per
il personale trasferito ai ruoli regionali ai sensi della L.28 dicembre 1978,
n.833, le vigenti norme di legge o regolamentari che fissano un diverso limite
di età.
Articolo 54. Dimissioni volontarie. Il
personale può, in qualunque momento, dimettersi dall'ufficio. Le dimissioni
devono essere presentate per iscritto almeno quindici giorni prima della data in
cui il dipendente intende lasciare il servizio. Il dipendente deve proseguire
nell'adempimento dei doveri di ufficio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle
dimissioni. L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata,per motivi
di servizio, comunque non oltre trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, e può essere
altresì sospesa qualora a carico del dipendente sia stato in precedenza avviato
un giudizio disciplinare, anche se, al momento della presentazione delle dimissioni, non sia avvenuta
la contestazione degli addebiti. In questo ultimo caso la contestazione degli
addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In mancanza
della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate.
Articolo 55. Decadenza. In materia di
decadenza dall'impiego si applicano ai dipendenti delle unità sanitarie locali
le disposizioni per i dipendenti dello Stato di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, e successive integrazioni e modificazioni.
Articolo 56. Dispensa dal servizio. La
dispensa dal servizio del personale è adottata: 1)quando sia stata accertata
l'inabilità permanente del dipendente a prestare servizio e nel caso
in cui, scaduto il periodo massimo previsto
per l'aspettativa per infermità, il dipendente stesso risulti non idoneo per infermità a riprendere
servizio; 2)quando sia stato constatato il persistente insufficiente
rendimento o sia stata provata la soppravvenuta incapacità professionale del
dipendente. La proposta di dispensa dal servizio per inabilità è notificata
al dipendente, cui è data facoltà di chiedere che il giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia
demandato ad apposito collegio medico. La dispensa per inabilità ha effetto,nella ipotesi di scadenza
del periodo massimo previsto per
l'aspettativa per infermità, dal giorno successivo a detta scadenza e in tutte
le altre ipotesi dalla data del
relativo provvedimento. Quando l'attività del dipendente è giudicata scadente
ed insufficiente in modo grave e continuativo viene proposta la sua dispensa dal
servizio per incapacità professionale. La proposta di dispensa viene
presentata al comitato di gestione:dal presidente del comitato di gestione per il coordinatore amministrativo ed il
coordinatore sanitario; dal coordinatore sanitario o dal coordinatore amministrativo, secondo le rispettive
competenze,per il personale restante, su relazione scritta e circostanziata del
diretto superiore del dipendente. La proposta di dispensa, motivata
specificatamente, deve essere notificata dall'unità sanitaria locale all'interessato con lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno. Il dipendente proposto per la dispensa ha diritto di prendere visione degli atti
che sono alla base della proposta e di presentare, ove creda,le sue controdeduzioni scritte entro trenta
giorni dalla notifica. Qualora l'unità sanitaria locale non ritenga valide le
controdeduzioni presentate o quando l'interessato non presenti entro il termine
stabilito alcuna controdeduzione, la questione viene rimessa per il giudizio ad una speciale commissione tecnica,
composta da cinque membri, di cui uno scelto dall'interessato, uno scelto
dall'unità sanitaria locale, due designati dall'ordine professionale di
categoria per il personale sanitario
professionale e tecnico laureato, e dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative per il restante personale, ed uno con funzione di presidente
nominato dalla regione. I membri
della commissione devono essere di profilo professionale e posizione funzionale
almeno pari a quelli del dipendente
del quale è proposta la dispensa. Qualora l'interessato non provveda alla
nomina del proprio rappresentante, l'ordine professionale di categoria e le
organizzazioni sindacali designano tre,anziché due membri. La commissione,
nella prima riunione, può proporre la sospensione cautelare quando
ricorrano motivi urgenti. La
commissione deve avere ampia possibilità di indagine e di acquisizione agli atti
di tutti gli elementi di cui ritenga opportuno venire in possesso. La
decisione definitiva sulla dispensa spetta al comitato di gestione. Essa è
soggetta ai gravami previsti dalla
legge e non pregiudica il diritto all'indennità di liquidazione ed al
trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni
vigenti.
Articolo 57. Destituzione di diritto. Il
dipendente incorre nella destituzione, escluso il procedimento
disciplinare: a)per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la
personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale; ovvero
per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti
contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del codice penale; per delitti contro la
moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e
dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato
credito, furto, truffa ed appropriazione indebita; b)per condanna, passata in
giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero
l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà
vigilata.
Articolo 58. Reintegrazione del dipendente
prosciolto. Il dipendente destituito ai sensi del precedente
articolo e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista
dall'art.566, comma secondo, del codice di procedura penale, ha diritto alla
riammissione in servizio, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, dalla
data della sentenza di assoluzione,
con la medesima posizione ed anzianità che aveva all'atto della
destituzione.
Articolo 59. Riammissione in servizio. Il
dipendente cessato dall'impiego per dimissioni,per dispensa dal servizio per
motivi di salute o decadenza
conseguente a mancata assunzione o riassunzione in servizio nel termine
prefissatogli, può essere riammesso
in servizio con motivato provvedimento della regione. La riammissione deve
essere chiesta entro un anno dalla cessazione dall'impiego ed è subordinata al
possesso dei requisiti generali per l'assunzione, escluso quello della età, e
alla vacanza del posto. Al dipendente riammesso in servizio si applicano le
disposizioni di cui all'art.132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.3. Il periodo di servizio prestato prima della riammissione è valutato agli
effetti del trattamento di quiescenza
e di previdenza, subordinatamente alla restituzione delle indennità percepite a
seguito della risoluzione del
precedente rapporto,maggiorate degli interessi legali.
CAPO VI -COMMISSIONI PER I PROBLEMI DEL PERSONALE E DIRITTI
SINDACALI
Articolo 60. Commissione del personale dell'unità sanitaria
locale. È istituita in ogni unità sanitaria locale una
commissione per i problemi del personale. La commissione è presieduta dal
presidente del comitato di gestione o, per sua delega, da un membro dello
stesso comitato ed è composta dal
coordinatore sanitario e dal coordinatore amministrativo e da venti dipendenti dell'unità sanitaria locale per
metà nominati dalla stessa e per metà eletti da tutto il personale. La commissione del personale esprime
pareri e formula proposte sulla formazione e modificazione del regolamento
organico del personale dell'unità sanitaria locale e delle piante organiche
dei diversi presidi e servizi, sulla
organizzazione amministrativa, sull'impiego del personale, sul passaggio del
personale da una funzione ad altra equivalente nell'ambito della medesima
posizione ed è sentita sui
trasferimenti ed in genere su tutti i provvedimenti di carattere non economico
che riguardano il personale. Con legge regionale sono disciplinati le
modalità di funzionamento della commissione, le funzioni di segreteria, nonché
le modalità per la nomina e per l'elezione dei componenti, garantendo la
rappresentanza delle categorie, in relazione
sia alla loro consistenza numerica sia alla rilevanza delle funzioni esercitate e delle connesse
responsabilità.
Articolo 61. Commissione di disciplina. È istituita in ogni unità
sanitaria locale una commissione di disciplina per lo svolgimento dei compiti di
cui all'art.51 composta da dipendenti dell'unità sanitaria locale per metà
nominati dalla stessa e per metà
designati dalle organizzazioni sindacali interessate. Per ciascun membro
titolare è nominato un supplente con le stesse modalità previste per i
rispettivi titolari. In caso di assenza o legittimo impedimento del
presidente della commissione,ne fa le veci il membro da lui designato il quale è, a sua volta,
sostituito dal supplente. Per la validità delle riunioni della commissione è
necessaria la maggioranza qualificata di due terzi. In materia di astensioni
e ricusazioni dei componenti della commissione di disciplina si applicano
le disposizioni vigenti per gli impiegati
civili dello Stato. Nei procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti per
i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la commissione è
integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente
ordine o collegio professionale. Con la
legge regionale sono disciplinati il numero dei componenti della commissione, le
modalità di funzionamento e le
funzioni di segreteria, nonché le modalità per la nomina e per la
designazione dei
componenti.
Articolo 62. Diritti sindacali. Ai dipendenti
delle unità sanitarie locali si applicano, per quanto attiene alla disciplina
dei diritti di libertà di opinione e
di libertà e attività sindacali, le disposizioni previste dalla legge 20 maggio
1970, n.300, e dalle eventuali
successive modifiche, con le integrazioni e le norme di attuazione
stabilite nell'accordo nazionale
unico.
CAPO VII -QUALIFICHE FUNZIONALI E ATTRIBUZIONI DEL
PERSONALE
Articolo 63. Ascrizione dei profili professionali alle
qualifiche funzionali e attribuzioni del
personale. L'ascrizione dei profili professionali previsti dal
presente decreto alle qualifiche funzionali sarà effettuata sulla base dei criteri e modalità
fissati nella normativa generale del pubblico impiego, tenuto conto di quanto
disposto dall'ultimo comma del presente articolo. Per il personale medico le
attribuzioni spettanti nelle singole posizioni funzionali restano determinate
come segue: Il medico appartenente alla posizione iniziale svolge funzioni
medico-chirurgiche di supporto e funzioni di studio,d i didattica e di ricerca, nonché attività
finalizzate alla sua formazione, all'interno dell'area dei servizi alla quale è assegnato, secondo le direttive dei
medici appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Ha la responsabilità per le attività professionali
a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonché per i risultati conseguiti. La
sua attività è soggetta a controllo e gode di autonomia vincolata alle direttive ricevute. Il medico
appartenente alla posizione intermedia svolge funzioni autonome nell'area dei
servizi a lui affidata, relativamente
ad attività e prestazioni medico-chirurgiche, nonché ad attività di studio,
di didattica, di ricerca e di
partecipazione dipartimentale, anche sotto il profilo della diagnosi e cura,
nel rispetto delle necessità del
lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal medico appartenente
alla posizione apicale. Il medico appartenente alla posizione apicale svolge
attività e prestazioni medico-chirurgiche, attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di
direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio
complesso affidatogli. A tal fine cura la preparazione dei piani di lavoro e la loro attuazione ed esercita
funzioni di indirizzo e di verifica sulle prestazioni di diagnosi e cura, nel rispetto della autonomia professionale
operativa del personale dell'unità assegnatagli, impartendo all'uopo istruzioni e direttive ed
esercitando la verifica inerente all'attuazione di esse. In particolare, per
quanto concerne le attività in ambiente ospedaliero, assegna a sé e agli
altri medici i pazienti ricoverati e
può avocare casi alla sua diretta responsabilità, fermo restando
l'obbligo di collaborazione da parte
del personale appartenente alle altre posizioni funzionali. Le modalità di
assegnazione in cura dei pazienti debbono rispettare criteri oggettivi di
competenza, di equa distribuzione del lavoro, di rotazione nei vari settori di
pertinenza. Le attività svolte dal medico della posizione apicale sono
soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertare la rispondenza dei
provvedimenti adottati alle leggi e ai regolamenti; egli redice, altresì, una
relazione annuale sull'attività svolta. Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, sentite le regioni, l'ANCI e le organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, sono stabilite, entro tre mesi dalla
entrata in vigore del presente decreto, le attribuzioni del restante personale addetto ai presidi, servizi e
uffici delle unità sanitarie locali.
TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 64. Tabelle di equiparazione. Il
personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono
trasferite alle unità sanitarie
locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n.833, sarà inquadrato nei ruoli
nominativi regionali in base alle
tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2. Per il personale che riveste
qualifiche non espressamente indicate nelle tabelle, l'inquadramento, salvo
quanto stabilito nell'art.1, avrà luogo con riferimento a quanto previsto per le qualifiche
equipollenti. Fino al definitivo inquadramento nelle piante organiche,
l'utilizzazione provvisoria del personale da parte delle unità sanitarie locali avrà luogo sulla base delle
equiparazioni previste nelle tabelle. L'inquadramento nei ruoli delle regioni
del personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n.386, 29 giugno 1977, n.349 e 23 dicembre
1978, n.833, sarà attuato con le modalità fissate dalle leggi regionali, secondo
le tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del presente decreto. I
requisiti e le condizioni inerenti alle qualifiche,ai livelli,all'esercizio di
funzioni, alle anzianità di servizio
e di qualifica, nonché al numero di posti letto di assistiti e di assicurati,
sono riferiti a quelli già deliberati
e approvati alla data del presente decreto, fermo quanto espressamente previsto
nelle tabelle e salvo modificazioni conseguenti a pubblici concorsi.
Articolo 65. Inquadramento del personale delle associazioni
rappresentanti gli enti ospedalieri. Il personale dipendente
alla data del 1 dicembre 1977 dalle associazioni rappresentanti gli enti
ospedalieri di cui all'art.67 della legge 28
dicembre 1978, n.833, è assunto dalle amministrazioni di destinazione, previa equiparazione delle posizioni
giuridiche e di livello funzionale ricoperte nell'associazione di provenienza a
quelle previste dal presente decreto. Fino al definitivo inquadramento ai
sensi del comma precedente,il personale che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto ne faccia domanda è assegnato alle regioni con il trattamento economico in godimento a carico
del fondo sanitario regionale.
Articolo 66. Norme per la prima collocazione nelle piante
organiche dell'unità sanitaria locale. Nella prima
applicazione del presente decreto i posti previsti nelle piante organiche di
ciascuna unità sanitaria locale sono
assegnati a coloro che all'atto dell'approvazione della pianta organica
erano titolari dei corrispondenti posti
presso sedi, servizi e uffici di istituti, enti e gestioni sanitarie ubicati
nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale. L'assegnazione dei
posti dei servizi psichiatrici delle unità sanitarie locali,istituiti ai sensi
degli articoli 34 e 64 della legge 23
dicembre 1978, n.833, deve essere effettuata con i criteri previsti all'art.2
del D.M.15 giugno 1978. In caso di più aventi diritto, ovvero di mancata
corrispondenza fra i posti degli istituti, enti e gestioni di provenienza e
quelli previsti nell'organico dell'unità sanitaria locale, i posti sono
assegnati mediante concorso, per
titoli, da valutare con i criteri fissati nel decreto di cui all'art.12. La
regione detta norme per la collocazione negli organici delle unità sanitarie
locali e per la utilizzazione del personale non collocato ai sensi dei commi
precedenti, garantendo allo stesso la posizione giuridica e di livello
funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente, istituto o gestione
di provenienza secondo le tabelle di
equiparazione allegate al presente decreto. La regione detta norme per la
collocazione nelle piante organiche delle unità sanitarie locali e per
la utilizzazione del personale, attualmente
operante negli ospedali psichiatrici e nei servizi e presidi psichiatrici pubblici territoriali
extraospedalieri, che si renderà disponibile a seguito della istituzione
dei servizi psichiatrici previsti
dall'art.34, primo comma, e dall'art.64, quinto comma, della legge 23
dicembre 1978, n.833 e del graduale
superamento degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici.
Articolo 67. Concorsi riservati. Le regioni,
le istituzioni ospedaliere pubbliche nonché i comuni e le province e loro
consorzi bandiscono appositi concorsi, da espletare con le procedure previste
per i relativi concorsi pubblici di assunzione, per la copertura dei posti vacanti nelle rispettive piante
organiche riservate a coloro, compreso il personale amministrativo, che abbiano
prestato servizio non di ruolo in via esclusiva e in modo continuativo, in posti vacanti dei propri servizi
sanitari nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978, e che siano in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto. A tal fine gli interessati devono presentare,a
pena di decadenza,entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita richiesta
all'amministrazione o ente di appartenenza, che provvede a bandire i concorsi previo accertamento
dei seguenti requisiti e condizioni: a)il personale doveva possedere alla
data di assunzione in servizio non di ruolo e alla data del 28 dicembre 1978 tutti i requisiti, fatta
eccezione per il limite di età, prescritti per l'ammissione ai concorsi pubblici
di assunzione nei posti già occupati;l'idoneità nella disciplina deve essere
posseduta alla data di entrata in
vigore del presente decreto; b)ha diritto al concorso riservato il personale
che abbia svolto, ai sensi dell'art.7 del D.P.R.27 marzo 1969, n.128, o di analoghe norme di legge o
regolamentari funzioni o mansioni superiori in un posto di organico comunque vacante o il cui
titolare sia stato trasferito per incarico o a seguito di concorso presso lo
stesso od altro ente; c)l'assunzione nella posizione non di ruolo deve essere
stata disposta con regolare atto formale dell'amministrazione o ente di
appartenenza in base ai rispettivi regolamenti interni; d)possono essere
messi a concorso i posti comunque vacanti nelle piante organiche alla data
di entrata in vigore del presente
decreto purché conferibili mediante pubblico concorso. Nei corsi riservati
previsti dal presente articolo la valutazione dei titoli è effettuata con le
norme e le procedure concorsuali
vigenti presso gli enti che bandiscono i concorsi. Nei concorsi ospedalieri i
componenti della commissione esaminatrice per i quali è previsto il sorteggio
possono essere designati direttamente dagli enti prescindendo dal sorteggio
stesso. Sono considerati vacanti oltre ai posti di cui alla lettera d) del
secondo comma anche quelli che risulteranno disponibili a seguito dell'espletamento dei concorsi
riservati al personale che abbia svolto funzioni o mansioni superiori in base al
presente articolo.
Articolo 68. Norme transitorie per l'accesso alla posizione
funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario. Nella
prima applicazione del presente decreto, i posti di aiuto corresponsabile
ospedaliero o vice direttore
sanitario dei servizi ospedalieri che risulteranno complessivamente vacanti
nelle piante organiche delle unità sanitarie locali determinate ai sensi
dell'art.15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n.833, sono conferiti
dalla regione,previo concorso, per titoli ed esami agli assistenti della
disciplina e agli ispettori sanitari,
appartenenti al ruolo della regione, che siano in possesso dell'idoneità nella
disciplina o abbiano, nella disciplina stessa e in disciplina affine, una
anzianità complessiva di servizio a tempo pieno di almeno sei anni o a tempo
definito di almeno sette anni. I concorsi riservati previsti dal presente articolo sono espletati con le
procedure stabilite con il decreto di
cui all'art.12. Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà assegnato per
due terzi ai titoli di carriera e per
un terzo ai titoli accademici,di studio,scientifici e alle
pubblicazioni.
Articolo 69. Norme transitorie per l'accesso alla posizione
funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base e dei
servizi veterinari. Nella prima applicazione del presente
decreto i posti di posizione apicale previsti per la direzione dei servizi di
assistenza sanitaria di base nelle piante organiche delle unità sanitarie
locali, determinate ai sensi dell'art.15, nono comma, della legge 23 dicembre
1978, n.833, sono conferiti, previo concorso per titoli, dalla regione, in ciascuna unità sanitaria locale,
ai medici titolari di condotta medica, che abbiano un'anzianità complessiva del
servizio, nella qualifica di medico condotto, di almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del
presente decreto. I posti sono riservati ai titolari delle condotte mediche
dei comuni che fanno parte dell'unità sanitaria locale. Se un comune comprende
più unità sanitarie locali i posti non conferiti sono attribuiti, con
successivo concorso, ai medici titolari di
condotta medica nel comune stesso. Con provvedimento regionale sarà
disciplinata, in stretta analogia con quanto previsto nei commi precedenti,
l'assegnazione in favore dei veterinari dei posti di posizione apicale nei
servizi veterinari previsti, nelle
piante organiche, ai sensi degli articoli 15, nono comma, e 16 della legge 23
dicembre 1978, n.833. Nei concorsi riservati previsti dal presente articolo
la valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui
all'art.12, da una apposita commissione nominata dalla regione e composta da un
funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei
comitati di gestione delle unità
sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale e da un membro designato dall'ordine
professionale.
Articolo 70. Riserva di posti nei primi concorsi
pubblici. Nel primo concorso pubblico per ciascuna posizione
funzionale bandito ai sensi del presente decreto e fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti, la
regione riserva due terzi dei posti messi a concorso o, in caso di un solo posto, il posto stesso, al
personale addetto esclusivamente e in
modo continuativo ai servizi sanitari trasferiti alle unità sanitarie locali nel
periodo dal 30 giugno al 28 dicembre
1978, il quale non abbia usufruito dei benefici previsti dall'art.67 per carenza
dei requisiti e condizioni stabiliti al secondo comma dello stesso articolo. I
posti riservati non conferiti sono attribuiti ai candidati non riservatari
secondo l'ordine di graduatoria. Le regioni per accertare esigenze
assistenziali possono autorizzare le unità sanitarie locali a trattenere in
servizio il predetto personale fino all'espletamento dei relativi
concorsi.
Articolo 71. Modalità transitorie per i concorsi i
assunzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sino all'emanazione del decreto di cui all'art.12, i posti vacanti o che si
renderanno vacanti per cessazione dal servizio per le cause di cui all'art.52, negli organici delle strutture e dei
servizi sanitari già trasferiti alle unità sanitarie locali, possono per
riconosciute inderogabili esigenze assistenziali, essere ricoperti mediante
pubblici concorsi. Non possono essere messi a concorso pubblico i posti per i
quali esistano aventi diritto al concorso riservato di cui all'art.67. I
concorsi sono espletati dalla regione, con le norme e le procedure concorsuali
vigenti presso gli enti già titolari
dei servizi sanitari nei quali esistono le vacanze; nelle commissioni
giudicatrici i rappresentanti degli enti sono sostituiti da rappresentanti delle
regioni. I concorsi di cui al primo comma possono essere banditi ed espletati
complessivamente per più enti. I concorsi per i quali alla data di
costituzione delle unità sanitarie locali siano stati già ammessi i candidati e costituite le commissioni d'esame,sono
portati a termine dalle commissioni esaminatrici con la procedura vigente presso l'ente che ha
indetto il concorso. La regione, riconosciuta la regolarità degli atti
concorsuali, provvede all'approvazione della graduatoria e alla nomina dei
vincitori. I concorsi già banditi alla data di costituzione delle unità
sanitarie locali sono portati a termine dalla regione con le procedure di cui al terzo comma.
Articolo 72. Riserva di posti per il personale già dipendente da
amministrazioni o enti a carattere nazionale. Limitatamente ad
un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto il dieci
per cento dei posti vacanti è
riservato ai trasferimenti del personale assegnato alle unità sanitarie
locali, in applicazione delle norme
transitorie della legge 23 dicembre 1978, n.833, già dipendente da
amministrazioni o enti pubblici a carattere nazionale. I predetti posti sono
conferiti secondo l'anzianità di servizio. I posti riservati non conferiti
sono attribuiti mediante pubblico
concorso.
Articolo 73. Rapporti convenzionali in
corso. In deroga a quanto previsto dall'art.9 e limitatamente
ad un triennio dall'applicazione del presente decreto, i comitati di gestione delle unità
sanitarie locali possono confermare i rapporti convenzionali già instaurati tra comuni,province e loro consorzi
ed enti ospedalieri con operatori esplicanti attività in servizi sanitari,ivi compresi i rapporti con i
veterinari coadiutori. Il personale di cui al comma precedente nei concorsi
pubblici di assunzione, banditi entro il periodo di cui al precedente comma, è
esonerato dal requisito del limite di età.
Articolo 74. Trattamento di quiescenza del
personale. Il personale dipendente,addetto ai presidi, servizi
ed uffici delle unità sanitarie locali, è obbligatoriamente iscritto, ai fini
del trattamento di quiescenza, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti
degli enti locali ovvero alla Cassa
per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva
appartenenza. L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma è esteso
anche al personale comunque trasferito alle unità sanitarie locali in attuazione
delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n.833. Per la
ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il
servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, con
iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quelle indicate nel precedente primo comma, si
applica l'art.6 della legge 7 febbraio 1979, n.29. Lo stesso articolo si
applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti
utili a carico di eventuali fondi
integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonché per
il trasferimento alla gestione
previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi. Ai
dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art.67,L.23 dicembre 1978,
n.833, si applicano, ai fini del trattamento in quiescenza, le disposizioni di
cui al D.P.R.29 dicembre 1973, n.1092. Si applica, altresì, il terzo comma
del presente articolo.
Articolo 75. Opzione per la posizione assicurativa in
atto. Al personale contemplato nell'art.74, secondo comma, o
ai loro superstiti, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione
assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria
e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di
provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di
iscrizione nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unità
sanitarie locali. La facoltà di opzione di cui al precedente comma può essere
esercitata,nello stesso termine di sei mesi ivi previsto, dai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma
dell'art.67, L.23 dicembre 1978, n.833. In favore del personale di cui ai
precedenti commi è costituita presso l'INPS una gestione speciale ad esaurimento
che provvederà all'erogazione dei trattamenti,a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti
fondi di previdenza, anche per quanto
concerne il versamento dei contributi previdenziali ripartiti secondo le attuali
proporzioni. Per garantire la continuità delle prestazioni a carico dei fondi
integrativi di previdenza di cui ai precedenti commi, il personale degli enti
soppressi addetto ai servizi relativi ai predetti fondi di previdenza è
trasferito all'INPS con le procedure stabilite dall'art.67. L.23 dicembre 1978,
n.833, previa integrazione dei contingenti determinati a norma dello stesso
art.67, primo comma. Il finanziamento della gestione speciale ad esaurimento
costituita presso l'INPS a norma dei precedenti commi è assicurato, per le
pregresse posizioni previdenziali relative al personale in servizio e in
quiescenza, mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura. A tale
fine saranno utilizzate le disponibilità finanziarie di cui all'art.77, quinto
comma, ovvero sesto comma, L.23 dicembre 1978, n.833. Nei confronti del
personale di cui al secondo comma che chieda di non essere inquadrato nei
ruoli unici istituiti a norma del D.P.R.24
luglio 1977, n.618, o negli altri ruoli delle amministrazioni dello Stato, si applicano le disposizioni contenute nei
regolamenti dei preesistenti fondi di previdenza per i casi di dispensa dal servizio per riduzione di
organico. Ai fini dell'applicazione dell'art.19, L.21 dicembre 1978, n.843,
con effetto dalla data di costituzione della gestione speciale prevista dal
presente articolo, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 10, L.3 giugno 1975, n.160, è dovuta
esclusivamente sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
restando in ogni caso non dovuto sulla pensione integrativa l'incremento
dell'indennità integrativa speciale di cui all'art.1, L.31 luglio 1975,
n.364.
Articolo 76. Trattamento di previdenza del
personale. Il personale di cui al primo comma del precedente
art.74 è iscritto ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale
per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali. L'obbligo della iscrizione
di cui al precedente comma è esteso anche al personale comunque trasferito alle
unità sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla L.23
dicembre 1978, n.833. In relazione ai trasferimenti del personale di cui al
precedente comma, l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro
provvederà a versare all'INADEL l'indennità di anzianità maturata da
ciascun dipendente alla data di
iscrizione all'INADEL stesso. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della
gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei
preesistenti trattamenti di fine servizio presso le amministrazioni o enti di provenienza, l'Istituto stesso, in
relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianità di servizio
maturata alla data di iscrizione,determinerà in via teorica l'importo
dell'indennità premio di servizio riferita alla predetta data di iscrizione,
secondo le disposizioni del proprio ordinamento. L'eventuale eccedenza tra
l'importo versato dall'ufficio liquidazioni per indennità maturata ed il
predetto importo teorico è corrisposta, a
cura dell'INADEL, al personale interessato non oltre il termine di un anno
dall'effettivo versamento di quanto dovuto dall'ufficio liquidazioni a norma del
precedente terzo comma. Ai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma
dell'art.67, L.23 dicembre 1978, n.833, si applicano, ai fini del trattamento di
previdenza, le disposizioni di cui al D.P.R.29 dicembre 1973, n.1032 . Per la
sistemazione dei periodi di servizio resi presso gli enti di provenienza si
applicano, nell'ambito della gestione
previdenziale dell'ENPAS, le stesse disposizioni di cui ai precedenti terzo,
quarto e quinto comma.
Articolo 77. Esercizio delle attribuzioni fino all'eliminazione
della disciplina di cui all'art.63. Fino a quando non saranno
disciplinate ai sensi del precedente art.63 e salvo quanto in esso previsto, le attribuzioni del personale del
Servizio sanitario nazionale continuano ad essere regolate in base ai preesistenti ordinamenti di
provenienza.
Articolo 78. Incarichi. Fino all'espletamento
dei relativi concorsi pubblici di assunzione, gli eventuali posti vacanti
nelle posizioni funzionali di
direttore amministrativo capo servizio possono essere ricoperti anche per
incarico dal personale delle posizioni funzionali immediatamente
inferiori. L'incarico è conferito dal comitato di gestione e deve essere
motivato con specifico riferimento alla professionalità ed all'esperienza dei candidati, valutate in base ad
un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui titoli posseduti. In
deroga a quanto disposto dall'art.9, quarto comma, e fino all'espletamento dei
primi concorsi di assunzione sono
ammessi incarichi temporanei semestrali non rinnovabili con l'utilizzazione
delle graduatorie degli enti e le cui
funzioni sono state trasferite alle unità sanitarie locali.
Articolo 79. Personale eletto a cariche
pubbliche. La disposizione di cui al primo comma dell'art.45,
D.P.R.27 marzo 1969, n.130, continua ad applicarsi al personale che se ne sia
avvalso, fino alla scadenza della carica pubblica elettiva ricoperta.
Articolo 80. Esami di idoneità. Gli esami di
idoneità già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono portati a
termine con le vigenti procedure. Nella prima applicazione del presente
decreto gli esami di idoneità previsti dall'art.20 saranno banditi entro trenta giorni dall'emanazione del
decreto di cui al terzo comma del predetto articolo.
Articolo 81. Province autonome i Trento e
Bolzano. Nelle materie disciplinate dal presente decreto le
attribuzioni demandate alle regioni, sono esercitate, nei rispettivi territori e
nei limiti delle relative competenze statutarie, dalle province autonome
di Trento e Bolzano.
Articolo 82. Applicazione del nuovo stato
giuridico. Le disposizioni del presente decreto, fermo
restando quanto previsto dal comma successivo, si applicano al personale con decorrenza dalla data
dell'effettiva sua utilizzazione da parte delle unità sanitarie locali, ai sensi dell'art.61, terzo
comma, lettera b), L.23 dicembre 1978, n.833. Fino all'entrata in vigore
dell'accordo nazionale unico di cui al precedente art.30 le materie che
da esso saranno disciplinate restano
regolate dalle norme e dagli accordi degli enti o amministrazioni di provenienza
del personale. Per il personale di nuova assunzione si applicano le norme e
gli accordi vigenti per i dipendenti
degli enti ospedalieri.
Articolo 83. Norme di rinvio. Per quanto non espressamente
disciplinato dal presente decreto si applicano, per la parte compatibile, le
disposizioni del D.P.R.10 gennaio 1957, n.3, e successive modificazioni ed
integrazioni.
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