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Ulltimo miglio TFS/TFR
Enti locali


Personale non dirigente


Per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali la base di calcolo dell'IPS è determinata dalle seguenti voci percepite negli ultimi 12 mesi la cessazione dal servizio (cfr ex multis Circolare Inpdap n. 14/2004).

  • Stipendio tabellare stipendio tabellare (per tredici mensilità);
    R.I.A. (per tredici mensilità);

  • I.I.S. (per tredici mensilità fino al 31.12.2002, perché dal successivo 1° gennaio è stata assorbita nello stipendio tabellare);

  • importo relativo alla differenza della I.I.S. in godimento da parte del personale della Categoria B e D rispetto all’importo conglobato nello stipendio (per tredici mensilità);

  • indennità di vigilanza (per dodici mensilità);

  • indennità corrisposta al personale educativo e docente scolastico di cui all’art. 37 comma 1, lettere c d ed e del CCNL 6.7.1995 e successivi incrementi (per dodici mensilità);

  • indennità di direzione e di staff, già corrisposta ai sensi dell’art. 45 comma 1 del DPR

Personale dirigente

 

Per il personale dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali la base di calcolo dell'IPS è determinata dalle seguenti voci percepite negli ultimi 12 mesi la cessazione dal servizio (cfr Nota Inpdap n. 5/2006).

  • Stipendio tabellare;

  • maturato economico annuo, pensionabile e non riassorbibile di lire 7.858.000 (€4.058,32) ex art. 35, comma 1, lett. b) CCNL 10.4.1996, ove acquisito (per 13mensilità);

  • retribuzione individuale di anzianità ove acquisita (per 13 mensilità);

  • retribuzione di posizione (per 13 mensilità);

Tassatività delle voci


Vale la pena rammentare che ai fini della determinazione della base di calcolo dell'IPS non assume rilievo l'eventuale indennità per le funzioni dirigenziali, retribuzione di posizione o indennità per posizioni organizzative corrisposte in relazione all'incarico dirigenziale conferito ai dipendenti inquadrati nelle categorie D o comunque inferiori (cfr. ex aliis, Cass. n.27547/2020; Cass. n.13433/2019, Cass. n. 1156/2017, Cass. n 18999/2010, Cass. n. 15906/2004, Cass. n.9901/2003, Cass. n. 681/2003, Cass. SS.UU. n. 3673/1997).
Come sancito nella Sentenza n. 18999/2010, infatti, non rientrano nella base di calcolo «le maggiori competenze spettanti in seguito allo svolgimento di fatto di mansioni superiori, in quanto tali competenze non fanno parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non possono essere considerate come componenti fisse dello stipendio, avendo l'amministrazione la facoltà di porre fine all'assegnazione delle mansioni superiori». Né rientra la retribuzione di risultato, le voci accessorie e i cd. premi di produttività.


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