Personale non dirigente
Per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali
la base di calcolo dell'IPS è determinata dalle seguenti voci percepite
negli ultimi 12 mesi la cessazione dal servizio (cfr ex multis
Circolare
Inpdap n. 14/2004).
-
Stipendio tabellare stipendio tabellare
(per tredici mensilità);
R.I.A. (per tredici mensilità);
-
I.I.S. (per tredici mensilità fino al
31.12.2002, perché dal successivo 1° gennaio è stata assorbita nello
stipendio tabellare);
-
importo relativo alla differenza della
I.I.S. in godimento da parte del personale della Categoria B e D
rispetto all’importo conglobato nello stipendio (per tredici
mensilità);
-
indennità di vigilanza (per dodici
mensilità);
-
indennità corrisposta al personale
educativo e docente scolastico di cui all’art. 37 comma 1, lettere c
d ed e del CCNL 6.7.1995 e successivi incrementi (per dodici
mensilità);
-
indennità di direzione e di staff, già
corrisposta ai sensi dell’art. 45 comma 1 del DPR
Personale dirigente
Per il personale dirigente del comparto
Regioni ed Autonomie Locali la base di calcolo dell'IPS è determinata
dalle seguenti voci percepite negli ultimi 12 mesi la cessazione dal
servizio (cfr
Nota Inpdap n. 5/2006).
-
Stipendio tabellare;
-
maturato economico annuo, pensionabile e
non riassorbibile di lire 7.858.000 (€4.058,32) ex art. 35, comma 1,
lett. b) CCNL 10.4.1996, ove acquisito (per 13mensilità);
-
retribuzione individuale di anzianità
ove acquisita (per 13 mensilità);
-
retribuzione di posizione (per 13
mensilità);
Tassatività delle voci
Vale la pena rammentare che ai fini della determinazione della base di
calcolo dell'IPS non assume rilievo l'eventuale indennità per le
funzioni dirigenziali, retribuzione di posizione o indennità per
posizioni organizzative corrisposte in relazione all'incarico
dirigenziale conferito ai dipendenti inquadrati nelle categorie D o
comunque inferiori (cfr. ex aliis, Cass. n.27547/2020; Cass.
n.13433/2019, Cass. n. 1156/2017, Cass. n 18999/2010, Cass. n.
15906/2004, Cass. n.9901/2003, Cass. n. 681/2003, Cass. SS.UU. n.
3673/1997).
Come sancito nella Sentenza n. 18999/2010, infatti, non rientrano nella
base di calcolo «le maggiori competenze spettanti in seguito allo
svolgimento di fatto di mansioni superiori, in quanto tali competenze
non fanno parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e
non possono essere considerate come componenti fisse dello stipendio,
avendo l'amministrazione la facoltà di porre fine all'assegnazione delle
mansioni superiori». Né rientra la retribuzione di risultato, le voci
accessorie e i cd. premi di produttività.
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