A volte capita che alcuni docenti
ricevano dal fondo di Istituto un trattamento accessorio di svariate
migliaia di euro. In taluni casi questi
trattamenti accessori sono computabili ai fini pensionistici come
contributi versati dal docente.
Trattamento accessorio
Ai sensi della legge 335/95, anche il trattamento accessorio dei docenti
e del personale scolastico tutto entra a far parte della retribuzione
pensionabile a decorrere dallo 01-01-1996 ma incide sull’assegno di
pensione solo se, annualmente, supera il 18% dello stipendio tabellare
lordo, scorporato dalla indennità integrativa speciale.
Facciamo un esempio
Prendiamo il caso di un docente collaboratore del dirigente scolastico,
nella classe stipendiale 28. Supponendo che il docente sia laureato e
abbia titolarità alla scuola secondaria di II grado, avrà uno stipendio
tabellare annuo di 32.601,37, la sua indennità integrativa speciale è di
6.459,63. Scorporando questa indennità dallo stipendio tabellare annuo
si avrà una cifra pari a 26.141,74 euro annui, facendo il 18% di
26.141,74 si ottiene 4.705,51 euro.
Ebbene se il docente collaboratore del dirigente scolastico dovesse
prendere, con il FIS o altro trattamento accessorio, una cifra uguale o
superiore a 4.705,51 euro, allora questo trattamento accessorio
rientrerebbe nel computo dell’assegno pensionistico.
Retribuzione professionale docente
Si deve tenere conto che la parte di stipendio che i docenti prendono
sotto l’acronimo R.P.D., ovvero Retribuzione Professionale Docente, è un
vero e proprio compenso accessorio che mensilmente è, per chi si trova
nella classe stipendiale 28, di 273, 20 euro. Compensi accessori sono
anche le ore eccedenti che il docente riceve per l’intero anno
scolastico, fino ad un massimo di 6 ore oltre l’orario cattedra di 18
ore, con pagamento da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato.
Altro caso di compenso accessorio è la diaria degli esami di Stato per
la scuola secondaria di II grado. |