A decorrere dall’entrata in vigore della legge n.
177 del 29 aprile 1976, di modifica dell’articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973, la base
pensionabile degli iscritti alla CTPS, costituita dalle voci
retributive previste dall’articolo 15 della medesima - stipendio
tabellare, esclusa l’indennità integrativa speciale in esso conglobata;
progressione economica nell’ambito della categoria; retribuzione
individuale di anzianità e eventuali assegni ad personam non
riassorbibili, per dodici mensilità - è aumentata della misura del
18%. La tredicesima mensilità, e la IIS pur facenti parte del trattamento economico fondamentale, non rientrano nelle voci retributive utili ai fini della maggiorazione in questione. In base all’articolo 15 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 la predetta quota di maggiorazione del 18%, rientrando nell’imponibile contributivo, viene assoggettata a contribuzione ai fini pensionistici, oltre che ai fini del fondo credito. Inoltre a decorrere dal 1° gennaio 1996 la retribuzione accessoria assoggettabile a contribuzione è soltanto quella eccedente la misura del 18%. Ed invero, considerato che la legge n. 335/1995 ha ampliato la base contributiva e pensionabile alle voci retributive di natura accessoria, tale estensione nella fattispecie in esame opera non per l’intero importo delle voci che la costituiscono, ma per la parte eventualmente eccedente l’incremento della base pensionabile scaturente dalla quota corrispondente alla maggiorazione del 18% di cui al citato articolo 15 della legge n.177 del 29 aprile 1976. Si aggiunge, altresì, che, sebbene l’art. 21, comma 3, del C.C.N.L., relativo al comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2002-2005, abbia disposto il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare a decorrere dal 1° gennaio 2003, la medesima indennità non concorre alla maggiorazione del 18% di cui al citato articolo 15 della legge 177/1976. Eventuali operazioni di conguaglio mensile della maggiorazione del 18% devono essere indicati nell’elemento E0, valorizzando l’elemento <ConguaglioImponibile> con l’importo discendente dalle operazioni di conguaglio e indicando i contributi relativi alle gestioni pensionistica e credito. Si evidenzia che il valore indicato nell’elemento <ConguaglioImponibile> è distinto da quello indicato nell’imponibile della gestione pensionistica e della gestione credito e non è incluso in tali elementi. Le operazioni di conguaglio 18% devono essere concluse in concomitanza delle operazioni di conguaglio annuale fiscale e previdenziale. (fonte: INPS circolare n. 6 del 16/01/2014) |
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