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Riliquidazione pensioni scuola


  • Circolare INPS 13 febbraio 2019, n. 26  Gestione Dipendenti Pubblici. Liquidazione delle pensioni sul nuovo sistema (SIN2) per il personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico iscritto alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato. Riliquidazioni delle pensioni per gli iscritti a tutte le Casse delle pensioni pubbliche

  • Riliquidazione pensione (estratto del corso di formazione INPS)


Disposizioni varie (Ministero, U.S.R., A.T.P.)


I pensionati 2016, 2017 e 2018 che sono andati in pensione prima del CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 19.04.2018, hanno diritto alla rideterminazione della pensione e alla riliquidazione della buonuscita (TFS/TFR) come previsto dall’art. 36, comma 2, del CCNL 2016/2018 pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 141 del 20 giugno 2018, supplemento ordinario n.33.

- ai cessati dal 01/09/2016 competono tutti gli importi previsti dal CCNL, firmato il 19/04/2018, a far data dal 01.09.2016, dal 01.01.2017 e dal 01.01.2018;
- ai cessati dal 01/09/2017 competono tutti gli importi previsti dal CCNL, firmato il 19/04/2018, a far data dal 01.09.2017 e dal 01.01.2018;
- ai cessati dal 01/09/2018 compete la riliquidazione del trattamento di quiescenza con gli importi previsti dal CCNL firmato il 19/04/2018 a far data dal 01.09.2018


I pensionati 2019, 2020 e 2021 che sono andati in pensione prima del CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 06.12.2022, hanno diritto alla rideterminazione della pensione e alla riliquidazione della buonuscita (TFS/TFR) come previsto dall'art. 72 del CCNL 2019/2021, ex art. 4 del TItolo II del CCNL 2019/2021 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 20 dicembre 2022.

- ai cessati dal 01/09/2019 competono tutti gli importi previsti dal CCNL, firmato il 06/12/2022, a far data dal 01.09.2019, dal 01.01.2020 e dal 01.01.2021;
- ai cessati dal 01/09/2020 competono tutti gli importi previsti dal CCNL, firmato il 06/12/2022, a far data dal 01.09.2020 e dal 01.01.2021;
- ai cessati dal 01/09/2021 compete la riliquidazione del trattamento di quiescenza con gli importi previsti dal CCNL firmato il 06/12/2022 a far data dal 01.09.2021.


Per la buonuscita invece il ricalcolo spetta soltanto in base agli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro (rispettivamente 31.08.2016, 31/08/2017, 31/08/2018, 31.08.2019, 31.8.2020 o 31.8.2021 o in data diversa in caso di cessazione in corso d’anno per decesso o inabilità).


Scrivimi a dr.giuliorossi@gmail.com

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