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Riliquidazione pensioni scuola


I pensionati 2019, 2020 e 2021 anche se sono andati in pensione prima del CCNL scuola della scuola firmato il 06.12.2022 hanno diritto alla rideterminazione della pensione e alla riliquidazione della buonuscita (TFS/TFR) come previsto dal TItolo II dell’art. 4 del CCNL 2019/2021 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 20 dicembre 2022.

In particolare per la pensione hanno diritto a tutto il contratto:

- ai cessati dal 01/09/2019 competono tutti gli importi dal 01.09.2019, dal 01.01.2020 e dal 01.01.2021 come se il pensionato fosse rimasto in servizio tutto il 2019, il 2020 e il 2021 e quindi la pensione sarà riliquidata con gli importi del nuovo CCNL dal 01.09.2019, dal 01.01.2020 e da 01.01.2021;
- ai cessati dal 01/09/2020 competono tutti gli importi dal 01.09.2020 e dal 01.01.2021 come se il pensionato fosse rimasto in servizio tutto il 2020 e il 2021 e quindi la pensione sarà riliquidata con gli importi del nuovo CCNL dal 01.09.2020 e poi dal 01.01.2021;
- ai cessati dal 01/09/2021 competono gli importi dal 01.09.2021 come se il pensionato fosse rimasto in servizio tutto il 2021 e quindi la pensione sarà riliquidata con gli importi del nuovo CCNL dal 01.09.2021 .

Per la buonuscita invece il ricalcolo spetta soltanto in base agli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro (31.08.2019, 31.8.2020 o 31.8.2021 o in data diversa in caso di cessazione in corso d’anno).


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