STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

La dichiarazione dei servizi


Il dipendente statale, entro 30 giorni dall'immissione in ruolo, con integrazioni consentite entro due anni, è tenuto a dichiarare per iscritto, oltre al titolo di studio/accesso/abilitazione, anche tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze:

• dello Stato – compreso il servizio militare;
• degli Enti Pubblici;
• di Privati;
• di Lavoro Autonomo – Libero professionista.

La “Dichiarazione dei Servizi” va resa anche se non si è mai prestato alcun servizio e/o svolto alcuna attività lavorativa compilando di fatto solo la sezione dei dati anagrafici e dei relativi titoli di studio/accesso/abilitazioni.
I servizi e i periodi non dichiarati non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.
A conferma di quanto appena indicato, si segnala l’art. 15 del DPR n. 1092/1973, che prevede quanto segue:
“Il dipendente statale, all’atto dell’assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all’art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la dichiarazione originaria può essere integrata dagli aventi causa.
Il dipendente, inoltre, è tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia nonché le successive variazioni. La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove non sia prodotta dall’interessato, è acquisita d’ufficio.
I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza."

La dichiarazione dei servizi (secondo lo schema allegato alla lettera circolare ministeriale prot.n.13/1943 del 10/08/1999, completa di istruzioni e modello), può avere una triplice utilità:

1. il personale adempie ad un obbligo previsto dalle disposizioni;
2. fornire all’Amministrazione tutti i dati necessari per disporre di una base informativa completa ed aggiornata di tutti i titoli culturali/professionali e dei periodi di servizio prestati dal personale nel comparto scuola e non solo;
3. accelerare l’emissione dei provvedimenti di quiescenza e previdenza


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Realizzazione a cura di Giulio Rossi

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