I servizi riconoscibili per
il personale ATA sono tutti quelli prestati nelle scuole statali alle
dipendenze dello Stato inclusi quelli da Docente, anche se prestati
senza il prescritto titolo di studio.
Restano esclusi dalla validazione, i servizi prestati nelle
Scuole non Statali, nelle Università ed alle dipendenze degli Enti
Locali.
In riferimento al servizio prestato presso gli Enti Locali, è opportuno
evidenziare quanto richiamato dalla deliberazione della Corte dei Conti
– n. 743 del 24/07/1997: “il presupposto logico-giuridico per il
riconoscimento dei servizi pregressi è che questi siano prestati
esclusivamente nell’ambito di un rapporto istituito direttamente con lo
Stato e non già di un servizio nell’interesse medesimo”. |