Tutto il servizio militare di leva/equiparato,
laddove riconosciuto utile, è valutato ai fini giuridici ed economici
per intero. Un primo
elemento da tenere in considerazione, quando si valuta il servizio
militare di leva /equiparato è distinguere se il servizio è stato
prestato prima dell’entrata in vigore della L. 958/1986 o
successivamente. Il riferimento normativo è l’art. 23 del DPR 420 del 31/5/1974, che prevede: “Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva nonché l’opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo, di cui alla Legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di cui al precedente primo comma, solo se prestati in costanza di servizio non di ruolo.” Il servizio è prestato in costanza
di rapporto d'impiego se il soggetto che ha ricevuto la nomina, l’abbia
accettata e abbia assunto servizio, per poi abbandonare l’incarico per
l’espletamento del servizio militare di leva oppure è sufficiente
accettare la nomina ma non assumere servizio, per l’inizio contestuale
del servizio militare di leva. Di contro, il servizio militare
di leva/equiparato, ai sensi dell’art. 20 della Legge n.958 del
24/12/1986, è riconosciuto valido per l’intera durata, anche se svolto
“non in costanza d’impiego”: Per fugare ogni dubbio, circa la valutazione del servizio militare di leva/equiparato, nel corso degli anni, si sono resi necessari alcuni chiarimenti, come per esempio:
La stessa Circolare della Funzione Pubblica, stabilisce, che è cura dell’interessato presentare richiesta di valutazione del servizio militare di leva/equiparato ai sensi della L. 958/1986 e nel caso di impossibilità ad allegare ladocumentazione rilasciata dall’autorità competente, attestante il servizio svolto (come ad esempio il foglio di congedo illimitato) rimane comunque valida la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
Al momento della valutazione del servizio militare di leva/equiparato bisogna tenere presente che la decorrenza economica dei benefici derivanti dalla ricostruzione di carriera, è diversa per il personale Docente e il personale Ata:
Pertanto, nell’esame del servizio militare di leva/equiparato – post L. 958/1986 – laddove il servizio militare di leva/equiparato coincide, totalmente o parzialmente distinguere la valutazione nei seguenti due “momenti”:
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