STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Servizio militare di leva/equiparato


Tutto il servizio militare di leva/equiparato, laddove riconosciuto utile, è valutato ai fini giuridici ed economici per intero.

Un primo elemento da tenere in considerazione, quando si valuta il servizio militare di leva /equiparato è distinguere se il servizio è stato prestato prima dell’entrata in vigore della L. 958/1986 o successivamente.

Prima del 30 gennaio 1987, il servizio in questione veniva riconosciuto utile ai fini della ricostruzione di carriera solo se svolto in “costanza di rapporto” d’impiego ovvero quando il servizio militare di leva/equiparato coincideva con un incarico a tempo determinato ricevuto nel comparto scuola.

Il riferimento normativo è l’art. 23 del DPR 420 del 31/5/1974, che prevede: “Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva nonché l’opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo, di cui alla Legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di cui al precedente primo comma, solo se prestati in costanza di servizio non di ruolo.”

Il servizio è prestato in costanza di rapporto d'impiego se il soggetto che ha ricevuto la nomina, l’abbia accettata e abbia assunto servizio, per poi abbandonare l’incarico per l’espletamento del servizio militare di leva oppure è sufficiente accettare la nomina ma non assumere servizio, per l’inizio contestuale del servizio militare di leva.
La validità è limitata alla sola durata della nomina non a tutto il servizio militare/equiparato svolto.

Di contro, il servizio militare di leva/equiparato, ai sensi dell’art. 20 della Legge n.958 del 24/12/1986, è riconosciuto valido per l’intera durata, anche se svolto “non in costanza d’impiego”:
“Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.”
In altri termini il servizio militare di leva/equiparato è riconoscibile “in sé per sé”, nel senso che non è vincolato dalla costanza di rapporto d’impiego e dal possesso del titolo di studio.

Per fugare ogni dubbio, circa la valutazione del servizio militare di leva/equiparato, nel corso degli anni, si sono resi necessari alcuni chiarimenti, come per esempio:

  • La Legge n. 412/1991, che all’art. 7 prevede che: “il servizio militare valutabile ai sensi dell’articolo 20 della Legge 24 dicembre 1986, n.958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta Legge nonché quello prestato successivamente”.

  • La Circolare della Funzione Pubblica n. 8574 del 20/02/1992, ha precisato che:

    • non rientrano nella valutazione “in sé per sé” coloro che abbiano ultimato il servizio militare di leva prima del 30/01/1987

    • è oggetto di riconoscimento “in sé per sé” il servizio militare di leva, nonché quelli considerati sostitutivi ed equiparati da normativa vigente, “in corso di svolgimento al 30/01/1987 e quelli prestati successivamente a tale data“.

La stessa Circolare della Funzione Pubblica, stabilisce, che è cura dell’interessato presentare richiesta di valutazione del servizio militare di leva/equiparato ai sensi della L. 958/1986 e nel caso di impossibilità ad allegare ladocumentazione rilasciata dall’autorità competente, attestante il servizio svolto (come ad esempio il foglio di congedo illimitato) rimane comunque valida la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

Al momento della valutazione del servizio militare di leva/equiparato bisogna tenere presente che la decorrenza economica dei benefici derivanti dalla ricostruzione di carriera, è diversa per il personale Docente e il personale Ata:

  • per il personale Docente: i benefici economici derivanti dal riconoscimento dei servizi pre-ruolo, decorrono dalla data di conferma in ruolo – ovvero dal 1° giorno dell’a.s. successivo al superamento periodo prova - e il servizio preruolo viene riconosciuto ad anni scolastici, pertanto è valutato per “intero” se prestato per 180 gg. continuativi dall’1/2 al termine delle lezioni con partecipazione agli scrutini finali;

  • per il personale ATA: i benefici economici derivanti dal riconoscimento dei servizi pre-ruolo decorrono dalla data di decorrenza economica della nomina in ruolo – coincide con la presa di servizio – e il servizio pre- ruolo viene riconosciuto per il periodo effettivamente prestato.

Pertanto, nell’esame del servizio militare di leva/equiparato – post L. 958/1986 – laddove il servizio militare di leva/equiparato coincide, totalmente o parzialmente distinguere la valutazione nei seguenti due “momenti”:

  1. all’atto della nomina in ruolo, il servizio militare di leva/equiparato è valido ai fini giuridici ed economici per l’intera durata;

  2. nel momento della conferma in ruolo – quindi nella fase di valutazione del servizio pre-ruolo –occorre detrarre il servizio militare di leva/equiparato coincidente con la nomina, onde evitare la “doppia” valutazione del medesimo periodo ovvero quello coperto da nomina coincidente con il periodo di militare/equiparato.


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