Nei casi di
servizio ad orario ridotto (cioè orario di lavoro della giornata diviso
su più Scuole) il caricamento in SIDI avviene con tanti record diversi
per ogni Scuola coinvolta per le rispettive ore; questo comporta la
creazione in SIN di sovrapposizioni bloccanti per il rilascio completo e
corretto della Posizione assicurativa.
Le
supplenze ad orario ridotto (equiparate alle supplenze a tempo pieno, ai
fini del diritto a pensione e della relativa misura), vanno
rappresentate quindi - ai fini del corretto calcolo della pensione -
valorizzando i campi “Numero ore” (ore settimanali di supplenza) e
“Totale ore” (orario settimanale a tempo pieno) nei servizi dal 1993 in
avanti.
La retribuzione annua andrà rapportata a mano anche al numero
di ore effettivamente svolte.
I servizi prestati ad orario ridotto in più scuole nello stesso periodo
(contemporaneità di supplenze) ricadenti nello stesso arco temporale
vanno accorpati tra loro, mediante le funzioni “dividi periodo/modifica
periodo/elimina periodo”, in modo da creare una successione di servizi
non sovrapposti; le relative ore di servizio e retribuzioni (per periodi
dal 1993 in avanti) andranno sommate tra loro e imputate al servizio
principale, che risulta prestato col numero maggiore di ore.
Esempio:
il dipendente X ha lavorato dal 01/01/1999 al 30/06/1999 per h. 8
settimanali presso la Scuola Y, dal 01/01/1999 al 31/03/1999 per h.4
presso la Scuola Z e dal 01/05/1999 al 30/06/1999 per h.2 presso la
Scuola W.
In questo esempio, sono stati caricati tre distinti record creando,
quindi, le problematiche del conflitto dei periodi e
dell'allungamento dei tempi per la definizione della P.A.
La modalità corretta è:
a) 1° record da implementare: 01.01.1999/31.03.1999, orario ridotto h.12
e retribuzione annuale proporzionata alle ore effettivamente lavorate);
b) 2° record da implementare: 01.04.1999/30.04.1999, orario ridotto h. 8
e retribuzione annuale proporzionata;
c) 3° record da implementare: 01/05/1999 30/06/1999, orario ridotto h.
10 e retribuzione annuale proporzionata.
oppure
le retribuzioni andranno sommate tra loro e imputate al servizio
principale, che risulta prestato col numero maggiore di ore.
Non si dovrà utilizzare - per i supplenti - la percentuale part-time,
tranne che, solo in caso di orario ridotto, si voglia che il sistema
riparametri in automatico la retribuzione annua sia al periodo sia al
numero delle ore effettivamente svolte (in tal caso ci si deve però
ricordare di “ripulire” i campi del part time - lasciando al loro posto
“orario ridotto” come tipo impiego - prima di “confermare” la modifica
apportata). |