L’Esecutore di Ente inserirà, se assenti, i servizi
di pre-ruolo resi dal 01.01.1988 (dal 1/1/1993 oltre ai periodi anche
gli imponibili), nonché i servizi di ruolo (dalla
data di decorrenza economica e non da quella giuridica, che, se
presente, può essere cancellata), o li modificherà, se non corretti. Per le interruzioni di servizio e aspettative senza assegni, successive all’immissione in ruolo, va lasciato il “buco temporale”, perché non utili ai fini CTPS. |
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