Le Aliquote di rendimento sono valori che, ai fini
dell'applicazione del metodo retributivo, vengono utilizzati per
tradurre in pensione la media delle ultime retribuzioni percepite dal
lavoratore. Le Aliquote di rendimento
sono parametri utilizzati per il calcolo delle quote A e B di pensione
con il sistema retributivo che traducono la busta paga degli ultimi anni
di lavoro in pensione. Per ogni anno di lavoro soggetto a contribuzione
la regola generale riconosce il 2% della retribuzione pensionabile entro
un tetto di 40 anni di contributi. Così ad esempio un lavoratore con 40
anni di contributi potrà ottenere una rendita pensionistica dell'80%
della media delle ultime retribuzioni (40 x 2%), chi ha lavorato per 30
anni otterrà invece una pensione pari al 60% delle ultime retribuzioni
percepite (30 x 2%).
Al di sopra di un determinato limite di
retribuzione, che cambia annualmente secondo i parametri stabiliti
dall'Inps, il rendimento annuo però diminuisce arrivando a dimezzarsi
per le retribuzioni superiori a circa 75mila euro annui. La riduzione
delle aliquote di rendimento garantisce, a ben vedere, un principio di
solidarietà di lavoratori in quanto evita la concessione di prestazioni
eccessivamente generose a chi ha avuto carriere brillanti. Da segnalare
che ci sono rendimenti pensionistici diversi a seconda dei periodi di
contribuzione presi in considerazione per il calcolo della quota A e
della quota B della pensione. La tavola sottostante riepiloga quindi le
fasce di retribuzione relative al 2024 con le rispettive aliquote di
rendimento della quota A e della Quota B di pensione per la generalità
dei lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria.

Nel pubblico impiego
Nel settore pubblico le aliquote di rendimento sono state più generose
rispetto a quelle vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Per
i dipendenti civili dello stato (es. ministeriali, insegnanti eccetera)
iscritti alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici dello Stato (CTPS) i
coefficienti di rendimento risultano individuati dall'articolo 44 del
Dpr 1092/1973 che attribuisce un rendimento tondo del 35% della base
pensionabile per i primi 15 anni di servizio (ovvero 2,33% per ogni anno
di servizio sino al 15° anno) a cui si aggiunge l'1,8% per ogni anno
ulteriore di servizio sino al tetto dell'80% della retribuzione
pensionabile. Gli stessi rendimenti previsti per la generalità dei
dipendenti civili dello stato si applicano ancora oggi anche al
personale dipendente delle Poste (ex Fondo Ipost), ciò in virtù del
fatto che in passato questo personale era dipendente dello stato a tutti
gli effetti.
Gli iscritti alla CPI, CPS e CPDEL, cioè i
dipendenti degli enti locali, gli insegnanti degli asilo e scuole
elementari parificate, i dipendenti del comparto sanità, utilizzano le
aliquote di rendimento contenute nella tabella A allegata alla legge n.
965/1965. Per gli iscritti alla Cassa Sanitari l'utilizzo dei
coefficienti di cui alla legge n. 965 è avvenuta a seguito
dell'armonizzazione offerta dall'articolo 7 del decreto legge 267/1972.
Gli iscritti alla CPUG (ex Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari)
utilizzano le aliquote di rendimento contenute nella tabella A allegata
alla legge n. 16/1986. Questi coefficienti sono stati rimessi in
discussione dall'articolo 17 della legge 724/1994 che ha ridotto i
rendimenti al 2% annuo per le anzianità di servizio a partire dal 1°
gennaio 1995 riducendo parte delle differenze con l'assicurazione
comune.
La legge n. 335/1995 ha previsto, tuttavia, che
l’applicazione dell’aliquota al 2% ad anno non può determinare un
trattamento di pensione superiore a quello che sarebbe spettato in base
all'applicazione delle aliquote previste in precedenza. Tenuto conto
della particolare progressione dei coefficienti della tabella "A" della
legge n. 965/1965 che prevede un rendimento inferiore al 2% fino al
limite dei 22/23 anni di servizio e superiore al 2% dopo il 23° anno,
per anzianità contributive inferiori a 22/23 anni si continua a fare
riferimento alla tabella "A", mentre per le anzianità superiori a 23
anni si deve sommare al coefficiente corrispondente agli anni posseduti
al 31 dicembre 1994 il 2% annuo per tutti gli anni dal 1995 in poi e,
comunque, fino a 40 anni. Per i dipendenti dello Stato l’effetto
dell’applicazione di tali disposizioni è trascurabile tenuto conto che
dopo il 15° anno di anzianità contributiva l’aliquota di rendimento è
già pari all’1,8% e quindi inferiore al 2%.
L’articolo 1, co. 157 e 159 della legge n.
213/2023 (legge di bilancio 2024) ha previsto, nei confronti del
personale iscritto presso la predetta CPDEL, CPI, CPS e CPUG che
consegue la pensione a decorrere dal 1° gennaio 2024 con un’anzianità
contributiva inferiore a 15 anni ai fini della misura al 31 dicembre
1995, l'applicazione di una aliquota di rendimento pari al 2,5% per ogni
anno di anzianità acquisita entro il 31 dicembre 1994 e del 2% per
l'annualità 1995 per effetto del predetto articolo 17 della legge n.
724/1994.
I chiarimenti in un documento dell’Inps che
recepisce la novella contenuta nella legge n.213/2023.
Evita il taglio chi attende l’età vecchiaia o ha già maturato un diritto
a pensione entro il 2023.
E dal 2025 cresce progressivamente la finestra mobile.
Doppio giro di vite sulle pensioni anticipate
per i dipendenti di enti locali e del settore sanità.
Dal 2005 incrociare le braccia in anticipo rispetto all’età di
vecchiaia (67 anni) costerà una riduzione della pensione. E sempre dal
2025 si allungherà progressivamente la finestra mobile sino a
raggiungere 8 mesi di attesa nel 2028 (dai 3 attuali). Lo rende noto
l’Inps, tra l’altro, nella
Circolare n. 78/2024 con la quale spiega gli effetti della
novella imposta dal legislatore con la legge n. 213/2023 (legge di
bilancio 2024)
La riduzione, tuttavia, non riguarda i soggetti che hanno maturato i
requisiti per il pensionamento (qualsiasi) entro il 31 dicembre 2023 e
nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età
o di collocamento d’ufficio previsti dagli ordinamenti di appartenenza.
Nuove Aliquote
La prima stretta concerne il meccanismo di calcolo dell’assegno e
riguarda il personale iscritto presso la CPDEL, CPI, CPS e CPUG che va
in pensione dal 1° gennaio 2024 con un’anzianità contributiva inferiore
a 15 anni, ai fini della misura, al 31 dicembre 1995. L’articolo 1, co.
157 e 159 della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) dispone una
riduzione delle aliquote di rendimento del sistema retributivo
attraverso la sostituzione dei previgenti coefficienti di cui alla
tabella A allegata alla legge n. 965/1965 (e alla tabella A allegata
alla legge n. 16/1986 per il solo personale iscritto alla CPUG) con i
nuovi coefficienti contenuti nell’allegato II alla stessa legge n.
213/2023.
Le previgenti tabelle, come noto, attribuivano una
rendita anche superiore al 20% della retribuzione pensionabile pur in
presenza di scarsa anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; le nuove
tabelle abbattono il rendimento al 2,5% della retribuzione pensionabile
per ogni anno di anzianità in possesso al 31 dicembre 1995.
Le nuove aliquote, spiega l’Inps, vanno coordinate con quanto previsto
dall’articolo 17, co. 1 della legge n. 724/1994. La disposizione da
ultimo richiamata, come noto, aveva ridotto al 2% il rendimento delle
anzianità successive al 31 dicembre 1994. Ciò significa che, in cocreto,
il rendimento sarà del 2,5% della retribuzione pensionabile per le
anzianità sino al 31 dicembre 1994 e del 2% per l’annualità acquisita
nel 1995.
Solo alle pensioni
anticipate
Il taglio, conferma l'Inps, si applica al personale iscritto alle
predette casse che matura i requisiti per la pensione, anche in cumulo
dei periodi assicurativi, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e che al 31
dicembre 1995 possiede un’anzianità contributiva, utile ai fini della
misura, inferiore a 15 anni.
La riduzione, tuttavia, non riguarda i soggetti
che hanno maturato i requisiti per il pensionamento (qualsiasi) entro il
31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per
raggiungimento dei limiti di età o di collocamento d’ufficio previsti
dagli ordinamenti di appartenenza.
Nello specifico il taglio non si applica:
- Alla pensione anticipata (41 anni e 10 mesi
di contributi le donne; 42 anni e 10 mesi gli uomini; 41 anni di
contributi i cd. lavoratori precoci), anche in cumulo dei periodi
assicurativi, se i requisiti sono stati raggiunti entro il 31
dicembre 2023 (ancorché la domanda sia presentata dopo il 31
dicembre 2023);
- Al personale che, avendo maturato 41 anni e
10 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi gli uomini), venga posto
dalla Pa in pensione d’ufficio all’età di 65 anni (limite
ordinamentale) o nei confronti del quale venga risolto
facoltativamente il rapporto di lavoro per il raggiungimento della
predetta massima anzianità contributiva;
- Alla pensione di vecchiaia (67 anni, 66 anni
e 7 mesi di età per i cd. «lavori gravosi»), anche in cumulo dei
periodi assicurativi;
- Alla pensione «Quota 100» (64 anni e 38 anni
maturati entro il 31 dicembre 2021) e «Quota 103» (62 anni e 41 anni
di contributi maturati entro il 31 dicembre 2023);
- Alla pensione di anzianità con il beneficio
previsto per i cd. i «lavori usuranti» di cui al dlgs n. 67/2011
(cioè 61 anni e 7 mesi di età e quorum 97,6) se i predetti requisiti
sono stati raggiunti entro il 31 dicembre 2023.
- Alla pensione indiretta (cioè la pensione
spettante ai superstiti in caso di decesso dell’assicurato) e alla
pensione di inabilità riconosciuta per qualsiasi titolo (sia
inabilità assoluta di cui alla legge n. 335/1995 che per l’inabilità
alle mansioni).
L’Inps spiega, inoltre, che la riduzione non si
applica ai soggetti che accedono all’ape sociale, all’assegno
straordinario di solidarietà e all’isopensione. Se queste ultime due
prestazioni, tuttavia, sono finalizzate alla pensione anticipata il
suddetto trattamento, al termine dell’esodo, sarà calcolato con le
aliquote di rendimento ridotte.
Doppio calcolo
Dall’applicazione delle nuove aliquote non può derivare un trattamento
pensionistico superiore a quello calcolato con la normativa previgente.
Pertanto occorre effettuare sempre un «doppio calcolo» di pensione:
- Il primo con le aliquote di rendimento
contenute nella legge n. 213/2023;
- Il secondo con le previgenti aliquote di
rendimento.
L’importo più basso sarà quello posto in
pagamento.
Personale sanitario
Il personale iscritto alla CPS (sanitari) ed il personale che cessa dal
servizio con qualifica di infermiere iscritto alla CPDEL
(classificazione Istat 3.2.1.1.1) la riduzione della pensione derivante
dall’applicazione delle nuove aliquote è temperata in misura pari a un
trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell’accesso al pensionamento
rispetto alla prima data di decorrenza utile della pensione anticipata
(cioè 41 anni e 10 mesi di contributi le donne; 42 anni e 10 mesi di
contributi gli uomini; 41 anni di contributi i lavoratori precoci).
In sostanza gli interessati possono evitare
l’abbattimento della rendita ritardando tre anni l’accesso alla pensione
anticipata.
Riscatto
L’Inps spiega che i nuovi coefficienti di rendita si applicano anche per
determinare gli oneri di riscatto relativi alle domande presentate dal
1° gennaio 2024. Ciò comporta che il riscatto di annualità sino al 31
dicembre 1995 con il sistema tradizionale (riserva matematica) risulterà
più caro rispetto al passato.
Sul punto occorre distinguere:
- Se il personale mantiene, all’esito del
riscatto, un’anzianità inferiore a 15 anni di contributi al 31
dicembre 1995 il beneficio pensionistico teorico si determina
confrontando il rendimento della pensione prima e dopo il riscatto
applicando, in entrambi i casi, le nuove aliquote di rendimento di
cui alla legge n. 213/2023;
- Se il personale acquisisce, all’esito del
riscatto, un’anzianità pari o superiore a 15 anni di contributi al
31 dicembre 1995 il beneficio pensionistico teorico si determina
confrontando il rendimento della pensione prima del riscatto,
calcolata con le aliquote di rendimento di cui alla legge n.
213/2023, con il rendimento della pensione dopo il riscatto
calcolata con le previgenti aliquote di rendimento;
- Se il personale aveva già prima del riscatto
un’anzianità pari o superiore a 15 anni di contributi al 31 dicembre
1995 il beneficio pensionistico teorico si determina confrontando il
rendimento della pensione prima e dopo il riscatto applicando, in
entrambi i casi le previgenti aliquote di rendimento.
Da segnalare, peraltro, che se ricorrono le
condizioni derogatorie per la non applicazione delle nuove aliquote di
rendimento (es. cessazione per limiti di età) l’onere di riscatto
continua ad essere determinato con l’applicazione delle precedenti
aliquote (e quindi con oneri inferiori). In tal caso, tuttavia, la
domanda di riscatto deve essere presentata contestualmente a quella di
pensione. |