Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2024, in
legge n. 213 del 2023, i requisiti per andare in pensione utilizzando
alcune formule di flessibilità, rispetto al 2023, sono diventate più
rigide e si concentrano sui requisiti, il calcolo dell’assegno e la
decorrenza del trattamento.
Qui di seguito elenchiamo le novità della “piccola riforma pensioni“,
contenute in Manovra 2024 ed un confronto con le regole precedenti.
Pensione di Vecchiaia e Pensione Anticipata
“Fornero” 2024
Per la pensione di vecchiaia resta il requisito anagrafico di 67 anni e
quello contributivo di 20 anni di versamenti maturati. Per i
“contributivi puri” cambia però il requisito soglia: non più 1,5 volte
l’assegno sociale ma il valore dell’assegno stesso.
Per la pensione anticipata ordinaria (con i requisiti Fornero), pur
sbloccando la progressione degli scatti alle aspettative di vita non si
registrano novità peggiorative per i requisiti di uscita, dal momento
che non si è allungata la speranza di vita.
Taglio Pensioni Dipendenti Pubblici
Il taglio delle pensioni degli statali ex INPDAP è una delle misure più
controverse della Legge di Bilancio 2024: i dipendenti iscritti alle
gestioni ex INPDAP – enti locali (CPDEL), sanitari (CPS), insegnanti di
asilo e di scuole elementari parificate (CPI), ufficiali giudiziari (CPUG)
– che hanno fino a 15 anni di versamenti contributivi anteriori al primo
gennaio 1996, avranno una pensione anticipata più bassa del previsto.
Se si sceglie di andare in pensione anticipata (anche con la Pensione
Anticipata Flessibile, c.d. Quota 103), si subirà un taglio, che però si
applica solo a chi matura il diritto a partire dal primo gennaio 2024.
Non solo: la finestra mobile resta di tre mesi per l’anno 2024 mentre
sale a quattro mesi nel 2025, a cinque mesi nel 2026, a sette mesi nel
2027 ed a nove mesi a partire dall’anno 2028.
In cosa consiste il taglio? Ai contributi antecedenti al primo gennaio
1996, che si valorizzano con il sistema retributivo, verranno applicati
nuove aliquote di rendimento, meno favorevoli dei precedenti.
La differenza è più marcata per chi ha pochi contributi nel retributivo
e si riduce con il salire dell’anzianità fino ad azzerarsi con almeno 15
anni di quota retributiva.
I calcoli cambiano molto in base a gestione di appartenenza,
retribuzione e anzianità contributiva, ma possono andare da alcune
centinaia a diverse migliaia di euro all’anno.
C’è però un meccanismo più favorevole per il personale sanitario, a
cui la penalizzazione viene ridotta di 1/36 per ogni mese di posticipo
del pensionamento.
Sono inoltre escluse da questa penalizzazione
le pensioni di vecchiaia o per collocamento a riposo per raggiunti
limiti di età o di servizio, e tutti i trattamenti maturati entro il 31
dicembre 2023.
Ecco le differenze tra il 2023 ed il 2024:
Nel 2023 i dipendenti pubblici di tutte le gestioni avevano la pensione
calcolata con le vecchie aliquote, contenute nell’allegato A della legge
965/1965.
Dal 2024, invece, per chi ha fino a 15 anni di quota retributiva e
appartiene alle quattro gestioni sopra elencate (CPDEL, CPS, CPI E CPUG),
con l’eccezione della pensione di vecchiaia e di coloro che avevano già
maturato il diritto al 31 gennaio 2023, entrano in vigore le nuove
aliquote indicate nell’allegato II della manovra 2024, legge 213/2023.
Pensione Anticipata
“contributiva” a 64 anni
Requisiti più rigidi anche sulla cosiddetta pensione anticipata
contributiva con 64 anni e 20 di contributi. E’ una forma di pensione
che richiede di essere interamente nel sistema contributivo (quindi,
primo contributo versato dopo il 31 dicembre 1995).
Fino al 2023 ci voleva un assegno maturato pari ad almeno 2,8 volte il
minimo mentre dal 2024 (comma 125 della Manovra 2024) si sale a 3 volte
il minimo, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte
per le donne con due o più figli.
Inoltre, sempre per tale prestazione:
- L’assegno non potrà eccedere le 5 volte il
minimo Inps (cioè circa 2.840 euro lordi al mese) sino al
raggiungimento dei 67 anni (cioè l’età di vecchiaia). – nessun
limite nel 2023 ;
- ci sarà una finestra mobile di tre mesi dalla
maturazione dei requisiti – nel 2023 assente;
- il requisito contributivo dei 20 anni dovrà
essere adeguato alla speranza di vita dell’Istat (oltre a quello
anagrafico) – nel 2023 assente.
Pensione Anticipata
Flessibile – Quota 103
Per quanto riguarda la pensione anticipata flessibile, c.d. quota 103,
prorogata fino al 31 dicembre 2024, il cambiamento più rilevante è
rappresentato dall’importo della pensione.
Chi matura il diritto nel 2024, avrà l’intero assegno calcolato con il
sistema contributivo e con tetto massimo pari a quattro volte il minimo
fino a quando non si raggiunge l’età per la pensione di vecchiaia. I
requisiti non cambiano (62 anni di età e 41 anni di contributi) ma la
finestra mobile si allunga a sette mesi per i dipendenti privati e nove
per quelli pubblici.
Schematicamente, la differenza fra il 2023 e il
2024 è la seguente:
- requisito invariato,
- calcolo pensione divenuto interamente
contributivo,
- tetto massimo ridotto da cinque a quattro
volte il minimo fino alla pensione di vecchiaia,
- finestre mobili più lunghe, da tre a sette
mesi nel privato e da sei a nove nel pubblico impiego.
Confermato l’incentivo al posticipo al
pensionamento cioè la facoltà per l’assicurato di optare per la
corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo
carico (di regola il 9,19%).
Resta la “cristallizzazione del diritto” per
chi ha maturato i requisiti per la pensione anticipata quota 100, 102 e
per la pensione anticipata “flessibile”, c.d. quota 103 – anno 2023.
Ape Sociale con 5 mesi in
più
L’Ape Sociale vede richiesto nel 2024 un requisito anagrafico più
rigido: 63 anni e cinque mesi, prima novità per il 2024.
Per l’Ape Sociale è necessario avere 30 anni di contribuzione, oppure 36
per coloro che accedono come lavoratori addetti a mansioni gravose o
usuranti. Per le «donne» i requisiti contributivi richiesti – 30 anni o
36 anni – possono essere ridotti di 12 mesi per ogni figlio, nel limite
«massimo» di 2 anni (28 anni o 34 anni).
Inoltre, per averne diritto, bisogna rientrare in una delle quattro
categorie “protette” di lavoratori:
- disoccupati involontari senza sussidio (NASpI);
- caregiver per assistenza da 6 mesi del
coniuge/partner in unione civile o parente di 1° grado convivente;
- invalidi civili con almeno il 74%
d’invalidità;
- addetti a lavori gravosi da almeno 6 anni
nell’arco degli ultimi 7 anni.
La seconda novità per il 2024 è
l’esclusione dall’accesso all’APE Sociale per le 23 categorie di addetti
a mansioni gravose che erano state individuate nel 2022, con
l’ampliamento delle categorie di lavoratori gravosi riconosciute dalla
legge n. 234/2021 nel biennio 2022-2023 e le relative riduzioni
contributive per edili e ceramisti – 32 anni di contribuzione -ed
applicate fino al 2023. Dal 2024 si torna alle originarie 11 categorie.
La terza ed ultima novità, sempre per il 2024,
viene aggiunta la regola, oggi assente, dell’incumulabilità totale della
prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione
del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui. L’assegno è
sempre calcolato col sistema misto ma con le limitazioni dell’importo
massimo a 1.500 euro lorde mensili, senza tredicesima e senza gli
adeguamenti dovuti all’inflazione.
Pensione Anticipata Opzione Donna a 61 anni
La cosiddetta pensione anticipata «Opzione Donna» è una prestazione
economica introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge
243/04) con la possibilità, per le donne, di andare in pensione prima, a
patto di optare per un assegno interamente calcolato con il metodo
contributivo. E’ stata «rinnovata» anche per il 2024, ma con dei
requisiti anagrafici diversi dalla precedente prestazione. Al 31
dicembre 2023 bisogna sempre avere 35 anni di «contribuzione effettiva»,
cioè esclusa la contribuzione figurativa della disoccupazione, della
malattia e dell’infortunio, pari a settimane 1.820 a condizione che
siano raggiunti 61 anni (ora 60 anni).
Confermate le riduzioni di un anno del requisito contributivo per ogni
figlio sino ad un massimo di due anni e le finestre mobili di 12 mesi
per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.
Le potenziali beneficiarie sono soltanto quelle
che rientrano nelle seguenti categorie:
- caregiver familiari di conviventi disabili o
non autosufficienti;
- invalide civili con almeno il 74%
d’invalidità;
- in esubero (dipendenti o licenziate) da
aziende per le quali è stato aperto un tavolo di crisi.
Anche qui, resta la “cristallizzazione del
diritto” per chi ha maturato con le vecchie regole il diritto all’uscita
anticipata |