Il Senato ha approvato la Legge di Stabilità 2025 e da
oggi, iniziamo le varie analisi su tale documento, che, sicuramente, ci
riserverà delle “sorprese”, tenute nascoste dall’esecutivo, che andranno
ad incidere sulla vita “previdenziale” dei prossimi anni.
PENSIONE di VECCHIAIA
Confermati i requisiti di 67 anni di età e 20 anni di contributi per la
pensione di vecchiaia. Per chi ha contributi esclusivamente successivi
al 1995, è richiesto che l’importo della pensione sia almeno pari
all’assegno sociale (€534,69 mensili per il 2025)
Limiti ordinamentali (art. 1 commi
162-163-164)
La nuova legge di bilancio prevede che il limite massimo ordinamentale
di età è fissato a 67 anni fermo restando i limiti più elevati esistenti
per alcune categoria di lavoratori pubblici.
Viene di conseguenza abrogato l’art. 2, comma 5 della legge 101/2013 che
aveva confermato il limite ordinamentale dell’età a 65 anni e che
consentiva alle Amministrazioni pubbliche di procedere al collocamento a
riposo d’ufficio al personale che avendo raggiunto i requisiti per la
pensione anticipata legge Fornero, compiva i 65 anni di età.
Naturalmente l’abolizione delle possibilità di accedere alla pensione di
vecchiaia anticipata con i 65 anni comporterà il ritardo della
liquidazione del TFS (prima tranche 12 mesi dopo il compimento dei 67
anni).
Trattenimento in servizio
La nuova legge di bilancio introduce la possibilità di essere trattenuti
in servizio (su domanda dell’interessato/a ed in base alle esigenze
dell’amministrazione) successivamente al compimento dei 67 anni e non
oltre i 70 anni.
Tale possibilità viene estesa anche ai professionisti sanitari del
S.S.N. e agli infermieri indipendentemente dall’anzianità di servizio,
anche nel caso in cui abbiamo raggiunto i 40 anni di contribuzione (come
si ricorderà precedentemente tale personale poteva essere trattenuto in
servizio solo se non aveva raggiunto i 40 anni di contribuzione).
La domanda andrà presentata almeno 6 mesi prima del compimento dell’età.
Esclusioni
Sono esclusi dal trattenimento in servizio fino a 70 anni: il personale
delle Forze armate, delle Forze di Polizia del Corpo dei vigili del
fuoco, i magistrati gli avvocati e procuratori dello Stato.
PENSIONE ANTICIPATA
Vengono confermati i requisiti per la pensione anticipata ordinaria:
- 41 anni e 10 mesi di contribuzione, per le
donne;
- 42 anni e 10 mesi di contribuzione, per gli
uomini (senza il requisito anagrafico).
Vengono confermate le finestre per gli iscritti
alle Casse dell’ex INPDAP (CPDEL, CPS, CPI, CPUG):
- 4 mesi per requisiti maturati nel 2025
- 5 mesi nel 2026
- 7 mesi nel 2027
- 9 mesi dal 2028 in poi
Questo allungamento non riguarda chi accede alla
pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi.
Sono anche confermate le tabelle di riduzione, sempre per gli
iscritti alle stesse Casse, per il personale che aveva meno di 15 anni
al 31/12/1995.
BONUS MARONI
La norma ha confermato e modificato il c.d. Bonus Maroni. Infatti è
stata prevista la detassazione dell’incentivo contributivo, agevolazione
che consiste nel riconoscimento in busta paga della quota a carico del
lavoratore/lavoratrice (9,19% per i lavoratori privati, 8,85% per quelli
pubblici) per quanti, in possesso dei requisiti per la pensione
anticipata decidano di rimanere in attività di servizio. Dal 2025 la
legge ha introdotto l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma
corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente nella
retribuzione (quindi, fino al 2024, solo per la pensione anticipata
quote 100/102 e 103 – DAL 2025, PER TUTTE LE PENSIONI ANTICIPATE,
previste dall’articolo 24 comma 10 del decreto legge 201/2011,
convertito con modificazioni dalla legge 214 del 22.12.2011)
PENSIONI LIQUIDATE con il
SISTEMA CONTRIBUTIVO
I lavoratori/lavoratrici destinatari di un sistema di calcolo delle
pensioni con il sistema contributivo potranno cumulare la rendita della
pensione obbligatoria con quella della previdenza complementare per il
raggiungimento del trattamento pensionistico pari a 3 volte l’importo
dell’assegno sociale e conseguire il diritto alla pensione anticipata
con 64 anni di età.
La nuova legge di bilancio, per tale tipologia di pensione, modifica i
requisiti per l’accesso con l’inclusione della rendita erogata dal fondo
di previdenza complementare ai fini del c.d. importo soglia. Dal
01/01/2025 viene inasprito il requisito contributivo che passa da 20 a
25 anni di contribuzione fino al 2029, dall’anno 2030 passerà a 30 anni.
Rimarrà il requisito dei 20 anni per chi non aderisce alla previdenza
complementare. Con la pensione anticipata non è ammesso il cumulo
pensione- redditi da lavoro fino al compimento dell’età prevista per la
pensione di vecchiaia.
ANTICIPO ETA’ ANAGRAFICA
per DONNE con FIGLI
Viene introdotto un anticipo sull’età pensionabile per le donne con
figli:
- 4 mesi per un figlio
- 8 mesi per due figli
- 12 mesi per tre figli
- 16 mesi per quattro o più figli
Questo beneficio è riservato a chi ha contributi
versati solo dopo il 1995 o ha optato per il calcolo contributivo puro
della pensione.
In PENSIONE anche con:
- Quota 103: con almeno 62 anni di età e 41
anni di contributi;
- Ape Sociale: prorogata fino al 2028;
- Opzione Donna: con almeno 61 anni di età
(ridotti in base al numero di figli) e 35 anni di contributi,
riservata a determinate categorie di lavoratrici.
COEFFICIENTI di
TRASFORMAZIONE
I coefficienti di trasformazione per il calcolo delle pensioni con il
sistema contributivo sono stati aggiornati per il biennio 2025-2026, con
una lieve riduzione degli importi per chi andrà in pensione nel 2025
rispetto al 2024, a parità di condizioni. |