La quota A identifica quella parte di pensione,
calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alle anzianità
contributive maturate dal lavoratore sino al 31 dicembre 1992, cioè
prima dell'entrata in vigore della Legge Amato (Dlgs 503/1992) con
il quale il legislatore ha cambiato le regole di calcolo della pensione
retributiva. Per tale ragione sono interessati a tale meccanismo di
calcolo solo coloro che hanno anzianità contributiva accreditata prima
del 1993. Nello specifico per i lavoratori iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria la Quota A si basa sulla media degli ultimi 5 anni
(260 settimane) delle retribuzioni utili percepite dall'interessato;
degli ultimi 10 anni (520 settimane) per i lavoratori autonomi. Regole
speciali per la determinazione della Quota A interessano i lavoratori
appartenenti agli altri fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria (come i dipendenti pubblici, gli iscritti alle
Ferrovie dello Stato, Elettrici, Telefonici eccetera) che mantengono un
sistema di calcolo della quota molto più favorevole rispetto alla
generalità degli assicurati presso la gestione comune.
Nell'assicurazione Generale
obbligatoria Il valore così ottenuto deve essere moltiplicato per un rendimento annuo (le cd. aliquote di rendimento) che variano a seconda della retribuzione media. Per la Quota A le aliquote sono del 2% per ogni anno di contribuzione (il rendimento decresce al crescere della retribuzione media). L'esempio sottostante evidenzia il meccanismo di calcolo del reddito pensionistico di un assicurato che vantava ben 19 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992. Le medesime regole si applicano anche ai lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e agricoli autonomi) con l'unica differenza che per la determinazione della media pensionabile bisogna estendere il periodo temporale da 5 a 10 anni e riferirsi alla media dei redditi dichiarati ai fini fiscali (dal 1° luglio 1990). Per gli agricoli autonomi i redditi pensionabili coincidono con quelli presi a riferimento per calcolare i contributi. Nel pubblico impiego Bisogna, inoltre, ulteriormente distinguere le voci che vanno maggiorate del 18% ai sensi dell'articolo 43 del Dpr 1092/1973 come modificato dalla legge 177/76 (stipendio tabellare, RIA, Vacanza contrattuale) e quelle che non godono della predetta maggiorazione (come in particolare l'indennità integrativa speciale). Tutte le altri voci, definite accessorie, restano fuori dalla base pensionabile. Per i dipendenti iscritti alle ex casse di previdenza amministrate dal tesoro (Cpdel, Cps, Cpi e Cpug) la base pensionabile è costituita dalle voci aventi caratteristiche di fissità e continuità percepite nell'ultimo mese di servizio moltiplicate per 13 mensilità, senza inclusione delle voci accessorie. Per ulteriori indicazioni sugli elementi che entrano nella valutazione della base pensionabile si veda qui. Non vi sono tetti retributivi esistenti invece nell'AGO (il tetto retributivo nel FPLD viene applicato nella forma di riduzione progressiva, per fasce di retribuzione, delle aliquote di rendimento). Inoltre le aliquote di rendimento sono diverse rispetto all'assicurazione comune: per i dipendenti delle amministrazioni statali viene riconosciuto un rendimento del 35% sino al 15° anno di servizio; ed un ulteriore 1,8% di rendimento per ogni anno di servizio successivo al 15° anno sino ad un rendimento massimo dell'80% della media della retribuzione pensionabile (cfr: articolo 44 del Dpr 1092/1973). |
Scrivimi a dr.giuliorossi@gmail.com |
Realizzazione a cura di Giulio Rossi |
Per qualsiasi problema contattate il webmaster |