La quota B identifica quella parte di pensione,
calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alle anzianità
contributive maturate dal lavoratore successivamente al 31 dicembre
1992. Da questa data l'articolo 3 del Dlgs 503/1992 (Riforma Amato) ha
cambiato le regole di calcolo della pensione retributiva ampliando
gradualmente il periodo di riferimento per la determinazione della
retribuzione pensionabile ed ha armonizzato le regole vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria agli assicurati iscritti presso
i fondi esclusivi e sostitutivi della medesima. Tra gli obiettivi della
Riforma del 1992 va citata, infatti, la volontà di eliminare gran parte
delle specificità che consentivano agli iscritti presso i fondi speciali
di guadagnare rapidamente un reddito pensionistico più elevato rispetto
agli assicurati presso la gestione comune.
Nel pubblico impiego
Per questi lavoratori occorre considerare dal 1°
gennaio 1996 anche le voci accessorie (che per gli iscritti alla Cassa
Stato concorrono solo per l'eventuale valore eccedente la maggiorazione
del 18% della
legge n. 177/76). Per ulteriori indicazioni sugli elementi che
entrano nella valutazione della base pensionabile si veda qui. |
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