La pensione è calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo
contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1°
gennaio 1996 e per i lavoratori che, in base a istituti attualmente
vigenti, conseguono la liquidazione della pensione con il calcolo
contributivo.
Per esercitare la facoltà di opzione è necessario che i lavoratori
abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre
1995 e possano far valere, al momento dell'opzione, una anzianità
contributiva di almeno 15 anni, di cui cinque successivi al 1995.
Tale facoltà non può essere esercitata da chi ha maturato un'anzianità
contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.
Ai fini del calcolo occorre:
- individuare la retribuzione annua dei
lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi
o parasubordinati;
- calcolare i contributi di ogni anno sulla
base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti. Quella vigente
anno per anno per gli autonomi come da circolare 29 gennaio 2016, n.
15 e per gli iscritti alla Gestione Separata che varia anche a
seconda della situazione del contribuente come da circolare 29
gennaio 2016, n.13);
- determinare il montante individuale che si
ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente
rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante
dalla variazione media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo)
determinata dall'ISTAT;
- applicare al montante contributivo il
coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età
del lavoratore, al momento della pensione.
Montante
contributivo
Il montante individuale rappresenta il capitale che il lavoratore ha
accumulato nel corso degli anni lavorativi.
Per determinare il montante individuale dei contributi occorre:
- individuare la base imponibile annua, cioè la
retribuzione annua per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei
lavoratori dipendenti ovvero il reddito annuo per gli iscritti alle
gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, corrispondente ai
periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da
riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall'assicurato in ciascun
anno;
- calcolare l'ammontare dei contributi di
ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota
di computo del 33% per i periodi di contribuzione da lavoratore
dipendente, ovvero per l'aliquota di computo di anno in anno vigente
per i lavoratori autonomi e per i parasubordinati;
- sommare l'ammontare dei contributi di ciascun
anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di
capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del
PIL nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT con riferimento al
quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Il tasso di
capitalizzazione è stato modificato da ultimo dal
decreto legge 21
maggio 2015, n. 65.
L'importo così ottenuto costituisce la quota di
montante individuale dei contributi per i periodi maturati
successivamente al 31 dicembre 1995.
La rivalutazione del montante contributivo su base composta deve essere
operata il 31 dicembre di ciascun anno con esclusione della
contribuzione dello stesso anno e ha effetto per le pensioni aventi
decorrenza dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo. |