Con la
nota operativa n. 13 del
27/03/2008 l'Istituto ha fornito ulteriori indicazioni, annullando la
sua precedente nota n. 10 del 4 marzo.
In questa nuova nota, che si rifŕ addirittura a un metodo di calcolo di
oltre 15 anni fa, l'Istituto ha indicato che il beneficio va applicato
secondo il seguente procedimento:
-
si acquisisce dal datore
di lavoro l'importo dell'incremento retributivo attribuito in
applicazione dell'art.2, comma 1, della legge n. 336/70 (che
corrisponde sempre in pratica al 7,50% della retribuzione alla
cessazione dal lavoro);
-
si determina l'importo della
pensione secondo le regole generali;
-
si determina l'importo del
beneficio da aggiungere sulla pensione moltiplicando lo stesso per
l'aliquota applicata alla retribuzione annua pensionabile valida per
il giorno di cessazione dal servizio, secondo quanto previsto nella
circolare n. 1 del 14 gennaio 1994.
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