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Benefici Legge n. 336/1970


Con la nota operativa n. 13 del 27/03/2008 l'Istituto ha fornito ulteriori indicazioni, annullando la sua precedente nota n. 10 del 4 marzo.
In questa nuova nota, che si rifŕ addirittura a un metodo di calcolo di oltre 15 anni fa, l'Istituto ha indicato che il beneficio va applicato secondo il seguente procedimento:

  •  si acquisisce dal datore di lavoro l'importo dell'incremento retributivo attribuito in applicazione dell'art.2, comma 1, della legge n. 336/70 (che corrisponde sempre in pratica al 7,50% della retribuzione alla cessazione dal lavoro);

  • si determina l'importo della pensione secondo le regole generali;

  • si determina l'importo del beneficio da aggiungere sulla pensione moltiplicando lo stesso per l'aliquota applicata alla retribuzione annua pensionabile valida per il giorno di cessazione dal servizio, secondo quanto previsto nella circolare n. 1 del 14 gennaio 1994.



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