Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio per il personale
delle Pubbliche
amministrazioni
Servizio trattamento del
personale
SINTESI: Il passaggio tra aree professionali avviene
solo in caso di procedura di riqualificazione interna. L’art. 52 del D.Lgs.
165/2001, prevede lo svolgimento temporaneo di mansioni superiori, da parte di
un dipendente, esclusivamente in due casi, nei quali sarà riconosciuto un
compenso aggiuntivo al trattamento economico relativo alla qualifica di
appartenenza, nel rispetto del principio di proporzionalità della retribuzione
sancito dall’art. 36 della Costituzione.
Parere n.183/03
Roma, 21 novembre 2003
All’Ordine dei giornalisti
di
Via
e, p.c.
All’ARAN
Via del Corso, n. 476
ROMA
OGGETTO: Inquadramento nuovo profilo professionale.
Con la nota n. 732/03 del
11.6.2003, codesto Ente ha richiesto chiarimenti in merito alla posizione del
Sig. ……………., dipendente attualmente inquadrato nel primo livello retributivo
dell’area B (ex V livello), che ha formulato un’istanza al fine di ottenere
l’inquadramento economico e giuridico nella posizione “C4”, in quanto adibito a
mansioni relative ad altra qualifica.
Premesso che il passaggio
tra aree professionali può avvenire soltanto in caso di procedure concorsuali
interne nell’ambito delle progressioni verticali, si formulano le seguenti
osservazioni.
L’articolo 52 del
D.lgs.165/01, prevede la possibilità dello svolgimento di mansioni superiori da
parte di un dipendente per “obiettive esigenze di servizio”, ma esclusivamente
in due casi:
1) vacanza di posto in
organico per sei mesi prorogabili fino a un anno, qualora già avviata la
procedura per l’assunzione del personale mancante;
2) sostituzione temporanea
di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del
posto.
In questi casi spetta la differenza di trattamento economico con la
qualifica superiore.
Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che, al di fuori di tali
ipotesi, è nulla l’assegnazione di mansioni proprie di altra posizione
organizzativa, inoltre il dirigente che ha provveduto all’affidamento di tale
incarico, risponde personalmente del maggiore onere qualora avesse agito con
dolo o colpa grave.
Tra le recenti pronunce sul
punto si segnala la sentenza della Corte Costituzionale del 10 aprile 2003, n.
115 che così afferma: “ … il principio di proporzionalità della retribuzione, di
cui all’art. 36 della Costituzione, richiede che il temporaneo svolgimento delle
mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla
retribuzione della qualifica di appartenenza (sentenze n. 101 del 1995, n. 296
del 1990 e n. 57 del 1989), ma non impone la piena corrispondenza al complessivo
trattamento economico di chi sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un
ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione
concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più
elevata qualità del lavoro prestato (sent. n. 273 del 1997). In altri termini,
lo svolgimento di mansioni superiori non implica l’automatica applicazione del
corrispondente trattamento economico, ben potendo essere non pienamente omogenee
le prestazioni lavorative effettuate”.