UFFICIO P.P.A.
Servizio per il Trattamento del personale
G.P.
Lettera circolare

A tutte le Amministrazioni

del 21 marzo 2003 n.1772/10/G.P.



Oggetto: Compenso aggiuntivo per festività coincidenti con la domenica.



Sono pervenuti da parte di numerose amministrazioni quesiti in merito
all'applicabilità ai pubblici dipendenti del combinato disposto dell'art.5, comma 3, della L.
n.260/49 e dell'art.2, lett.e) della L.90/54
In particolare sono stati richiesti chiarimenti in merito alla legittimità del pagamento a
tale personale, a prescindere dalla prestazione lavorativa, di un compenso aggiuntivo,
corrispondente all'aliquota giornaliera, per le giornate di festività nazionale coincidenti con
la domenica.


Le richieste sono argomentate in massima parte facendo riferimento ad alcune
decisioni della Corte di Cassazione (per tutte le sentenze n.11117/95 e n.12731/98) le
quali, al fine di definire la portata oggettiva e soggettiva delle citate norme, sembrano
asserirne l'applicabilità a tutti i lavoratori subordinati.

Data la rilevanza della materia, anche in ordine agli effetti finanziari conseguenti
all'applicazione delle disposizioni in esame, questo Dipartimento, d'intesa con il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e Finanze,
ha richiesto con nota n.3140/10 del 17.07.2001, l'avviso dell'Avvocatura Generale dello
Stato sulla questione.


L'Avvocatura con parere del 19 febbraio 2003 (n.017130) che, ad ogni buon fine si
allega, ha ritenuto che, in caso di festività nazionale coincidente con la domenica, non
spetti ai lavoratori dipendenti retribuiti in misura fissa, tra i quali vanno ricompresi i
dipendenti della P.A., l'aliquota aggiuntiva di retribuzione giornaliera. A tale conclusione
perviene sulla base delle seguenti considerazioni.
Analizzando le disposizioni contenute nell'art.5 della L.260/49 come integrato
dall'art.2, lett e) della L.90/54, occorre evidenziare che:


il primo comma si riferisce a lavoratori dipendenti (di qualsiasi natura:impiegati ed
operai) retribuiti non in misura fissa e per i quali spetta per i giorni di festività, solo
la normale retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio. Tale
ipotesi deve essere riferita ai soli casi di astensione dal lavoro, poiché non è fatto
riferimento, come invece nei commi successivi, ad ipotesi di prestazione di lavoro in
dette festività;

il secondo comma dispone che in caso di prestazione lavorativa nei giorni di
festività, gli stessi lavoratori di cui al primo comma, percepiscano oltre che la
normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento
accessorio, anche la retribuzione delle ore di lavoro effettivamente prestate con la
maggiorazione per lavoro festivo;

il terzo comma si riferisce ai salariati retribuiti in misura fissa e prevede:
- nel caso di festività lavorata, non caduta di domenica, l' attribuzione oltre alla
normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento
accessorio, anche la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate
con la maggiorazione per il lavoro festivo;
- nel caso, invece, di festività non lavorata cadente di domenica, viene
riconosciuto, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, comprensiva di
ogni elemento accessorio, anche un'ulteriore retribuzione corrispondente
all'aliquota giornaliera.

La disciplina di maggior favore, consistente nell'attribuzione della pretesa aliquota ai
salariati in misura fissa è voluta, secondo l'Avvocatura, come una sorta di compensazione
della maggiore penosità del lavoro agli stessi affidato.

Infatti, sebbene il trattamento più favorevole troverebbe giustificazione nel fatto
che il lavoratore sarebbe privato del godimento di un'ulteriore giornata di esenzione dalla
prestazione lavorativa, si ravvisa l'irragionevolezza di tale riconoscimento a lavoratori a
retribuzione fissa, per i quali non sembra avere rilevanza alcuna l'aleatoria coincidenza
della festività nazionale con la domenica.

Conclusivamente, ed in linea con quanto evidenziato dall'Avvocatura, deve essere
escluso che si possa riconoscere il compenso aggiuntivo pari all'aliquota giornaliera -
previsto per i salariati retribuiti in misura fissa, dall'ultima parte del terzo comma dell'art.3
della L.n.260/49 - a lavoratori non inquadrabili in tale categoria. Ai dipendenti pubblici,
pertanto, si applica, il solo primo comma dell'art.5 della L.n.260/49 con la conseguente
spettanza, in caso di domenica non lavorata coincidente con la festività, della sola
"normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento
accessorio" .

Le predette conclusioni, peraltro, non trovano smentita nel T.U. n.3/57 né nelle
successive discipline contrattuali .

Va evidenziato, infine, che la materia in questione rientra nell'ambito delle discipline
demandate alla contrattazione collettiva e. pertanto, il contenuto della presente fa salva
ogni possibile diversa disciplina che in tale sede dovesse essere adottata.

Le amministrazioni sono invitate a dare ampia comunicazione della presente al
proprio personale, al fine di evitare ulteriori ed inutili richieste sulla questione in esame





IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco
Verbaro