Ufficio Personale Pubbliche
Amministrazioni
Servizio mobilità
Prot. n. 1440/9/S.P.
Roma, 17 marzo 2003
Alla Presidenza del Consiglio dei
ministri
Segretariato generale
Al Consiglio di Stato
Segretariato generale
Alla Corte dei conti
Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato
Segretariato generale
Al
Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL)
Segretariato
generale
A tutti i Ministeri
Direzione generale AA.GG. e personale
Alle Aziende ed Amministrazioni autonome
dello Stato
Agli
Enti pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti)
Alle
Agenzie ex d.lgs. n.300/1999
(tramite i Ministeri vigilanti)
Alle
Università e alle Istituzioni di alta
formazione e specializzazione
artistica e
musicale
(tramite il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca)
All'Agenzia per la
rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
e, p.c. Al Ministero dell'economia e finanze
Dipartimento della
RGS - IGOP
All'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI)
All'Unione delle Province d'Italia (UPI)
All'Unione nazionale
comuni comunità enti
montani (UNCEM)
Alla Segreteria della
Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome
All'Ufficio per il Ruolo Unico della
dirigenza
LORO SEDI
Oggetto: ricognizione del personale in disponibilità (articoli 33,
34 e 34 bis del d.lgs. 30
marzo 2001, n.165).
L'articolo 7 della
legge 16 gennaio 2003, n.3, recante: "Disposizioni ordinamentali in
materia
di pubblica amministrazione" (S.O. n.5/L alla G.U. n.15 del 20 gennaio 2003), ha
innovato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introducendo l'art.
34-bis in materia di
mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni.
Questa disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1,
comma 2, del medesimo decreto, prima di avviare le procedure
di assunzione di personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
escluse quelle riferite al personale
disciplinato da ordinamenti
particolari, di cui all'art. 3, comma 1, devono inviare una
comunicazione
contenente gli elementi conoscitivi relativi al concorso da bandire (l'area, il
livello, la sede di destinazione dei posti da coprire, nonché, se
necessario, le funzioni e le
eventuali specifiche idoneità richieste) ai
soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, del
d.lgs. n.165/2001.
La nuova normativa persegue la finalità di
agevolare la ricollocazione del personale
collocato in disponibilità, ai
sensi degli articoli 33 e 34 del d.lgs. n.165/2001 oppure in forza
di
specifiche disposizioni legislative, nonché del personale coinvolto da processi
di mobilità
collettiva (la disposizione, dunque, non si riferisce alle
ipotesi di mobilità volontaria
disciplinate dall'art. 30 del d.lgs.
n.165/2001 e dai contratti collettivi). Infatti, per effetto
dell'introduzione dell'art. 34-bis, viene creato un collegamento tra le
esigenze di assunzione
delle amministrazioni e il riassorbimento del
personale che si trovi in situazione di
eccedenza. A tale scopo, vengono
introdotti degli obblighi di comunicazione preventivi
rispetto
all'attivazione delle procedure concorsuali, in modo da assicurare l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei
processi di mobilità
e reclutamento.
I soggetti ai quali le
amministrazioni devono inviare la comunicazione, individuati
dall'art. 34,
commi 2 e 3, del d.lgs. n.165/2001, sono: 1) il Dipartimento della funzione
pubblica, che forma e gestisce l'elenco del personale in disponibilità
dipendente dalle
Amministrazioni dello Stato e dagli Enti pubblici non
economici nazionali (art. 34, comma
2, d.lgs. n.165/01); 2) le strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997,
n.469, che gestiscono l'elenco del personale in disponibilità dipendente
dalle altre amministrazioni (art. 34, comma 3, d.lgs. n.165/2001).
Pertanto, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non
economici nazionali
dovranno inviare le comunicazioni relative ai concorsi
che intendono bandire al
Dipartimento della funzione pubblica, mentre le
altre amministrazioni dovranno inviare le
medesime comunicazioni alle
strutture regionali e provinciali che esercitano funzioni e
compiti
conferiti dal citato d.lgs. n.469/1997 in materia di collocamento e politiche
attive
del lavoro.
Le predette strutture regionali e provinciali,
qualora accertino l'assenza di personale
da assegnare, inviano
tempestivamente le comunicazioni ricevute al Dipartimento della
funzione
pubblica, il quale, a sua volta, accerta l'eventuale presenza di personale da
assegnare. Ciò significa che il personale in disponibilità dipendente dalle
Amministrazioni
dello Stato e dagli Enti pubblici non economici nazionali
potrà essere ricollocato presso
amministrazioni di diverso comparto.
L'assegnazione dei dipendenti in disponibilità viene disposta entro il
termine di 15
giorni dalla comunicazione.
Fermo restando il disposto
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e,
cioè, il regime di
autorizzazione delle assunzioni, le amministrazioni possono procedere
all'avvio delle procedure concorsuali decorsi due mesi dalla data di
invio della suddetta
comunicazione.
Le assunzioni effettuate in
violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni
introdotte dall'art.
34-bis del d.lgs. n.165/2001 sono nulle di diritto.
In relazione a
quanto previsto dalle disposizioni in esame, è quindi necessario che il
Dipartimento della funzione pubblica disponga di dati aggiornati e completi
circa la
sussistenza presso le Amministrazioni dello Stato e gli Enti
pubblici non economici
nazionali di personale da ricollocare.
Pertanto, le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a comunicare,
con la massima
cortese urgenza, e comunque entro 30 giorni dal ricevimento
della presente, al Servizio
mobilità dell'Ufficio personale pubbliche
amministrazioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica (fax 06.68.99.72.80) l'eventuale
presenza di dipendenti in disponibilità (trasmettendo, in tal caso, i dati
necessari per
procedere alla loro ricollocazione) e a tener conto, all'atto
dell'avvio delle procedure
concorsuali, di quanto previsto dall'art. 34-bis
citato.
I Ministeri sono inoltre pregati di assicurare il tempestivo
inoltro della presente
richiesta ai relativi Enti ed Agenzie vigilati.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Verbaro