Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni
Servizio mobilità

Prot. n. 1440/9/S.P.

Roma, 17 marzo 2003


Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Segretariato generale

Al Consiglio di Stato
Segretariato generale

Alla Corte dei conti
Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato
Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL)
Segretariato generale

A tutti i Ministeri
Direzione generale AA.GG. e personale

Alle Aziende ed Amministrazioni autonome
dello Stato

Agli Enti pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti)

Alle Agenzie ex d.lgs. n.300/1999
(tramite i Ministeri vigilanti)

Alle Università e alle Istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e
musicale
(tramite il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca)

All'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN)


e, p.c. Al Ministero dell'economia e finanze
Dipartimento della RGS - IGOP

All'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI)

All'Unione delle Province d'Italia (UPI)

All'Unione nazionale comuni comunità enti
montani (UNCEM)

Alla Segreteria della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome

All'Ufficio per il Ruolo Unico della
dirigenza

LORO SEDI


Oggetto: ricognizione del personale in disponibilità (articoli 33, 34 e 34 bis del d.lgs. 30
marzo 2001, n.165).


L'articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n.3, recante: "Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione" (S.O. n.5/L alla G.U. n.15 del 20 gennaio 2003), ha
innovato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introducendo l'art. 34-bis in materia di
mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni.

Questa disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del medesimo decreto, prima di avviare le procedure di assunzione di personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ­ escluse quelle riferite al personale
disciplinato da ordinamenti particolari, di cui all'art. 3, comma 1, devono inviare una
comunicazione contenente gli elementi conoscitivi relativi al concorso da bandire (l'area, il
livello, la sede di destinazione dei posti da coprire, nonché, se necessario, le funzioni e le
eventuali specifiche idoneità richieste) ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, del
d.lgs. n.165/2001.





La nuova normativa persegue la finalità di agevolare la ricollocazione del personale
collocato in disponibilità, ai sensi degli articoli 33 e 34 del d.lgs. n.165/2001 oppure in forza
di specifiche disposizioni legislative, nonché del personale coinvolto da processi di mobilità
collettiva (la disposizione, dunque, non si riferisce alle ipotesi di mobilità volontaria
disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. n.165/2001 e dai contratti collettivi). Infatti, per effetto
dell'introduzione dell'art. 34-bis, viene creato un collegamento tra le esigenze di assunzione
delle amministrazioni e il riassorbimento del personale che si trovi in situazione di
eccedenza. A tale scopo, vengono introdotti degli obblighi di comunicazione preventivi
rispetto all'attivazione delle procedure concorsuali, in modo da assicurare l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità
e reclutamento.

I soggetti ai quali le amministrazioni devono inviare la comunicazione, individuati
dall'art. 34, commi 2 e 3, del d.lgs. n.165/2001, sono: 1) il Dipartimento della funzione
pubblica, che forma e gestisce l'elenco del personale in disponibilità dipendente dalle
Amministrazioni dello Stato e dagli Enti pubblici non economici nazionali (art. 34, comma
2, d.lgs. n.165/01); 2) le strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n.469, che gestiscono l'elenco del personale in disponibilità dipendente
dalle altre amministrazioni (art. 34, comma 3, d.lgs. n.165/2001).

Pertanto, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non economici nazionali
dovranno inviare le comunicazioni relative ai concorsi che intendono bandire al
Dipartimento della funzione pubblica, mentre le altre amministrazioni dovranno inviare le
medesime comunicazioni alle strutture regionali e provinciali che esercitano funzioni e
compiti conferiti dal citato d.lgs. n.469/1997 in materia di collocamento e politiche attive
del lavoro.

Le predette strutture regionali e provinciali, qualora accertino l'assenza di personale
da assegnare, inviano tempestivamente le comunicazioni ricevute al Dipartimento della
funzione pubblica, il quale, a sua volta, accerta l'eventuale presenza di personale da
assegnare. Ciò significa che il personale in disponibilità dipendente dalle Amministrazioni
dello Stato e dagli Enti pubblici non economici nazionali potrà essere ricollocato presso
amministrazioni di diverso comparto.

L'assegnazione dei dipendenti in disponibilità viene disposta entro il termine di 15
giorni dalla comunicazione.

Fermo restando il disposto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e,
cioè, il regime di autorizzazione delle assunzioni, le amministrazioni possono procedere
all'avvio delle procedure concorsuali decorsi due mesi dalla data di invio della suddetta
comunicazione.

Le assunzioni effettuate in violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni
introdotte dall'art. 34-bis del d.lgs. n.165/2001 sono nulle di diritto.

In relazione a quanto previsto dalle disposizioni in esame, è quindi necessario che il
Dipartimento della funzione pubblica disponga di dati aggiornati e completi circa la
sussistenza presso le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non economici
nazionali di personale da ricollocare.

Pertanto, le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a comunicare, con la massima
cortese urgenza, e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della presente, al Servizio
mobilità dell'Ufficio personale pubbliche amministrazioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ­ Dipartimento della funzione pubblica (fax 06.68.99.72.80) l'eventuale
presenza di dipendenti in disponibilità (trasmettendo, in tal caso, i dati necessari per
procedere alla loro ricollocazione) e a tener conto, all'atto dell'avvio delle procedure
concorsuali, di quanto previsto dall'art. 34-bis citato.

I Ministeri sono inoltre pregati di assicurare il tempestivo inoltro della presente
richiesta ai relativi Enti ed Agenzie vigilati.



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Verbaro