Circolare n. 6350 del 27
dicembre 2000
Valenza ai fini dell'accesso al
pubblico impiego dei titoli universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in
materia di autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica D.M. 3 novembre
1999, n. 509.
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Pubblicata nella Gazz. Uff. 9
gennaio 2001, n. 6.
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Alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri |
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Segretariato
generale |
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A tutti i
Ministeri - Gabinetto - Direzione generale |
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affari generali
e personale |
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Al Consiglio di
Stato - Segretariato generale |
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Alla Corte dei
Conti - Segretariato generale |
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All'Avvocatura
generale dello Stato - Segretariato |
|
generale |
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Alle Aziende ed
Amministrazioni autonome dello |
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Stato |
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A tutti gli
enti pubblici non economici (tramite i |
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Ministeri
vigilanti) |
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A tutte le
regioni |
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A tutte le
province (tramite U.P.I.) |
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A tutti i
Comuni (tramite A.N.C.I.) |
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Alla Scuola
superiore della pubblica |
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Amministrazione |
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All'A.RA.N. |
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L'art. 3 del regolamento in
materia di autonomia didattica degli atenei adottato, ai sensi dell'art. 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica D.M. n. 509 del 3
novembre 1999, nel definire i criteri generali dell'ordinamento degli studi
dei corsi universitari ha indicato la nuova tipologia dei titoli di studio
rilasciati dalle Università, prevedendo titoli di primo livello denominati
"laurea" (L) e di secondo livello denominati "laurea specialistica" (LS).
Considerato che i suddetti nuovi
titoli di primo livello verranno rilasciati dagli atenei che hanno dato
attuazione alla riforma, ai sensi della suindicata normativa, fin dall'anno
accademico in corso, anticipando l'attuazione generalizzata della riforma degli
studi universitari che avverrà nell'anno accademico 2001/2002, va segnalata
l'esigenza anche sulla base di quanto puntualmente rappresentato dal Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con nota del 14
dicembre 2000 prot. 4793/SG di definire le concrete prospettive ai fini
occupazionali presso le Amministrazioni pubbliche e di individuare la valenza
dei nuovi titoli universitari quali requisiti per l'accesso alle qualifiche
dirigenziali e non dirigenziali nel pubblico impiego.
In considerazione dell'elevata e
specifica qualificazione professionale necessaria per lo svolgimento delle
funzioni dirigenziali, le Amministrazioni pubbliche in indirizzo dovranno
individuare, quali requisiti per l'accesso previsti dall'articolo 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come successivamente
modificato ed integrato, fermo restando il valore dei titoli attualmente
previsti, i seguenti titoli:
per i dipendenti di ruolo di
pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 28, comma 2, lettera a), del citato
D.Lgs. n. 29 del 1993, che abbiano compiuto cinque anni di servizio
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma
di laurea, il diploma di laurea nelle classi coerenti con le professionalità da
selezionare;
per i non dipendenti di
Amministrazioni pubbliche ovvero per i dipendenti sprovvisti dei requisiti di
servizio sopra indicati di cui all'art. 28, comma 2, lettera b), del D.Lgs.
n. 29 del 1993, il diploma di laurea specialistica (LS), fermo restando il
possesso di qualificazioni post-universitarie previsto dallo stesso art. 28.
Per le qualifiche non
dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali
requisiti per l'accesso alle posizioni CI, C2, C3 del comparto Ministeri, nonché
per l'accesso alle equivalenti qualifiche degli altri comparti, devono ritenersi
equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi
universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea
(L) previsto dall'art. 3 del citato regolamento ministeriale.
Il
Ministro della funzione pubblica
Bassanini