Ufficio Personale
Pubblica Amministrazione
Servizio
Mobilità
Sintesi: Le amministrazioni pubbliche di
cui all’art.1, comma 2, del d.lgs.30 marzo 2001, n.165, che intendano reclutare
nuovo personale mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
per le posizioni per le quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell’obbligo, secondo l’art.35, comma 1, lett.b), del medesimo decreto, debbono
effettuare la comunicazione preventiva ai sensi dell’art.34 bis del citato
provvedimento, relativamente all’area, al livello e alla sede di destinazione
(nonché, se necessario, alle funzioni ed eventuali specifiche idoneità
richieste) per i quali intendono procedere
all’assunzione.
Al
Comune di Civate
Via
A. Manzoni, 5
23862
Civate (LC)
p.c.
Al Ministero
dell’interno
Dipartimento
affari
interni
e territoriali
Direzione
centrale delle
autonomie
Piazza
del Viminale, 1
00184
– Roma
Oggetto: Comunicazione preventiva all’assunzione di
nuovo personale mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
per le posizioni per le quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell’obbligo, ai sensi dell’art.34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001,
n.165.
Si fa riferimento alla nota prot.n.9043 del 5.11.2003 del Comune di
Civate, con la quale è stato chiesto se la comunicazione preventiva prevista
dall’art.34-bis del d.lgs.30 marzo 2001, n.165, sia necessaria nel caso di
assunzione di personale mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento, in relazione alle posizioni e profili per i quali è richiesto il
solo requisito della scuola dell’obbligo.
Al
riguardo, dal momento che l’assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle
liste di collocamento costituisce una modalità, prevista dall’art.35 del
d.lgs.165/2001, per il reclutamento di nuovo personale presso le pubbliche
amministrazioni, e considerato, altresì, che la disposizione di cui
all’art.34-bis, comma 2, del citato decreto è finalizzata all’assegnazione
presso altre amministrazioni di lavoratori pubblici collocati in posizione di
disponibilità, si ritiene che la
norma contenuta nel citato art.34-bis, comma 1, che prevede l’obbligo di
comunicazione, debba essere applicata anche per l’acquisizione di personale
inquadrato nelle posizioni per le quali è richiesto il titolo di studio della
scuola dell’obbligo. In generale, infatti, il collocamento di lavoratori
pubblici in disponibilità rappresenta una priorità rispetto al reclutamento di
nuovo personale tramite le procedure di assunzione.
Pertanto,
l’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’art.34-bis va riferito non solamente al caso in cui le
pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs.165/2001,
intendano bandire un pubblico concorso, ma anche nel caso in cui le stesse
attivino la procedura di assunzione di nuovo personale mediante avviamento al
lavoro degli iscritti nelle liste di collocamento.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Dott. Francesco
Verbaro