Ufficio Personale Pubblica Amministrazione

Servizio Mobilità

 

Sintesi:   Le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs.30 marzo 2001, n.165, che intendano reclutare nuovo personale mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le posizioni per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, secondo l’art.35, comma 1, lett.b), del medesimo decreto, debbono effettuare la comunicazione preventiva ai sensi dell’art.34 bis del citato provvedimento, relativamente all’area, al livello e alla sede di destinazione (nonché, se necessario, alle funzioni ed eventuali specifiche idoneità richieste) per i quali intendono procedere all’assunzione.

 

 

 

 

Al Comune di Civate

Via A. Manzoni, 5

23862 Civate  (LC)

 

 

p.c.             Al Ministero dell’interno

Dipartimento affari

interni e territoriali

Direzione centrale delle

autonomie

Piazza del Viminale, 1

00184 – Roma

 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione preventiva all’assunzione di nuovo personale mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le posizioni per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, ai sensi dell’art.34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165.

 

 

         Si fa riferimento alla nota prot.n.9043 del 5.11.2003 del Comune di Civate, con la quale è stato chiesto se la comunicazione preventiva prevista dall’art.34-bis del d.lgs.30 marzo 2001, n.165, sia necessaria nel caso di assunzione di personale mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, in relazione alle posizioni e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo.

        

Al riguardo, dal momento che l’assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento costituisce una modalità, prevista dall’art.35 del d.lgs.165/2001, per il reclutamento di nuovo personale presso le pubbliche amministrazioni, e considerato, altresì, che la disposizione di cui all’art.34-bis, comma 2, del citato decreto è finalizzata all’assegnazione presso altre amministrazioni di lavoratori pubblici collocati in posizione di disponibilità, si ritiene  che la norma contenuta nel citato art.34-bis, comma 1, che prevede l’obbligo di comunicazione, debba essere applicata anche per l’acquisizione di personale inquadrato nelle posizioni per le quali è richiesto il titolo di studio della scuola dell’obbligo. In generale, infatti, il collocamento di lavoratori pubblici in disponibilità rappresenta una priorità rispetto al reclutamento di nuovo personale tramite le procedure di assunzione.

        

Pertanto, l’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’art.34-bis va  riferito non solamente al caso in cui le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs.165/2001, intendano bandire un pubblico concorso, ma anche nel caso in cui le stesse attivino la procedura di assunzione di nuovo personale mediante avviamento al lavoro degli iscritti nelle liste di collocamento.

 

                                                                                                 IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

                                                               Dott. Francesco Verbaro